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99.3425 · Interpellanza · 1999-09-01

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legge sulle case da gioco (LCG) persegue vari obiettivi. Fra questi, occorre menzionare la garanzia di una gestione dei giochi sicura e trasparente, l'impedimento della criminalità e del riciclaggio di denaro, la prevenzione delle conseguenze socialmente nocive del gioco, la promozione del turismo e l'acquisizione di gettiti fiscali, sia per la Confederazione che per i Cantoni. Tutti questi obiettivi sono di pari importanza e sono posti sullo stesso piano gerarchico.

Tenuto conto dei diversi obiettivi, il Consiglio federale ritiene che le case da gioco possano, direttamente o indirettamente, fornire un contributo valido e utile alla promozione del turismo.

2. Durante la consultazione relativa alla legge sulle case da gioco in Parlamento non si è mai posta la questione di un essenziale miglioramento - nell'ambito della nuova LCG - delle condizioni quadro per i kursaal o per le case da gioco della categoria B rispetto allo stato attuale. In ultima analisi, tuttavia, la nuova legislazione sulle case da gioco comporta un miglioramento delle condizioni quadro per i kursaal esistenti e per quelli che saranno creati in futuro, in quanto oltre agli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo (accettati maggiormente dal pubblico che non gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza finora in uso) possono offrire ora tre tavoli da gioco (art. 8 cpv. 2 LCG). Il Parlamento ha però rilevato ripetutamente che l'attrattiva dell'offerta di gioco di gran casinò e kursaal deve distinguersi in modo chiaro. Il disegno di ordinanza dovrà tenere conto di quest'obiettivo.

3. È difficile fare un confronto dell'attrattiva rispetto alle case da gioco all'estero poiché gli altri Paesi non operano un'analoga distinzione fra gran casinò e kursaal. Il corrispondente della maggior parte delle case da gioco straniere è rappresentato in Svizzera dalla (futura) casa da gioco con concessione A.

La differenziazione dell'offerta di gioco tra case da gioco con una concessione A (gran casinò) e con una concessione B (kursaal) rispecchia però - come rilevato già al punto 2 - la chiara volontà del legislatore. Oltre a tale criterio, il Consiglio federale terrà debitamente conto, nell'ambito della sua futura politica di concessione, anche dell'aspetto della concorrenzialità delle case da gioco svizzere rispetto a quelle straniere.

4. Dopo il licenziamento della legge sulle case da gioco da parte del Parlamento, il Consiglio federale si è impegnato a fondo affinché si elaborasse il più presto possibile i necessari atti legislativi d'applicazione e le necessarie strutture esecutive. Il fatto che occorre spostare al 1°aprile 2000 l'entrata in vigore della legge sulle case da gioco, prevista inizialmente il 1°gennaio 2000, va rincondotta a tre motivi.

Anzitutto il termine previsto per la consultazione è stato prorogato a favore dei Cantoni. In secondo luogo in vari Cantoni sono ancora in corso le procedure per i necessari adeguamenti della legge, segnatamente in materia fiscale. Il rinvio permette anche ai Cantoni di disporre di piú tempo per procedere all'adeguamento. In terzo luogo, nell'ambito della procedura di consultazione, anche noti rappresentanti del settore dei kursaal hanno chiesto tale rinvio al fine di poter esaminare piú approfonditamente i punti discutibili della consultazione.

5. Nella seduta del 20 settembre 1999, il Consiglio federale ha nominato membro della Commissione federale delle case da gioco (composta complessivamente di sette persone) il direttore dell'associazione mantello del ramo turistico.

Risposta del Consiglio federale.