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98.1083 · Interrogazione ordinaria urgente · 1998-06-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

In merito alla domanda 1

L'ordinanza del 22 aprile 1998 sugli apparecchi automatici da gioco (OAAG) è stata pubblicata nella Raccolta ufficiale il 16 giugno1998 (RU 1998, N. 23, p. 1518). In caso di pubblicazione straordinaria, la procedura è retta dall'articolo 7 della legge sulle pubblicazioni (RS 170.512). In base ad esso, un atto della Confederazione può in un primo tempo essere divulgato in altro modo (rispetto alla pubblicazione ordinaria secondo art. 6). La competente autorità dispone esplicitamente la pubblicazione straordinaria e menziona specialmente la data d'entrata in vigore (cpv. 2). L'atto dev'essere pubblicato appena possibile nella Raccolta ufficiale (cpv. 3).

Nell'effetto la pubblicazione straordinaria si differenzia dalla pubblicazione ordinaria semplicemente perché nel primo caso l'interessato può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze (art. 10 cpv. 2). Nel caso dell'OAAG a quanto è dato di sapere a tutt'oggi nessuno ha fatto appello a tale possibilità negli ultimi due mesi.

In merito alla domanda 2

L'emanazione dell'OAAG non costituisce affatto un provvedimento urgente e non persegue alcuno scopo fiscale. Il Consiglio federale ha emanato l'OAAG in base alle competenze di polizia conferitegli giusta l'articolo 35 Cost. e la legge federale del 1929 sulle case da gioco.

La modifica della prassi di omologazione della Confederazione non tocca la competenza cantonale. Per quanto concerne gli apparecchi automatici da gioco, la loro omologazione spetta esclusivamente alla Confederazione. Per contro i Cantoni sono competenti per decidere se rilasciare o no l'autorizzazione di esercizio per gli apparecchi omologati dalla Confederazione.

La modifica della prassi di omologazione si è imposta in seguito al vero e proprio boom degli apparecchi automatici da gioco constatato negli ultimi anni. Le condizioni richieste dal Tribunale federale per una modifica di tale prassi sono state approvate sia da un perito esterno indipendente dall'amministrazione sia dall'Ufficio federale di giustizia. Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale una modifica della prassi è ammissibile, se:

-motivi seri e pertinenti giustificano una nuova prassi;

-garantisce la certezza del diritto e la nuova soluzione considera le migliori conoscenze della ratio legis, della mutata situazione e della nuova concezione del diritto;

-avviene un cambiamento di principio cosicché la nuova prassi è indicativa in avvenire per tutte le fattispecie.

In merito alla domanda 3

È giusto che gli apparecchi automatici da gioco omologati secondo la vecchia prassi che erano in funzione il 22 aprile 1998, possano continuare ad essere gestiti (art. 10 OAAG). Un'altra regolamentazione non sarebbe stata conciliabile con la garanzia della proprietà sancita dalla Costituzione. I dati relativi a tali apparecchi devono essere comunicati dai Cantoni all'UFP (art. 12 OAAG). Sia i Cantoni che il settore degli apparecchi automatici da gioco sono stati informati, il 22 aprile 1998, di tali disposizioni.

L'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 12 capoverso 1 OAAG ha il solo scopo di permettere alla Confederazione di tenere un registro degli apparecchi automatici da gioco in funzione, in Svizzera, al momento dell'entrata in vigore dell'OAAG (22 aprile 1998). L'obbligo non persegue invece lo scopo di far beneficiare, per vie traverse, della clausola d'eccezione prevista dall'articolo 10 OAAG apparecchi che non erano ancora in funzione il 22 aprile 1998. L'iscrizione di un apparecchio nel registro non ha effetto costitutivo di modo da poterlo considerare in funzione il 22.04.98 ai sensi dell'articolo 10 OAAG.

