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98.3582 · Mozione · 1998-12-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente all'articolo 44 capoverso 1 della Costituzione federale la Confederazione ha l'esclusiva competenza di regolare l'acquisto e la perdita del diritto di cittadinanza per origine, matrimonio e adozione, come pure la perdita della cittadinanza svizzera e la reintegrazione nella stessa.

Secondo la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, garantita dalla Costituzione, nell'ambito della naturalizzazione ordinaria la Confederazione ha unicamente la facoltà di emanare prescrizioni minime relative alla naturalizzazione in un Cantone e in un Comune (art. 44 cpv. 2 Cost.). Tuttavia i Cantoni e i Comuni non sono obbligati a naturalizzare persone che soddisfano le premesse secondo il diritto federale. Per introdurre agevolazioni in materia di naturalizzazioni vincolanti per i Cantoni occorre pertanto limitare le competenze cantonali mediante una pertinente modifica della Costituzione.

Nel 1983 e nel 1994 si svolsero consultazioni popolari su revisioni della Costituzione che avrebbero permesso alla Confederazione di agevolare la naturalizzazione di giovani stranieri cresciuti in Svizzera. Entrambi i progetti sono stati respinti. Inoltre un'iniziativa parlamentare (90.257), una mozione trasformata in postulato (92.3560) e un postulato (95.3099) del Consigliere nazionale Ducret miravano all'attuazione del medesimo obiettivo.

Nel 1997, in occasione delle deliberazioni in merito all'iniziativa parlamentare Ducret, menzionata in precedenza, le Camere rinunciarono a ridurre la durata della residenza richiesta per la naturalizzazione ordinaria prevista dalla legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (RS 141.0). Esse hanno optato per questa soluzione anche in considerazione della circostanza che dapprima si potrebbe nuovamente tentare d'attuare l'obiettivo prioritario della naturalizzazione agevolata per giovani stranieri mediante una revisione costituzionale. Il Consiglio federale ha annunciato sia in questo contesto sia anche in occasione del trattamento parlamentare dell'iniziativa popolare per una regolamentazione dell'immigrazione (97.060) che sottoporrà alle Camere nel corso della prossima legislatura un nuovo progetto sulla naturalizzazione agevolata degli stranieri della seconda generazione e di quelle successive.

Le modifiche tempestive della legge sulla cittadinanza, chieste dalla mozione, non sono - a eccezione della riduzione della durata di residenza - attuabili, visto che richiederebbero una preventiva revisione della Costituzione. Intanto - come menzionato in precedenza - una riduzione della durata di residenza è stata respinta dal Parlamento. I motivi invocati a tal proposito permangono validi tuttora. La naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri, la questione della riduzione della durata di residenza nonché l'armonizzazione delle tasse di naturalizzazione sono all'esame nell'ambito dei lavori preliminari relativi a una modifica della Costituzione e alla susseguente revisione della legge sulla cittadinanza. Così stando le cose è opportuno trasformare la mozione in un postulato.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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