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98.3141 · Interpellanza · 1998-03-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Osservazioni generali

Il Consiglio federale condivide il parere che l'uso della bicicletta offra vantaggi significativi nell'ambito della politica ambientale e sanitaria. Per un impegno della Confederazione in materia di pianificazione e finanziamento di provvedimenti edili a vantaggio dei ciclisti mancano però le basi giuridiche. Un sostegno limitato è possibile nel quadro di diversi compiti federali e, in passato, è anche stato accordato. Il Consiglio federale si impegna affinché le possibilità esistenti di promovimento dell'uso della bicicletta vengano utilizzate nel migliore dei modi.

Alle diverse domande:

1.Il piano d'azione "Ambiente e salute" include tre settori suddivisi per tematiche, fra i quali vi è anche il settore "Mobilità e benessere". Uno dei provvedimenti previsti da detto settore è denominato: "Stimolare l'uso dei trasporti pubblici e della bicicletta nel traffico pendolare, nel compiere acquisti e nel tempo libero". Per garantire il successo dell'esecuzione del piano d'azione sono necessari interventi del settore pubblico a tutti i livelli (Confederazione, Cantoni e Comuni) nonché di istituzioni e organizzazioni private. Per l'esecuzione dei provvedimenti il piano d'azione ritiene che ci vorranno mezzi finanziari. I relativi accertamenti sono in corso.

2.Il 1° gennaio 1998 ha iniziato le proprie attività la Fondazione svizzera per il promovimento della salute, sostenuta dai Cantoni e dalle casse malati e finanziata da un supplemento sui premi dell'assicurazione malattie. L'impiego delle risorse disponibili viene deciso dal Consiglio di fondazione, nel quale la Confederazione viene rappresentata dall'Ufficio federale della sanità pubblica. In considerazione degli effetti benefici che l'uso regolare della bicicletta ha sulla salute, il Consiglio federale si impegnerà affinché nel quadro degli strumenti a sua disposizione ne venga promosso l'uso.

3.Il Fondo di sicurezza stradale impiega i mezzi finanziari a sua disposizione per promuovere e coordinare i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale (art. 4, legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni, RS 741.81), ma non per privilegiare l'uno o l'altro mezzo di trasporto. Il Fondo ha da sempre impiegato - e lo fa tuttora - mezzi considerevoli per incrementare la sicurezza dei cosiddetti "utenti più deboli", fra i quali vengono annoverati i ciclisti. L'assegnazione di contributi avviene sulla base di una richiesta nell'ambito della quale si deve provare che l'attività prevista sia necessaria ed efficace nel prevenire gli infortuni. Di regola vengono sostenuti soltanto i progetti al cui finanziamento partecipa anche il richiedente o una terza persona. È esclusa la partecipazione alle spese delle misure concernenti l'edilizia stradale e la polizia di circolazione (art. 2 cpv. 2, legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni). La valutazione delle richieste rientra nelle competenze della Commissione amministrativa del Fondo.

4.Il Consiglio federale condivide il parere che l'uso della bicicletta può essere ulteriormente aumentato, su brevi distanze, nel traffico pendolare e nel tempo libero, in concomitanza con una relativa riduzione del consumo energetico. Nel quadro del programma d'azione Energia 2000 sono stati sostenuti diversi progetti di promovimento dell'uso della bicicletta. Detto programma è ora giunto alla sua fase conclusiva. Sui contenuti e sulle dimensioni di un programma successivo è ancora tutto da decidere.

5.Nel quadro della discussione delle basi costituzionali sull'impiego della tassa sugli oli minerali, il Parlamento ha respinto il sussidio di piste per motorini, piste ciclabili o percorsi pedonali lungo strade esterne alle reti delle strade nazionali e principali. In considerazione del grave stato in cui versano le finanze della Confederazione, il Consiglio federale non vede alcun margine di manovra supplementare per finanziare ulteriori progetti nell'ambito del traffico stradale. Per contro, in caso di un'eventuale entrata in vigore della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), i Cantoni riceveranno un terzo dell'introito netto. Per quanto riguarda l'utilizzazione di tali mezzi, sussiste un ampio margine di libertà. Essi potrebbero tra l'altro essere utilizzati per promuovere l'uso della bicicletta.

6.Il Consiglio federale dubita che il rilevamento di una tassa particolare connessa all'assicurazione di responsabilità civile per velocipedi (contrassegno per biciclette) sia ragionevole, in quanto il lavoro amministrativo che ne scaturirebbe sarebbe eccessivo. Si teme anche che una tassa gravosa comporti il rischio di una maggiore evasione di detta assicurazione da parte dei ciclisti. Un ulteriore carico finanziario renderebbe l'uso della bicicletta meno attraente.

7.Il Consiglio federale si impegna affinché venga migliorato il coordinamento interno all'Amministrazione federale riguardo all'uso della bicicletta. Sono già in corso gli accertamenti necessari fra il Servizio per lo studio dei trasporti, l'Ufficio federale dell'energia, l'Ufficio federale della sanità pubblica, l'Ufficio federale delle strade e l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio. Per un impegno che vada oltre le attività sinora intraprese mancano per contro le basi costituzionali e i mezzi finanziari.

Risposta del Consiglio federale.