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99.3115 · Postulato · 1999-03-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

In alcune zone sono state prese misure volte a moderare il traffico grazie a limiti di velocità relativamente bassi (ad esempio, nelle zone con velocità limitata a 30 km/h): in questi casi non è raro che si rinunci ai passaggi pedonali o si sopprimano gli stessi applicando al contempo altri provvedimenti di moderazione del traffico. Questa procedura, che non ha forza vincolante nella legislazione sulla circolazione stradale, mira di norma ad aumentare il confort del pedone laddove ciò risulti necessario per la sua sicurezza. In questi casi, il pedone può in linea di massima attraversare la carreggiata in qualsiasi punto, dando tuttavia la precedenza agli automobilisti. La rinuncia ai passaggi pedonali nelle zone a traffico moderato è raccomandabile però solo laddove non vi sono particolari esigenze di tutela dei pedoni. Tali esigenze sussistono in particolare nei pressi di edifici scolastici o case per anziani o nelle zone a traffico intenso. Spetta al Cantone, in considerazione delle norme relative alla sistemazione dei passaggi pedonali emanate dall'Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS), valutare caso per caso se prevalgono le ragioni della sicurezza o l'esigenza di avere maggiori possibilità di attraversare la strada.

In virtù dell'art. 49 cpv. 2 prima fase della legge sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), i pedoni devono attraversare la carreggiata con cautela e per la via più breve, usando se possibile i passaggi pedonali. L'articolo 47 capoverso 1 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11) precisa l'obbligo di utilizzo già formulato nella LCStr, secondo il quale i pedoni devono servirsi dei passaggi pedonali che si trovano a meno di 50 metri di distanza. La regolamentazione sancita dal diritto svizzero è d'altronde conforme all'articolo 20 capoverso 6 lettera a della Convenzione dell'ONU sulla circolazione stradale (RS 0.741.10), ratificata dalla Svizzera nel 1991. Secondo tale articolo, i pedoni devono attraversare la strada con prudenza e servirsi del vicino passaggio pedonale. Secondo il capoverso 7 dello stesso articolo, le Parti contraenti o parti dei loro territori possono emanare disposizioni più severe per l'attraversamento della strada da parte dei pedoni. Si può quindi dedurre a contrario che le disposizioni dell'articolo 20 devono essere considerate come condizioni minime. Di conseguenza, una rinuncia generale all'obbligo di utilizzo dei passaggi pedonali nelle zone con limite di velocità di 30 km/h o eventualmente di 40 km/h sarebbe in contraddizione sia con la LCStr che con la Convenzione dell'ONU.

Una norma che rende dipendente l'obbligo di utilizzo dei passaggi pedonali da provvedimenti di riduzione della velocità segnalati agli automobilisti non ha senso, poiché i pedoni che intendono attraversare la strada in vicinanza di passaggi pedonali dovrebbero regolarsi in base a segnali relativi alla velocità che non li riguardano. Inoltre, una disposizione del genere invaliderebbe una decisione cantonale presa in considerazione delle esigenze di sicurezza piuttosto che di quelle a favore di maggiori possibilità di attraversamento della carreggiata. Proprio in prossimità di scuole, l'autorizzazione ad attraversare la strada in qualsiasi punto nelle vicinanze dei passaggi pedonali potrebbe avere come conseguenza comportamenti errati; gli stessi bambini, più vulnerabili al traffico, sarebbero indotti ad imitare coloro che esercitano il diritto, manifestamente lecito, di attraversare la strada al di là dello "spazio protetto".

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.