99.3080 · Mozione · 1999-03-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La mozione intende, mediante la revisione della LRTV, sottomettere la SSR direttamente alla LCF e quindi alle competenze del CDF. Duranti i dibattiti relativi alla LRTV, il Parlamento si è occupato della questione, decidendo di affidare all'autorità di sorveglianza competente il controllo finanziario delle emittenti radiofoniche e televisive che ricevono aliquote delle tasse di ricezione o aiuti finanziari. Giusta l'art. 51 cpv. 2 dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV), la vigilanza finanziaria della SSR compete al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e quella delle altre emittenti all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).
La posizione del legislatore emerge chiaramente all'articolo 56 capoverso 4 LRTV: esso esclude esplicitamente l'applicazione della LCF alla vigilanza finanziaria delle emittenti radiofoniche e televisive. Tuttavia, lascia all'autorità di sorveglianza la facoltà di consultare in casi concreti il CDF per verifiche contabili. In questo caso il CDF assume il ruolo di organo ausiliario e non di autorità di sorveglianza autonoma. Contrariamente alla prassi normale, il CDF non consegna tuttavia i suoi rapporti sulla contabilità delle emittenti in causa né alla Delegazione delle finanze delle Camere federali né al Consiglio federale; la responsabilità del controllo finanziario rimane di competenza del DATEC o dell'UFCOM. A questo proposito, il Consiglio federale ha stabilito espressamente all'articolo 13 capoverso 2 della Concessione SSR del 18 novembre 1992 che il CDF consegna il rapporto unicamente al Dipartimento.
Il Parlamento ha formulato questa lex specialis relativa alla vigilanza tenendo conto dell'autonomia di cui gode la SSR in materia di programmazione. L'intento è di sottrarre la vigilanza finanziaria delle emittenti all'eventuale influenza del Parlamento in modo da non minare l'autonomia di programmazione. In un parere del 1989 l'Ufficio federale di giustizia esprimeva riserve per quanto concerne la vigilanza finanziaria della SSR da parte del CDF.
ad 1. e 2.
La mozione si riferisce ad una regolamentazione particolare per la SSR giusta l'articolo 56 capoverso 4 della LRTV e indica che le nuove competenze del CDF lo autorizzano ad assumerne la vigilanza finanziaria. Tuttavia, la disposizione di cui all'articolo 56 capoverso 4 LRTV si riferisce alla vigilanza finanziaria di tutte le emittenti (nel 1998 erano in totale 30) che ricevono un'aliquota delle tasse di ricezione o aiuti finanziari e non unicamente della SSR.
Inoltre, la revisione della LCF, che attribuisce al CDF un nuovo stato , non ha affatto modificato le basi della lex specialis relativa alla vigilanza decisa dal Parlamento con l'articolo 56 capoverso 4 LRTV. Il CDF continua a presentare i suoi rapporti alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale (art. 14 LCF). La vigilanza finanziaria della SSR da parte del CDF sarebbe problematica per l'indipendenza e l'autonomia di programmazione che l'articolo 55bis capoverso 3 della Costituzione federale garantisce alle emittenti; infatti, una tale subordinazione permetterebbe eventuali ingerenze dello Stato attraverso la sorveglianza del Parlamento e sarebbe incompatibile con la tutela che la Costituzione garantisce alla SSR.
Ad 3. e 4.
Secondo l'autore della mozione, i canoni di ricezione sono tasse di consumo specifiche, che vengono utilizzate dalla SSR senza alcun controllo pubblico. Tuttavia, secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, si tratta di una tassa di regalia che si basa sulla regalia delle telecomunicazioni della Confederazione di cui all'art. 36 della Costituzione federale. Le tasse non vengono perciò riscosse per la ricezione di un programma particolare, ma per il diritto di esercitare un'attività riservata alla Confederazione. Giusta l'articolo 55 della LRTV, le tasse di ricezione sono subordinate alla messa in servizio di un apparecchio atto a ricevere programmi radiofonici e/o televisivi e alla relativa riscossione della regalia tecnica corrispondente della Confederazione.
È inesatto affermare che le tasse vengono utilizzate dalla SSR senza un controllo pubblico. Infatti, la SSR deve fare approvare ogni anno il bilancio, la contabilità e il piano finanziario dal DATEC. Il Dipartimento verifica, in base a valori di riferimento validi per il settore, se il bilancio della SSR risponde ai principi di gestione economica. Inoltre, sia nel quadro della vigilanza finanziaria sia durante l'esame della domanda della SSR per l'aumento del canone di ricezione, vengono consultati i libri contabili di ogni singola unità aziendale della SSR nonché dati finanziari e informazioni speciali richiesti dall'autorità di vigilanza. Inoltre, prima di una decisione del Consiglio federale, ogni aumento del canone viene sottoposto all'incaricato del controllo dei prezzi per garantire la massima tutela degli interessi dei consumatori.
Nel suo rapporto del 10 novembre 1997 intitolato "La sorveglianza federale sulla radio e la televisione - l'esempio della Società svizzera di radiotelevisione", la Commissione di gestione del Consiglio degli Stati (CdG - CS) ha elogiato l'attività di vigilanza dell'amministrazione. Infatti, il sistema previsto dal legislatore tiene conto delle esigenze particolari della radiodiffusione e assolve la sua funzione.
Essendo il controllo della gestione economica condizionato dall'autonomia di programmazione, dalla garanzia d'indipendenza e dal divieto di effettuare controlli d'opportunità (art. 56 cpv. 1 LRTV), le autorità di vigilanza si appoggiano agli organi di controllo interni della SSR e non effettuano, in genere, ulteriori verifiche. In seguito al rapporto della CdG - CS, l'UFCOM ha incaricato la società ATAG Ernst & Young di verificare se l'organizzazione degli organi interni di controllo della SSR è efficiente e determinare se la SSR opera secondo criteri di economia aziendale. Il rapporto finale del 1° dicembre 1998 propone alcuni miglioramenti ma, nell'insieme, il giudizio relativo alla SSR è positivo.
Ad 5.
Dall'entrata in vigore della LRTV la SSR occupa effettivamente una posizione privilegiata e garantita nel sistema mediatico svizzero e viene finanziata in gran parte dalle tasse di ricezione. Tuttavia, la società è sottoposta ad una vigilanza finanziaria che la obbliga a fornire informazioni sulle sue attività e a farle approvare in modo dettagliato e completo. Data la sua organizzazione istituzionale molto articolata, la SSR deve rendere conto delle sue attività ai suoi diversi organi. Inoltre, ogni anno vengono pubblicati il rapporto d'attività, la contabilità e il bilancio. Sulla base dell'esperienza fatta finora non vi sono motivi di dubitare dell'esattezza e della trasparenza dei rapporti presentati dalla SSR.
Il Consiglio federale ritiene che la richiesta formale della mozione è attualmente infondata e inopportuna sia dal punto di vista giuridico che pratico. Per questo motivo non può accettare l'intervento quale mozione. Tuttavia, in vista della futura revisione della LRTV, il Consiglio federale valuterà se e in che misura gli aspetti della vigilanza finanziaria necessitano una nuova regolamentazione. Per questo motivo è pronto ad accettare la mozione sotto forma di postulato.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.