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Romano Marco · Nationalrat · 2018-09-27

Romano Marco · Nationalrat · Tessin · CVP-Fraktion · 2018-09-27

Wortprotokoll

L'articolo 59c della legge federale sugli stranieri è nuovo. È stato introdotto dal Consiglio degli Stati a seguito di atti parlamentari in materia. In esso nonché all'articolo 63 capoverso 1bis e 2 della legge sull'asilo vengono disciplinate le regole relative al divieto di rientro per i rifugiati riconosciuti nel paese d'origine o di provenienza. L'obbiettivo dell'articolo è vietare i viaggi nel paese d'origine e di limitare allo strettissimo necessario quelli nei paesi circostanti. Viaggi straordinari in caso di assoluta necessità restano possibili, ma solo dietro autorizzazione della SEM.

Va ricordato che rifugiati riconosciuti possono globalmente lasciare la Svizzera e viaggiare. La limitazione è quindi relativa - e legittima - solo al territorio da cui sono fuggiti. La regolamentazione per gli ammessi provvisoriamente è diversa; essi non sono toccati da questa riforma, ma ne seguirà un'ulteriore riforma specifica a questo statuto. [PAGE 1661]

La maggioranza della vostra commissione riprende l'approccio e la formulazione del Consiglio degli Stati. I rifugiati riconosciuti non possono rientrare nel Paese d'origine o di provenienza. Questo ci pare logico. I motivi della fuga da questo Paese hanno permesso la concessione dell'asilo, motivo per cui non vi sono ragioni oggettive e legittime per un rientro. Nel caso vi sia un interesse o una possibilità di rientro, gli interessati devono rinunciare allo statuto di rifugiato, cosa che nella pratica succede. In caso di viaggio nel Paese d'origine o di provenienza devono quindi rendere loro stessi verosimile di essersi recati sotto costrizione.

La maggioranza della commissione riprende anche la possibilità di estendere il divieto ai Paesi circostanti quello di origine e di fuga per evitare abusi e scappatoie per sfuggire al divieto di rientro. Il timore è ad esempio, come è stato più volte ricordato nel dibattito, che degli eritrei si rechino in Etiopia per poi recarsi in Eritrea.

La proposta di minoranza II (Meyer Mattea) di stralciare l'articolo e di conseguenza di non legiferare in materia è respinta dalla commissione con 16 voti contro 6.

Al capoverso 2 dell'articolo 59c la commissione propone unanimemente una modifica redazionale con l'aggiunta "secondo periodo" che permette di chiarire a quali Stati si fa riferimento per le eccezioni, quindi a quelli circostanti; l'incongruenza era già stata evidenziata dal Consiglio degli Stati e confermato dall'amministrazione.

La proposta di minoranza I (Rutz Gregor), che prevede una formulazione molto più restrittiva della seconda frase del capoverso 1, quello relativo al divieto di viaggio negli Stati limitrofi a quello di fuga, e lo stralcio del capoverso 2 relativo alla possibilità di concedere eccezionalmente il permesso per un rientro in caso di motivi gravi, è respinta con 15 voti contro 9.

All'articolo 63 capoverso 1bis e 2 della legge sull'asilo, la maggioranza riprende la versione degli Stati che aveva corretto quella del Consiglio federale, definendo in maniera più rigida le eccezioni: lo statuto di rifugiato è tolto in caso di viaggi nel paese di origine; la persona coinvolta deve dimostrare di essere stata costretta al viaggio per mantenere lo statuto di rifugiato; lo statuto è tolto anche nel caso di viaggi non autorizzati nei paesi limitrofi.

La minoranza I (Rutz Gregor) all'articolo 63 della legge sull'asilo, che propone di stralciare la possibilità di viaggi sotto costrizione, è respinta con 13 voti contro 11. La minoranza II (Glättli), che propone di riprendere la formulazione originaria del Consiglio federale, è respinta con 17 voti contro 7. La minoranza II (Meyer Mattea), che propone di stralciare l'articolo tout court, è respinta con 16 voti contro 8.

Di conseguenza, riassumendo, la maggioranza propone quanto segue: i rifugiati riconosciuti non possono di principio rientrare nel loro paese. In caso di viaggio, il rifugiato deve dimostrare di esserci stato costretto, pena la perdita dello statuto. Il divieto può essere esteso ai paesi circostanti quello di origine di fuga per evitare abusi e scappatoie per sfuggire al divieto di rientro. Sono possibili eccezioni per motivi gravi concesse dalla SEM per viaggi nei paesi limitrofi a quello di origine.

[VS]

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