Lexipedia

98.3510 · Postulato · 1998-10-09

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di togliere il postulato di ruolo.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legge sull'energia del 26 giugno 1998 e la rispettiva ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 1999. La Svizzera disporrà così di una base legale solida per garantire una produzione e una distribuzione economicamente ottimali ed ecologicamente accettabili dell'energia, per promuovere l'impiego razionale e parsimonioso dell'energia e per potenziare l'impiego delle energie indigene e rinnovabili. L'ordinanza sull'energia deve fissare un termine transitorio nell'attesa che tutti i Cantoni si dotino delle basi legali richieste per attuare programmi promozionali cantonali. In questo modo la Confederazione potrà accordare aiuti finanziari per progetti volti a facilitare l'impiego delle energie rinnovabili in quei Cantoni che non hanno ancora tutte le carte in regola.

A fine ottobre, nell'ambito di un dibattito sui principi della politica energetica, il Consiglio federale ha tra l'altro deciso di adoperarsi affinché una tassa energetica sia al più presto introdotta. Si tratta sia di una soluzione transitoria in vista di un nuovo sistema finanziario contenente incentivi ecologici sia di una controproposta alle due iniziative popolari sull'energia. I proventi della tassa serviranno, per un lasso di tempo limitato, a promuovere tecnologie efficienti e l'impiego delle energie rinnovabili.

2.+3.Conformemente alla Costituzione federale spetta ai Cantoni e ai Comuni autorizzare o respingere l'installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili. In virtù dell'articolo 9 capoverso 1 della legge sull'energia, i Cantoni devono, nell'ambito della loro legislazione, istituire condizioni quadro favorevoli all'impiego parsimonioso e razionale dell'energia e all'impiego di energie rinnovabili. Al punto 232 del messaggio concernente la legge sull'energia si precisa che questo provvedimento invita i Cantoni a rivedere la loro legislazione in materia energetica, edilizia, pianificatoria e fiscale, sia per eliminare le disposizioni che ostacolano l'impiego delle energie rinnovabili sia per armonizzarle con gli obiettivi della legge sull'energia. Questo principio si applica in particolare alle procedure di autorizzazione, talvolta laboriose, per impianti validi dal profilo della tecnica energetica.

Come indicato al punto 1, nell'ambito dell'impiego delle energie rinnovabili, la legge sull'energia prevede che la Confederazione versi contributi globali ai Cantoni per attuare programmi promozionali. A questo proposito nell'ordinanza sull'energia è prevista una clausola, in base alla quale il versamento di contributi globali avverrà a condizione che il Cantone interessato non ostacoli eccessivamente la costruzione di impianti per l'impiego delle energie rinnovabili.

Il Consiglio federale propone di togliere il postulato di ruolo.

98.3510 | Lexipedia | Lexipedia