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96.3276 · Interpellanza · 1996-06-17

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

I compiti dell'esercito sono descritti nel Concetto direttivo Esercito 95, approvato a grande maggioranza dalle Camere federali, e ancorati nella legge militare del 3 febbraio 1995. La missione principale è costituita dalla prevenzione della guerra e dalla difesa. I contributi dell'esercito al promovimento della pace e alla preservazione delle condizioni generali d'esistenza hanno però acquistato considerevole importanza e raggiunto una dimensione strategica.

Nell'ambito della preservazione delle condizioni generali d'esistenza, l'esercito, a richiesta delle autorità civili, ha il compito di coadiuvare quest'ultime quando i loro mezzi, in situazioni straordinarie, non sono più sufficienti (impieghi sussidiari d'aiuto e di sicurezza dell'esercito). In questo contesto, la truppa può essere tra l'altro impiegata per proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione (art. 67 cpv. 1 lett. b della legge militare). Le formazioni della fanteria territoriale sono previste specificamente per la protezione di opere importanti dell'infrastruttura civile.

Anche l'aiuto alle autorità civili nella lotta contro gravi minacce alla sicurezza interna, il cosiddetto servizio d'ordine, fa parte dei compiti dell'esercito (art. 83 della legge militare). Un impiego dell'esercito per il servizio d'ordine entra tuttavia in considerazione soltanto come ultima ratio. La chiamata per un servizio d'ordine deve imperativamente aver luogo nella forma del servizio attivo, ciò che presuppone, per principio, l'approvazione dell'Assemblea federale. In situazione normale, la truppa non riceve alcuna istruzione al servizio d'ordine, eccettuati il battaglione della polizia militare e le sezioni d'intervento del Corpo della guardia delle fortificazioni. Anche queste formazioni non sono vere e proprie formazioni per il servizio d'ordine, ma hanno altri compiti principali.

In tutti gli impieghi, la truppa dispone dei poteri di polizia necessari per l'adempimento dei suoi compiti (art. 92 della legge militare). L'ordinanza del 26 ottobre 1994 concernente i poteri di polizia dell'esercito (OPPE; RS 510.32) regola questi poteri nel rigido rispetto del principio della proporzionalità. Nelle ordinanze d'esecuzione concernenti il servizio d'ordine e il servizio d'appoggio sarà fatto esplicito riferimento all'OPPE.

La critica dell'interpellante all'esercizio in questione si fonda su un resoconto deformato dato dalla stampa (e redatto da giornalisti che non erano presenti all'esercizio). È quindi opportune stabilire dapprima oggettivamente i fatti:

Il 7 giugno 1996, davanti ai vertici del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio ginevrini, il reggimento territoriale 14 ha dato una dimostrazione dell'istruzione della nuova fanteria territoriale, creata per coadiuvare le autorità civili. Sulla piazza d'armi di Bière sono stati mostrati, tra l'altro, elementi della cosiddetta "Nuova tecnica di tiro di combattimento" (tra i quali anche esercizi di tiro per legittima difesa contro aggressori che fanno uso spietato delle loro armi da fuoco). Nel centro distruzione di Le Day, il battaglione di fucilieri territoriale 121 ha, tra l'altro, mostrato l'impiego per la protezione di opere (protezione di opere importanti dell'infrastruttura civile), incluse le tecniche per i controlli di persone e del traffico, nonché per la perquisizione di edifici.

In occasione di un esercizio pratico di protezione di opere, della durata di 10 minuti, la truppa ha dovuto fare la guardia a un presunto edificio amministrativo ed è stata confrontata con il problema di una manifestazione nelle immediate vicinanze dell'edificio. Le persone (marcatori), che avevano il ruolo di manifestanti, hanno lanciato bottiglie (di plastica) sulla truppa e hanno cercato di superare gli sbarramenti, dopo di che la truppa ha foro impedito di penetrare nell'edificio, li ha respinti e infine dispersi. Un manifestante è stato arrestato e consegnato alla polizia civile. In ogni momento, il comportamento della truppa è stato conforme al principio della proporzionalità. La truppa ha segnatamente assolto il suo compito di protezione senza l'impiego dell'arma da fuoco.

I marcatori si sono presentati concretamente (ciò che non era necessario per gli scopi dell'esercizio) come disoccupati, gridando slogan quali "No all'aumento delle imposte" o "Lavoro per tutti" e mostrando striscioni con scritte analoghe. Secondo la valutazione di alcuni presenti, questa aggiunta era evidentemente indirizzata al direttore militare e delle finanze del Cantone. Essa è stata prevalentemente ideata spontaneamente dai militari partecipanti e non si è fondata su istruzioni della direzione dell'esercizio. Ciò vale segnatamente per il contenuto e, il testo degli slogan e degli striscioni.

