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98.3059 · Interpellanza · 1998-03-02

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ha fatto entrare in vigore la nuova legge sulle poste (RS 783.0) il 1° gennaio 1998. In virtù dell'articolo 11 capoverso 1 di detta legge, la Posta definisce le condizioni generali per l'utilizzazione dei suoi servizi. Non è compito del Consiglio federale verificare l'ammissibilità di singole disposizioni emanate dall'azienda. In caso di controversie con la clientela, la decisione spetta nella maggior parte dei casi al giudice civile. D'altronde va ricordato che anche la legislazione precedente (art. 54 della legge sul servizio delle poste) riconosceva una responsabilità limitata in casi di colpa grave.

La Posta prende posizione sulle singole domande come segue:

1.Con la formulazione usata, la Posta non intende attribuirsi alcun privilegio per quanto concerne la sua responsabilità. Anche nelle condizioni generali della maggior parte degli istituti bancari, la responsabilità per errori di trasmissione si limita a casi di colpa grave. Le limitazioni di responsabilità stabilite dall'azienda nell'ambito della Postfinance corrispondono quindi alle disposizioni usuali in vigore nel settore.

2.La forma giuridica della Posta, ovvero un ente di diritto pubblico, non significa per l'azienda godere di vantaggi dal punto di vista della responsabilità. Come è noto, la Posta svolge servizi nel traffico dei pagamenti in concorrenza con i fornitori privati e non può quindi imporre il proprio punto di vista alla clientela. Poiché le prestazioni nel settore della Postfinance non rientrano nella categoria dei servizi riservati (monopolio), i clienti sono liberi di rivolgersi anche ad una banca.

3.Secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera a, la Posta può sottrarsi completamente o parzialmente alla responsabilità in caso di colpa lieve. Questo principio è stato accettato senza obiezioni dalle due Camere durante i dibattiti sulla legge.

Risposta del Consiglio federale.

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