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98.3676 · Mozione · 1998-12-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

a)Evitare alle aziende agricole che cesseranno presto la loro attività di dover fare investimenti in relazione ai nuovi provvedimenti di protezione delle acque e degli animali

Giusta l'articolo 70 capoverso 4 della nuova legge sull'agricoltura (LAgr), approvata dal Parlamento il 29 aprile 1998, devono essere rispettate le disposizioni della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali relative alla produzione agricola. La congrua detenzione degli animali da reddito è un elemento della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (art. 70 cpv. 2 lett. a LAgr). In occasione del dibattito parlamentare si è stabilito che attraverso la congrua detenzione degli animali da reddito, quale presupposto per la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, s'intende osservare le vigenti disposizioni della legge sulla protezione di animali e non introdurre nuovi oneri che vanno oltre quanto da essa previsto. Con questa aggiunta non si è voluto interpretare altrimenti le disposizioni sulla protezione degli animali né introdurre modifiche nella loro applicazione. Sia la legislazione sulla protezione degli animali sia quella sulla protezione delle acque contengono disposizioni transitorie ai sensi di quanto richiesto nella mozione Oehrli.

Protezione delle acque

L'articolo 6 della legge sulla protezione delle acque (LPAc) statuisce che è vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinarle. Nell'articolo 27 LPAc è inoltre definito che i suoli vanno sfruttati secondo lo stato della tecnica, evitando ogni effetto pregiudizievole per le acque, in particolare quelli causati dal convogliamento e dal dilavamento dei fertilizzanti. Per principio, il gestore è libero di scegliere quali provvedimenti tecnici, aziendali ed edili intende adottare a tal fine. Da questi due articoli fondamentali rilevanti per l'agricoltura emerge chiaramente l'obiettivo delle prescrizioni dettagliate di cui agli articoli 14 e 15 LPAc. Conformemente all'articolo 14 capoverso 3, le aziende con allevamento di bestiame da reddito devono disporre di impianti che permettano il deposito di concimi di fattoria per almeno tre mesi. L'autorità cantonale può prescrivere una capacità di deposito superiore per le aziende site in regione di montagna o esposte a condizioni climatiche sfavorevoli o a condizioni particolari per quanto concerne la copertura vegetale. In virtù dell'articolo 77, i Cantoni stabiliscono il termine per l'adattamento della capacità degli impianti di deposito di concime di fattoria tenendo conto dell'urgenza di ogni singolo caso. Per i provvedimenti edili, nel momento in cui fissa il termine di risanamento il Cantone deve tenere in considerazione, in ogni singolo caso, l'effetto pregiudizievole per le acque nonché le possibilità aziendali e tecniche in relazione alle condizioni economiche e sociali dell'azienda. I Cantoni vegliano affinché tutti gli impianti di deposito siano risanati entro il 2007.

Le vigenti disposizioni legali consentono di procedere in modo mirato al risanamento di impianti per il deposito di concimi di fattoria. Non sono richiesti investimenti inutili. La LPAc chiede esplicitamente che per il risanamento venga tenuta in considerazione l'urgenza di ogni singolo caso. Fino alla fine del mese di ottobre 2007 i Cantoni hanno pertanto la possiblità di rinunciare al risanamento in aziende che cesseranno la loro attività, sempreché non vi sia alcun effetto pregiudizievole diretto o indiretto per le acque.

