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97.1174 · Interrogazione ordinaria urgente · 1997-12-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente alle basi legislative, l'ammissione provvisoria sostituisce l'esecuzione di un allontanamento qualora quest'ultimo sia inammissibile, non ragionevolmente esigibile o impossibile. In seguito ai conflitti verificatisi in Bosnia Erzegovina a partire dal 1992, il Consiglio federale ha ordinato l'ammissione provvisoria per gruppi, che ha successivamente abrogato con effetto a partire dal 30 aprile 1996 rispettivamente dal 30 aprile 1997 poiché la situazione generale in Bosnia Erzegovina non sembra compromettere un ritorno ragionevolmente esigibile. L'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza concernente l'ammissione provvisoria degli stranieri prevede che susseguentemente alla revoca dell'ammissione provvisoria l'autorità cantonale competente fissi un " termine di partenza adeguato ". In virtù del capoverso 1 di detta disposizione, spetta invece alla Confederazione la competenza di fissare il giorno con il quale ha termine l'obbligo di rimborso della Confederazione.

- Ad domanda 1, concenente il margine d'intervento dei Cantoni per la proroga dei termini :

La nozione di " termine di partenza adeguato " è formulata espressamente

nelle basi legislative e sta a significare che le scadenze vanno fissate in base a una valutazione delle circostanze che determinano i casi specifici. Le scadenze non vanno tuttavia fissate eludendo le norme che disciplinano il regolare soggiorno di stranieri. Le autorità federali hanno emesso raccomandazioni riguardo alla proroga dei termini di partenza per persone provenienti dalla Bosnia Erzegovina e disciplinato la durata d'assunzione delle spese d'assistenza da parte della Confederazione. Qualora un Cantone, in un caso specifico motivato, decidesse di prorogare il termine di partenza (cosa che può senz'altro decidere nell'ambito dell'ordinamento di polizia degli stranieri), dovrebbe anche assumere i costi che ne derivano.

- Ad domanda 2, concernente il rinvio alle direttive dell'Ufficio federale dei rifugiati da parte dei Cantoni :

Come esposto sopra, la competenza per fissare i termini in seguito alla revoca dell'ammissione provvisoria spetta ai Cantoni. Su istanza dei Cantoni e in collaborazione con gli stessi, la Confederazione ha emanato le raccomandazioni riguardanti la proroga dei termini di partenza. In tal modo, nell'ambito delle modalità relative alla partenza, si intende parificare sul piano nazionale il trattamento dei cittadini della Bosnia Erzegovina.

- Ad domanda 3, concernente il prolungamento del soggiorno a scopo di studio :

La Confederazione ha raccomandato la proroga dei termini di partenza per i cittadini della Bosnia Erzegovina che entro la fine del 1998 potranno terminare la formazione iniziata. Inoltre, ha accettato di assumere i costi che ne risulteranno benché la situazione nel Paese d'origine non sia sfavorevole al ritorno e venga così a mancare il motivo per un'ammissione provvisoria. Il Consiglio federale conviene con la Signora Goll che la formazione rappresenta una forma ragionevole di cooperazione allo sviluppo. Occorre tuttavia rilevare che proroghe dei termini non devono avere carattere di regolamenti in materia di soggiorno. Le autorità competenti dovranno decidere se in casi di rigore motivati (art. 13f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri) entri in linea di conto un disciplinamento limitato nel tempo del soggiorno nell'ambito delle pertinenti disposizioni di polizia degli stranieri.

Risposta del Consiglio federale.

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