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98.1141 · Interrogazione ordinaria urgente · 1998-09-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'Accordo del 20 dicembre 1993 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente la riaccettazione di persone senza dimora autorizzata (Accordo sulla riaccettazione) regola, tra l'altro, il rinvio forzato attraverso il territorio dell'altra Parte contraente. Siffatti rinvii attraverso uno Stato terzo sono denominati trasporti in transito. L'Ufficio federale dei rifugiati è competente per l'esame di domande di trasporto in transito della Repubblica federale di Germania. Le autorità tedesche non hanno presentato nessuna domanda ufficiale di transito che miri a rinviare cittadini jugoslavi nella Repubblica federale di Jugoslavia passando per la Svizzera. E neppure sono in corso chiarimenti e discussioni a tal riguardo.

Un'autorizzazione per il trasporto in transito è, in principio, rilasciata soltanto se è garantita l'entrata nel Paese di destinazione. Nel caso presente questa condizione non sarebbe adempiuta poiché l'Accordo e i rispettivi protocolli tra Germania e Jugoslavia prevedono soltanto rinvii diretti verso la Jugoslavia a partire da aeroporti tedeschi. In ragione del divieto di atterraggio su suolo tedesco per la compagnia aerea jugoslava JAT, il Governo jugoslavo ha sospeso l'Accordo. Di conseguenza sono esclusi al momento attuale rinvii di cittadini jugoslavi, residenti in Germania. Le autorità jugoslave non accetterebbero il ripiego verso la Svizzera.

Il principio del non respingimento va osservato in ogni caso, anche nell'ambito del trasporto in transito di cittadini di Stati terzi. In linea di massima e a prescindere dal caso della Repubblica federale di Jugoslavia, il trasporto in transito può, giusta l'articolo 7 dell'Accordo anzidetto, essere negato, tra l'altro, se nello Stato di destinazione l'interessato fosse esposto a persecuzioni di natura politica.

Risposta del Consiglio federale.