Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)
01.058
Messaggio concernente l’approvazione dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS)
del 12 settembre 2001
Onorevoli presidenti e consiglieri,
Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il decreto federale con- cernente l’approvazione dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) nonché gli atti normativi relativi alla trasposizione dell’Accordo nel diritto svizzero.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
12 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2001-1602 4435
Compendio 4440
1 Parte generale 4443
1.1 Introduzione 4443
1.2 Situazione iniziale 4443
1.3 Risultato dei negoziati e valutazione 4444
2 Parte speciale 4444
2.1 Struttura generale dell’Accordo 4444
2.2 Contenuto dell’Accordo 4445
2.2.1 Traffico delle merci 4445
2.2.1.1 Agricoltura 4445
2.2.2 Ostacoli tecnici al commercio 4446
2.2.2.1 Estensione della procedura di notifica ai servizi della società
dell’informazione (allegato H) 4447
2.2.2.2 Riconoscimento reciproco in materia di valutazione della
conformità (allegato I) 4448
2.2.2.3 Modifica della legge federale sugli ostacoli tecnici al
commercio (LOTC) 4450
2.2.3 Aiuti statali, imprese pubbliche e monopoli legali, concorrenza 4451
2.2.3.1 Sussidi statali 4451
2.2.3.2 Imprese pubbliche e monopoli legali 4452
2.2.3.3 Concorrenza 4452
2.2.4 Proprietà intellettuale 4453
2.2.5 Circolazione delle persone 4454
2.2.5.1 Circolazione delle persone in senso stretto 4454
2.2.5.1.1 Categorie di soggiorno 4455 2.2.5.1.1.1 Soggiorno di lunga durata 4455 2.2.5.1.1.2 Soggiorno temporaneo 4456 2.2.5.1.2 Frontalieri 4456 2.2.5.1.3 Disposizioni speciali applicabili nelle relazioni con il Liechtenstein 4456
2.2.5.2 Sicurezza sociale 4456
2.2.5.2.1 Ripercussioni sui rami assicurativi svizzeri 4458 2.2.5.2.1.1 Assicurazione malattie 4458 2.2.5.2.1.2 Assicurazione vecchiaia e superstiti 4459 2.2.5.2.1.3 Assicurazione invalidità 4460 2.2.5.2.1.4 Previdenza professionale 4460 2.2.5.2.1.5 Infortuni sul lavoro e malattie professionali 4461 2.2.5.2.1.6 Prestazioni familiari 4461 2.2.5.2.1.7 Assicurazione contro la disoccupazione 4461 2.2.5.2.2 Modifiche legislative 4462 2.2.5.2.2.1 Legge sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 4463
2.2.5.2.2.2 Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità 4463 2.2.5.2.2.3 Legge sul libero passaggio 4463 2.2.5.2.2.4 Legge sull’assicurazione malattie 4464 2.2.5.2.2.5 Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione 4464 2.2.5.2.2.6 Diritto cantonale 4464
2.2.5.3 Riconoscimento dei diplomi 4464
2.2.6 Investimenti, movimenti di capitali, servizi 4465
2.2.6.1 Investimenti e movimenti di capitali 4465
2.2.6.2 Servizi 4466
2.2.7 Trasporti terrestri e aerei 4468
2.2.7.1 Trasporti terrestri 4468
2.2.7.1.1 Trasposizione dell’«acquis» comunitario 4468 2.2.7.1.2 Primato degli accordi bilaterali vigenti 4469 2.2.7.1.3 Regime dei contingenti 4469
2.2.7.2 Trasporti aerei 4470
2.2.8 Appalti pubblici 4470
2.2.9 Ulteriori nuove disposizioni ed emendamenti della Convenzione
AELS 4472
2.2.9.1 Preambolo e obiettivi 4472
2.2.9.2 Deroghe e clausole di salvaguardia 4472
2.2.9.3 Il Consiglio dell’AELS 4473
2.2.9.4 Composizione delle vertenze 4474
2.2.9.5 Disposizioni generali e finali 4474
2.2.9.6 Entrata in vigore 4475
3 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la
Confederazione e per i Cantoni 4475
3.1 Ostacoli tecnici al commercio 4475
3.2 Previdenza sociale 4476
3.3 Trasporti terrestri 4477
4 Programma di legislatura 4477
5 Relazioni con il diritto europeo e con il diritto dell’OMC 4477
5.1 Ostacoli tecnici al commercio 4478
5.2 Appalti pubblici 4478
6 Costituzionalità 4478
7 Panoramica dei disegni di decreto federale 4479
7.1 Approvazione dell’Accordo 4479
7.2 Modifiche legislative 4479
7.3 Testo facente fede, traduzione e pubblicazione dell’Accordo 4480
Allegati Decreto federale sull’approvazione dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero-scambio (AELS) (Disegno) 4481 Legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (Disegno) 4482 Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) (Disegno) 4497
Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio 4499
Allegato XIX Tabella delle concordanze menzionata nell’articolo 2 dell’Accordo Allegato XX Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) Allegato A Relativo alle regole d’origine Allegato B Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale Allegato C Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti ottenuti da materie prime agricole, cui si fa riferimento nell’articolo 11bis paragrafo 1 Allegato D Elenco delle concessioni tariffali relative ai prodotti agricoli Allegato E Sementi Allegato F Agricoltura biologica Allegato G Misure sanitarie e fitosanitarie Allegato H Procedura di notifica relativa ai progetti di regolamentazioni tecniche e di regole relative ai servizi della società dell’informazione Allegato I Riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità Allegato J Protezione della proprietà intellettuale Allegato K Circolazione delle persone Protocollo concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein Allegato L Riserve dell’Islanda relative agli investimenti e ai servizi Allegato M Riserve del Liechtenstein relative agli investimenti e ai servizi Allegato N Riserve della Norvegia relative agli investimenti e ai servizi Allegato O Riserve della Svizzera relative agli investimenti e ai servizi
Allegato P Trasporti terrestri Allegato Q Trasporto aereo Allegato R Appalti pubblici Allegato S Organi, comitati e altri organismi istituiti dal Consiglio Allegato T Arbitrato Allegato U Applicazione territoriale
Atto finale dell’Accordo (comprese le dichiarazioni)
Compendio
Dal 1960, le relazioni tra gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono disciplinate dalla Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Asso- ciazione europea di libero scambio (Convenzione AELS). Inizialmente il campo d’applicazione della Convenzione era limitato allo scambio di merci. Nel 1995, tre dei quattro Stati dell’AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) hanno aderito all’Ac- cordo sullo spazio economico europeo (SEE). La Svizzera, dal canto suo, ha conclu- so nel 1999 sette accordi settoriali con l’Unione europea (UE). Già nel corso dei negoziati settoriali tra la Svizzera e l’UE, il Consiglio federale aveva dichiarato di essere disposto ad offrire lo stesso trattamento ai suoi partner dell’AELS. L’Esecutivo ha confermato questa intenzione nel messaggio del 23 giu- gno 1999 concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE. Dopo la conclusione degli accordi settoriali, la Svizzera ha presentato una pro- posta in questo senso ai suoi partner dell’AELS, su una base di reciprocità. In prati- ca tale offerta riguardava solo le relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati dell’AELS, poiché le relazioni tra l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia erano già discipli- nate dall’Accordo SEE. In seguito all’offerta della Svizzera, il Consiglio dell’AELS a livello ministeriale ha deciso nel giugno 1999 di sottoporre a una revisione completa la Convenzione AELS al fine di potenziare la cooperazione economica tra gli Stati dell’AELS. Il mi- glioramento della cooperazione doveva in particolare rispecchiare lo stato delle relazioni tra gli Stati dell’AELS e l’UE, tener conto degli sviluppi intervenuti nelle relazioni tra gli Stati dell’AELS e taluni Stati terzi non membri dell’UE e di deter- minati sviluppi verificatisi nell’ambito del commercio multilaterale, segnatamente nell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Gli accordi settoriali conclusi tra la Svizzera e l’UE hanno costituito il punto principale di riferimento in occasio- ne dei lavori di revisione. I negoziati tra gli Stati dell’AELS concernenti un accordo di emendamento della Convenzione AELS si sono conclusi per l’essenziale il 6 aprile 2001. Per due settori, la protezione della proprietà intellettuale e la circolazione delle persone tra la Sviz- zera e il Liechtenstein, è stato necessario proseguire i lavori, che si sono conclusi
