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98.3367 · Postulato · 1998-09-01

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Preambolo

Poco prima della ripresa dei negoziati, prevista il 20 ottobre 1998, il primo ministro francese ha dichiarato davanti all'Assemblea nazionale che la Francia si ritirava dai negoziati dell'AMI a causa dell'"architettura attuale del progetto". Nelle successive consultazioni, i partecipanti ai negoziati hanno convenuto di dare una nuova base a questi ultimi. I risultati dell'esame dell'"architettura dei negoziati", attualmente in corso, potrebbero porre sotto una nuova luce le preoccupazioni espresse nel postulato. Sebbene la situazione dei lavori sia per il momento incerta, il Consiglio federale vorrebbe cogliere l'occasione per esporre la sua posizione in merito a queste preoccupazioni.

1. Preparazione di uno studio indipendente

Il Consiglio federale è disposto, in linea di massima, a commissionare a esperti indipendenti uno studio sulle conseguenze dell'AMI a livello sociale, ecologico, culturale e dello sviluppo. Tuttavia, l'elaborazione dello studio proposto avrebbe senso unicamente una volta nota la nuova architettura dell'accordo. Inoltre, il Consiglio federale approfitta di questa occasione per segnalare che, per quanto concerne taluni aspetti importanti dell'AMI dal profilo dell'ambiente e dello sviluppo, alcuni studi sono già stati commissionati o sono attualmente disponibili.

2. Trasparenza

Come già sottolineato a varie riprese dal Consiglio federale, la trasparenza del negoziato dell'AMI è stata garantita fin dall'inizio. È stato infatti istituito immediatamente (1995) un gruppo di collegamento in cui si svolgono regolarmente consultazioni con le cerchie interessate, comprese diverse organizzazioni non governative (sindacati, enti di aiuto allo sviluppo, ecc.). Inoltre, le grandi linee dell'accordo sono state presentate, già nel 1996, alle Commissioni della politica estera delle due Camere. Sempre nel 1996, la delegazione svizzera ha rilasciato alla stampa le prime interviste sui lavori in corso.

3. Convenzioni in materia di diritti sociali e di ambiente

Le convenzioni internazionali vincolanti in materia di diritti sociali e di ambiente, menzionate nel postulato, si rivolgono agli Stati e non alle imprese. Gli Stati sono tenuti a trasporre tali accordi nelle rispettive legislazioni nazionali, mentre le imprese hanno unicamente degli obblighi nei confronti di queste ultime. Al di fuori dell'Unione europea non esiste ancora un diritto sovranazionale che disciplina direttamente il comportamento delle imprese. Un tale diritto può infatti essere concepito soltanto nell'ambito di una struttura sovranazionale dotata di adeguati meccanismi di sorveglianza e di attuazione. Dato che la comunità internazionale non ha finora voluto creare tali strutture, essa si limita a elaborare norme di comportamento per le imprese (multinazionali).

Il progetto di accordo fa riferimento alle convenzioni concluse in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e alle norme fondamentali del lavoro ivi contenute. Esigerà inoltre che le sue disposizioni vengano attuate conformemente ai principi dello sviluppo sostenibile contemplati nella Dichiarazione di Rio (1992) e nell'Agenda 21. Inoltre i principi direttivi dell'OCSE all'attenzione delle imprese multinazionali verranno annessi all'AMI: essi contengono prescrizioni dettagliate in merito alle relazioni tra i partner sociali, al comportamento nei confronti dell'ambiente e alla protezione dei lavoratori. Sia le convenzioni summenzionate che i principi direttivi resteranno comunque strumenti autonomi; i loro meccanismi di sorveglianza e di attuazione potranno quindi continuare a funzionare.

4. Dumping fiscale, corruzione, prezzi di trasferimento

La fiscalità sarà oggetto, nell'ambito del progetto di accordo, di un capitolo separato, il quale prevede che le disposizioni dell'accordo circa l'espropriazione e la trasparenza sono applicabili anche ai provvedimenti fiscali. Nel corso dei negoziati, la Svizzera si è molto adoperata affinché la clausola del trattamento nazionale venisse applicata anche ai provvedimenti fiscali, ma la sua richiesta non è stata accolta. Ne consegue che gli Stati contraenti potranno continuare ad accordare agli investitori stranieri incentivi fiscali contrari al principio della parità di trattamento.