Tutte le parti dell'esercizio mostrate, anche la tenuta a distanza e l'allontanamento di manifestanti da un'opera da proteggere, si inserivano nel contesto della protezione di opere e appartenevano quindi al compito principale della fanteria territoriale. Il tema dell'esercizio era la protezione di un edificio e non l'impiego contro manifestanti. Ciò che è stato mostrato non rappresentava un impiego per il servizio d'ordine.

Il Consiglio federale è dell'opinione che, nel suo insieme, la dimostrazione del reggimento territoriale 14 non possa essere criticata, eccettuata la sola rappresentazione concreta dei marcatori. Nel quadro dell'esercizio, essi avrebbero soltanto dovuto svolgere il ruolo di un gruppo di disturbatori che non rispettava gli sbarramenti. Il collegamento concreto con (supposti) avvenimenti politici era per contro sbagliato. Già il 18 giugno 1996, il capo del Dipartimento militare federale ha affermato chiaramente davanti al Consiglio nazionale che è stato uno stupido errore rappresentare con questi marcatori elementi socialmente sfavoriti. Il Consiglio federale non ha nulla da aggiungere a questa critica.

Poiché, nel caso di questa inaccortezza, si tratta prevalentemente di un'aggiunta spontanea dei militari direttamente partecipanti, della durata di appena 10 minuti su una dimostrazione di un'ora e mezzo, il Consiglio federale non è indotto a riconoscervi alcun errore grave da parte del comando né un "grave passo falso" dell'esercito. Il Consiglio federale non condivide l'opinione dell'interpellante secondo la quale si tratta di un caso in cui i responsabili dell'esercizio (comandanti di truppa di milizia o quadri professionisti di supporto) abbiano mancato di rispetto nei confronti dell'esercizio di diritti costituzionali e della democrazia.

I resoconti dei media, nei quali l'esercizio di protezione di opere di Le Day è stato scorrettamente messo in relazione con gli esercizi di tiro di Bière, ha stravolto gli avvenimenti reali. Nelle lettrici e nei lettori può perciò essere sorta l'impressione non conforme ai fatti che la truppa abbia affrontato brutalmente pacifici manifestanti, ciò che avrebbe violato non soltanto le direttive sull'istruzione al servizio d'ordine in situazione normale, ma anche il principio della proporzionalità.

Il Consiglio federale ha quindi comprensione per le preoccupazioni e le domande critiche dell'interpellante, anche se evidentemente si fondano su un quadro non corretto dei fatti reali. Impedire la penetrazione in un edificio vigilato non può essere definito come repressione di manifestanti. Inoltre, non vi è alcun legame tra l'esercizio criticato e i drammatici avvenimenti di Ginevra del 1932.

Come risulta inequivocabilmente dalle basi legali concernenti l'impiego dell'esercito menzionate sopra, dal punto di vista del diritto, l'opinione dell'interpellante secondo cui la missione esclusiva dell'esercito sarebbe quella di difendere il Paese e al quale gli sarebbe impedito l'adempimento di qualsiasi compito di polizia, è infondata.

Con la legge militare del 3 febbraio 1995, contro la quale nessuno ha lanciato il referendum, gli impieghi dell'esercito "all'interno" non sono globalmente vietati, ma, in maniera differenziata, a condizioni rigorose e con garanzie giuridiche efficaci, per principio legittimati.

In tal modo, il legislatore ha tratto le conseguenze, da un lato, dalle esperienze passate del servizio d'ordine, talvolta amare, e, dall'altro, non ha però escluso l'aiuto dell'esercito alla polizia civile. Egli ha quindi tenuto in considerazione che in Svizzera non vi sono praticamente riserve di polizia per situazioni straordinarie.

Il Consiglio federale non è dell'opinione che vi sia necessità di agire secondo le idee dell'interpellante. Non vi è motivo di prendere sanzioni nei confronti di capi militari, né di emanare nuove istruzioni.

L'esercitazione criticata dall'interpellante ha mostrato alle autorità del Cantone di Ginevra l'istruzione della fanteria territoriale proprio in vista di quegli impieghi per i quali la nuova truppa è stata creata.

Il Consiglio federale condivide un'istruzione competente e responsabile effettuata in vista di simili impieghi, così come è effettuata attualmente nell'esercito. Incombe al Dipartimento militare federale vigilare che la truppa rispetti in ogni momento le direttive e i limiti che le sono posti.

Come l'interpellante, il Consiglio federale è dell'opinione che gli avvenimenti del 1932 non debbano mai più ripetersi. Proprio per evitare fatali reazioni sbagliate di truppe sopraffatte dagli eventi, sono di importanza determinante una concezione realistica dell'impiego, nonché un'istruzione e un equipaggiamento adeguati.

Risposta del Consiglio federale.

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