all’inizio di giugno 2001. L’Accordo è stato firmato a Vaduz il 21 giugno 2001 in occasione della riunione semestrale del Consiglio dell’AELS a livello ministeriale. L’Accordo del 21 giugno 2001 permette di procedere a una revisione completa della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’AELS. Dopo l’aggiornamento a cui è stata sottoposta, la Convenzione pone le relazioni contrattuali tra la Svizzera e gli altri Stati dell’AELS a un livello paragonabile a quello istituito dagli accordi setto- riali conclusi tra la Svizzera e l’UE, ad eccezione dell’Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica. La Convenzione AELS potrà inoltre costituire la piatta- forma contrattuale che finora mancava per taluni settori nei negoziati di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati terzi non membri dell’UE, segnatamente per i servizi, i trasferimenti di capitali e la protezione della proprietà intellettuale.
È opportuno sottolineare i seguenti aspetti: – le disposizioni vigenti relative al traffico delle merci, il nucleo originario dell’AELS, sono state ristrutturate e sbarazzate dagli elementi divenuti ob- soleti (p. es. i periodi di transizione per lo smantellamento tariffario); – le disposizioni vigenti sul commercio dei prodotti agricoli sono state ag- giornate tenendo conto degli sviluppi intervenuti nelle relazioni tra gli Stati dell’AELS e gli Stati terzi non membri dell’UE nonché nell’ambito del- l’OMC. Le concessioni tariffarie sui prodotti agricoli di base in certi casi sono state estese (p. es. per il formaggio); – il reciproco riconoscimento delle valutazioni della conformità è stato intro- dotto nella Convezione AELS. Le disposizioni in materia corrispondono a quelle dell’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità concluso tra la Svizzera e l’UE. Inoltre, la procedura di notifica dei progetti di norme tecniche è stata esaminata ed estesa ai servizi della società dell’informazione per tener conto dei recenti sviluppi interve- nuti nell’UE e nello SEE; – la libera circolazione delle persone è stata introdotta negli Stati dell’AELS, accompagnata da un coordinamento dei diversi sistemi di sicurezza sociale e dal reciproco riconoscimento dei diplomi. La circolazione delle persone tra gli Stati dell’AELS è retta da norme analoghe a quelle in vigore nell’UE. Norme particolari sono previste per la circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein; – gli Stati dell’AELS si accordano un accesso reciproco ai loro appalti pub- blici che va oltre i loro impegni nell’ambito dell’OMC; – la protezione dei diritti di proprietà intellettuale è introdotta nella Conven- zione AELS ed è disciplinata da disposizioni conformi alle esigenze attuali in materia; – la Convenzione AELS include ora anche disposizioni sul commercio dei ser- vizi e gli investimenti. Gli Stati dell’AELS hanno deciso di mantenere talune restrizioni in questi due settori. Tali restrizioni saranno tuttavia eliminate progressivamente. Questo processo di liberalizzazione dipenderà in parti- colare dalla conclusione di un eventuale accordo sui servizi tra la Svizzera e l’UE; – infine, la Convenzione AELS prevede disposizioni sui trasporti aereo e ter- restre basate su norme analoghe a quelle contenute nell’Accordo sul tra-
sporto aereo e in quello sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia conclusi tra la Svizzera e l’UE. La Convenzione AELS prevede in particolare un sistema di contingenti nel settore del trasporto di merci su strada. Grazie all’Accordo di emendamento, la Convenzione diventa uno strumento moder- no, conforme alle esigenze attuali in materia di relazioni economiche internazionali. Essa dovrà avere un carattere dinamico e sarà quindi adeguata regolarmente per tener conto, da un lato, degli sviluppi nell’ambito delle relazioni bilaterali tra la
Svizzera e l’UE (conclusione di nuovi accordi, adeguamento degli accordi esistenti al fine di seguire l’evoluzione delle norme in vigore nell’UE) e, dall’altro, nello SEE. Una prima serie di modifiche potrebbe essere attuata già al momento in cui gli accordi settoriali tra la Svizzera e l’UE saranno adeguati per tener conto dell’evo- luzione dell’acquis comunitario dalla loro conclusione nel 1999.
