Lexipedia

97.1045 · Interrogazione ordinaria · 1997-03-21

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

All'inizio di dicembre 1997 il Consiglio federale ha deciso di non chiedere alla Swisscom (ex Telecom PTT) di vendere le sue quote di partecipazione nella Cablecom. La decisione è stata presa tenendo conto di fattori legati alla concorrenza e di altri interessi altrettanto importanti quali la competitività rispetto a grosse società di telecomunicazione estere e la responsabilità della Confederazione in qualità di proprietaria di un'impresa che dà lavoro a circa 20'000 impiegati. Non da ultimo si è inoltre tenuto conto anche degli aspetti finanziari di un'eventuale vendita.

Sia il rilevamento della Rediffusion che la partecipazione della Swisscom nella Cablecom sono conformi alle disposizioni della legge sui cartelli. A questo proposito occorre distinguere tra il rilevamento della Rediffusion da parte della Cablecom e la partecipazione della Swisscom nella Cablecom. L'acquisto della Rediffusion è avvenuto in applicazione della vecchia legge sui cartelli che non prevedeva alcun controllo su simili operazioni di rilevamento. Per questo motivo, nel caso in oggetto, non vi è stato nessun intervento da parte dell'autorità competente. Fino alla fine del 1997, tuttavia, il DFF e il DFTCE avevano la possibilità di esprimersi su tutte le partecipazioni delle PTT, formulando una raccomandazione congiunta. Facendo uso di questo diritto, i due Dipartimenti, assumendo la posizione del proprietario, avevano formulato un giudizio positivo sull'operazione. Al tempo stesso segnalavano che sarebbe spettato alla Commissione della concorrenza esprimersi sugli aspetti inerenti al diritto della concorrenza. Basandosi sulla nuova legge sui cartelli, la Commissione ha in seguito esaminato la partecipazione della Swisscom nella Cablecom, raccomandando al Consiglio federale di far vendere alla Swisscom le sue quote di partecipazione. Ora, una simile raccomandazione non significa necessariamente che vi sia stata un'infrazione contro la legge sui cartelli. Infatti, in caso di infrazioni contro quest'ultima, dovrebbero essere applicati i provvedimenti descritti nella legge stessa. Il fatto che in questo caso non si è reso necessario alcun provvedimento dimostra che la partecipazione in questione non contraddice le disposizioni della legge. Per lo stesso motivo la Commissione della concorrenza ha formulato la sua raccomandazione basandosi su argomenti inerenti alla politica della concorrenza.

Le riforme, già attuate o previste, di imprese statali si traducono in una separazione tra responsabilità politica e imprenditoriale. Il Consiglio federale si limita a fissare gli obiettivi strategici che le imprese devono raggiungere in un determinato periodo di tempo. Per contro, le direttive relative ad attività concrete sono ormai obsolete. Lo stesso vale per le raccomandazioni. Infatti, quale conseguenza del nuovo ordinamento legislativo, la decisione del Consiglio federale non ha carattere pregiudiziale. In futuro raccomandazioni simili a quella citata nel presente intervento dovranno essere rivolte direttamente all'impresa autonoma. Tuttavia, se la Commissione della concorrenza invia una raccomandazione al Consiglio federale, quest'ultimo, nel prendere le sue decisioni, dovrà ponderare anche in futuro non soltanto gli aspetti inerenti alla concorrenza ma anche gli altri interessi in gioco.

Il Consiglio federale è convinto che la nuova legge sulle telecomunicazioni, con l'interconnessione fatturata al prezzo di costo e l'istituzione della Commissione delle comunicazioni, indipendente sia dal Consiglio federale stesso che dall'Amministrazione, permetterà lo svilupparsi della libera concorrenza. Diverse imprese, lanciando campagne pubblicitarie di vasta portata, stanno preparando da tempo la loro entrata sul mercato. Alcune offerte, costituendo una valida alternativa alle prestazioni attuali, hanno già saputo attirare l'attenzione di una vasta clientela, benché il nuovo ordinamento sia in vigore da poco tempo. Questi segnali rafforzano la fiducia del Consiglio federale nell'efficacia delle forze del mercato.

Risposta del Consiglio federale.