La corruzione e le manipolazioni dei prezzi di trasferimento non sono oggetto del progetto di accordo. A questo riguardo sono per contro disponibili altri strumenti dell'OCSE. Per quanto attiene alla corruzione, nel dicembre 1997 è stata firmata una convenzione alla cui elaborazione la Svizzera ha partecipato molto attivamente. Elemento chiave di questa convenzione è l'obbligo a carico degli Stati membri dell'OCSE e di alcuni altri Stati contraenti di punire la corruzione di funzionari stranieri da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno la nazionalità degli Stati in questione.

Per quanto attiene alla manipolazione dei prezzi di trasferimento, i principi direttivi dell'OCSE all'attenzione delle imprese multinazionali chiedono a queste ultime di non modificare la base imponibile, nei Paesi nei quali esse operano, in modo contrario alle norme nazionali e, in particolare, di applicare prezzi di trasferimento che corrispondano ai prezzi applicati a terzi acquirenti (principio detto "arm's length"). Le basi di calcolo sviluppate dall'OCSE in materia di prezzi di trasferimento hanno ulteriormente concretizzato tale principio. Va inoltre sottolineato che sono soprattutto gli accordi bilaterali di doppia imposizione a prevedere provvedimenti contro le manipolazioni dei prezzi di trasferimento.

5. Diritto di intentare un'azione per il rispetto delle norme ambientali e sociali

Per quanto concerne il diritto degli Stati contraenti dell'AMI di intentare un'azione, va precisato che, in quanto titolari di sovranità, essi dispongono di tutti gli strumenti giuridici per far valere il diritto nazionale nei confronti degli investitori che operano sul loro territorio. Ciò vale eventualmente anche per obblighi derivanti dal previsto accordo sugli investimenti, una volta effettuata la trasposizione nel diritto nazionale (se determinate norme costituzionali lo prevedono).

Il progetto di accordo non prevede di concedere alle organizzazioni non governative (ONG) il diritto di intentare un'azione contro le pratiche che violano l'accordo, come ad esempio il dumping ambientale e sociale. L'idea di un tale diritto d'azione è sorta nell'autunno del 1997 in occasione di una consultazione di circa 60 ONG organizzata dai partecipanti al negoziato dell'AMI. Il Gruppo di negoziazione ha respinto all'unanimità tale richiesta, invocando sia obiezioni di fondo (un simile diritto si incontra soltanto raramente nelle legislazioni nazionali degli Stati membri) che motivi pratici (circa 55'000 ONG sono complessivamente accreditate presso le Nazioni Unite). Anche senza questo diritto, tuttavia, le associazioni in questione avrebbero la facoltà di esercitare un influsso sulla corretta applicazione dell'accordo. In tal modo esse potranno inoltre chiedere alle autorità del Paese d'origine di un investitore discriminato, in un altro Paese membro dell'accordo, da pratiche contrarie a quest'ultimo (p. es. nel senso che tale Paese membro permette a un'impresa concorrenziale di non rispettare gli standard nazionali in materia ambientale e sociale) di avviare una procedura di composizione delle controversie Stato/Stato contro quest'altro membro. A prescindere da ciò, è assai probabile che i concorrenti di un investitore privilegiato nel modo summenzionato da pratiche non conformi all'accordo faranno valere essi stessi tali violazioni in una procedura di arbitrato investitore/Stato.

Esigendo un diritto di intentare azione, le ONG invocano il diritto d'azione offerto all'investitore contro il suo Paese ospitante. Il meccanismo di composizione delle controversie fra investitore e Stato non mira tuttavia, come alcuni pretendono erroneamente, a privilegiare gli investitori, ma ad aprire loro uno stesso standard di via legale, se si considera che tutti i partecipanti all'accordo non permetteranno che quest'ultimo costituisca la base per adire i propri tribunali. Mentre questo meccanismo di composizione delle controversie è giustamente compreso nell'esame dell'architettura dell'AMI, si sta delineando una tendenza a limitare il diritto d'azione degli investitori o, quale altro approccio possibile, a migliorare il fondamento istituzionale di tale procedura. Questa tendenza, che in sostanza non è così lontana dalla posizione difesa finora dalla Svizzera - fin dall'inizio dei lavori abbiamo richiesto in tal senso l'istituzione di un'istanza di ricorso - potrebbe modificare la situazione della questione di un diritto d'azione in favore delle ONG. In ogni caso, il Consiglio federale continuerà a dedicare la massima attenzione al momento in cui si tratterà di affrontare la questione delle vie legali destinate a garantire la corretta applicazione delle norme ambientali e sociali del nuovo accordo.