Messaggio
1 Parte generale
1.1 Introduzione
Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione l’Accordo del 21 giu- gno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutivo dell’As- sociazione europea di libero scambio (AELS) (di seguito «l’Accordo») nonché le dodici modifiche di leggi che ne risultano. Queste ultime sono presentate sotto forma di due atti normativi per rispettare il principio dell’unità della materia.
1.2 Situazione iniziale
Già nel corso dei negoziati bilaterali tra la Svizzera e l’Unione europea (UE)1, ab- biamo affermato di essere disposti, al termine di questi negoziati, a offrire la parità di trattamento ai nostri partner dell’AELS2. Abbiamo confermato questa intenzione nel messaggio concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e In occasione della riunione del Consiglio dell’AELS a livello ministeriale del 1° giugno 1999, gli Stati dell’AELS hanno deciso di emendare la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’AELS (di seguito «la Convenzione AELS»). Si trattava in particolare di determinare gli aspetti degli accordi settoriali conclusi tra la Svizze- ra e l’UE che potevano essere ripresi, su una base di reciprocità e di parità di tratta- mento, tra la Svizzera e i suoi partner dell’AELS. Gli Stati dell’AELS hanno inoltre deciso di aggiornare e completare le disposizioni della Convenzione AELS tenendo conto degli sviluppi verificatisi nelle relazioni tra gli Stati dell’AELS e gli Stati terzi non membri dell’UE nonché nell’ambito commerciale multilaterale segnatamente l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Nella riunione del Consiglio dell’AELS a livello ministeriale del 12 e 13 dicembre 2000, gli Stati dell’AELS hanno approvato i lavori intrapresi in tal senso. Hanno de- ciso di avviare i negoziati formali con l’obiettivo di concluderli entro un termine che permetta di mettere in vigore la Convenzione AELS emendata a una data che coin- cida per quanto possibile con quella dell’entrata in vigore degli accordi settoriali conclusi tra la Svizzera e l’UE. Nella maggior parte dei settori, i negoziati si sono conclusi nel corso di una riunione tenutasi a Ginevra dal 2 al 6 aprile 2001. Per due settori è stato necessario proseguire le discussioni: la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e la libera circolazio- ne delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein. In questi ambiti i negoziati sono giunti a termine all’inizio del mese di giugno 2001, permettendo in tal modo la firma
1 Nel presente messaggio, l’espressione Unione europea (UE) è utilizzata nella sua acce- zione corrente e non nella sua accezione giuridica (cfr. Rapporto sull’integrazione 1999 del 3 febbraio 1999, n. 211, FF 1999 3391).
2 Risposta alla mozione Vollmer del 20 giugno 1997, 97.3363
3 Messaggio del 23 giugno 1999 concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, n. 11, 99.028
dell’Accordo in occasione della riunione del Consiglio dell’AELS a livello ministe- riale il 21 giugno 2001 a Vaduz. I Cantoni sono stati coinvolti nella preparazione dei negoziati. In particolare sono stati consultati in merito al progetto di mandato dei negoziati e non hanno sollevato obiezioni.
