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98.3369 · Postulato · 1998-09-01

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Preambolo

Poco prima della ripresa dei negoziati, prevista il 20 ottobre 1998, il primo ministro francese ha dichiarato davanti all'Assemblea nazionale che la Francia si ritirava dai negoziati dell'AMI a causa dell'"architettura attuale del progetto". Nelle successive consultazioni, i partecipanti ai negoziati hanno convenuto di dare una nuova base a questi ultimi. I risultati dell'esame dell'"architettura dei negoziati", attualmente in corso, potrebbero porre sotto una nuova luce le preoccupazioni espresse nel postulato. Sebbene la situazione dei lavori sia per il momento incerta, il Consiglio federale vorrebbe cogliere l'occasione per esporre la sua posizione in merito a queste preoccupazioni.

Il postulato concerne essenzialmente l'ambiente e le norme sociali. Dall'inizio dei negoziati relativi all'AMI, la Svizzera si è adoperata non soltanto in favore di un accordo liberale, ma anche in favore di un testo compatibile con la protezione dell'ambiente e con i diritti sociali. Il Consiglio federale ha già avuto più volte l'occasione di esporre la sua posizione in merito. Rammentiamo in questa sede le interpellanze Rennwald (96.3139 e 98.3092), Fasel (97.3153), Bühlmann (98.3045), Gruppo socialista (98.3062), Simon (98.3067), Gruppo ecologista (98.3071), l'interrogazione ordinaria Gysin (98.1037), l'interrogazione ordinaria urgente Simon (98.1015) e la mozione Grobet (98.3096). Dalle risposte a questi interventi parlamentari emerge che la maggior parte degli obiettivi perseguiti dal presente postulato sono totalmente o parzialmente realizzati. Per quanto concerne i singoli punti del postulato, occorre precisare quanto segue:

1° punto: Convenzioni internazionali e principi direttivi dell'OCSE all'attenzione delle imprese multinazionali

Dal punto di vista dei diritti sociali, il progetto di accordo rinvia alle convenzioni concluse in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ed elenca i diritti fondamentali del lavoro ivi contenuti. Per quanto riguarda l'ambiente, il progetto esige che le disposizioni dell'accordo vengano attuate conformemente ai principi dello sviluppo sostenibile contemplati nella Dichiarazione di Rio (1992) e nell'Agenda 21. A tale proposito occorre rammentare che diversi Stati non sono ancora disposti a inserire nel testo dell'accordo rinvii espliciti alle convenzioni relative all'ambiente e ai diritti sociali. Il Consiglio federale continuerà a impegnarsi espressamente in favore di tali riferimenti, che dovrebbero rafforzare ulteriormente le disposizioni di queste convenzioni. Per quanto attiene ai principi direttivi dell'OCSE all'attenzione delle imprese multinazionali, è ampiamente assodato che dovranno essere annessi all'accordo. Sia le convenzioni summenzionate che i principi direttivi resteranno comunque strumenti autonomi; i loro meccanismi di sorveglianza e di attuazione potranno quindi continuare a funzionare.

2° punto: Dumping sociale e ambientale

Il progetto di accordo prevede talune disposizioni che vietano agli Stati membri di derogare alle loro norme ambientali o sociali per attirare gli investimenti esteri. Anche se non si è ancora giunti a un consenso in merito all'idea di tali disposizioni, occorre rilevare che una netta maggioranza delle delegazioni si è dichiarata favorevole. Il dissenso è particolarmente accentuato sul carattere - vincolante o meno - che dovrebbero rivestire queste disposizioni. La Svizzera non ha mai smesso di pronunciarsi in favore del vincolo giuridico e continuerà a farlo anche in futuro.

3° punto: Rispetto delle norme del Paese d'origine

I principi direttivi dell'OCSE all'attenzione delle imprese multinazionali contengono direttive di comportamento in materia di diritto del lavoro e di ambiente che riflettono le convinzioni condivise dai membri dell'OCSE. Inoltre, tali principi invitano le imprese a non scendere in nessun caso, in un Paese ospite, al di sotto degli standard ambientali e sociali osservati volontariamente dai loro concorrenti. Il Comitato dell'OCSE, competente in materia, ha deciso di riesaminare tali principi direttivi, ponendo un accento particolare sulle direttive di comportamento ambientali e sociali. A tale proposito la Svizzera si impegnerà in favore di un elevato livello di protezione.

Obbligare le imprese ad andare oltre tali direttive o a rispettare rigorosamente le norme ambientali e sociali del loro Paese d'origine sarebbe, sotto vari punti di vista, problematico (sovranità, applicazione extraterritoriale del diritto, rischi di conflitto di leggi, distorsioni della concorrenza). L'obiettivo perseguito chiaramente dal postulato - proteggere meglio, mediante norme vincolanti, i lavoratori e l'ambiente nei Paesi in sviluppo - è realizzabile unicamente tramite la conclusione di accordi materiali nell'ambito dei pertinenti consessi internazionali.

