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99.3253 · Interpellanza · 1999-06-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La sconfitta dell'assicurazione maternità nella votazione popolare del 13 giugno 1999 lascia irrisolto un problema di politica sociale. Inoltre la netta spaccatura prodottasi tra la Svizzera tedesca e la Svizzera latina è di per sé preoccupante. Il Consiglio federale ha preso atto con rammarico della bocciatura della Legge sull'assicurazione maternità e non intende desistere dal proposito di correggere la legislazione attualmente in vigore per le perdite di guadagno in caso di maternità, legislazione che ritiene insufficiente dal punto di vista della politica sociale. È quindi sua intenzione sottoporre al Parlamento una proposta in tal senso all'inizio della prossima legislatura.

Il Consiglio federale risponde alle domande concrete nel modo seguente:

1. L'art. 34quinquies della Costituzione federale non sancisce competenze esclusive della Confederazione, che ha fatto uso soltanto nell'ambito dell'agricoltura della competenza legislativa concernente gli assegni familiari accordatale dal cpv. 2 (Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura LAF). Gli assegni familiari non riferiti all'agricoltura sono oggi regolamentati a livello cantonale. La Confederazione svolge una funzione di coordinamento limitandosi però sostanzialmente a raccogliere e pubblicare informazioni, quali le legislazioni cantonali, le tabelle (aggiornate ogni anno) concernenti i tipi di assegni familiari e gli importi degli stessi nonché le decisioni più importanti emanate dalle commissioni cantonali di ricorso.

A tutt'oggi undici Cantoni hanno introdotto una regolamentazione concernente le prestazioni concesse ai genitori in caso di bisogno basandosi su quella esistente in materia di prestazioni complementari. La Confederazione si limita a fornire ogni anno una panoramica aggiornata di queste disposizioni.

Parimenti, dopo la bocciatura della legge federale sull'assicurazione maternità nella votazione popolare del 13 giugno 1999, ai Cantoni sarebbe possibile adottare leggi in merito in cui vengano definiti beneficiari, prestazioni e finanziamento. Sarebbe altresì possibile che più Cantoni concludano un accordo legislativo intercantonale che preveda l'istituzione di un'assicurazione maternità.

Per quanto attiene all'organizzazione e all'applicazione i Cantoni potrebbero fondarsi su regolamentazioni e strutture delle assicurazioni sociali federali, analogamente a quanto avvenuto per le normative cantonali in tema di assegni familiari. Il Consiglio federale è disposto a coordinare le eventuali leggi cantonali sull'assicurazione maternità analogamente alla funzione che svolge attualmente per gli assegni familiari e le prestazioni concesse ai genitori in caso di bisogno.

2. Il diritto vigente esclude la possibilità di attingere al fondo delle indennità di perdita di guadagno allo scopo di finanziare le assicurazioni maternità di singoli Cantoni. Questi fondi provenienti dai versamenti degli assicurati di tutto il Paese devono anche rimanere a disposizione dell'insieme della popolazione, com'è avvenuto per il trasferimento dalle IPG all'AI e come si sarebbe fatto qualora fossero stati impiegati per finanziare l'assicurazione maternità a livello federale. Non è possibile che ne usufruiscano solo assicurati di alcuni Cantoni.

Risposta del Consiglio federale.

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