99.3572 · Mozione · 1999-11-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'anno appena trascorso, due scandali legati alla contaminazione da diossine hanno inferto un duro colpo alla fiducia degli agricoltori e dei consumatori nella qualità degli alimenti per animali. Nel primo caso, che ha coinvolto soprattutto il Belgio, la presenza di diossine negli alimenti per animali sembra essere imputabile alla contaminazione da parte di oli industriali, di oli vegetali di recupero, tra cui gli oli domestici. Nel secondo caso, la causa della contaminazione va ricercata nell'argilla caolinitica usata come legante per la fabbricazione di alimenti per animali.
L'articolo 20 dell'ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali prevede l'obbligo di omologazione per le aziende che producono determinati alimenti per animali. Esso si applica a chiunque fabbrichi additivi quali i prodotti per prevenire la coccidiosi, le vitamine o gli oligoelementi e ai produttori di premiscele e di alimenti composti contenenti tali additivi.
Per ottenere l'omologazione, le aziende devono disporre di personale competente nonché di costruzioni e impianti che garantiscano una qualità soddisfacente a tutti i livelli della fabbricazione. Le condizioni dettagliate per l'omologazione delle aziende sono fissate nell'allegato 11 dell'ordinanza del 10 giugno 1999 del DFE sul Libro degli alimenti per animali. La legislazione contempla quindi già una forma di assicurazione della qualità per la fabbricazione di alimenti per animali.
Inoltre, per le aziende omologate vige l'obbligo di tenere costantemente aggiornato un registro che riporti in particolare i fornitori e, in certi casi, i clienti. Esso deve consentire di ripercorrere la catena produttiva qualora insorgano problemi con uno dei componenti di un alimento per animali.
Questa disposizione ha attualmente una portata limitata: i fabbricanti di alimenti composti e i rivenditori non devono tenere un registro sui loro clienti. D'altro canto, l'obbligo riguarda unicamente le aziende che sottostanno ad omologazione obbligatoria, cioè le aziende che ricorrono a prodotti sensibili. Prima di scoprire i casi di contaminazione accidentale da diossine, non vi era motivo di fare rientrare gli oli vegetali domestici riciclati o l'argilla naturale nella categoria dei prodotti sensibili. Quindi oggi i fabbricanti che utilizzano questi due prodotti non sono obbligati a tenere un registro.
Rendendo obbligatoria la tenuta di un registro aggiornato sui fornitori e sui clienti per tutte le persone attive nella produzione e nella commercializzazione degli alimenti per animali sarebbe possibile ripercorrere in tempi brevi la catena produttiva per individuare gli utilizzatori e limitare la portata delle misure da adottare unicamente alle aziende effettivamente coinvolte. Uno strumento di questo tipo contribuirebbe a migliorare la sicurezza dei consumatori e a circoscrivere le conseguenze economiche per la catena di produzione nel caso in cui debbano essere prescritte misure di risanamento.
Tuttavia non bisogna sopravvalutare l'efficacia dell'introduzione di un registro obbligatorio per tutti gli anelli della catena produttiva: il numero ragguardevole di materie prime suscettibili di essere fortuitamente contaminate da un agente inquinante qualsiasi, sommato al numero delle aziende attive nella produzione e nella commercializzazione di tali prodotti è tale da rendere comunque difficile una limitazione rapida delle misure soltanto ai casi coinvolti.
Del resto, se l'obbligo di tenere un registro aggiornato può agevolare l'adozione di misure adeguate in caso di problemi, non riuscirà però ad escludere qualsiasi contaminazione accidentale di materie prime da parte di prodotti indesiderati.
L'altro elemento essenziale dell'assicurazione della qualità è insito nell'autocontrollo dei fabbricanti. Questa misura rende i fabbricanti responsabili di fornire la prova del controllo di qualità delle loro materie prime e dei processi di fabbricazione.
Non bisogna dimenticare i costi supplementari legati ad obblighi nuovi; sarebbe opportuno analizzarne l'entità e la relazione con i miglioramenti auspicati prima di rendere obbligatorie, per tutti gli anelli della catena di produzione e commercializzazione di alimenti per animali, misure come l'omologazione, l'obbligo di tenere un registro aggiornato sui fornitori e i clienti, oppure l'autocontrollo.
La Federazione europea dei fabbricanti di alimenti composti ha messo a punto una direttiva sull'introduzione di un codice di condotta per la fabbricazione di alimenti per animali. Occorrerebbe valutare fino a che punto quest'iniziativa proveniente dai produttori di alimenti per animali sia sufficiente per raggiungere gli scopi prefissi nella mozione.
A livello internazionale, nell'ambito del Codex alimentarius la FAO ha istituito un comitato ad hoc incaricato delle questioni di alimentazione animale. Il comitato, i cui lavori sono seguiti da esperti svizzeri, è incaricato di stilare un codice di condotta in materia di alimentazione animale.
Il Consiglio federale segue da vicino gli sviluppi sul piano internazionale e ritiene che sia opportuno attendere le raccomandazioni sviluppate nel Codex alimentarius in materia di produzione di alimenti per animali prima di introdurre obblighi nuovi nel diritto elvetico.
Tenuto conto delle disposizioni dell'accordo relativo agli scambi di prodotti agricoli tra la Svizzera e la Comunità europea che sanciscono che le Parti si impegnano ad allineare le relative disposizioni legislative in materia di alimentazione animale, il Consiglio federale ritiene parimenti che occorra seguire gli sviluppi della legislazione europea.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.