1.3 Risultato dei negoziati e valutazione
L’Accordo pone le relazioni contrattuali tra la Svizzera e gli altri Stati dell’AELS a un livello paragonabile a quello definito dagli accordi settoriali conclusi tra la Sviz- zera e l’UE (ad eccezione dell’Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica). Le parti sono inoltre riuscite ad aggiornare la Convenzione e a completarla mediante disposizioni relative a nuovi settori, quali i servizi, il trasferimento di capitali e la protezione della proprietà intellettuale. L’Accordo può essere considerato molto soddisfacente per la Svizzera, dato che gli obiettivi stabiliti al momento della preparazione dei negoziati sono stati essenzial- mente raggiunti. La Convenzione AELS costituirà la piattaforma contrattuale che mancava per taluni settori nei negoziati di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati terzi non membri dell’UE, segnatamente per i servizi, il trasferimento di ca- pitali e la protezione della proprietà intellettuale.
2 Parte speciale
2.1 Struttura generale dell’Accordo
I Paesi dell’AELS hanno deciso di procedere a una revisione completa della Con- venzione AELS, ma non hanno voluto adottare una nuova convenzione che sosti- tuisse il testo istitutivo dell’AELS. L’Accordo comporta solo tre articoli e venti alle- gati, numerati da I a XX. L’Allegato XX è altrettanto corposo quanto il resto dell’Accordo e contempla un consolidamento della Convenzione AELS emendata, integrando nella Convenzione le 86 modifiche sostanziali convenute nell’Accordo. I 44 articoli e i 7 allegati della Convenzione AELS vigente sono modificati come se- gue: 16 articoli e 4 allegati sono abrogati, 24 articoli e 2 allegati sono emendati, 32 nuovi articoli e 18 nuovi allegati sono introdotti nel testo attuale. Tutte queste modi- fiche sono contenute nell’articolo 1 dell’Accordo. In questa forma non sono tuttavia comprensibili per il comune lettore. Affinché i cittadini e gli operatori economici possano leggere con facilità la Convenzione AELS emendata, è stato deciso di inte- grare nel testo attuale tutte le modifiche e di rinumerare in modo continuo tutti gli articoli e gli allegati. Questa versione consolidata della Convenzione AELS prevista nell’articolo 2 dell’Accordo ha valore autentico esattamente come l’Accordo stesso. Nel presente messaggio, tutti i riferimenti tra parentesi agli articoli riguardano, per quanto non sia fornita un’indicazione contraria, la versione consolidata della Con- venzione AELS.
2.2 Contenuto dell’Accordo
2.2.1 Traffico delle merci
Le disposizioni sul traffico delle merci sono state completamente aggiornate e for- malmente adeguate agli sviluppi avvenuti in questi ultimi anni, cosicché le disposi- zioni che non sono più pertinenti, ossia i vecchi articoli 3, 4, 5, 7 e 8 (che disciplina- no rispettivamente i dazi d’importazione, il regime tariffario della Zona, la deviazione degli scambi, il rimborso dei dazi o drawback e il divieto di dazi sulle esportazioni), sono state soppresse e gli elementi che sussistono sono stati raggrup- pati in un solo articolo (art. 3, dazi d’importazione e d’esportazione e oneri di effetto equivalente). Il vecchio articolo 6 sui dazi fiscali e le imposte interne è stato sempli- ficato (art. 4, imposte interne). Le norme relative all’origine, finora menzionate nel vecchio articolo 4 sul regime ta- riffario della Zona, hanno ora una disposizione propria (art. 5, regole in materia d’origine). Le norme in quanto tali non hanno subito modifiche materiali e passano dall’allegato B all’allegato A. Il vecchio articolo 9 concernente la cooperazione nell’amministrazione doganale, sul quale si fonda l’assistenza amministrativa, è rimasto invariato (art. 6, assistenza re- ciproca in materia doganale). Lo stesso vale per i vecchi articoli 10 e 11 sulle restri- zioni quantitative delle importazioni e alle esportazioni, i quali sono stati raggruppati in un’unica disposizione (art. 7, restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti di effetto equivalente), nonché per il vecchio articolo 12 sulle rispettive eccezioni che possono essere giustificate per esempio per motivi di ordine pubblico (art. 13, eccezioni). Gli articoli di portata generale, pure pertinenti per il traffico delle merci, sono stati semplificati e formalmente adeguati agli sviluppi di questi ultimi anni. Si tratta del vecchio articolo 17 sul dumping (art. 36, cap. XI dumping), del vecchio articolo 18 sulle deroghe per ragioni di sicurezza (art. 39, deroghe per ragioni di sicurezza) e del vecchio articolo 20 sulle difficoltà in particolari settori (art. 40 e 41, misure di salva- guardia).
