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98.3161 · Interpellanza · 1998-04-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1.È interesse di noi tutti che le persone implicate in azioni terroristiche non ottengano asilo in Svizzera. La Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati e la legge sull'asilo prevedono la possibilità di escludere dal diritto in materia d'asilo i richiedenti l'asilo che si sono resi responsabili di atti riprensibili.

2.

3.L'articolo 1 lettera F della summenzionata Convenzione stabilisce infatti che le disposizioni intese a proteggere i rifugiati non sono applicabili, tra l'altro, alle persone di cui vi sia serio motivo di sospettare che hanno commesso un crimine contro l'umanità o un crimine grave di diritto comune. La decisione che riscontra uno di questi motivi di esclusione per il richiedente l'asilo spetta alle autorità del Paese al quale è stato chiesto asilo. Esse non devono ammettere che un atto abominevole sia considerato un crimine di natura politica.

4.

5.Secondo l'articolo 8 della legge sull'asilo non è concesso asilo allo straniero che ne sembri indegno per aver commesso atti riprensibili né a colui che ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la compromette.

6.

7.In sede di esame della domanda di asilo di Ahmed Zaoui si tratta principalmente di stabilire in che misura egli sia responsabile degli atti di barbarie perpetrati in Algeria. In merito dovranno pronunciarsi l'Ufficio federale dei rifugiati, rispettivamente la Commissione di ricorso in materia d'asilo. In base alle informazioni in possesso della Polizia federale, il Consiglio federale condivide tuttavia in ogni caso il parere dell'interpellante che la presenza di Ahmed Zaoui pregiudichi la sicurezza interna della Svizzera.

8.

9.Questo è del resto uno dei motivi che, nella sessione estiva, hanno indotto il Consiglio federale e il Parlamento a dichiarare urgente per il 1° luglio 1998 il decreto federale concernente misure urgenti nell'ambito dell'asilo e degli stranieri. Per ogni straniero che giunga in Svizzera nonostante il divieto d'entrata, sarà così possibile ordinare la carcerazione preliminare o in vista di sfratto, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni per l'ordine di carcerazione.

10.

11.La Svizzera ha inoltre concluso accordi di riaccettazione con gli Stati limitrofi. Tali accordi servono a garantire nei più brevi tempi possibili la riaccettazione da parte di questi Stati di persone entrate illegalmente in Svizzera. L'accordo di riaccettazione con la Germania è in vigore dal 1° febbraio 1993. Gli accordi esistenti con la Francia e l'Austria sono oggetto di nuove trattative. Nel mese di luglio è stato possibile parafare un accordo di riaccettazione anche con l'Italia. Gli accordi intavolati con La Francia e l'Italia richiedono ancora l'approvazione del Parlamento. Con il Belgio non esiste invece alcun accordo di riaccettazione. La Svizzera prosegue per contro il proprio impegno in vista dell'avvio di trattative su un accordo parallelo alla convenzione relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell'esame di domande d'asilo presentate in uno Stato membro delle Comunità europee (Convenzione di Dublino). L'adesione alla Convenzione di Dublino permetterebbe in particolare alle autorità federali di disporre, in futuro, di una quantità ancora maggiore di mezzi per evitare che casi come quello di Ahmed Zaoui si ripetano. Recentemente, gli Stati membri dell'Unione europea hanno subordinato tuttavia l'avvio delle trattative alla conclusione positiva degli accordi settoriali bilaterali, segnatamente di un'armonizzazione della libera circolazione delle persone.

12.

13.Poiché il Belgio non è disposto a riaccogliere Ahmed Zaoui, dal giorno della sua entrata illegale il Consiglio federale è impegnato nella ricerca di un Paese terzo disposto ad ospitarlo. Finora non si è potuta trovare alcuna soluzione.

14.

15.Al fine di impedire che Ahmed Zaoui mantenga contatti costanti con i membri del FIS che vivono in Svizzera e che possa svolgere attività politiche di matrice estremista, il 28 novembre 1997 la competente autorità vallesana gli ha imposto, in virtù dell'art. 13e LDDS, di non abbandonare un dato territorio, attualmente quello del Comune di Sion. La decisione è stata confermata il 7 aprile 1998 dal tribunale cantonale competente.

16.

17.Inoltre il Consiglio federale, con decisione del 27 aprile 1998, ha vietato ad Ahmed Zaoui e alle persone che lo rappresentano di creare o far parte di qualsiasi organizzazione che con la propaganda giustifica, propugna, incita o sostiene con ogni mezzo atti terroristici o violenti nonché di fare propaganda per simili organizzazioni. La polizia ha sequestrato il suo apparecchio fax.

Risposta del Consiglio federale.