Marchesi Piero · Nationalrat · 2025-06-19
Marchesi Piero · Nationalrat · Tessin · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2025-06-19
Wortprotokoll
Intervengo a nome del gruppo dell'UDC per esprimere la nostra posizione critica su questa revisione della legge che ci preoccupa e, a nostro avviso, rappresenta un'occasione per migliorare il sistema d'asilo. Considerando che la legislazione attuale che regola le procedure di asilo presenta tutta una serie di criticità che non solo il mio partito, ma anche numerosi osservatori indipendenti e attori sul terreno hanno più volte segnalato, era lecito attendersi che questa modifica della legge potesse essere l'occasione non solo per adeguarsi ai regolamenti europei nell'ambito di Schengen e Dublino, ma anche e soprattutto per introdurre maggiore severità nel sistema. Un sistema che oggi continua a generare costi enormi per i contribuenti, costi che globalmente si stima si aggirino attorno agli 11 miliardi di franchi conteggiando i tre livelli istituzionali, che crescono mentre l'efficienza e la credibilità del nostro sistema d'asilo calano.
Purtroppo le proposte formulate dal mio gruppo in commissione sono state in gran parte respinte. È un vero peccato perché si è persa l'occasione di andare nella giusta direzione, dunque vuol dire combattere gli abusi, ristabilire ordine e legalità, e non da ultimo tutelare l'interesse collettivo della popolazione residente. Troppo spesso, infatti, si finisce per riconoscere diritti indebiti ai falsi richiedenti dell'asilo, mentre si crea una spirale burocratica sempre più pesante per chi lavora sul campo.
Passo ora ai principali articoli in votazione nel blocco 1. All'articolo 64abis capoverso 1, il termine proposto è coerente col [PAGE 1253] diritto vigente, sia nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, sia nella legge sull'asilo. È previsto un termine di ricorso di cinque giorni lavorativi. Un termine breve, ma efficace, che ha dimostrato di funzionare nella prassi e che tiene conto dell'esigenza di attuare rapidamente le procedure di Dublino. Accogliere dunque la proposta di minoranza, che intende estendere questo termine a tre settimane, significherebbe solo rallentare inutilmente le procedure. All'articolo 76a capoverso 1, con questa modifica, si introducono due nuovi motivi legittimi per la detenzione dello straniere, ossia il pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico e il rischio di fuga. Il capoverso 2 elenca in modo sufficiente gli indizi necessari, l'aggettivo "concreto" è dunque superfluo e appesantisce inutilmente il testo.
All'articolo 76a capoverso 3 lettera a già si prevede una riduzione da sette a cinque settimane del periodo durante il quale lo straniero può essere detenuto in carcere. La minoranza Klopfenstein Broggini prevede di ridurlo a tre settimane, un periodo evidentemente troppo breve che toglie il margine di manovra alle autorità competenti. Per questo vi invito a seguire la commissione. Lo stesso vale per la lettera c dove, malgrado una riduzione da sei a cinque settimane rispetto al diritto vigente, chiediamo di seguire la commissione, affinché il termine decorrente sia quello tra la notifica della decisione di allontanamento o d'espulsione e il trasferimento dello straniero, invece di riferirsi, come chiede la minoranza, a criteri come il consenso dello Stato competente, il che renderebbe più complessa la messa in pratica.
All'articolo 80a capoverso 2, la commissione chiede che ogni ordine di carcerazione debba essere motivato. È una banalità giuridica e lo prevede infatti già l'ordinanza specifica. Scriverlo esplicitamente nella legge è, a nostro avviso, un'inutile ridondanza che crea confusione e insicurezza giuridica.
Veniamo all'articolo 80a capoverso 3: nel procedimento d'asilo ordinario la detenzione può durare diversi mesi. Nella procedura Dublino invece si parla di alcune settimane poiché si tratta di determinare le competenze tra Stati. La commissione propone giustamente di mantenere il diritto vigente, che garantisce già in pieno i diritti dei richiedenti. In qualsiasi momento può essere infatti chiesta la liberazione, e un giudice decide entro i termini stabiliti.
All'articolo 80b, la maggioranza vuole ora introdurre un nuovo diritto, non previsto dalla legislazione attuale: in caso di ordine di carcerazione o di proroga della carcerazione, se il richiedente non dispone di un rappresentante legale, l'autorità dovrà nominarne uno d'ufficio. Questo articolo, a nostro avviso, è inopportuno perché la pratica attuale funziona, e non ha bisogno di ulteriori complicazioni. Creare nuovi obblighi legali solo per accontentare chi sostiene un certo buonismo politico significa rallentare ulteriormente le procedure che già oggi sono troppo lente e inefficaci.
In conclusione, invito il plenum a sostenere la posizione della commissione, laddove essa mantiene il diritto attuale, o eventualmente lo irrigidisce, ed a respingere le proposte di minoranza che vanno nella direzione opposta a ciò che la popolazione svizzera in gran parte si aspetta, ovvero serietà, rigore e controllo in materia di asilo e migrazione.