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96.3481 · Postulato · 1996-10-03

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il 19 giugno 1995, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (ordinanza per gli autisti, OLR; RS 822.221). Lo scopo di tale nuova ordinanza per gli autisti era quello di armonizzare, nell'ambito di SWISSLEX, le disposizioni svizzera sulla durata del lavoro, della guida e del riposo con il corrispondente diritto europeo, vale a dire, mediante i regolamenti UE 3820/85 relativo all'armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, UE 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, nonché l'Accordo europeo (ECE) relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS). La nuova ordinanza per gli autisti è entrata in vigore il 1 ottobre 1995.

2. Nel quadro di tale revisione totale dell'ordinanza per gli autisti, il Consiglio federale - d'intesa con i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori -, ha abbassato da 48 a 46 ore la durata massima della settimana lavorativa dei conducenti professionali di veicoli a motore.

Per durata del lavoro non s'intende soltanto il tempo di guida, bensì tutto "il tempo durante il quale il lavoratore deve tenersi a disposizione del datore di lavoro; comprende anche il solo tempo di presenza, le pause inferiori a un quarto d'ora e, nel caso di equipaggio multiplo, il tempo durante il quale il lavoratore circola come passeggero; la durata del lavoro comprende inoltre il tempo durante il quale il lavoratore esercita un'attività lucrativa presso un altro datore di lavoro" (art. 2 lett. e OLR 1).

La durata massima della settimana lavorativa non deve quindi essere confusa con il periodo complessivo di guida che in base all'articolo 5 capoverso 4 OLR 1 non può superare 90 ore in un periodo di due settimane, e che può quindi ammontare in media a 45 ore settimanali. Nell'ambito della durata massima della settimana lavorativa, il limite del periodo di guida viene sfruttato soltanto raramente, poiché oltre alla guida vi sono regolarmente anche altri lavori da sbrigare (ad es. carico e scarico della merce, manutenzione del veicolo, tempo d'attesa).

3. Il traffico è indubbiamente molto denso al giorno d'oggi. Non vanno tuttavia dimenticati l'ottimo stato di costruzione della rete stradale svizzera e il miglioramento tecnico dei veicoli in materia di sicurezza. Occorre inoltre tener conto del fatto che le cabine dei veicoli, vero e proprio posto di lavoro dei conducenti professionali di veicoli a motore, sono realizzate, oggi, secondo i più moderni criteri ergonomici, il che rende la guida del veicolo più facile e piacevole rispetto al passato.

4. Per tali motivi non è giustificabile ridurre nuovamente la durata massima della settimana lavorativa per conducenti professionali di veicoli a motore.

Dichiarazione del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.