98.3165 · Interpellanza · 1998-04-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1
Giusta l'articolo 8 della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), i permessi di dimora o di domicilio valgono solo per il Cantone che li ha rilasciati. Secondo il diritto vigente, il dimorante annuale può assumere un impiego in un altro Cantone unicamente se è stato autorizzato a cambiare Cantone. Prima di rilasciare al richiedente l'autorizzazione di cambiare posto, professione o Cantone, le autorità cantonali di polizia degli stranieri chiedono il parere dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (art. 43, cpv. 1 lett. b dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri, OLS). Se il cambiamento di Cantone è autorizzato, le autorità cantonali di polizia degli stranieri rilasciano all'interessato un nuovo permesso (cantonale).
Ora, la prassi di singoli Cantoni mira effettivamente a impedire che i dimoranti annuali disoccupati possano estendere la loro ricerca d'impiego ad altri Cantoni e occupare lì un posto di lavoro. Tali Cantoni perseguono in prima linea la reintegrazione dei " propri disoccupati " nel mercato del lavoro. Tuttavia, da un punto di vista prettamente economico, tale comportamento è insensato e in conflitto con gli interessi economici generali.
Il 5 marzo 1993, l'UFIAML, allora competente in materia, inviò una raccomandazione agli uffici del lavoro dei Cantoni e delle Città, esortandoli a pronunciarsi con una certa larghezza in materia di autorizzazioni di cambiamento di Cantone se intravedevano la possibilità di evitare così un incremento della disoccupazione a livello nazionale. Se un dimorante annuale disoccupato trova un posto di lavoro in un Cantone diverso da quello che gli ha rilasciato il permesso, non vi è, di solito, motivo di rifiutargli l'autorizzazione a cambiare Cantone.
Nel quadro della prevista revisione della LDDS, il Consiglio federale intende rivedere interamente l'attuale politica in materia di permessi. In avvenire, una compartimentazione dei mercati del lavoro cantonali sarà impensabile in quanto in contrasto con la globalizzazione e con la creazione di un mercato interno unitario nel nostro Paese (parola-chiave: legge sul mercato interno). La revisione della LDDS perseguirà dunque una grande mobilità professionale e geografica per i titolari di un permesso di soggiorno in vista della creazione di un mercato di lavoro su scala nazionale anche per quanto concerne il diritto in materia di stranieri. La mobilità geografica dovrebbe parimenti includere il cambiamento di Cantone.
Ad 2
A. Il riconoscimento dell'equivalenza degli attestati di capacità esteri e svizzeri avviene in casi singoli o per determinate professioni giusta l'articolo 45 della legge federale sulla formazione professionale (LFPr), tuttavia solo entro il campo d'applicazione della stessa. Una gran parte di professioni è pertanto esclusa da un tale riconoscimento formale dell'equivalenza. Di regola, l'equivalenza è pronunciata se la formazione all'estero ha pressappoco la medesima durata della formazione corrispettiva in Svizzera, se presenta una struttura analoga per quanto concerne la formazione teorica e pratica e se si conclude con un esame riconosciuto dallo Stato in questione.
I certificati federali di capacità, gli attestati professionali federali e i diplomi federali nonché i loro corrispettivi esteri attestano che il titolare è in possesso di determinate capacità e conoscenze professionali. Contrariamente a quanto avviene all'estero, in Svizzera tali certificati non sono, di regola, un presupposto formale per l'ottenimento di un permesso di lavoro. Nella maggior parte dei casi, il datore di lavoro nel nostro Paese può decidere autonomamente se impiegare una persona titolare di un certificato riconosciuto oppure se rinunciare al certificato e fondare la sua politica d'assunzione su altre qualifiche. L'affermazione dell'interpellante secondo cui una persona non possa essere assunta perché il suo attestato professionale non è riconosciuto in Svizzera è per principio non corrispondente al vero. Di fatto è tuttavia vero che, soprattutto nell'attuale situazione del mercato del lavoro, un datore di lavoro darà la precedenza a un candidato titolare di un certificato riconosciuto.
B. Giusta l'articolo 60 capoverso 1 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), l'assicurazione contro la disoccupazione (AD) può offrire prestazioni finanziarie per la riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione dei disoccupati. Tali prestazioni finanziarie corrispondono ai cosiddetti provvedimenti relativi al mercato del lavoro. Tali provvedimenti sono parimenti applicabili agli assicurati di origine straniera, benché vi siano differenze a seconda del loro statuto.
Come ripetutamente affermato, nel corso degli ultimi anni, dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), la formazione di base non è compito dell'AD. Ai sensi della LADI, l'ottenimento di un certificato federale di capacità rientra nel quadro di una formazione di base. Ciò vale parimenti per il curricolo di studi accorciato in vista dell'ottenimento di un certificato svizzero da parte di uno straniero titolare di un diploma straniero.
Tale principio è giudizioso, se si considera che l'AD è un'assicurazione orientata esclusivamente alla lotta contro la disoccupazione, cosí come lo prevede la legge. Una modifica di legge che contrastasse con tale principio sarebbe contraria a una prassi giuridica costante e pluriennale e pertanto non sarebbe giudiziosa .
Esiste tuttavia un'eccezione a tale principio: si tratta dell'allocazione di formazione, grazie alla quale gli assicurati di età superiore ai 30 anni possono conseguire una formazione di base o completare la loro formazione in funzione delle esigenze del mercato del lavoro. L'obiettivo dell'allocazione di formazione è il conseguimento di una formazione coronata da un certificato federale di capacità o da un attestato cantonale equivalente.
Risposta del Consiglio federale.