99.1113 · Interrogazione ordinaria urgente · 1999-08-30
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Già con il decreto federale del 22 giugno 1990 sono stati introdotti a livello federale per i richiedenti l'asilo l'obbligo di prestare garanzie dal reddito del lavoro come anche l'obbligo di rimborso. Prendendo l'avvio da diverse misure intese ad alleggerire il bilancio federale, con il decreto federale urgente del 16 dicembre 1994 l'obbligo di prestare garanzie è stato esteso alle persone ammesse provvisoriamente, per quanto riguarda le persone, e ai valori patrimoniali, per quanto riguarda l'oggetto. Come tutte le persone indigenti, anche i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente dovrebbero essere obbligati a rimborsare le spese risultate in relazione con il loro soggiorno in Svizzera (spese d'assistenza, partenza ed esecuzione). Pertanto dovrebbe essere garantito il rimborso - analogamente all'obbligo di prestare garanzie, previsto nel diritto in materia di stranieri, in relazione con il rilascio del permesso di dimora o soggiorno - mediante prestazioni anticipate di garanzia dal reddito e dalla sostanza. In particolare questa prassi potrebbe servire ad evitare problemi nell'esecuzione dell'obbligo di rimborso per persone che hanno già lasciato la Svizzera.
Nei passati anni la situazione difficile sul mercato del lavoro per le persone sottostanti alla legislazione sull'asilo è all'origine di un alto grado d'indigenza (60% -70%) che ha colpito i richiedenti l'asilo e le persone provvisoriamente ammesse in Svizzera. Come per tutti i settori dell'assistenza pubblica, anche in quella in materia di richiedenti l'asilo e di persone ammesse provvisoriamente vige il principio generale della sussidiarietà, secondo cui dovrebbero ricevere prestazioni assistenziali soltanto quelle persone che non possono o per il momento non possono provvedere al sostentamento proprio e di quello dei loro familiari. In considerazione del gran numero di richiedenti l'asilo e di persone ammesse provvisoriamente indigenti, l'impiego conforme allo scopo dei propri mezzi a disposizione - in particolare quelli a disposizione al momento di entrare in Svizzera - può essere messo al sicuro nel modo più semplice da un istituto che prende in consegna i valori patrimoniali. Riguardo ai conti individuali riguardanti valori patrimoniali di richiedenti l'asilo, risp. di persone ammesse provvisoriamente, l'entità della garanzia è sin dall'inizio limitata all'ammontare dei probabili costi da restituire. All'uopo, nella riveduta legge sull'asilo si fa capo ai risultati di uno studio, eseguito dallo Schweiz. Forum für Migrationsstudien (SFM) riguardante l'integrazione di richiedenti l'asilo nella vita lavorativa secondo cui i richiedenti l'asilo possono al più presto iniziare l'attività lavorativa dopo sei mesi e quindi soltanto alla fine del settimo mese (210 giornate) disporre del conseguente reddito. I costi assistenziali che i richiedenti l'asilo devono rimborsare per questo periodo ammontano quindi di norma almeno a fr. 8'400.- (210 giorni x fr. 40.--; cfr. in proposito anche risposta del Consiglio federale all'interrogazione ordinaria Fankhauser del 17.12.1998). Inoltre devono essere rimborsati i costi effettivamente causati per trattamenti dentistici, procedure ricorsuali come anche costi di esecuzione risp. partenza. Questa presunzione legale può essere annullata dalla persona interessata se comprova di aver causato spese inferiori.
Ad 1:
Senza dubbio la garanzia di valori patrimoniali costituisce un intervento nella salvaguardia della proprietà garantita dalla Costituzione. Con l'articolo 21a della legge sull'asilo (art. 86 cpv. 4 di quella riveduta) alla limitazione delle garanzie da fornire corrispondenti ai probabili costi da rimborsare e pertanto allo scopo connesso dell'impiego vantaggioso di mezzi pubblici sono dati i presupposti per un intervento nei diritti di libertà salvaguardati costituzionalmente, in particolare la base legale formale, l'interesse pubblico nonché la proporzionalità dell'intervento.
