Lexipedia

98.3270 · Interpellanza · 1998-06-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La continua evoluzione del mercato inerente ai giochi d'azzardo, che sviluppa una dinamica sempre piú notevole, segnatamente nell'ambito dei giochi elettronici, comporta in effetti una progressiva eliminazione della distinzione tra le lotterie (apparecchi automatici per lotterie video, lotterie su internet, lotterie elettroniche online) e i giochi praticati nelle case da gioco (giochi da casinò virtuali). Di conseguenza il margine tra questi due "mercati" si assottiglia sempre piú. Occorre quindi provvedere a una delimitazione applicabile.

Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che le società che gestiscono le lotterie si preparano ad affrontare una certa concorrenza, proveniente dalle case da gioco concessionate dal diritto federale, con la costituzione ad esempio della nota "Romande des jeux" o attraverso altre forme di collaborazione.

L'articolo 35 capoverso 6 della Costituzione attribuisce, sia nella versione attuale che in quella nuova, alla Confederazione la competenza di emanare leggi in materia di lotterie. Né l'attuale né il nuovo testo della Costituzione affrontano la questione della coesistenza delle lotterie e delle case da gioco. Il disciplinamento dei due settori spetta quindi al legislatore.

La Confederazione ha fatto uso della competenza legislativa emanando la legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate. Tale legge vieta per principio le lotterie e le scommesse organizzate in modo professionale. In base al diritto vigente i Cantoni possono tuttavia autorizzare lotterie di interesse collettivo o di carattere benefico.

Il disegno di legge in merito alle case da gioco esclude l'intero ambito delle lotterie e delle scommesse e ne affida la completa regolamentazione alla legge sulle lotterie in qualità di lex specialis. Mediante tale esclusione il disegno di legge costituisce, dal punto di vista sistematico, la base per una futura revisione della legge sulle lotterie, senza interferire nelle competenze cantonali nel settore in questione.

Il Consiglio federale si è pronunciato in merito alla necessità di rivedere la legge sulle lotterie nella risposta all'interpellanza Zysiadis del 19 settembre 1994. Il governo è cosciente del fatto che occorre aggiornare la legge sulle lotterie, emanata nel 1923, e che tale revisione deve essere avviata dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle case da gioco. In vista della futura revisione è opportuno tener conto delle seguenti questioni:

-mantenimento o abrogazione del divieto totale delle lotterie e scommesse (il futuro articolo 35 Cost. non prevede piú nessun divieto generale in merito alle case da gioco);

-regolamentazione delle lotterie o di simili imprese e delle scommesse;

-compatibilità dei monopoli cantonali in merito alle lotterie con la libertà del commercio e dell'industria;

-attuale divieto di utilizzare i proventi delle lotterie per l'adempimento di obblighi legali di diritto pubblico, in vista della possibilità per lo Stato di destinare in futuro proventi delle case da gioco al finanziamento (parziale) dell'AVS/AI;

-trasparenza dell'attività d'affari delle società che gestiscono le lotterie;

-adeguamento delle disposizioni penali.

Risposta del Consiglio federale.

98.3270 | Lexipedia | Lexipedia