Pamini Paolo · Nationalrat · 2026-06-02
Pamini Paolo · Nationalrat · Tessin · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2026-06-02
Wortprotokoll
Nous traitons la motion 25.3940 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national, qui vise à augmenter la sécurité du droit dans le cadre de la loi sur l'impôt anticipé et la loi sur les droits de timbre. Il s'agit notamment d'introduire un nouvel article avec une prescription absolue pour l'impôt anticipé et les droits de timbre, ce qui manque aujourd'hui dans les deux lois fédérales. On avait proposé, dans la version originale, de copier les dispositions de la loi sur la TVA, qui propose une prescription absolue de 10 ans. Le Conseil des États a proposé de passer de 10 ans à 15 ans pour s'aligner aux dispositions de la loi sur l'impôt fédéral direct. Nous sommes en train de traiter cette divergence.
La motion comprenait aussi deux autres points qui ne sont pas contestés par le Conseil des États, à savoir de reprendre l'obligation de publication sans délai de la pratique des autorités, comme le fait aussi la TVA, et de garantir la protection contre les sanctions, par analogie avec l'article 96 alinéa 3 de la loi sur la TVA.
Votre Commission de l'économie et des redevances vous propose de suivre le Conseil des États et, donc, d'accepter une prescription absolue de 15 ans. Dans le cadre du traitement de l'avant-projet, pour ce qui concerne les droits de timbre, il serait mieux de maintenir la proposition originale de 10 ans, car ce délai est cohérent avec la TVA. L'Administration fédérale des contributions fait des inspections pour les droits de timbre en même temps que pour la TVA.
La Commissione dell'economia e dei tributi aveva proposto l'anno scorso questa mozione commissionale che ha l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la certezza del diritto nell'ambito della legge sull'imposta preventiva e sulla legge federale delle tasse di bollo, introducendo in analogia con la legge sull'imposta sul valore aggiunto dei termini di prescrizione assoluta, cosa che manca attualmente per materia di imposta preventiva e di tasse federali di bollo. La Commissione dell'economia e dei tributi aveva proposto di introdurre una prescrizione assoluta di dieci anni, cosa che il Consiglio degli Stati nella trattazione di questo oggetto ha proposto di modificare, aumentando il termine a quindici anni e allineandosi così alla prescrizione assoluta in materia di imposte dirette, così come descritto nella legge federale sull'imposta federale diretta.
La mozione contiene altri due elementi che non sono oggetto di divergenza, non sono stati contestati dal Consiglio degli Stati, ossia l'obbligo anche in materia di imposta preventiva e di tasse federali di bollo, così come oggi già è il caso per l'imposta preventiva, di riprendere l'obbligo di pubblicare senza indugio la prassi dalle autorità, secondo l'articolo 65 capoverso 3 della legge sull'imposta sul valore aggiunto. Questo perché sia l'imposta sul valore aggiunto, sia l'imposta preventiva, sia le tasse di bollo federali sono delle imposte soggette ad autotassazione e quindi il contribuente deve essere messo nella situazione di poter applicare correttamente la prassi.
Il terzo elemento, anche non oggetto di contestazione, è la protezione contro le sanzioni per analogia all'articolo 96 capoverso 3 della LIVA.
Permettetemi una considerazione: al momento la vostra commissione vi propone di seguire il Consiglio degli Stati, in modo che la mozione venga poi trasmessa al Consiglio federale. Vi è un elemento che può essere poi trattato in sede di dettaglio dell'avamprogetto, ossia di mantenere comunque la prescrizione assoluta di dieci anni sulle imposte di bollo, in considerazione del fatto che le ispezioni avvengono in materia di imposte di bollo parallelamente a quelle dell'imposta sul valore aggiunto. Un altro elemento che potrà anche essere oggetto di discussione ed è stato tematizzato nei lavori commissionali è, eventualmente, togliere - sia all'articolo 67 capoverso 1 della legge sull'imposta preventiva, sia all'articolo 50 capoverso 1 della legge sulle tasse di bollo - i riferimenti al diritto penale amministrativo che allungano i termini di prescrizione relativa da cinque a sette anni, già che ci si occupa delle questioni di prescrizione.