97.3644 · Postulato · 1997-12-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'articolo 36quinquies capoverso 2 della Costituzione federale recita che il Consiglio federale esegue il mandato costituzionale direttamente mediante ordinanza. Il legislatore ha rinunciato coscientemente a promulgare la rispettiva legge. Per trasporre la proposta formulata dal postulante è necessaria una modifica della Costituzione e pertanto una votazione popolare. Il 20 febbraio 1994 popolo e cantoni hanno approvato il proseguimento della riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali e l'inserimento delle disposizioni transitorie, limitate a dieci anni, nel diritto costituzionale ordinario. Il Consiglio federale non ritiene opportuna una nuova modificazione della Costituzione.
Nell'ambito della revisione della Costituzione si è tuttavia rinunciato al concetto citato in apertura. A tenore dell'articolo 70 capoverso 2 del progetto costituzionale 96 la Confederazione riscuote una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali da parte di veicoli a motore che non soggiacciono alla tassa sul traffico pesante. Contrariamente al diritto vigente, tale disposizione non permette più al Consiglio federale di disciplinare la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali mediante ordinanza diretta. Al fine di continuare a riscuotere la tassa nella forma attuale, le commissioni delle due Camere hanno deciso di mantenere l'articolo 36quinquies dell'attuale Costituzione (appendice cifra II del progetto costituzionale 96). Tuttavia, non appena entrerà in linea di conto un aumento della tassa, il Consiglio federale dovrà inserire l'ordinanza nel diritto legale ordinario, eventualmente proprio nella legge sulla circolazione stradale.
2. Lo stesso vale anche per le sanzioni. Le multe previste attualmente dall'ordinanza per l'utilizzazione delle strade nazionali (RS 741.72) per i veicoli sprovvisti del contrassegno si fondano direttamente sulla norma delegativa dell'articolo 36quinquies capoverso 2 CF. Dato che per motivi giuridici il Consiglio federale non può completare una legge con un'ordinanza, tali multe non sono state integrate nella legge sulle multe disciplinari (RS 741.03). Esse sono tuttavia praticamente disciplinate in modo analogo. L'articolo 11 dell'ordinanza concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali riprende in parte integralmente il testo della legge sulle multe disciplinari.
Se in futuro la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali dovesse essere regolata legalmente, nulla si opporrebbe all'integrazione della multa nella legislazione sulle multe disciplinari.
3. La tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali è fondamentalmente una tassa dovuta per ogni veicolo che circola sulle strade nazionali. Essa viene riscossa quale importo forfettario annuo indipendentemente dalla distanza percorsa e dalla durata dell'utilizzazione. Trattasi di un sistema di riscossione che comporta un dispendio amministrativo minimo, dato che il contrassegno quale prova di pagamento consente il controllo a vista.
A tenore delle disposizioni dell'OUSN il contrassegno non può essere trasferito da un veicolo all'altro. Esso è stato inoltre concepito in modo da escludere praticamente tale possibilità (senza rovinarlo). Il fatto di custodire il contrassegno semplicemente nella licenza di condurre renderebbe più difficili i controlli, la prova del pagamento potrebbe essere trasferita da un veicolo all'altro, compromettendo l'intero sistema.
Né durante i lavori parlamentari relativi alla nuova base costituzionale né in occasione della votazione popolare del 1994 è stato messo in discussione il sistema del contrassegno, così come applicato dal 1985. Del resto anche la Repubblica Ceca e quella Slovacca e, lo scorso anno, l'Austria hanno introdotto una tassa per l'utilizzazione delle autostrade secondo il nostro esempio.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.