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Romano Marco · Nationalrat · 2021-12-16

Romano Marco · Nationalrat · Tessin · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2021-12-16

Wortprotokoll

All'articolo 10 la discussione ruota attorno alla definizione e alla concretizzazione del termine "pianificazione" e al coinvolgimento delle organizzazioni private specializzate del settore - più volte quale esempio è stata citata Pro Velo in relazione a queste attività. Consiglio federale, Consiglio degli Stati e la maggioranza della commissione - con risicati 13 voti contro 12 - propongono di dare la possibilità alle organizzazioni private specializzate di collaborare con i cantoni e i comuni anche nella pianificazione delle reti - un termine tutto da definire nel dettaglio, ma non assoluto. Chiaramente queste associazioni svolgono un ruolo centrale nella realizzazione concreta e nella manutenzione delle reti, poiché portano know-how ed esperienza e sono gli utilizzatori quotidiani e diretti. Si tratta, come è stato sottolineato, di una formulazione potestativa.

La minoranza della commissione ritiene che il coinvolgimento di queste organizzazioni nella pianificazione - come ho detto, è un termine che può essere letto fino ad un certo punto in maniera piuttosto estensiva fino a giungere ad opere veramente pratiche ed esecutive - sia fuori luogo perché esse hanno un approccio spesso ideologico e a priori conflittuale con gli altri utenti della strada. Non è contestato il valore aggiunto di queste organizzazioni, ma la competenza pianificatoria dovrebbe, secondo la minoranza, restare un'esclusiva delle istituzioni con procedure che generano legittimità democratica e coinvolgimento di tutti gli attori interessati e quindi anche delle medesime organizzazioni.

Anche all'articolo 16, la commissione è divisa sul ruolo delle organizzazioni private specializzate. Al capoverso 1 lettera[NB]b, la minoranza Bregy propone di escludere che queste possano mettere a disposizione strumenti specifici a beneficio di cantoni, comuni e terzi. La maggioranza della commissione - di nuovo con un risultato risicato, con 13 voti contro 12 - ritiene che le associazioni vadano sostenute, quindi finanziate e coinvolte anche nel quadro dello sviluppo di best practices e regole generali.

Si tratta di una formulazione potestativa. Il coinvolgimento è pensato per strumenti specifici utili al miglioramento del settore e non per tutti gli strumenti; non si pensa e non si mira ad una delega totale di competenze da parte dell'amministrazione a queste organizzazioni.

L'articolo 18 regola la legittimazione a ricorrere. La maggioranza della commissione si allinea alla posizione del Consiglio degli Stati proponendo di stralciare la lettera b del capoverso 1; in commissione tale richiesta è passata con 14 voti contro 10. Vorrebbe quindi cancellare il passaggio "le organizzazioni specializzate che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16 capoverso 3". Gli argomenti sono già stati illustrati nel dibattito agli Stati. Non è un atto di sfiducia verso queste associazioni e i loro membri, ma di fatto questo diritto non è né necessario né opportuno, anzi, è ridondante e inutile. Nel campo delle vie ciclabili sono toccati tantissimi attori privati, ognuno con la facoltà di ricorrere. Il singolo cittadino ha già diritto di ricorso, come anche gli enti pubblici.

Se introduciamo un diritto per le associazioni dei ciclisti, dovremmo fare altrettanto per tutte le altre associazioni che rappresentano altri utenti delle strade; penso al trasporto privato e al traffico pesante quali esempi. Si darebbe quindi, con questo articolo, un privilegio solo ad una tipologia di associazione, quella dei ciclisti, di fatto dei privati già legittimati a ricorrere. Il diritto di ricorso delle associazioni di tutela del paesaggio è qualcosa di differente, non può essere usato come paragone. Ha la sua legittimità e necessità, perché nessuna persona fisica può difendersi da interventi nella natura e nel paesaggio. Se ad esempio si desidera costruire qualcosa in cima ad una montagna, fuori zona, con tutte le complicazioni del caso, non ci sono vicini legittimati a ricorrere; è quindi essenziale che possano intervenire le associazioni di protezione della natura. L'analogia con i percorsi pedonali e i sentieri è quindi errata perché in questi casi sono toccati molti meno interessi privati. Vi è un interesse generale della collettività rappresentato dalle rispettive associazioni.

E infine siamo all'articolo 19, dove la minoranza Trede vorrebbe imporre dei termini temporali più restrittivi per allestire e attuare i piani. La maggioranza sostiene con 14 voti contro 9 la proposta del Consiglio federale: cinque anni per i piani, e la loro attuazione entro vent'anni. Si tratta di un compromesso equilibrato sviluppato in accordo con i cantoni e le città. Forzare la mano è inopportuno e poco rispettoso dell'approccio sussidiario di questa legge quadro. Gli argomenti della minoranza sono validi, non serve scendere a tre rispettivamente dieci anni, poiché la pressione politica generale è già sufficientemente alta.

In conclusione, ricordo che nel voto sul complesso la commissione raccomanda di approvare questa legge con 17 voti contro 7. Quanto sviluppato dalla maggioranza rappresenta un'attuazione pragmatica e coerente del modificato articolo 88 della Costituzione. La Confederazione si pone in maniera sussidiaria, rispettosa dell'autonomia cantonale, ma con il chiaro fine di costruire una rete di ciclovie sicura e attrattiva, che abbia una logica e una dimensione nazionale.