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99.3639 · Interpellanza · 1999-12-22

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1 e 2:

Il 19 aprile 1999, in occasione di una discussione sul conflitto del Kosovo, il Consiglio federale ha deciso di seguire l'evoluzione delle esportazioni di materiale bellico come pure la quantità e il genere di forniture della Svizzera agli Stati della NATO coinvolti in questo conflitto. Il Consiglio federale si sarebbe opposto a un aumento di queste esportazioni a seguito di operazioni militari. Questa decisione è stata basata sulle seguenti considerazioni:

Le operazioni militari tra la NATO, o i suoi Stati membri, e la Repubblica federale di Jugoslavia, effettuate senza sosta dal 23 marzo al 9 giugno 1999, costituivano un conflitto internazionale, nell'ambito del quale il diritto della neutralità si applicava per principio. Conformemente alle disposizioni del diritto internazionale di neutralità (Convenzione dell'Aja1, diritto consuetudinario internazionale), lo Stato neutrale è abilitato, anche durante il conflitto, a consentire l'esportazione privata di materiale bellico ai belligeranti. Ciò nonostante, se adotta misure restrittive, lo Stato neutrale deve rispettare il principio della parità di trattamento delle parti in conflitto, conformemente al diritto della neutralità.

Nel caso specifico, il principio della parità di trattamento è stato influenzato dalla risoluzione 1160, del 31 marzo 1998, del Consiglio di sicurezza dell'ONU, con la quale è stato deciso un embargo sulle armi destinate alla Repubblica federale di Jugoslavia. Secondo la dottrina e la prassi dominanti, il diritto della neutralità non si applica alle sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza, conformemente al capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite (misure per la pace e la sicurezza). Per tale motivo, durante il conflitto del Kosovo la Svizzera non era tenuta a osservare il principio della parità di trattamento riguardo all'esportazione di materiale bellico verso la Repubblica federale di Jugoslavia. Nel rapporto del 29 novembre 1993 sulla neutralità (FF 1994 I 183), il Consiglio federale ha inoltre sottolineato la volontà della Svizzera di manifestare la sua solidarietà con le misure adottate dalla Comunità internazionale contro uno Stato che viola il diritto e la pace e, in generale, di partecipare autonomamente alle sanzioni non militari dell'ONU.

Il riserbo della Svizzera in relazione alle nuove ordinazioni di materiale bellico da parte degli Stati della NATO non era fondato unicamente su considerazioni giuridiche. Il Consiglio federale intendeva sottolineare la volontà della Svizzera di non approfittare del conflitto del Kosovo. Inoltre, sono stati soppesati attentamente gli interessi di politica della neutralità. Il Consiglio federale è giunto alla conclusione che un divieto generale di esportazioni di armi verso i Paesi della NATO non era necessario per rafforzare la neutralità della Svizzera nel conflitto del Kosovo. La credibilità della nostra neutralità durante il conflitto del Kosovo non è stata messa in discussione. In effetti, basti ricordare che la Francia e gli Stati Uniti avevano chiesto alla Svizzera di rappresentare i loro interessi nella Repubblica federale di Jugoslavia e che quest'ultima aveva autorizzato la Svizzera a rappresentare gli interessi francesi.

Ad. 3:

Con decisione del 19 aprile 1999, il Consiglio federale ha prolungato di tre mesi l'impiego limitato di un distaccamento di elicotteri con personale, nell'ambito delle prestazioni di assistenza umanitaria in Albania e in Macedonia. Ha inoltre autorizzato il DDPS a sostituire o a rafforzare il personale professionista con membri di milizia dell'esercito. Tutti i membri del contingente sono impiegati a titolo volontario. Per quanto concerne la scelta dei membri di milizia, sono state prese seriamente in considerazione solo le candidature di persone che avevano terminato la loro formazione militare di base e che corrispondevano al profilo richiesto per tale impegno. Si era escluso sin dal principio che fossero impiegate reclute nell'ambito di questa operazione di assistenza.

Il diritto della neutralità non limita in alcun modo né vieta le prestazioni di assistenza umanitaria di un Paese neutrale a favore di popolazioni civili. Anche dal profilo della politica di neutralità, l'impiego di personale militare svizzero a scopi umanitari non presenta inconvenienti, dal momento che queste persone non partecipano alle azioni militari. Inoltre, è ben chiaro che la presenza svizzera serve unicamente a obiettivi umanitari. L'impiego di membri delle forze armate svizzere, nella primavera del 1999, nell'ambito dell'aiuto d'emergenza della Svizzera nella regione di crisi rientra quindi senza dubbio nella tradizione umanitaria del nostro Paese.

Risposta del Consiglio federale.