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98.3386 · Mozione · 1998-09-23

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La nuova legislazione sulla protezione civile è stata approvata dalle due Camere il 17 giugno 1994 e messa in vigore dal Consiglio federale il 19 ottobre 1994, assieme alle pertinenti ordinanze, a decorrere dal 1° gennaio 1995. In sintonia con il Concetto direttivo della protezione civile, segnatamente la legge sull'edilizia di protezione civile e l'ordinanza sull'edilizia di protezione civile, entrambe revisionate, tengono debitamente conto dell'esigenza di ridurre e gestire in modo mirato la produzione di posti protetti.

In relazione con il riorientamento della protezione civile, nonché con le varie misure di risparmio, non solo in seno alla Commissione delle finanze, bensì anche in Parlamento si sono avute a più riprese informazioni e discussioni sulle rinunce e sulle limitazioni della protezione civile. In quelle occasioni è stato sottolineato che, rispetto ai modelli validi fino al 1995, si sono conseguiti risparmi dell'ordine di oltre 2,8 miliardi di franchi, di cui oltre 2,3 miliardi di franchi a sgravio delle finanze federali. Nel solo settore dell'edilizia di protezione civile, gli investimenti da parte della mano pubblica previsti secondo la concezione del 1971 sono stati ridotti di oltre un miliardo di franchi. Inoltre, per effetto degli allentamenti nell'ambito dell'edilizia di protezione civile entrati in vigore il 1° gennaio 1995, vengono conseguiti annualmente risparmi dell'ordine di 40 milioni di franchi, di regola a beneficio dei committenti privati, dovuti in primo luogo alla rinuncia di costruire posti protetti in caso di trasformazioni e aggiunte, nonché alla diminuzione delle esigenze nell'ambito della costruzione di rifugi obbligatori nella misura di quasi un terzo.

Attualmente, di regola, l'obbligo di costruire applicato ai proprietari d'immobili è limitato alle costruzioni nuove solitamente provviste di scantinati e alle aggiunte importanti. Tale obbligo è ancorato nell'articolo 2, capoverso 1 della legge federale sull'edilizia di protezione civile (LEPCi; RS 520.2; RU 1994 2667). Da diversi anni ormai non sono più versati sussidi federali o cantonali per rifugi obbligatori costruiti in edifici privati o pubblici. Di conseguenza anche sopprimendo l'obbligo di costruire rifugi, come chiesto dall'istante, non verrebbero comunque liberate risorse finanziarie della Confederazione da adibire ad altri scopi.

Nell'ambito della sua revisione, sono stati inseriti nell'ordinanza sull'edilizia di protezione civile (RS 520.21; RU 1994 2671) meccanismi di gestione atti a garantire un livellamento sul piano nazionale evitando nel contempo la sovrapproduzione di posti protetti nelle singole regioni. Nel frattempo le pertinenti disposizioni del Consiglio federale sono state precisate sotto forma di istruzioni destinate ai responsabili cantonali e comunali della protezione civile. In relazione con le misure, per la maggior parte indiscusse, volte ad evitare il deprezzamento dei rifugi esistenti occorre tenere conto che, al fine di mantenere il livello attuale, sia quantitativamente che qualitativamente, è opportuno completare l'offerta costruendo, entro limiti ragionevoli, nuovi rifugi. Grazie a questa strategia è possibile, se del caso, garantire i necessari adeguamenti tecnici in funzione del progresso adattando man mano l'offerta alle nuove esigenze in fatto di protezione.

L'edilizia di protezione civile moderna rispetta da sempre il principio fondamentale della relativa concezione, secondo cui le misure per la protezione della popolazione devono essere possibilmente economiche. Concretamente ciò avviene realizzando costruzioni semplici e robuste utilizzabili anche in situazioni ordinarie. Inoltre, grazie alla standardizzazione, anche la progettazione nonché il controllo e la sorveglianza dei lavori esecutivi risultano molto economici e razionali. Limitando il valore massimo dei costi supplementari per la realizzazione dei rifugi prescritti al 5 per cento dei costi di costruzione globali, come previsto dall'articolo 5 dell'ordinanza sulla protezione civile, è pure garantito il contenimento delle spese. Considerando che in Svizzera gli edifici abitativi sono da sempre provvisti di cantine, di regola la trasformazione in rifugi comporta un onere finanziario contenuto. Tale onere si aggira mediamente attorno al 2 per cento, o anche meno, dei costi di costruzione globali.

Una revisione della legge come postulata dall'autrice della mozione ostacolerebbe la realizzazione, a medio e lungo termine, di una protezione della popolazione equilibrata sull'intero territorio nazionale. Ciò comporterebbe una chiara lesione del principio delle pari opportunità dei singoli abitanti della Svizzera al cospetto delle minacce che potrebbero comprometterne l'esistenza. Per coprire il fabbisogno di posti protetti destinati alla popolazione si renderebbe necessaria la costruzione di rifugi pubblici, finanziati dalla mano pubblica, con un onere finanziario ben superiore.

Benché le costruzioni di protezione siano finalizzate ai conflitti armati, oltre alle possibilità di uso quotidiano (cantine, depositi, autorimesse sotterranee, ecc.) esse possono essere impiegate anche come ripari o alloggi d'emergenza in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, risp. in altre situazioni d'emergenza, p. es. in caso di aumento della radioattività oppure a seguito di un terremoto. Va comunque considerato che la messa a disposizione di un'infrastruttura edilizia equilibrata - attualmente realizzata nella misura del 90 per cento - sull'intero territorio nazionale, contemplata nella costituzione e ancorata nella legge, non può essere orientata in funzione delle evoluzioni a breve termine, bensì dev'essere necessariamente realizzata risp. mantenuta sulla base di una strategia a lungo termine. Di conseguenza, in avvenire l'edilizia di protezione civile si concentrerà in primo luogo sul mantenimento delle costruzioni esistenti, provvedendo nel contempo a colmare le lacune tuttora esistenti.

Da quanto sopra esposto, sulla scorta di quanto rilevato dalla Commissione per le questioni strategiche (Rapporto Brunner) e dalle direttive del Consiglio federale concernenti il rapporto sulla politica di sicurezza 2000, emerge che la protezione preventiva della popolazione riveste tuttora un ruolo importante in quanto struttura di protezione che copre l'intero territorio nazionale.

Conformemente alla sua risposta del 9 settembre 1998 alla domanda ordinaria Leumann 98.1119, "Verifica dell'Ordinanza sull'edilizia di protezione civile", il Consiglio federale è in ogni modo disposto ad esaminare la regolamentazione dell'obbligo di costruire rifugi nell'ambito del progetto "Protezione della popolazione 200X".

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.