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97.3620 · Mozione · 1997-12-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

A. Evasione fiscale

Per quanto concerne le conseguenze che possono derivare, sul piano fiscale, dalle spese di ristrutturazione connesse alla fusione, è opportuno rilevare quanto segue:

Le due banche coinvolte nella fusione esercitano la loro attività nel mondo intero e hanno succursali all'estero o partecipazioni in società straniere (filiali). Una parte consistente degli utili realizzati dal gruppo provengono dunque dall'estero. Tuttavia, solo gli utili conseguiti in Svizzera da ognuna delle società sono soggetti all'imposta sull'utile prelevata dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni. Inoltre, l'imposta sull'utile si riduce nella proporzione esistente fra il ricavo netto realizzato con partecipazioni e l'utile netto complessivo. Ciò significa tuttavia che una parte importante delle spese di ristrutturazione ricade sulle succursali e filiali all'estero e che l'utile imponibile in Svizzera non ne risulta diminuito. Il Consiglio federale ha già fatto la stessa osservazione il 15 dicembre 1997 durante l'ora delle domande del Consiglio nazionale.

Le spese di ristrutturazione delle società fusionanti rappresentano, in linea di principio, redditi imponibili per i beneficiari svizzeri delle relative prestazioni. Inoltre, dette prestazioni possono essere assoggettate all'IVA. In un'ottica globale vi è pertanto una certa compensazione a livello di gettito delle imposte.

La deduzione degli accantonamenti costituiti in previsione delle spese di ristrutturazione è ammessa dalle autorità federali soltanto nella misura in cui dette riserve sono giustificate dai principi generalmente ammessi nel commercio. Oltre all'ammontare delle spese, occorre esaminare anche il loro scaglionamento nel tempo. Nel caso della fusione dell'UBS con la SBS, le spese di ristrutturazione potrebbero ripartirsi su un arco di più anni.

Gli accantonamenti vanno costituiti per coprire impegni incerti e perdite probabili da affari in corso (art. 669 cpv. 1 CO). Secondo il diritto delle società anonime, il consiglio d'amministrazione può procedere ad accantonamenti a fini di sostituzione e può altresì rinunciare a sciogliere accantonamenti divenuti superflui (art. 669 cpv. 2 CO). Questi accantonamenti sono designati con il termine di "riserve latenti", perché sono iscritti nel bilancio come fondi di terzi nonostante costituiscano, sotto il profilo economico, un capitale proprio. Per quanto riguarda il diritto fiscale, tuttavia, è consentita unicamente la costituzione di riserve giustificate da principi ammessi nel commercio. Nel calcolo dell'utile netto imponibile, gli accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale vanno inclusi nel saldo del conto profitti e perdite (art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD). Gli accantonamenti sono aggiunti all'utile imponibile dal momento in cui non sono più giustificati (art. 63 cpv. 2 LIFD).

Riassumendo si può asserire che non è possibile attualmente quantificare gli effetti della fusione sul piano fiscale. Inoltre, considerato che le prescrizioni fiscali in materia di calcolo dell'utile rispondono al principio costituzionale secondo cui l'imposizione è commisurata alla capacità economica, esse non hanno bisogno di essere integrate. Quando nel contesto di una fusione vengono fatte valere spese giustificate dall'uso commerciale, non si è manifestamente in presenza di un'evasione fiscale.

B. Protezione contro il licenziamento

Il Consiglio federale ritiene necessario che la legislazione svizzera in materia di diritto del lavoro rimanga elastica e lasci il più ampio margine di manovra possibile alla discussione fra le parti sociali. Un inasprimento della legislazione svizzera in materia di licenziamenti collettivi avrebbe a termine, per l'economia e i lavoratori svizzeri, l'effetto contrario a quello auspicato dall'autore della mozione. Esso scoraggerebbe infatti la creazione di impieghi e gli investimenti da parte di imprese straniere nel nostro Paese a causa delle valutazioni negative connesse con questo inasprimento. Occorre inoltre sottolineare che gli strumenti proposti dall'autore della mozione colpirebbero e penalizzerebbbero anche e soprattutto le PMI.

C. Cartelli

Il senso e lo scopo della riforma della legge sui cartelli (LCart) consistevano nell'eliminare, in occasione dell'esame delle concentrazioni da parte della Commissione della concorrenza, i criteri di natura non concorrenziale lasciandone la valutazione al Consiglio federale. La modifica della legge chiesta dall'autore della mozione (art. 10 cpv. 2 LCart) corrisponderebbe a una reintroduzione di criteri di natura non concorrenziali nella sfera di competenza della Commissione summenzionata.

Le competenze supplementari che l'autore della mozione vorrebbe attribuire alla Commissione della concorrenza sarebbero peraltro impraticabili in quanto incompatibili con il sistema del controllo preventivo istituito recentemente, secondo il quale le fusioni devono essere annunciate prima della loro esecuzione e non possono essere portate a termine durante la procedura. Dette competenze si tradurrebbero in ritardi onerosi e in un'inammissibile incertezza di diritto di cui le aziende in questione farebbero le spese. La mozione Spielmann è pertanto in contraddizione con i principi basilari della revisione della legge sui cartelli.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.