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97.3608 · Interpellanza · 1997-12-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Dai recenti dati sulle domande d'ammissione al servizio civile risulta che il tasso di accettazione per i richiedenti della Svizzera italiana è stato solo del 58 per cento contro la media nazionale del 78 per cento.

I sottoscritti interpellano il Consiglio federale per sapere:

1. come spiega tale importante differenza, tanto più che il numero delle domande italofone per 1000 abitanti è addirittura inferiore alla media svizzera;

2. se l'alto tasso di bocciature non sia da imputare anche a un'applicazione eccessivamente restrittiva delle disposizioni di legge in materia di ammissioni al servizio civile;

3. se non ritiene che il sistema centralizzato di esame delle domande d'ammissione non sia la causa principale di tali risultati negativi;

4. se sia giusto che i richiedenti italofoni debbano sobbarcarsi, per sostenere l'esame d'ammissione, un onere finanziario notevolmente superiore ai richiedenti delle altre regioni della Svizzera, visto che la spesa di trasferta è a loro carico;

5. se non pensa opportuno esaminare la possibilità di un'organizzazione decentralizzata degli esami di ammissione al servizio civile.

Begründung

A poco più di un anno dall'entrata in vigore del servizio civile sono noti i primi dati sul numero dei richiedenti e sui tassi di ammissione rispettivamente di bocciature. In totale sul piano nazionale le domande sono state 2191. Per intanto il numero di quelle evase è solo di 833. Il tasso di bocciatura che all'inizio era dell'8 per cento ha raggiunto in luglio il 36 per cento. La media annuale si assesta così sul 25 per cento.

Per quanto riguarda i richiedenti della Svizzera italiana poi il tasso di ammissione risulta essere solo del 58 per cento contro la media svizzera del 78 per cento. Questo mentre le richieste in per mille degli abitanti sono inferiori.

I dati di cui sopra sollevano interrogativi a proposito delle condizioni e delle modalità con le quali sono esaminate le domande d'ammissione. Si ha l'impressione che con il passare dei mesi si è assistito a un'applicazione troppo restrittiva e in parte arbitraria delle disposizioni di legge. Inoltre il sistema centralizzato di esame delle domande - a Berna - e l'obbligo per i richiedenti di assumersi le spese di trasferta non sembra essere dei migliori. In ogni caso penalizza i richiedenti di regioni come la Svizzera italiana. Sono quesiti, quelli sollevati, che meritano di avere delle risposte, anche in vista di un'eventuale riorganizzazione delle modalità di ammissione al servizio civile.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge sul servizio civile è stata approvata dalle Camere federali il 6 ottobre 1995 ed è entrata in vigore il 1 ottobre 1996. Si è dovuto partire da zero per istituire gli organi di esecuzione e ancora oggi i relativi lavori non sono interamente conclusi. Sino a fine settembre 1997 sono state presentate 2191 domande di ammissione al servizio civile. Nello stesso periodo è stato possibile trattarne, in prima istanza, 883. A fine 1997 le domande presentate ammontavano a 2497 e quelle evase in prima istanza a 1352. Per quanto attiene alla provenienza delle domande di ammissione, la ripartizione sulla base delle regioni linguistiche è la seguente:

- Svizzera tedesca: stato a fine settembre 1997, 1569 (71,6 per cento); stato a fine dicembre 1997, 1779 (71,2 per cento);

- Svizzera romanda: 535 (24,4 per cento); 614 (24,6 per cento);

- Ticino: 87 (4 per cento); 104 (4,2 per cento).

In merito a queste domande, occorre fare la distinzione fra i seguenti tipi di evasione:

- decisioni positive: stato a fine settembre 1997, 670 (74 per cento); stato a fine dicembre 1997, 1056 (78,1 per cento);

- decisioni negative (totale): 213 (26 per cento); 296 (21,9 per cento);

- rifiuto materiale della domanda: 129 (17 per cento); 170 (12,6 per cento);

- decisione di non entrare nel merito: 49 (5 per cento); 72 (5,3 per cento);

- ritiro della domanda: 30 (4 per cento); 54 (4 per cento);

- rinvio alla giustizia militare: 5.