Alcuni Cantoni hanno notificato all'UFP apparecchi che non erano in funzione il 22 aprile 1998. Per tale motivo il DFGP ha avuto colloqui con alcuni di questi Cantoni a proposito del termine "in funzione" e in merito alla portata degli articoli 10 e 12 OAAG. Ad altri ha scritto, invitandoli a correggere le liste che contenevano apparecchi che non erano in funzione il 22 aprile 1998. È evidente che non si può parlare quindi di violazione del principio di buona fede.

In merito alla domanda 4

Per il Consiglio federale l'OAAG costituisce l'unico mezzo per impedire la diffusione incombente nell'ambito dei giochi d'azzardo, settore per il quale è competente la Confederazione. L'ordinanza corrisponde quindi al principio di proporzionalità.

L'OAAG consente di rendere di nuovo conforme alla Costituzione e alla legge vigente la prassi dell'omologazione degli apparecchi automatici da gioco. Con l'entrata in vigore dell'OAAG tutte le precedenti omologazioni rilasciate dal DFGP perdono quindi la validità (art. 9 OAAG). Appunto per rispettare il principio di proporzionalità e la garanzia della proprietà, il Consiglio federale ha previsto, con l'articolo 10 OAAG, un'eccezione per gli apparecchi che erano in funzione il giorno dell'entrata in vigore dell'ordinanza. Tali apparecchi possono continuare ad essere gestiti "nel luogo e nella forma attuali".

Al momento dell'entrata in vigore dell'OAAG, al Dipartimento erano noti non meno di 30 progetti di case da gioco che sarebbero state dotate di apparecchi omologati secondo la vecchia prassi. L'OAAG è applicabile a tutti i progetti di casinò, indipendentemente dalla loro fase di attuazione. La concessione di eccezioni sarebbe considerata a giusto titolo come arbitraria e contraria al principio della parità di trattamento da parte dei Cantoni e promotori di casinò che si sono attenuti agli avvertimenti del DFGP menzionati al numero 1 e che non si sono lanciato in simili progetti.

La modifica della prassi di omologazione prevista dall'OAAG, che tiene conto dei criteri stabiliti dal Tribunale federale, era stata preannunciata già da due anni (decisione del 24 aprile 1996 del Consiglio federale) ed era nota ai Cantoni e a tutto il settore interessato.

Da allora il DFGP ha informato a più riprese i governi cantonali sulla necessità di una modifica della prassi di omologazione degli apparecchi automatici da gioco, (lettera del 27 giugno 1997 del capo del DFGP ai governi cantonali; conferenza del 27 ottobre 1997 con i rappresentanti dei Cantoni), facendo notare l'imminenza della modifica (Boll. uff. CSt. del 18 dicembre 1997, in particolare p. 1305, in fine). In tali comunicazioni il DFGP precisava che l'installazione di apparecchi omologati secondo la vecchia prassi avveniva a proprio rischio e pericolo.

In merito alla domanda 5

Conformemente all'articolo 10 OAAG, soltanto gli apparecchi che erano effettivamente in funzione il giorno dell'entrata in vigore dell'OAAG (22 aprile 1998) non sono interessati dall'estinzione della validità dell'omologazione giusta l'articolo 9 OAAG, ma non quelli che erano soltanto tecnicamente pronti per la messa in funzione. L'interpretazione estesa del termine "in funzione", vale a dire considerare "in funzione" apparecchi che erano "pronti per la messa in funzione", contrasterebbe con il tenore chiaro dell'articolo 10 OAAG nonché con gli scopi perseguiti dall'OAAG. Se i Cantoni autorizzano l'esercizio di apparecchi automatici da gioco che non beneficiano della clausola d'eccezione dell'articolo 10 OAAG, la Confederazione è costretta a far uso dei mezzi giuridici a sua disposizione.

Nel frattempo l'interpretazione della Confederazione è stata pienamente confermata dal perito esterno indipendente dall'ammnistrazione e autore del commento all'articolo 35 della nuova Costituzione, il prof. dott. P. Richli, di Basilea.

Risposta del Consiglio federale.