98.3497 · Interpellanza · 1998-10-09
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nella misura in cui la Posta accetta denaro da terzi, essa sottostà alle disposizioni della legge federale contro il riciclaggio di denaro. Essa deve quindi adempiere gli stessi doveri degli altri istituti bancari. La legge prevede inoltre di istituire organi di sorveglianza con il compito di far rispettare le disposizioni legali, quali l'obbligo d'annuncio per controllare le transazioni e, all'occorrenza, prendere le misure necessarie.
2. La Posta può offrire servizi finanziari in concorrenza con organismi privati. In questo contesto la Posta deve applicare le stesse regole dei concorrenti privati, salvo quanto concerne l'autorizzazione richiesta per i fondi di investimento. Questa eccezione vale tuttavia anche per le banche. In questo modo la legge sulle poste consolida il principio della lotta ad armi pari. La Posta si troverà quindi su un piano di parità rispetto ai suoi concorrenti per quanto riguarda il dovere di diligenza previsto dalla legge sul riciclaggio di denaro. E' diverso il caso delle prescrizioni che la Posta non è tenuta a rispettare in quanto mancano i presupposti necessari. In effetti, visto che essa non effettua alcuna operazione di credito, le manca un elemento essenziale per diventare un istituto bancario; la Posta non può quindi applicare le prescrizioni proprie alla legislazione bancaria, come ad esempio quelle relative alla copertura.
3. I recenti sviluppi mostrano come il settore bancario svizzero stia attraversando una fase di completa ristrutturazione: tra le prime conseguenze vi è la diminuzione della densità degli edifici bancari, specialmente nelle zone rurali. Tuttavia, gli istituti bancari locali e regionali, ben avviati nelle rispettive regioni, sono meno colpiti da questa ristrutturazione. Eppure attualmente nulla fa pensare che le prestazioni finanziarie delle banche nelle zone rurali non possano essere garantite. La Posta, dal canto suo, ha l'obbligo legale di fornire a tutto il territorio servizi che vertono su operazioni postali e di pagamento. Per mantenere gli uffici postali nelle zone rurali, la Posta deve poter contare su un migliore sfruttamento della sua rete di uffici. Per questo motivo la legislazione sulle poste le permette di offrire servizi finanziari, limitandosi però alle operazioni che non richiedono alcuna autorizzazione ai sensi della legge sulle banche o sulle borse.
4. Secondo la nuova legislazione sulle poste, gli organi direttivi dell'azienda sono competenti per tutti gli affari inerenti al settore operativo. Per quanto riguarda la cooperazione con le banche, la Posta afferma quanto segue:
"Avendo ricevuto l'incarico di finanziare il servizio universale con fondi propri, la Posta è costretta a migliorare i suoi profitti introducendo nuovi prodotti e servizi finanziari. L'ampliamento della gamma di servizi offerti dovrebbe anche permettere di sfruttare meglio la rete degli uffici postali.
Per raggiungere questi obiettivi la Posta si impegna in particolar modo nell'ambito dei servizi finanziari, causando però interferenze con i campi di attività dei vecchi partner. In particolare, i preposti agli uffici postali, che gestiscono contemporaneamente un'agenzia bancaria, si trovano confrontati a conflitti di interesse, che rischiano di inasprirsi ulteriormente con il lancio di nuovi prodotti finanziari.
Tenendo conto di tale evoluzione appare indicato rivedere e al caso eliminare vecchie forme di cooperazione, quaIora i conflitti di interesse ostacolino un'ulteriore collaborazione.
5. Bisogna innanzitutto sottolineare che in una situazione di concorrenza lo Stato può svolgere attività a scopo di lucro, nella misura in cui esse poggino su una base legale e che non vi sia alcuna distorsione della concorrenza. Per questo motivo la legge sulle poste vieta che servizi retti dalle leggi della concorrenza e con attinenza al servizio universale, vengano offerti a basso prezzo.
Riguardo alla questione "banca postale", nella sua risposta alla mozione del Gruppo socialista del 19 dicembre 1997 riguardante la "banca postale" come reazione alla megafusione UBS/SBS, il Consiglio federale affermava quanto segue:
Nell'ambito dei dibattiti sulla legge sulle poste, le Camere federali sono invece giunte alla conclusione che l'articolo 36 della Costituzione federale non autorizza la Posta ad intraprendere attività prettamente bancarie, come la concessione di prestiti, operazioni fondamentali per creare una banca postale. Il Consiglio federale condivide questo parere e ritiene inopportuno riaprire la discussione sulla banca postale poco dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle poste.
Risposta del Consiglio federale.