98.1197 · Interrogazione ordinaria · 1998-12-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale rimanda alle risposte date alle interrogazioni ordinarie, concernenti il medesimo tema, Ziegler e de Dardel (98.1097 e 98.1113) e rileva, a titolo complementare, quanto segue:
Gaspard Ruhumuliza ha presentato una richiesta d'asilo il 27 agosto 1994. Nella sua decisione del 10 febbraio 1997 l'Ufficio federale dei rifugiati ha respinto la richiesta in virtú dell'articolo 1F lettera a della Convenzione sullo statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951. Secondo questa disposizione la Convenzione non è applicabile alle persone di cui vi sia serio motivo di sospettare che esse abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità nel senso degli istrumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini.
Il 17 marzo 1997 Gaspard Ruhumuliza ha impugnato questa decisione presso la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo. Il ricorso è attualmente ancora pendente. Sull'ulteriore soggiorno in Svizzera di Gaspard Ruhumuliza si potrà decidere soltanto quando la decisione sulla richiesta d'asilo sarà cresciuta in giudicato. In caso di rifiuto della richiesta d'asilo si dovrà tenere particolarmente conto, in merito all'allontanamento, dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che garantisce a qualsiasi persona, qualunque cosa essa abbia fatto, protezione contro la tortura e pene o trattamenti inumani o degradanti.
Occorre inoltre far osservare che la Corte penale internazionale per il Ruanda (ITCR) con sede ad Arusha, Tanzania, non ha finora aperto una procedura contro Gaspard Ruhumuliza.
Il Consiglio federale non è per nulla al corrente di contatti tra Gaspard Ruhumuliza con i comandanti della Interahamwe a Brazzaville e Kinshasa.
Risposta del Consiglio federale.