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96.3456 · Interpellanza · 1996-10-01

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Sugli interrogativi sollevati il Consiglio federale prende posizione some segue:

1. Nel suo intervento l'interpellante non specifica a quale sentenza della Corte di giustizia europea si riferisce. Al Consiglio federale è nota unicamente una sentenza del 25 aprile 1996 emanata contro il Regno del Belgio, nella quale la Corte di giustizia europea è giunta alla conclusione che questo Paese ha favorito un offerente in modo ingiustificato nella gara di appalto per gli autobus della Vallonia, permettendogli di apportare miglioramenti alla sua offerta dopo il termine previsto nel bando di concorso, senza che gli altri offerenti ne fossero informati. Inoltre, secondo l Corte di giustizia europea, l'offerente favorito (cui andò l'aggiudicazione) non adempiva i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di concorso. La Corte di giustizia europea ha deciso che in tal modo il Belgio avrebbe violato le disposizioni delle "Sektorrichtlinien 90/531/CEE" del 17 settembre 1990. Nella sua risposta, il Consiglio federale si riferirà a questa sentenza a lui nota, che tocca il tema sottoposto dall'interpellante.

Occorre sottolineare che la suddetta sentenza della Corte di giustizia europea non ha alcuna efficacia giuridica sui centri di aggiudicazione svizzeri. Gli acquisti pubblici soggiacciono, sia a livello nazionale che internazionale, ad uno sviluppo dinamico cui contribuisce anche la giurisprudenza. Il Consiglio federale osserva questo sviluppo e in questo senso prende atto della sentenza della Corte di giustizia europea. Non è di sua competenza esprimere un giudizio in merito. il Consiglio federale si limita a decidere quali misure interne siano necessarie per applicare gli obblighi internazionali della Svizzera conformemente agli accordi presi.

2. Nella sentenza in questione (n.8), la Corte di giustizia europea cita una presa di posizione comune del 1990 del Consiglio europeo e della Commissione dell'UE nella quale raccomandano, nel rispetto della parità di trattamento di ogni offerente, di autorizzare trattative solo allo scopo di rettificare offerte che non sono chiare. Nelle sue considerazioni (n.54), la Corte di giustizia europea stabilisce che la trasparenza e la parità di trattamento di ogni offerente devono essere garantite ad ogni stadio della procedura di aggiudicazione. Nella fattispecie, soltanto un offerente ha avuto la possibilità di migliorare la sua offerta dopo il termine fissato nel bando di concorso. Il committente, il Governo regionale vallone, ha mancato di informare gli altri offerenti di questo fatto. In tal modo ha violato il dovere di trasparenza e il principio della parità di trattamento. Nello stesso tempo, la Corte di giustizia europea aveva accertato che la commessa era stata appaltata ad un offerente che non adempiva i criteri di aggiudicazione richiesti.

La posizione del Consiglio europeo e della Commissione dell'UE in merito alle cosiddette trattative per gli acquisti pubblici era già nota in occasione del dibattiti parlamentari sulla legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1). A quel momento era anche prevedibile che i Cantoni avrebbero rinunciato nel loro concordato sugli acquisti pubblici (RU 1996 1438) ad approfittare del margine di manovra lasciato dall'accordo OMC del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici (Accordo OMC; RS 0.632.231.42) e ad autorizzare trattative.

Di conseguenza, le argomentazioni a favore della possibilità di trattative e quelle cui è giunto il Parlamento con la decisione per l'articolo 20 LAPub, mantengono ancora oggi la loro validità.

Nel suo tenore l'articolo 20 LAPub corrisponde alla regolamentazione dell'Accordo OMC. Questo accordo lascia aperta la possibilità di negoziati. In questo modo, ogni Stato contraente ha la facoltà di introdurre questa regola nel diritto nazionale. La LAPub si limita ad utilizzare il già citato margine di manovra. L'Accordo OMC e l'articolo 20 LAPub non si limitano ai pacchetti di offerte: la possibilità di trattative non riguarda solo il prezzo, ma è allargata ad ogni aspetto dell'offerta. Nell'economia privata le trattative sono all'ordine del giorno; non si vede per quale ragione si debba togliere questa opportunità alla Confederazione. Inoltre, la regolamentazione dell'articolo 20 LAPub è molto restrittiva, nel senso che le trattative devono essere indicate nel bando di concorso, o possono essere condotte soltanto qualora nessuna offerta risulti essere la più conveniente dal punto di vista economico. Naturalmente, una procedura di trattativa deve essere leale e trasparente. L'articolo 26 dell'ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11) disciplina la procedura delle trattative sulla base di tali criteri.

La sentenza del 25 aprile 1996 della Corte di giustizia europea non apporta nessuna nuova conoscenza che non sia già stata considerata dal Consiglio federale e dal Parlamento nell'ambito dell'adozione della LAPub. In particolare, la sentenza non tratta il caso di procedura di trattativa come previsto nell'OAPub e nella LAPub. Il caso di favoritismo di un offerente in questione sarebbe illegale anche ai sensi dell'OAPub e della LAPub. Va pure tenuta in considerazione la possibilità menzionata nella sentenza (n.34 e 35) di scegliere la cosiddetta procedura di trattativa. L'UE non prevede trattative né per la procedura selettiva, né per la procedura libera. Prevede invece una procedura di trattativa nell'ambito dell'approvvigionamento idrico ed energetico nonché dei trasporti e delle telecomunicazioni. In questo ambito, il committente ha la possibilità di optare per una procedura di trattativa e di condurre trattative con gli offerenti prescelti sulle condizioni del mandato. In questo caso l'UE si è garantita una notevole flessibilità. L'Accordo OMC non prevede questa procedura specifica dell'UE, ma autorizza trattative sia nelle procedure selettive che in quelle libere. L'UE ha accettato l'Accordo OMC con la regolamentazione menzionata.

La regolamentazione federale ha utilizzato questo margine di manovra, garantendo nel contempo la parità di trattamento e la trasparenza, pure promossi dalla Corte di giustizia europea. Per questo motivo, il Consiglio federale è dell'avviso che non occorra nessun adattamento della LAPub.

3. Al Consiglio federale non è noto che vi siano più casi di corruzione e di abuso di potere nelle procedure con pacchetti di offerte che nelle procedure con un turno unico. Come già dichiarato nella risposta del 16 settembre 1996 al postulato Strahm del 21 giugno 1996, "Commesse pubbliche e corruzione: azione preventiva", il nuovo regime sugli acquisti è più sicuro di quello precedente:

- le procedure di aggiudicazione sono state concepite in modo da essere più trasparenti e chiare;

- per aggiudicazioni superiori ai valori soglia è previsto un rimedio giuridico per gli offerenti che non sono stati presi in considerazione;

- l'apertura delle offerte per commesse messe pubblicamente a concorso avviene in presenza di almeno due rappresentanti del committente. Nella procedura di aggiudicazione di commesse edili deve inoltre essere stilato un verbale sull'apertura delle offerte;

- la procedura per le trattative con gli offerenti è definita in modo chiaro; queste devono inoltre essere condotte solamente in casi eccezionali e sono possibili solo a determinate condizioni.

Il Consiglio federale è pertanto dell'avviso che il nuovo regime degli acquisti contribuisca in modo determinante alla riduzione del pericolo di corruzione anche nel quadro delle trattative.

Risposta del Consiglio federale.

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