99.3426 · Interpellanza · 1999-09-01
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Fino all'inizio degli anni Novanta, la tassa d'emissione ammontava al tre per cento. È stata ridotta a due riprese e dal 1°aprile 1998 ammonta soltanto all'uno per cento. Occorre inoltre rilevare che in caso di costituzione o d'aumento del capitale i diritti di partecipazione emessi dietro pagamento sono esonerati completamente dalla tassa nella misura in cui le prestazioni del socio non superino l'importo complessivo di 250'000 franchi. Piccole imprese non sono pertanto per nulla gravate dalla tassa d'emissione. Ma anche per le altre imprese, dal 1998, la tassa d'emissione è molto moderata. Di fronte a questo sviluppo, è molto diminuita la portata di tutte le questioni sollevate in merito alla tassa d'emissione, con la quale i contribuenti si vedono confrontati.
1.- In virtù dell'articolo 12 della legge federale sulle tasse di bollo (LTB), la riscossione della tassa di bollo va prorogata o la tassa condonata nella misura in cui la società operi un risanamento e la riscossione della tassa abbia conseguenze particolarmente gravose. Il condono della tassa d'emissione costituisce pertanto un'eccezione al principio secondo cui qualsiasi emissione di diritti di partecipazione sottostia alla tassa d'emissione.
Secondo la prassi approvata dal Dipartimento federale delle finanze e dal Consiglio federale, un risanamento ai sensi dell'articolo 12 LTB sussiste sempre quando, da un lato, le perdite subite vengono eliminate mediante misure appropriate e, dall'altro, la società che fa richiesta di condono continua la sua attività economica. Per concedere un condono, devono essere adempiute entrambe le premesse.
2.- Nel linguaggio comune è considerato risanamento l'insieme di misure che permette a un'impresa di superare una situazione di crisi economica e ne assicura la sopravvivenza. A tale riguardo ci si riferisce a misure di tipo sia organizzativo sia finanziario. La legislazione in materia di tasse di bollo parte da una concezione più ristretta del termine di risanamento: secondo la prassi costante dell'AFC, peraltro confermata dal Dipartimento federale delle finanze e dal Consiglio federale, un risanamento ai sensi dell'articolo 12 LTB sussiste soltanto quando la società che fa richiesta di condono elimina le perdite subite prendendo misure appropriate (ad es. con la riduzione e il successivo nuovo aumento del capitale o con la rinuncia ai crediti da parte degli azionisti o dei soci).
3.- La premessa per il condono ai sensi dell'articolo 12 LTB è sempre un risanamento della società soggetta alla tassa. In presenza di un risanamento si esamina se la riscossione della tassa di bollo possa avere conseguenze particolarmente gravose. La richiesta di condono è accettata soltanto quando entrambe le premesse sono adempite. Nel caso di un risanamento nel summenzionato senso si presume che le conseguenze della riscossione della tassa siano particolarmente gravose per il contribuente. Soltanto in casi eccezionali non sono riconosciute conseguenze particolarmente gravose, segnatamente nel caso e nella misura in cui la società risanata sia sottocapitalizzata. Questa prassi si fonda sul principio della parità di trattamento fiscale. Infatti, non sarebbe corretto se con il condono della tassa d'emissione venissero privilegiate società i cui azionisti, non avendo osservato i principi usuali di finanziamento, mettono a disposizione i mezzi necessari soltanto nel quadro di un risanamento.
Negli ultimi anni, l'AFC ha trattato circa 500 domande di condono l'anno. L'importo della tassa di emissione condonata ammontava a 40 milioni di franchi l'anno. In base a queste cifre non è tuttavia possibile valutare di quanti milioni di franchi aumenterebbe tale importo se l'applicazione dell'articolo 12 LTB fosse estesa come richiesto dall'autore dell'interpellanza.
4.- Il Consiglio federale, nella sua prassi costante e sulla base del materiale legislativo di cui all'articolo 12 LTB, ha stabilito che questa disposizione, che tiene conto dei rapporti personali degli interessati, è stata volutamente concepita in modo restrittivo ed è quindi esaustiva. Non è mai stata intenzione del legislatore introdurre, mediante l'articolo 12 LTB relativo al risanamento, una clausola di rigore o un mezzo per il promovimento economico.
5.- La tassa d'emissione è diretta alla singola società. Conformemente al sistema che regola la tassa d'emissione, la costituzione di una nuova società (società di accantonamento) non può quindi mai essere interpretata come un risanamento di un'altra società (già esistente prima). Ciononostante, se si dovesse prendere più attentamente in considerazione l'aspetto economico generale della società fallita e di quella neocostituita, ciò richiederebbe una modifica di legge. Il Consiglio federale è disposto ad analizzare un tale passo nell'ambito dei prossimi lavori legati alla riforma dell'imposizione delle imprese.
Risposta del Consiglio federale.