97.3596 · Interpellanza · 1997-12-11
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, autorità competente in materia di estradizione, ha ricevuto, in data 7 maggio 1997, una domanda di arresto provvisorio a scopo di estradizione riguardante Alfred Sirven, trasmessa da Interpol Francia.
Visto che la fattispecie imputata alla persona in questione non adempie le condizioni della doppia incriminazione, Alfred Sirven è stato iscritto nel RIPOL (sistema svizzero di ricerca informatizzata) unicamente in vista della sorveglianza del suo luogo di soggiorno e non dell'arresto. A tutt'oggi l'Ufficio federale di polizia non è ancora in possesso di una domanda di ricerca che soddisfi le esigenze della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (RS 0.353.1) e della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1). Senza doppia incriminazione, manca all'Ufficio la base legale per emanare, nei confronti di Alfred Sirven, un mandato di cattura a scopo di estradizione.
Il 13 gennaio 1998, l'Ufficio federale di polizia ha domandato allo Stato richiedente un complemento d'informazioni sui reati rimproverati all'imputato. Non appena sarà in possesso delle indicazioni richieste, l'Ufficio procederà a un nuovo esame approfondito per appurare che le condizioni per l'emanazione di un mandato di cattura a scopo di estradizione siano adempite.
Parallelamente alla domanda di arresto provvisorio a scopo di estradizione, lo Stato richiedente ha indirizzato alle autorità svizzere numerose domande d'assistenza giudiziaria concernenti varie persone fisiche e giuridiche implicate nello stesso affare. In tale contesto sono tutt'ora pendenti vari ricorsi presso il Tribunale federale e la Camera di accusa del Canton Ginevra.
Alfred Sirven si trova in Svizzera da cinque anni. Per tale motivo, in applicazione del Trattato di domicilio con la Francia ha ottenuto un permesso di dimora. Tale fatto non ha tuttavia alcun influsso su una possibile estradizione dell'imputato. Per quanto concerne la proncuncia di qualsiasi sanzione nei confronti del o dei funzionari che hanno accordato il permesso di dimora, essa compete esclusivamente al Cantone interessato.
Risposta del Consiglio federale.