2.2.1.1 Agricoltura
Nel settore dell’agricoltura, non è stato possibile ottenere una vera e propria libera- lizzazione, come quella convenuta tra la Svizzera e l’UE, a causa delle forti resisten- ze da parte della Norvegia motivate dalla politica agricola condotta da questo Paese. Tuttavia, nel settore delle misure tariffarie applicabili ai formaggi, il contingente esente da dazi che la Norvegia accorda alla Svizzera è stato aumentato in misura considerevole, passando da 14 a 60 tonnellate all’anno. La Svizzera, da parte sua, concederà d’ora in poi alla Norvegia e all’Islanda un contingente di formaggi esente da dazi di 60 tonnellate all’anno. I principi su cui poggia il trattamento dei prodotti agricoli, contenuti nei precedenti articoli 21-26, non hanno subìto, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, alcun cambiamento materiale. Resta possibile percepire un dazio al fine di assicurare la compensazione dei prezzi nonché di applicare misure interne di compensazione dei prezzi e di misure all’esportazione. La parità di trattamento tra gli Stati del-
l’AELS e quelli dell’UE come pure di altri partner di libero scambio è mantenuta (art. 9, prodotti menzionati nelle parti I e II dell’allegato C, prodotti ottenuti da ma- terie prime agricole). Il vecchio allegato D è diventato l’allegato C, che comprende gli stessi prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati. Una novità consiste nell’introduzione delle precedenti concessioni unilaterali per i prodotti agricoli di base, che sono state «multilateralizzate» mediante una decisione del Consiglio dell’AELS, nella Convenzione AELS (art. 8, prodotti agricoli). La li- beralizzazione ottenuta negli scambi tra gli Stati dell’AELS è, come già detto, mo- desto e al momento non raggiunge né il grado di liberalizzazione previsto nel- l’Accordo sul commercio di prodotti agricoli concluso tra la Svizzera e l’UE, né quello generalmente previsto negli accordi di libero scambio conclusi tra gli Stati dell’AELS e gli Stati terzi non membri dell’UE. Una base per una maggiore libera- lizzazione in futuro è stata introdotta mediante una clausola evolutiva (art. 9, pro- dotti menzionati nelle parti I e II dell’allegato C, prodotti ottenuti da materie prime agricole). Al fine di consolidare gli effetti positivi delle concessioni tariffarie, gli Stati del- l’AELS hanno convenuto, nel settore degli ostacoli tecnici al commercio, di ricono- scere l’equivalenza delle disposizioni sulle sementi e l’agricoltura biologica (art. 11, sementi e agricoltura biologica). Tale riconoscimento è previsto anche nell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli concluso tra la Svizzera e l’UE. Le norme speci- fiche sono contenute in due allegati (allegato E per le sementi, e allegato F per l’agricoltura biologica). La disposizione che fa riferimento all’Accordo sull’applicazione delle misure sanita- rie e fitosanitarie dell’OMC è nuova (art. 12, misure sanitarie e fitosanitarie).