Protezione degli animali

La legge sulla protezione degli animali è entrata in vigore nel 1981. E' concepita come legge quadro e disciplina essenzialmente gli aspetti principali. Formula soprattutto obiettivi di carattere qualitativo, in base ai quali è tenuta ad operare la pratica. Le esigenze tecniche sono disciplinate nell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). Essa definisce esigenze minime per edifici nuovi e ristrutturati e impone l'adattamento, entro il periodo transitorio, degli attuali sistemi di stabulazione non conformi. Per il bestiame da latte, ad esempio, gli adattamenti hanno dovuto venir effettuati entro il 1991. Ai sistemi di stabulazione attuali vengono poste esigenze minori rispetto a quelli nuovi. Tra i singoli Cantoni sono state riscontrate notevoli differenze nella qualità dell'esecuzione. Nel suo rapporto del 1993 la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati ha riconosciuto la necessità di agire nel quadro dell'esecuzione dell'OPAn, ha sottoposto al Consiglio federale raccomandazioni al riguardo e ha illustrato come avrebbe potuto venir migliorata la situazione. Inoltre, nel 1997 il Consiglio federale ha incaricato il gruppo di lavoro presieduto dalla Consigliera nazionale Christiane Langenberger-Jaeger di elaborare proposte in vista del riorientamento del diritto in materia di protezione degli animali. Nel rapporto pubblicato nel mese di agosto 1998 il gruppo di lavoro non si pronuncia per un riorientamento generale di tale diritto, bensì formula proposte concrete per migliorarne l'esecuzione.

Il Consiglio federale si impegna affinché le prescrizioni sulla protezione degli animali vengano applicate in modo adeguato. Mediante la modifica dell'OPAn del 14 maggio 1997 ha deciso di introdurre le seguenti norme transitorie per le nuove disposizioni:

termine di adattamento entro la fine del mese di giugno 2002:

?vitelli fino a 4 mesi: divieto di stabulazione fissa, obbligo della tenuta in gruppo

?vitelli fino a 4 mesi, tori riproduttori: settore di riposo con lettiera

?suini: divieto di attaccare le scrofe

termine di adattamento entro la fine del mese di giugno 2007:

?suini da allevamento: limitazione nell'impiego di gabbie per scrofe; esigenze minime alle poste da parto

?suini: esigenze minime per box con giaciglio e trogolo

adattamenti concernenti unicamente gli edifici nuovi e ristrutturati:

?altri bovini (escl. i vitelli, le giovenche in avanzato stato di gestazione e le vacche): settore di riposo con lettiera

eccezioni riguardanti singole aziende nel quadro del principio della proporzionalità:

?bovini in sistemi a stabulazione fissa: uscita regolare all'aperto durante almeno 90 giorni all'anno

Grazie a questi termini transitori, nella maggior parte dei casi gli adattamenti possono essere realizzati nel quadro dei normali lavori di ristrutturazione delle stalle. Ciò consente di evitare investimenti economicamente inopportuni in aziende che cesseranno presto la loro attività.

b)Misure sociali volte ad attenuare le difficoltà con le quali sono confrontate le aziende che cesseranno presto la loro attività

Nel titolo quarto, la nuova LAgr prevede aiuti per la conduzione aziendale: una misura speciale per superare o prevenire, in aziende vitali, difficoltà finanziarie non imputabili al gestore. Nel messaggio concernente la nuova legge sull'agricoltura il Consiglio federale ha illustrato e spiegato per quali motivi non intende introdurre ulteriori misure sociali per attenuare il mutamento strutturale legato alla nuova politica agricola. La posizione del Consiglio federale è stata confermata dal Parlamento. A tal riguardo rinviamo alla risposta all'interpellanza Eberhard (98.3640).

Le aziende che cesseranno presto la loro attività rappresentano un problema per l'adattamento alle norme della protezione delle acque e degli animali. I gestori che applicano metodi di produzione che non nuocciono alle acque e rispettano le esigenze minime in materia di protezione degli animali non devono essere costretti a fare inutili investimenti. La comunità per la tenuta di animali giusta l'articolo 11 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola facilita la ricerca di soluzioni nel quadro della collaborazione tra aziende. Il diritto vigente permette di adottare soluzioni transitorie adeguate. Non è quindi necessario adeguare le basi legali, ma è sufficiente interpretare in modo meno rigido le attuali norme qualora si sia confrontati con aziende che cesseranno presto la loro attività.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.