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98.3030 · Mozione · 1998-01-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'Incaricato federale della protezione dei dati sorveglia l'osservanza da parte degli organi federali della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). Inoltre, consiglia i privati in materia di protezione dei dati. Adempie i suoi compiti in modo autonomo rimanendo però attaccato amministrativamente alla Cancelleria federale (a partire dal 1° gennaio 1998).

La legge federale sulla protezione dei dati conferisce all'Incaricato diversi mezzi d'azione. In primo luogo, l'Incaricato ha la competenza di accertare i fatti, di sua iniziativa o sulla base di notificazioni di terzi sia nel settore pubblico che nel settore privato (art. 27 cpv. 2 e art. 29 cpv. 1 LPD). Dopo aver accertato i fatti, l'Incaricato può emettere una raccomandazione sia nei confronti di un organo federale che di terzi (art. 27 cpv. 4 e art. 29 cpv. 3 LPD). La raccomandazione non ha tuttavia carattere vincolante.

Il seguito della procedura varia a seconda che il destinatario della raccomandazione sia un organo federale o una persona privata.

Nel primo caso, se la raccomandazione dell'Incaricato è respinta o non le è dato seguito, questi può deferire la pratica per decisione al Dipartimento competente o alla Cancelleria federale. La legge prevede che la decisione sarà comunicata alla persona interessata (art. 27 cpv. 5 LPD). Nel secondo caso, se una raccomandazione dell'Incaricato è respinta o non le è dato seguito, questi può deferire la pratica della Commissione federale della protezione dei dati per decisione (art. 29 cpv. 4 LPD).

Nella decisione del 26 novembre 1997 che oppone il Dipartimento federale di giustizia e polizia all'Incaricato federale della protezione dei dati e alla Commissione federale della protezione dei dati, il Tribunale federale ha appena corfermato che l'Incaricato alla protezione dei dati non è legittimato a ricorrere contro la decisione di un Dipartimento davanti alla Commissione federale della protezione dei dati. (DTF 123 II 542).

2. Nella procedura da seguire il disegno di legge del Consiglio federale non faceva alcuna distinzione fra il settore privato e il settore pubblico: in entrambi i casi era previsto che l'Incaricato potesse portare la pratica davanti alla Commissione federale della protezione dei dati per decisione se non fosse stato dato seguito alla sua raccomandazione (FF 1988 p. 486 seg.). È stato il Parlamento a introdurre una procedura distinta per la sorveglianza degli organi federali e a rinunciare a offrire la possibilità all'Incaricato di presentare la pratica davanti alla Commissione federale della protezione dei dati.

Per il Parlamento si trattava di lasciare al Capo del Dipartimento la responsabilità relativa alle decisioni pronunciate in materia di protezione dei dati e di evitare di conferire all'Incaricato un eccessivo potere di sorveglianza sui Dipartimenti federali.

3. Sebbene l'Incaricato non abbia la facoltà di ricorrere contro la decisione di un Dipartimento, non è sprovvisto di ogni mezzo d'azione. In particolare può, se è in gioco l'interesse generale, informare il pubblico sui suoi accertamenti e sulle sue raccomandazioni (art. 30 cpv. 2 LPD).

Infine, la legge prevede che la decisione del Dipartimento sia comunicata alle persone interessate e offre a queste ultime la possibilità di ricorrere presso la Commissione federale della protezione dei dati. Nel caso giudicato dal Tribunale federale, le decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia erano state pubblicate sul Foglio federale (in ragione del grande numero di persone che potevano essere interessate), con indicazione dei termini e dei rimedi giuridici. Sarebbe parimenti possibile, a determinate condizioni, che un'associazione presenti ricorso contro le decisioni del Dipartimento per difendere gli interessi dei suoi membri (cfr. fra le altre DTF 119 Ib 374 c. 2a).

4. Come riscontra il Tribunale federale nella decisione summenzionata del 26 novembre 1997, le divergenze d'opinione fra le autorità di una sola e stessa collettività pubblica dovrebbero, secondo la concezione dello Stato che prevale nel nostro Paese, essere colmate dalle autorità politiche nell'ambito della via gerarchica ordinaria e non della via della procedura amministrativa (DTF 123 II 545 segg., c. 2f e 2g).

I casi d'applicazione delle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati relativi alla sorveglianza degli organi federali non permettono di affermare che la procedura scelta dal legislatore sia lacunosa o abbia posto problemi fino ad ora. Gli argomenti fatti valere dal Parlamento per sostenere questa procedura mantengono d'altronde tutta la loro validità.

Per ritornare al caso specifico menzionato dall'autore della mozione concernente gli abbonati Natel, l'inchiesta condotta dall'Incaricato della protezione dei dati è ancora in corso. I fatti non hanno ancora potuto essere accertati.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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