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98.3375 · Interpellanza urgente · 1998-09-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Giusta l'art. 60 cpv. 1 LAMal gli assicuratori hanno il dovere di costituire riserve sufficienti a garantire la solvibilità a lungo termine. L'ammontare richiesto per queste riserve, definito in base al calcolo attuariale, dipende dal numero totale degli affiliati ad una determinata assicurazione e non è riferibile ai singoli Cantoni toccati dalla sua attività. Un'assicuratore con più di 250'000 affiliati deve dimostrare di disporre di riserve pari al 15% dei premi dovuti nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 78 cpv. 4 OAMal). L'ufficio di revisione deve verificare annualmente se le prescrizioni in materia di sicurezza finanziaria siano soddisfatte o meno (riserve globali dell'assicuratore). Alla fine del 1996 le riserve della Visana corrispondevano al 20,65 percento dei premi dovuti nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie, alla fine del 1997 al 20,77 percento.

2. La cifra citata dall'autrice dell'interpellanza (circa 400 milioni di franchi) corrisponde grossomodo all'ammontare delle riserve complessive dichiarate dalla Visana, ma comprende tutti i rami assicurativi, in particolare anche le assicurazioni complementari. Nella sua decisione il DFI ha obbligato la Visana a versare il 15% dei premi dovuti nel 1998 (cioè la riserva legale), tenendo però conto soltanto delle riserve legali dei rami assicurativi interessati dal ritiro. I 25 milioni di franchi di cui si parla sono frutto di una stima approssimativa ed hanno valore meramente indicativo. Per il calcolo definitivo bisognerà attendere la fine dell'anno d'esercizio in corso, fermo restando il carattere vincolante del 15% dei premi.

3. L'applicazione pratica del sistema di riserve ed accantonamenti definito dalla LAMal e fondato su acquisizioni di ordine attuariale ha dato finora buoni risultati, ragion per cui non si vede perché debba essere messo in discussione. Il Consiglio federale non ritiene ragionevole riformare il sistema di finanziamento dell'assicurazione malattie sociale a nemmeno tre anni dall'introduzione della LAMal, soltanto perché un assicuratore si è in parte ritirato dal mercato.

Risposta del Consiglio federale.