2.2.2 Ostacoli tecnici al commercio
Un nuovo titolo dedicato a questa questione è stato introdotto nella Convenzione AELS (cap. III ostacoli tecnici al commercio) che contiene i due articoli pertinenti (art. 14, notifica dei progetti di norme tecniche; art. 15, riconoscimento reciproco delle valutazioni della conformità). Disposizioni supplementari al riguardo sono contenute in due allegati (allegato H per la notifica, allegato I per il riconoscimento reciproco). Il vecchio articolo 12bis, relativo alla notifica dei progetti di norme tecni- che (art. 14, notifica dei progetti di norme tecniche) è stato oggetto di due modifiche di carattere redazionale. In primo luogo, è stato soppresso il rinvio ai sistemi di certi- ficazione di cui al capoverso 1, per il fatto che le prescrizioni relative alle procedure di certificazione sono considerate, secondo l’accezione attuale, come norme tecni- che. In secondo luogo, è stato abrogato il capoverso 3 poiché è stata introdotta una disposizione generale concernente la modifica degli allegati della Convenzione AELS (art. 53, allegati). D’altro canto, la procedura di notifica si applicherà anche ai servizi della società dell’informazione. Anche il reciproco riconoscimento delle va- lutazioni della conformità è stato introdotto nella Convenzione AELS. Le disposi- zioni in materia corrispondono a quelle dell’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità concluso tra la Svizzera e l’UE.
2.2.2.1 Estensione della procedura di notifica ai servizi
della società dell’informazione (allegato H) La procedura di notifica relativa ai progetti di norme tecniche finora esistente era stata adottata dalle Camere federali con decreto del 22 giugno 19884. Lo scopo delle procedure di notifica, che esistono non solo nel quadro dell’AELS ma anche nel contesto dell’OMC e della Comunità europea, è di assicurare, al momento dell’ela- borazione di norme tecniche, la trasparenza a livello internazionale al fine di evitare, possibilmente già a livello di progetto e mediante misure appropriate, che si creino ostacoli al commercio in seguito a prescrizioni nazionali divergenti. Con decreto del 14 marzo 19905, le Camere federali hanno approvato l’Accordo del 19 dicembre 19896 tra gli Stati dell’AELS e la CEE che stabilisce la procedura per gli scambi di informazioni nel settore delle norme tecniche. Tale procedura prevede il reciproco scambio di progetti di norme tecniche che sono stati annunciati nel qua- dro delle procedure di notifica dell’AELS, rispettivamente della Comunità. Tale ac- cordo, che comportava anche un’estensione dell’allegato H alle norme tecniche dei Cantoni, è stato concluso per un periodo iniziale di due anni. Dall’entrata in vigore dell’Accordo SEE, la procedura stabilita dalla direttiva comunitaria 83/189 e ade- guata a questo accordo si applica anche agli Stati dell’AELS parte allo SEE. I pro- getti di norme trasmessi dalla Svizzera nel quadro dell’allegato H, rispettivamente dagli Stati membri della Comunità europea nel quadro della procedura comunitaria, hanno continuato ad essere scambiati reciprocamente a titolo informale. Nel 1998, la Comunità europea ha consolidato7 la sua procedura di notifica esten- dendola anche ai servizi della società dell’informazione8. Ciò permette di evitare la formazione di nuovi ostacoli agli scambi internazionali nel settore dei servizi. Tale estensione è stata nel frattempo ripresa anche nell’Accordo SEE9. Dato che la Con- venzione AELS contiene ora disposizioni relative ai servizi, è stato deciso di esten- dere la procedura di notifica ai sensi dell’allegato H ai servizi della società dell’in- formazione, affinché la portata dell’obbligo di notifica relativa alle norme nel qua- dro della procedura AELS corrisponda di nuovo a quella della Comunità europea, ri- spettivamente a quella della procedura SEE.
