99.3276 · Interpellanza · 1999-06-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza della galleria di Vue-des-Alpes, che, considerato il numero di veicoli che l'attraversano, costituisce un importante collegamento tra le due parti del Cantone di Neuchâtel. Esso è perciò disposto a contribuire, nella misure delle possibilità conferitegli dalla legge, affinché possa essere ristabilito al più presto un traffico bidirezionale sicuro.
1. In linea di massima si può affermare che i lavori complementari effettuati su strade principali esistenti sono sovvenzionati soltanto se di natura tecnica, vale a dire soltanto se un impianto deve essere adattato perché sono cambiate le condizioni quadro rispetto al momento in cui è stato costruito. Semplici interventi tecnici, effettuati nel quadro dei normali lavori di manutenzione, invece, non vengono sovvenzionati.
In questo caso concreto si tratta di un importante cambiamento delle condizioni quadro. Fino a poco tempo fa, i sistemi di ventilazione erano incentrati sull'evacuazione di sostanze nocive, soluzione non del tutto ottimale in caso di evento. Adesso, invece, passa in primo piano l'aspetto "incendio". Le pianificazioni più recenti propongono infatti ventilazioni ridimensionate. Normalmente, non è necessario, per questo motivo, sostituire i sistemi di ventilazione tradizionali; ciò avviene nel corso di ordinari lavori di rinnovamento. Nel caso della galleria di Vue-des-Alpes la situazione è tuttavia diversa, visto che presenta una pendenza pronunciata e, di conseguenza, una corrente longitudinale molto elevata. Ciò accentua la differenza tra una ventilazione incentrata sull'evacuazione di sostanze nocive e una ventilazione antincendio a tale punto che, per motivi di sicurezza, il sistema di ventilazione deve essere sostituito. I lavori in questione sono sovvenzionati.
La partecipazione federale si basa sull'ordinanza sulle strade principali, che fissa le aliquote per ogni singolo Cantone. Nel quadro del programma di stabilizzazione tali aliquote sono tuttavia state ridotte. Una disposizione transitoria particolare prevede che la nuova regolamentazione, non appena entrata in vigore, venga applicata a tutte le decisioni di contributo successive. La nuova regolamentazione entrerà in vigore il 1° settembre 1999.
2. La Confederazione non può sovvenzionare progetti di strade principali nel quadro dei crediti annuali autorizzati dal Parlamento. Se del caso, il Consiglio federale esamina se è necessario, per motivi di sicurezza, procedere ad "adattamenti" finanziabili nel quadro dei crediti disponibili, cambiando l'ordine di priorità stabilito.
3. E' noto che il 2 giugno 1999 l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha incaricato i Cantoni di controllare la sicurezza in tutte le gallerie lunghe più di 600 m situate sulle strade nazionali. Tali controlli sono stati effettuati in modo unitario, seguendo un dato ordine di priorità. E' tuttora in corso la valutazione; un rapporto finale indicherà eventuali misure da adottare. Primi risultati rivelano tuttavia che complessivamente la sicurezza nelle gallerie sulle strade nazionali è buona. Lo scorso giugno l'USTRA aveva inoltre raccomandato ai Cantoni di controllare anche i tunnel di loro competenza situati sulle strade principali. La maggior parte dei Cantoni ha dato seguito a tale raccomandazione; i relativi risultati saranno integrati nel rapporto relativo alle gallerie sulle strade nazionali.
Risposta del Consiglio federale.