4° punto: Diritto di intentare un'azione per il rispetto delle norme ambientali e sociali

Per quanto concerne il diritto degli Stati contraenti dell'AMI di intentare un'azione, va precisato che, in quanto titolari di sovranità, essi dispongono di tutti gli strumenti giuridici per far valere il diritto nazionale nei confronti degli investitori che operano sul loro territorio. Ciò vale eventualmente anche per obblighi derivanti dal previsto accordo sugli investimenti, una volta effettuata la trasposizione nel diritto nazionale (se determinate norme costituzionali lo prevedono).

Il progetto di accordo non prevede di concedere alle organizzazioni non governative (ONG) il diritto di intentare un'azione contro le pratiche che violano l'accordo, come ad esempio il dumping ambientale e sociale. L'idea di un tale diritto d'azione è sorta nell'autunno del 1997 in occasione di una consultazione di circa 60 ONG organizzata dai partecipanti al negoziato dell'AMI. Il Gruppo di negoziazione ha respinto all'unanimità tale richiesta, invocando sia obiezioni di fondo (un simile diritto si incontra soltanto raramente nelle legislazioni nazionali degli Stati membri) che motivi pratici (circa 55'000 ONG sono complessivamente accreditate presso le Nazioni Unite). Anche senza questo diritto, tuttavia, le associazioni in questione avrebbero la facoltà di esercitare un influsso sulla corretta applicazione dell'accordo. In tal modo esse potranno inoltre chiedere alle autorità del Paese d'origine di un investitore discriminato, in un altro Paese membro dell'accordo, da pratiche contrarie a quest'ultimo (p. es. nel senso che tale Paese membro permette a un'impresa concorrenziale di non rispettare gli standard nazionali in materia ambientale e sociale) di avviare una procedura di composizione delle controversie Stato/Stato contro quest'altro membro. A prescindere da ciò, è assai probabile che i concorrenti di un investitore privilegiato nel modo summenzionato da pratiche non conformi all'accordo faranno valere essi stessi tali violazioni in una procedura di arbitrato investitore/Stato.

Esigendo un diritto di intentare azione, le ONG invocano il diritto d'azione offerto all'investitore contro il suo Paese ospitante. Il meccanismo di composizione delle controversie fra investitore e Stato non mira tuttavia, come alcuni pretendono erroneamente, a privilegiare gli investitori, ma ad aprire loro uno stesso standard di via legale, se si considera che tutti i partecipanti all'accordo non permetteranno che quest'ultimo costituisca la base per adire i propri tribunali. Mentre questo meccanismo di composizione delle controversie è giustamente compreso nell'esame dell'architettura dell'AMI, si sta delineando una tendenza a limitare il diritto d'azione degli investitori o, quale altro approccio possibile, a migliorare il fondamento istituzionale di tale procedura. Questa tendenza, che in sostanza non è così lontana dalla posizione difesa finora dalla Svizzera - fin dall'inizio dei lavori abbiamo richiesto in tal senso l'istituzione di un'istanza di ricorso - potrebbe modificare la situazione della questione di un diritto d'azione in favore delle ONG. In ogni caso, il Consiglio federale continuerà a dedicare la massima attenzione al momento in cui si tratterà di affrontare la questione delle vie legali destinate a garantire la corretta applicazione delle norme ambientali e sociali del nuovo accordo.

5° punto: Trattamento particolare della cultura e misure di promovimento economico

Come il Consiglio federale ha già sottolineato in occasione di altri interventi parlamentari, la Svizzera ha annunciato una lista di eccezioni nazionali per quanto concerne le attività economiche legate alla cultura (cinema, radio e televisione), ciò che le permetterà di continuare a difendere la sua identità linguistica e culturale. Inoltre la Svizzera si è impegnata, in collaborazione con altri Stati, in favore di un'eccezione culturale generale. A seconda dell'ampiezza e della portata di tale eccezione, la Svizzera potrà ritirare o ridurre le sue riserve nazionali notificate in detta lista. Per quanto riguarda l'energia, la Svizzera ha parimenti presentato una serie di eccezioni (energia nucleare, forze idrauliche). I trasporti pubblici, invece, non verranno toccati dall'accordo previsto, in quanto le attività delle imprese statali o concessionarie di servizi pubblici non saranno limitate. Neppure le misure di promovimento economico mediante la concessione di sussidi verranno ridotte, a condizione che tali misure siano materialmente fondate, vale a dire che non siano basate sulla nazionalità. Il promovimento delle regioni economicamente deboli, ad esempio, continuerà a essere possibile.

6° punto: Paesi in sviluppo

I negoziatori sono perfettamente d'accordo di riservare un'accoglienza favorevole ai Paesi in sviluppo che intendono aderire al nuovo accordo. Sostenuto dalla Svizzera fin dall'inizio dei lavori, questo atteggiamento parte dall'idea che una partecipazione di tali Paesi è senz'altro auspicabile, visto che la promozione degli investimenti diretti è diventata parte integrante delle strategie di sviluppo. In previsione di un'eventuale adesione di Paesi in sviluppo, la questione fondamentale consiste nel sapere come rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni specifici di tali Paesi. L'introduzione di disposizioni generose in materia di eccezioni nazionali e la concessione di periodi di transizione appropriati costituirebbero una prima risposta. A ciò si aggiungerebbe un'assistenza tecnica intesa a garantire l'attuazione di condizioni quadro adeguate.

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