Lexipedia

98.3291 · Interpellanza · 1998-06-24

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Già all'inizio del mese di novembre 1997, le autorità svizzere hanno intavolato consultazioni bilaterali con le autorità americane competenti per gli affari relativi all'OMC. Queste discussioni hanno evidenziato che il governo degli Stati Uniti era intervenuto ufficialmente presso i responsabili degli Stati e delle città per domandare l'annullamento di tali provvedimenti. Le consultazioni sono proseguite a diverse riprese: l'ultima, in ordine di tempo, è stata la visita del presidente Clinton a Ginevra in occasione del 50° anniversario del GATT/OMC. In seguito, il governo americano ha ribadito ufficialmente più volte la propria opposizione a tali misure di boicottaggio. Fin dall'inizio le autorità svizzere si sono riservate espressamente il diritto di intraprendere un'iniziativa formale presso l'OMC. I diversi provvedimenti che i responsabili delle finanze di certe città e Stati americani intendono adottare nei confronti delle banche svizzere devono essere esaminati dal profilo della loro conformità con gli impegni assunti dagli Stati Uniti nell'ambito dell'OMC, in particolare per quanto riguarda l'Accordo generale sugli scambi di servizi (AGSS). Per avviare formalmente una procedura di risoluzione delle controversie presso l'OMC, occorre che le misure contestate siano già entrate in vigore oppure decise in modo da poter essere messe senz'altro in vigore. Per esempio, i provvedimenti adottati dallo Stato del New Jersey - di cui si occupa l'interpellanza - non si trovano ancora in tale fase, in quanto la loro entrata in vigore dipende da una decisione del senato del New Jersey e dall'approvazione del governatore di questo Stato. Occorre inoltre considerare che tale procedura dovrebbe essere avviata contro lo Stato americano e non contro lo Stato federato colpevole di aver adottato tali provvedimenti, dato che spetterebbe al governo federale rappresentare i propri Stati federati nell'ambito dell'OMC. Nel caso in cui questa procedura sfociasse in un accomodamento favorevole alla Svizzera, non bisogna dimenticare che l'applicazione, da parte degli Stati federati, degli impegni internazionali assunti in seno all'OMC è una questione di ordine interno. Infine, la durata della procedura, che si preannuncia relativamente lunga, costituisce pure un elemento di cui occorre tenere conto nel valutare i vari interessi in gioco. Dopo aver considerato tutti questi elementi, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che la via dei negoziati bilaterali è finora la più promettente. Non si può pertanto asserire che il Consiglio federale abbia rinunciato a tutelare gli interessi della Svizzera.

2. Anche in futuro il Consiglio federale esaminerà accuratamente le eventuali violazioni delle disposizioni dell'OMC e deciderà, secondo i casi e le circostanze, se occorra avviare una procedura formale presso l'OMC per tutelare nel miglior modo possibile gli interessi economici della Svizzera.

3. Come menzionato alla cifra 1, il Consiglio federale non ha affatto rinunciato ad avviare una procedura per violazione delle norme dell'OMC e a far valere in tal modo i propri diritti davanti agli organi di composizione delle controversie dell'Organizzazione; al contrario, esso si è sempre riservato espressamente il diritto di procedere a una tale iniziativa formale presso l'OMC.

Risposta del Consiglio federale.