Questa tabella riflette le cifre che riguardano l'intera Svizzera. La ripartizione dei tipi di evasione per area linguistica fornisce il seguente quadro:

a. Svizzera tedesca

- decisione positiva: stato a fine settembre 1997, 78 per cento; stato a fine dicembre 1997, 84,9 per cento;

- rifiuto materiale: 15 per cento; 9,6 per cento;

- decisione di non entrare in merito: 4 per cento; 3,7 per cento;

- ritiro della domanda: 3 per cento; 1,8 per cento.

b. Svizzera romanda

- decisione positiva: stato a fine settembre 1997, 68 per cento; stato a fine dicembre 1997, 62,1 per cento;

- rifiuto materiale: 23 per cento; 24,2 per cento;

- decisione di non entrare in merito: 7 per cento; 9,2 per cento;

- ritiro della domanda: 2 per cento; 4,5 per cento.

c. Ticino

- decisione positiva: stato a fine settembre 1997, 58 per cento; stato a fine dicembre 1997, 64,3 per cento;

- rifiuto materiale: 28 per cento; 21,4 per cento;

- decisione di non entrare in merito: 10 per cento; 8,6 per cento;

- ritiro della domanda: 4 per cento; 5,7 per cento.

Queste cifre mettono in evidenza due aspetti: il periodo di osservazione è ancora troppo breve per poter attribuire loro una significatività rappresentativa. Esse cambiano da trimestre a trimestre. Di fatto si possono comunque già rilevare notevoli differenze fra le regioni linguistiche per quanto riguarda le percentuali relative al tipo di evasione.

In relazione alle domande dell'interpellante il Consiglio federale esprime il seguente parere:

1. Le decisioni sono prese unicamente sulla base del contenuto della domanda. Tutte le domande sono valutate strettamente sulla base degli stessi criteri e tutte le decisioni sottostanno ai medesimi controlli di qualità.

Per quanto concerne le domande provenienti dalle regioni latine del Paese risulta che esse, in misura maggiore rispetto a quelle provenienti dalla Svizzera tedesca, tendono a pervenire alle autorità competenti in modo incompleto. Ciò spiega la percentuale proporzionalmente più elevata di decisioni di non entrata in materia e di ritiro delle domande concernenti i candidati di queste regioni. A questo proposito vorremmo tuttavia rammentare che, prima che sia presa una tale decisione, l'autorità prende contatto con il richiedente invitandolo a completare la sua domanda.

In base ai dati a nostra disposizione non è tuttavia possibile spiegare il tasso più elevato di rifiuto delle domande provenienti dalla Svizzera italiana. Non si può escludere un eventuale problema d'informazione, anche se tale problema non dipende direttamente dalla politica d'informazione delle autorità federali, che è infatti identica in tutto il Paese. Concretamente ogni cittadino convocato al reclutamento riceve l'opuscolo "Partecipare" del DDPS, che contiene una pagina informativa sul servizio civile. Grazie a tale opuscolo la persona interessata può richiedere senza alcun problema un supplemento d'informazione. Tenuto conto della natura particolare del servizio civile, non spetta alla Confederazione praticare una politica d'informazione più attiva o maggiormente orientata verso una determinata regione linguistica.

2. Né il Consiglio federale né la Commissione di ricorso del DFE, che è chiamata a esprimersi sui ricorsi contro le decisioni negative delle autorità del servizio civile, hanno finora constatato un'interpretazione particolarmente restrittiva dei relativi testi legislativi o persino arbitrarietà nell'esecuzione del servizio civile. La Commissione di ricorso del DFE ha finora approvato soltanto un ricorso (stato al 17 febbraio 1998).

3. Tutti i richiedenti, indipendentemente dalla loro provenienza, sottostanno alle stesse disposizioni procedurali. Confrontando i risultati ottenuti da candidati provenienti da regioni lontane dal luogo dell'audizione (p. es. Ticino, Ginevra, Ajoie, la Svizzera orientale) risulta che non si è constatato alcun nesso fra la lunghezza della trasferta e la probabilità di successo di una domanda di ammissione.

4. La possibilità che la Confederazione si assuma l'onere dei costi di viaggio dei richiedenti è stata esaminata nel corso della procedura legislativa. Essa è stata respinta, da un lato, a causa delle difficoltà finanziarie della Confederazione e, dall'altro, perché nell'ambito della giurisdizione volontaria - si pensi, a titolo esemplificativo, alla procedura relativa al permesso di costruzione - il richiedente deve, in linea di principio, assumersi i costi attinenti alla sua domanda. Per questa ragione si è rinunciato ad ancorare nella legge sul servizio civile una rispettiva base legale. La legge sul servizio civile esclude la possibilità di accollare i costi procedurali al richiedente così come esclude, in caso di ricorso, il versamento di indennità a favore delle parti.

5. In seguito all'introduzione del servizio civile si è rinunciato all'istituzione di uffici di audizione decentralizzati. Considerata la novità della legge e delle strutture amministrative, si tratta infatti di garantire un'uninformità di trattamento delle relative domande. Tuttavia, vista la particolare situazione geografica del Ticino e a titolo di prova, il DFE lancerà, entro la fine del 1998, un progetto pilota di audizioni in questa regione.

Risposta del Consiglio federale.