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98.3237 · Interpellanza · 1998-06-10

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Le entrate straordinarie di 200 milioni di franchi a titolo di rimborso di disavanzi tecnici (aziende d'armamento) e i 50 milioni relativi a una successiva fatturazione (DDPS) menzionati nell'interpellanza costituiscono due prestazioni indipendenti l'una dall'altra secondo gli statuti della CPC. Trattasi:

1. Disavanzo tecnico delle aziende d'armamento

Al momento dell'entrata delle aziende di armamento unitamente ai loro dipendenti nella Cassa della CPC, le stesse aziende non hanno in qualità di datore di lavoro inizialmente pagato tutto il necessario capitale di copertura secondo il sistema di calcolo vigente prima del 1995, e ciò sulla base della regolamentazione valida per la Confederazione quale datore di lavoro. Il capitale di copertura (disavanzo tecnico) non finanziato è stato gravato di un interesse annuo del 4 per cento.

Le aziende d'armamento hanno nel frattempo ammortizzato il disavanzo tecnico e l'ultima rata di 200 milioni è stata versata nell'anno contabile 1997.

2. Finanziamento dei costi del trasferimento a seguito della legge sul libero passaggio (LFLP)

Oltre al precedente punto è attualmente ancora pendente la questione se nel quadro del finanziamento dei costi di trasferimento (pagamento di un capitale di copertura più elevato) le aziende d'armamento debbano - con riferimento alla nuova legge sul libero passaggio (al 1.1.1995) - pagare 42 milioni di franchi, in quanto con l'introduzione della LFLP si è reso necessario un nuovo calcolo del capitale di copertura complessivo. Con decisione del 1.12.1997 il Consiglio federale ha revocato la domanda di credito di circa 133,5 milioni di franchi presentata a questo proposito con il messaggio del 29 settembre 1997 concernente l'aggiunta II al preventivo 1997. La questione è ora oggetto di chiarimenti giuridici. In primo piano vi è la creazione di una base legale formale affinché l'operazione possa essere liquidata in modo definitivo. La decisione sulla situazione giuridica di fatto e sull'ulteriore modo di procedere concretamente, e quindi la questione di sapere se le aziende d'armamento siano eventualmente toccate, non è ancora stata presa.

3. Piano sociale per il personale dell'IMG e dell'UFAEM passato nelle aziende d'armamento

Per ragioni di completezza rammentiamo che in relazione al passaggio al 1° gennaio 1997 di 1400 agenti dal vecchio DMF alle aziende di armamento, i costi di 52,9 milioni di franchi per il necessario capitale di copertura (distribuito tra il 1996 e il 2000) della parte di agenti messi in pensione anticipata secondo il piano sociale devono essere assunti dalla Confederazione e non messi a carico delle aziende d'armamento. La Cassa pensioni della Confederazione garantisce unicamente l'incasso. L'ammontare dei costi è determinato dal DDPS, che attua le relative misure in favore del personale (pensionamento anticipato). Dal 1998 questi costi devono essere messi a preventivo in maniera decentralizzata, vale a dire dal DDPS.

Risposta del Consiglio federale.