97.3615 · Mozione · 1997-12-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1.Come annunciato, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un progetto di revisione della parte generale del Codice penale (PG-CP). Conformemente al diritto vigente e contrariamente all'avamprogetto della commissione peritale, inviato in procedura di consultazione, il disegno di revisione non prevede come pena la revoca della licenza di condurre (nell'avamprogetto chiamata "divieto di condurre"). Ciò significa che la revoca della licenza di condurre continuerà a essere ordinata dalle autorità amministrative cantonali, e non da un tribunale. Invero il divieto di condurre, come nuova pena comminata dal tribunale, non ha avuto un'accoglienza sfavorevole in procedura di consultazione. Tuttavia diversi motivi hanno indotto il Consiglio federale a non prevedere questa pena nel disegno. Il divieto di condurre ha trovato resistenza in particolare presso le autorità amministrative interessate. Effettivamente non avrebbero potuto essere ridotti tutti i doppioni tra autorità amministrative e tribunali penali che gravano sul sistema odierno. Poiché la revoca di sicurezza continuerebbe a essere di competenza degli uffici della circolazione stradale, questi ultimi dovrebbero essere tempestivamente informati sulle procedure pendenti. Inserire questa pena nel Codice penale (CP) avrebbe avuto poi notevoli ripercussioni sulla revisione della legislazione concernente la circolazione stradale, attualmente in corso, che avrebbe dovuto essere completamente riconsiderata.
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3.Dato che la revoca della licenza di condurre non è prevista come pena generalmente applicabile né nel CP vigente né nel progetto della parte generale in revisione, non si può prenderla in considerazione come sanzione per una determinata infrazione.
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5.Detto ciò, anche nell'ipotesi che il progetto di revisione avesse previsto il divieto di condurre e che si fosse ammesso che tale sanzione avrebbe sortito l'effetto preventivo previsto dalla mozionante sulle persone sottoposte all'obbligo di prestare gli alimenti, sarebbe stato doveroso chiedersi se simile sanzione non avesse avuto analogo effetto sugli autori di altri reati, commessi prevalentemente contro il patrimonio, e se non si dovesse prevederla quindi pure per quei casi. Ora, si deve notare a tal proposito che la commissione peritale ha volutamente circoscritto il campo d'applicazione di questa pena ai reati della circolazione stradale. Infatti secondo gli esperti il rapporto diretto con l'atto punibile è indispensabile, altrimenti la pena non verrebbe né compresa né accettata, fatto che ne limiterebbe l'efficacia. In proposito, si fondano sulle esperienze fatte in Francia dove questa sanzione è piú largamente applicata.
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7.In procedura di consultazione pochi sono stati i voti favorevoli a un'ampliamento del divieto di condurre. Se quindi il progetto di revisione della PG-CP avesse previsto il divieto di condurre, non sarebbe andato oltre la sfera d'applicazione del disegno peritale, vale a dire la punizione dei reati relativi alla circolazione stradale.
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9.Occorre poi sottolineare il fatto che il disegno di revisione della PG-CP mira, per quanto possibile, a sostituire con sanzioni alternative le pene privative della libertà di breve durata. Questo fatto avrà probabilmente come conseguenza, in numerosi casi di applicazione dell'articolo 217 CP, che sarà ordinato un lavoro d'interesse generale invece di una pena privativa della libertà da scontare, oppure quest'ultima sarà eseguita almeno in regime di semilibertà. Ciò permetterà di evitare gli effetti piuttosto nefasti di una pena privativa di libertà sulla solvibilità del debitore degli alimenti.
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11.Infine, non va dimenticato il carattere eccezionale dell'articolo 217 CP - la cui legittimazione è peraltro contestata - in quanto, normalmente, il diritto penale non serve all'attuazione di obblighi di natura privata. Infatti in questi casi si applica la legge sull'esecuzione e sul fallimento. In pratica l'articolo 217 CP serve essenzialmente a mettere il debitore moroso sotto una pressione maggiore di quanto si possa fare con la procedura d'esecuzione. Tuttavia il risultato di questa pressione supplementare è poco convincente, come d'altronde riconosce l'autrice della mozione. È lecito dubitare che la sanzione del divieto di condurre cambi di molto questa situazione, anche se, a quanto pare, si sono fatte esperienze positive in certi paesi d'Oltreoceano. Il Consiglio federale sa benissimo quali problemi gravi sorgono quando gli obblighi di mantenimento non sono rispettati e pertanto non minimizza le preoccupazioni della mozionante. Tuttavia è del parere che né il diritto penale vigente né il progetto di revisione sottoposto al Parlamento non consentono l'introduzione della revoca della licenza di condurre per punire coloro che trascurano gli obblighi di mantenimento.
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Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.