97.1149 · Interrogazione ordinaria · 1997-10-10
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
E' vero che attualmente si cerca di affidare lavori a indipendenti per risparmiare sui contributi delle assicurazioni sociali. Comunque, visto che la maggioranza di essi è consapevole della propria responsabilità sociale, non sarebbe giusto mettere alla berlina determinate cerchie di datori di lavoro o tutti i datori di lavoro. La delimitazione giuridica dell'AVS tra l'attività lucrativa dipendente e indipendente ha conseguenze di ampia portata in quanto si decide se una persona sia assicurata nell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e, per principio, anche nella previdenza professionale e nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Riguardo alla previdenza professionale si può concretamente affermare che le persone riconosciute dall'AVS quali lavoratori indipendenti possono richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita nel momento in cui non sono più affiliate presso l'istituto di previdenza, perdendo in tal modo, all'occorrenza, un diritto alla rendita accumulato da anni. Per quanto riguarda l'assicurazione contro la disoccupazione si deve prestare attenzione al fatto che venendo riconosciuti come lavoratori indipendenti si perde la protezione in caso di disoccupazione. Considerata l'importanza della delimitazione summenzionata, il Consiglio federale è perciò del parere che tale questione non può essere risolta tra partiti, ma d'ufficio dagli organi d'esecuzione dell'AVS esaminando le circostanze di ogni singolo caso.
Riguardo alle singole domande:
1. le caratteristiche di un'attività lucrativa indipendente comprendono l'effettuazione di investimenti importanti, l'utilizzazione di locali propri per l'azienda e l'occupazione di personale proprio (DTF 119 V 163). Il rischio specifico imprenditoriale consiste nel fatto che indipendentemente dal risultato del lavoro vengono a crearsi dei costi che l'assicurato deve sopportare di persona (RCC 1986 p. 347 cons. 2d, RCC 1986 p. 126 cons. 2b). Si può ammettere un'attività lucrativa indipendente se si esercita a proprio nome un'attività simultanea per diverse società senza dipendere dalle stesse (RCC 1982 p. 208). Solo in base a queste poche norme si può dire che la valutazione dello statuto giuridico-sociale richiede un accertamento approfondito dei fatti. Le casse di compensazione possono quindi considerare una persona come lavoratore indipendente solo valutando tutte le circostanze del caso concreto. In tal modo si possono evitare abusi. Inoltre, in occasione del controllo periodico dei datori di lavoro, le casse di compensazione devono esaminare se i datori di lavoro hanno conteggiato tutti i redditi provenienti da attività dipendenti e, se del caso, registrarli. Riguardo all'assicurazione contro gli infortuni (AINF) è attualmente in vigore una prassi assai concorde basata anche su direttive comuni per valutare lo statuto giuridico-sociale delle persone attive. Nell'ambito della prossima revisione dell'OAINF si mira ad ancorare giuridicamente la coordinazione dell'AINF con l'AVS.
2. Le stesse casse di compensazione decidono delle risorse necessarie per adempiere ai loro compiti. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che, considerate le tendenze summenzionate, gli sforzi intrapresi per qualificare le persone esercitanti un'attività lucrativa sono ultimamente aumentati. Comunque non dispone di nessuna indicazione che mostri che sia stato fatto troppo poco in seguito alla mancanza di risorse.
3. Soppesando gli elementi a favore o meno di un'attività lucrativa indipendente non si possono escludere completamente valutazioni diverse. Ciò malgrado il Consiglio federale è del parere che oggigiorno si possa parlare di una prassi assai unitaria. E' compito dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di fare in modo che, nell'ambito della sua attività giuridica di vigilanza, il diritto venga applicato in modo equo. A tale scopo ha emanato direttive dettagliate (Direttive sul salario determinante) nelle quali è stata elaborata anche la giurisprudenza molto importante di questo ambito.
4. Solo le persone affiliate all'AVS quali lavoratori dipendenti sono assicurate anche nell'assicurazione contro la disoccupazione e quindi tenute al pagamento dei contributi (art. 2 cpv. 1 LADI). Di conseguenza, solo le persone assicurate contro la disoccupazione ricevono prestazioni dell'AD. La coordinazione è quindi garantita.
Risposta del Consiglio federale.