97.1109 · Interrogazione ordinaria · 1997-06-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Sugli utili in capitale privati realizzati in Svizzera non vi sono basi statistiche. Visto che né il loro importo globale né la ripartizione sui singoli contribuenti sono conosciuti, i calcoli del reddito non possono essere effettuati con i dati prodotti nell'interrogazione, né per il periodo fiscale 1995/96, né per i periodi fiscali precedenti. Non è neppure possibile una ripartizione degli utili sui titoli e sulle operazioni su divise. Nell'elaborazione di un'imposta sugli utili in capitale dovrebbero essere chiariti altri problemi, che potrebbero avere effetto sul reddito potenziale. Se ad esempio gli utili derivanti dall'inflazione dovessero essere esclusi o ridotti, cosa potrebbe avvenire con l'indicizzazione del prezzo di costo o con la riduzione della durata del possesso? Nel caso di perdite di capitale si dovrebbe prevedere un riporto di perdite e quando si riterrebbe una perdita come avvenuta?
Di conseguenza, il potenziale di entrata di un'imposta sull'utile in capitale non può essere valutato. Ciò traspare anche dalle affermazioni estremamente divergenti dei rappresentanti dell'economia e della politica. Le valutazioni variano infatti da 100 milioni fino a due miliardi di franchi. Di sicuro, si può affermare che i redditi attesi dipendono molto dalla situazione borsistica. Pure il gettito fiscale verrebbe influenzato dall'introduzione di una simile imposta.
Il confronto con le entrate che derivano dall'imposta sull'utile in capitale negli stati stranieri costituisce un punto di partenza. Presupponendo che l'imposta sull'utile in capitale in Svizzera abbia un potenziale analogo alla Gran Bretagna e alla Francia, vale a dier lo 0,4% per cento delle entrate fiscali, si potrebbero calcolare entrate per 300 milioni per la Confederazione. L'aliquota d'imposta in Francia si situa attorno al 20%, in Gran Bretagna arriva fino al 40%. Negli USA la quota dell'imposta sull'utile in capitale delle persone fisiche ammonta al 2,8 % delle entrate fiscali complessive. In questa quota è tuttavia contenuta anche l'imposta sull'utile da sostanza mobiliare, ma purtroppo non vi sono statistiche riguardo la sua incidenza sul totale. L'aliquota d'imposta negli USA ammonta fino al 28 per cento. In Svizzera l'imposta sull'utile da sostanza mobiliare riscossa dai Cantoni partecipa con circa l'1,5 per cento alle entrate fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Perciò se si prevede, basandosi sulla situazione degli Stati Uniti, una quota di un buon uno per cento delle entrate fiscali complessive e un'aliquota d'imposta media del 15 per cento, si arriva ad un reddito potenziale annuo dell'imposta sull'utile in capitale di circa 400 milioni di franchi. L'aliquota d'imposta media del 15 per cento, considerata per questa valutazione, tiene conto dell'ammontare esente d'imposta di 20'000 franchi presupposto nell'interrogazione.
Avanzando una valutazione del potenziale di reddito sulla base di semplici stime dei redditi derivanti dall'imposta sull'utile in capitale ottenuti in precedenza in diversi Cantoni, il reddito possibile ammonta invece solamente a 100 - 200 milioni di franchi.
Sulla base dei confronti con l'estero e delle stime dei precedenti risultati dei Cantoni, il potenziale di un'imposta svizzera sull'utile in capitale istituita secondo i criteri dell'autore dell'interrogazione è stato quindi valutato, in un buon periodo borsistico, a 100 - 400 mio. di franchi al massimo. Tuttavia si deve ancora considerare che, a causa della necessaria collaborazione dei Cantoni come autorità di tassazione, una parte di questo reddito addizionale si dovrebbe lasciare ai Cantoni nella forma di quote cantonali.
L'aliquota d'imposta del 20 per cento proposta è più elevata dell'aliquota massima del 11,5 per cento del reddito delle persone fisiche per l'imposta federale diretta fissata all'articolo 41ter capoverso 5 lettera c della Costituzione federale. Per questo motivo l'introduzione a livello federale di un'imposta sull'utile in capitale all'aliquota d'imposta proposta nell'interrogazione presupporrebbe una modifica della Costituzione. Altrimenti sarebbero sufficienti modifiche della legge federale sull'imposta federale diretta, segnatamente l'abrogazione dell'articolo 16 capoverso 3 e l'adozione di disposizioni, secondo le quali, ai sensi dell'interrogazione, gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata devono essere tassati separatamente.
In merito all'onere amministrativo è impossibile dare una risposta definitiva. A nostra conoscenza, nel passato l'onere amministrativo non è mai stato chiaramente calcolato dai Cantoni. Generalmente si argomentava che l'onere amministrativo in relazione ai redditi conseguiti era troppo importante. In ogni caso l'istituzione dell'imposta sull'utile in capitale inciderebbe in modo importante sull'onere amministrativo.
Risposta del Consiglio federale.