99.3178 · Interpellanza · 1999-04-22
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Domanda 1
La determinazione della situazione giuridica dopo il periodo interinale, fissata dagli Accordi di Oslo, riveste tutta la sua importanza nell'ipotesi di una proclamazione unilaterale di uno Stato palestinese alla scadenza di questo periodo o a un momento posteriore.
Dal punto di vista giuridico, gli Accordi di Oslo costituiscono accordi di diritto internazionale. La dottrina non permette di fornire un'interpretazione unica per quanto concerne la loro validità formale attualmente. Concretamente, la principale questione in merito è se la proclamazione di uno Stato palestinese posteriormente alla data fissata per la conclusione dei negoziati sullo statuto permanente sia conforme al diritto internazionale.
Nel quadro del processo di Oslo, le Parti hanno preso l'impegno di condurre negoziati sullo statuto permanente e hanno convenuto una data per la conclusione degli stessi. Siccome lo scopo voluto non è stato conseguito a tale data, i due principali protagonisti degli Accordi valutano diversamente la situazione giuridica:
* La Parte palestinese sostiene che vi è un "vuoto giuridico" dopo il 4 maggio 1999 e considera che gli Accordi sono scaduti. La conformità della proclamazione di uno Stato palestinese agli obblighi risultanti dagli Accordi di Oslo non si porrebbe più perché questi ultimi non sarebbero più vincolanti.
* Secondo la concezione israeliana, per contro, le Parti rimangono vincolate dal processo di Oslo oltre il 4 maggio e le modalità, segnatamente temporali, in vista di un accordo definitivo dovrebbero essere ridefinite.
La proclamazione di uno Stato palestinese significherebbe dunque che la Parte palestinese rinuncia alla prosecuzione dei negoziati sulle basi attuali. Una tale rinuncia non costituirebbe una violazione degli Accordi di Oslo, dato che le due Parti non hanno manifestato la volontà di proseguire i negoziati e di ridefinire una base a questo scopo. In generale, la proclamazione di uno Stato palestinese non contravverrebbe a alcuna norma del diritto internazionale nella misura in cui sia effettuata in modo pacifico, non minacci l'esistenza o l'integrità territoriale di Israele o di altri Stati, nelle loro frontiere internazionali riconosciute, e in cui sia operata conformemente alle norme di diritto internazionale che reggono la nascita di nuovi Stati.
In conclusione, la proclamazione unilaterale di uno Stato palestinese posteriore alla scadenza del termine fissato dagli Accordi di Oslo per la conclusione dei negoziati sullo statuto permanente non sarebbe contraria al diritto internazionale, in particolare agli Accordi di Oslo.
Questione 2
Da un punto di vista giuridico, la scadenza fissata per la conclusione dei negoziati sullo statuto permanente non incide sulle relazioni bilaterali nonché sugli accordi bilaterali conclusi dalla Svizzera con i rappresentanti dell'Autorità palestinese. La questione si porrebbe evidentemente in altri termini in caso di proclamazione di uno Stato palestinese.
Dal 1994 al 1998 il Consiglio federale si era impegnato dapprima con 60 mio di franchi e la fine del periodo interinale coincide dunque praticamente con la fine di questa fase di impegno della Svizzera nei territori palestinesi. Il nuovo impegno della Svizzera a favore della Palestina non è più limitato nel tempo ed è stato integrato come programma speciale nella parte regolare del programma globale della DSC. Questo significa che il finanziamento corrispondente non è più imputato a una voce distinta, bensì al budget regolare della cooperazione allo sviluppo. Oltre all'obiettivo prioritario del sostegno del processo di pace, vi sono misure concrete nei campi precisi della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto alla realizzazione di strutture statali in cooperazione con l'autorità palestinese. In particolare, i campi seguenti beneficiano di un sostegno finanziario:
( Prosecuzione del programma di integrazione professionale di ex prigionieri politici,
( Sostegno nel campo della formazione professionale,
( Programmi e progetti nel campo dei diritti dell'uomo e della promozione della democrazia (quest'ultima era pure assicurata in collaborazione con le ONG).
Durante la sua visita nel Vicino Oriente nel maggio 1998, il consigliere federale Flavio Cotti aveva annunciato la prosecuzione dell'impegno della Svizzera a favore della Palestina. Una nuova conferma è stata data in occasione delle conferenze internazionali sulla prosecuzione dell'aiuto alla ricostruzione nei territori palestinesi, che si sono svolte alla fine del 1998/inizio 1999.
All'atto della realizzazione del programma di cooperazione con l'autorità palestinese, occorre rivolgere particolarmente l'attenzione sulle incertezze relative alle condizioni quadro e alle difficoltà di pianificazione a medio e lungo termine che ne derivano.
Quanto precede è vero anche dell'accordo concluso tra la Direzione politica del DFAE e il Ministero palestinese della cultura in vista dell'equipaggiamento di 60 biblioteche per bambini palestinesi.
Domanda 3
Il Consiglio federale non ha l'abitudine di fare dichiarazioni pubbliche in caso di importanti avvenimenti di politica internazionale. Esso approva tuttavia la decisione molto costruttiva presa il 28 aprile dal Comitato centrale dell'OLP di differire la decisione concernente una dichiarazione di indipendenza della Palestina al mese di giugno, dopo le elezioni legislative israeliane. Una dichiarazione di indipendenza il 4 maggio 1999, poco prima delle elezioni legislative anticipate israeliane avrebbe sicuramente avuto un impatto sull'esito di queste ultime e a maggior ragione sulla prosecuzione dei negoziati israelo-palestinesi. Il Consiglio federale spera vivamente che Israele risponda a questo gesto costruttivo ponendo mano senza tardare all'attuazione del Memorandum di Wye River del 23 ottobre 1998 ed esorta le due Parti a rispettare gli accordi conclusi e a rilanciare il processo accettando i compromessi necessari.
Domanda 4
La Svizzera si iscrive nella stessa linea dell'Unione Europea che ha espresso la sua posizione in occasione del Consiglio europeo di Berlino alla fine del mese di marzo 1999. Così, essa riconosce il diritto di Israele all'esistenza e alla sicurezza nelle frontiere internazionali riconosciute. Riconosce anche il diritto del popolo palestinese a determinare il proprio avvenire, compresa l'opzione di fondare il proprio Stato e spera che questo diritto sarà concretato a breve termine. Lancia un appello alle Parti affinché cerchino in buona fede una soluzione negoziata in base agli accordi esistenti, senza pregiudizio di questo diritto che non può essere oggetto di alcun veto. La Svizzera è convinta che la creazione di uno Stato palestinese sovrano, vitale, democratico e pacifico nel quadro di una soluzione politica sarebbe il miglior modo di garantire una pace duratura per gli Israeliani e i Palestinesi e di promuovere l'accettazione di Israele come partner uguale nella regione. La Svizzera si dichiara disposta a prendere in considerazione il riconoscimento di uno Stato palestinese conformemente ai principi fondamentali summenzionati.
La Svizzera non aveva riconosciuto lo Stato di Palestina proclamato dal Consiglio nazionale palestinese alla fine del 1998, poiché gli elementi costitutivi del diritto dello Stato erano riuniti soltanto imperfettamente. Le relazioni tra la Svizzera e i Palestinesi sono state ufficializzate con un Delegato generale di Palestina in Svizzera e con una rappresentanza della Svizzera da parte dell'Ufficio di collegamento della DSC presso l'autorità palestinese.
Risposta del Consiglio federale.