Le garanzie minime concernenti un livello di vita adeguato come anche adeguate condizioni di salute fisica e mentale recate negli articoli 11 e 12 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (RS 0.103.1) non vengono lese dalle disposizioni provvisoriamente adottate riguardanti l'obbligo di fornire garanzie da parte dei richiedenti l'asilo. Nell'ambito del diritto assistenziale cantonale, ai richiedenti l'asilo nonché alle persone ammesse provvisoriamente bisognosi sono garantiti, oltre al minimo vitale in virtù della Costituzione, anche le prestazioni assistenziali, quindi tutti i richiedenti l'asilo sono obbligatoriamente assicurati contro le conseguenze di malattie e infortuni talché spettano loro, come a tutti gli altri assicurati, le prestazioni sanitarie nell'ambito dell'assicurazione malattia obbligatoria che servono a tutela delle condizioni di salute fisica e mentale.
Ad 2:
Le difficoltà citate dalla richiedente e riguardanti le difficoltà di distinzione del "carattere personalissimo" dei diversi gioielli sono state menzionate in altri pareri riguardanti il disegno delle nuove istruzioni sull'obbligo di fornire garanzie e di rimborso. Aggiungasi che nel caso dei gioielli s'incontra spesso il problema delle diversità tra valore reale e valore ideale. L'Ufficio federale dei rifugiati prevede quindi, nell'esecuzione dalla presa in consegna dei valori patrimoniali, l'esclusione dei gioielli.
Ad 3:
La clausola recata nell'articolo 2 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali riguardante il divieto di discriminazione si limita ai diritti ivi menzionati. Tuttavia, l'articolo 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, oltre alle garanzie previste, tutela anche l'applicazione indiscriminata di tutti i diritti interni degli Stati contraenti. Tuttavia una disposizione legale che preveda disciplinamenti diversificati per singoli gruppi di persone non è discriminante né secondo l'articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici né secondo l'articolo 4 Cost. (art. 8 Cost. riveduta) se la disparità di trattamento poggia su motivi oggettivi e sensati e non lede nessun diritto garantito nel citato Patto. Come già detto per ad. 1, con l'introduzione dell'obbligo di fornire garanzie a seguito di allontanamento di richiedenti cui è stata respinta la domanda d'asilo si è resa necessaria un'altra forma esecutiva dell'obbligo di rimborso per non privilegiare i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente bisognosi rispetto agli altri bisognosi.
Ad 4:
L'articolo 28 capoverso 1 del Codice civile svizzero prevede, per proteggere le persone fisiche e giuridiche, un diritto d'azione contro le lesioni illecite della propria personalità. Una lesione della personalità è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC). L'articolo 21a capoverso della legge sull'asilo (art. 88 cpv. 4 di quella riveduta) prevede - indipendentemente dalle necessità del richiedente l'asilo e della persona ammessa provvisoriamente, bisognosi di protezione e senza permesso di dimora - un obbligo generale di annunciare i valori patrimoniali che non provengono dal suo reddito del lavoro. In base alle disposizioni penali previste nella legge sull'asilo per tutelare l'obbligo di annunciare questi valori patrimoniali come anche in base al preponderante interesse pubblico connesso con l'esecuzione dell'obbligo di rimborso e di fornire garanzie anche i terzi sottostanno all'obbligo di informazione di cui nell'articolo 21a capoverso 4 della legge sull'asilo. Non vi è pertanto una lesione della personalità secondo l'articolo 28 CC.
Ad 5:
L'introduzione della presunzione legale non contrasta con l'articolo 6 numero 2 CEDU se il disciplinamento di cui si tratta è strettamente limitato nell'applicazione e se è data possibilità alla persona in questione di accertare legalmente la non colpevolezza. Dato che questa inversione dell'onere della prova è limitata personalmente ai richiedenti l'asilo e alle persone ammesse provvisoriamente bisognosi senza permesso di dimora e che a tali persone compete la facoltà di confutare il sospetto, non vi è violazione dell'articolo 6 numero 2 CEDU. Inoltre nella procedura di presa in consegna dei valori patrimoniali, qualora vi sia inversione dell'onere della prova non è risolta la questione delle conseguenze penali bensì unicamente quella della facoltà di disporre di taluni valori patrimoniali.
Risposta del Consiglio federale.