Lo scopo e il contenuto delle suddette procedure di notifica ai sensi dell’allegato H della Convenzione AELS, rispettivamente dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Comunità economica europea, sono descritti nei due messaggi relativi10. Visto che queste procedure sono finora state oggetto soltanto di modifiche di lieve entità, le considerazioni seguenti si limiteranno alle spiegazioni relative all’estensione dell’al- legato H ai servizi della società dell’informazione. Secondo l’articolo 1 paragrafo 2 (nuovo), per «servizio» si intende qualsiasi servizio prestato dietro retribuzione per via elettronica e a richiesta individuale di un desti- natario di servizi. Come avviene nella direttiva comunitaria 98/48, i servizi di radio-
4 RU 1988 2244 5 RU 1990 1799 6 RS 0.632.403.1
7 Direttiva 98/34/CE, GU n. L 204 del 21.7.1998, p. 37
8 Direttiva 98/48/CE, GU n. L 217 del 5.8.1998, p. 18
9 Decisione del Comitato misto dello SEE n. 16/2001 del 28.2.2001; GU n. L 117 del 26.4.2001, p. 16
10 FF 1988 II 320 e FF 1990 I 229
diffusione sonora e i servizi di radiodiffusione televisiva non rientrano in questa de- finizione. Secondo l’articolo 1 paragrafo 5 (nuovo), per «regola relativa ai servizi» si intende un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio di cui al punto 2 e al loro esercizio. Appartengono in particolare a questa categoria le dispo- sizioni relative ai servizi stessi, come pure ai loro prestatori e destinatari. Come pre- vede anche la direttiva comunitaria, non sottostanno all’obbligo di notifica né le pre- scrizioni in materia di servizi di telecomunicazione né le prescrizioni in materia di servizi finanziari, quali le prestazioni relative ai titoli, le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, i servizi bancari, le operazioni relative ai fondi di pensione e i servizi concernenti operazioni a termine o opzioni. Questo obbligo di notifica non si applica peraltro nemmeno ai pagamenti tra istituti di credito. Nel caso in cui uno Stato membro emettesse, durante il termine di consultazione di tre mesi, un «parere circostanziato» ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 2 secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi, il termine iniziale di tre mesi previsto per l’ado- zione delle regole notificate concernenti i servizi può essere prorogato di quattro mesi al massimo. Per contro, quando si tratta di un «parere circonstanziato» nel set- tore dei beni, il termine può essere prorogato di tre mesi come in precedenza, mentre il termine massimo resta di sei mesi. Nell’articolo 3 capoverso 3 è stato inoltre pre- visto che un simile «parere circonstanziato» non può pregiudicare le misure di poli- tica culturale – segnatamente nel settore audiovisivo – che gli Stati dell’AELS po- trebbero adottare, conformemente ai loro obblighi internazionali, tenendo conto delle loro specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali. Infi- ne, è importante ricordare che in ragione del carattere consultivo della procedura di notifica, continuerà a non esistere, come in passato, alcun obbligo di dar seguito alle osservazioni emesse dagli altri Stati dell’AELS. Dato che nella società dell’informazione di cui si tratta in questa sede il settore dei servizi è in pieno sviluppo, le forme e la natura dei nuovi servizi non sono ancora
sufficientemente noti. In queste condizioni, l’introduzione di un obbligo di notifica rappresenta quindi un mezzo appropriato dal profilo della politica economica per prevenire la formazione di nuovi ostacoli agli scambi internazionali di servizi. No- nostante la dinamica esistente in questo settore, non bisogna tuttavia attendersi un aumento sostanziale delle notifiche poiché, con la progressiva armonizzazione delle regole materiali nella Comunità europea, rispettivamente nello SEE, il dovere di no- tifica per gli Stati membri verrà in ogni modo a cadere per quanto riguarda i settori armonizzati.
2.2.2.2 Riconoscimento reciproco in materia di valutazione
della conformità (allegato I) Il contenuto di questo allegato corrisponde a quello dell’Accordo sul reciproco rico- noscimento in materia di valutazione della conformità concluso tra la Svizzera e l’UE. Rinviamo quindi alle corrispondenti considerazioni che figurano nei numeri 143 e 23 del messaggio concernente l’approvazione degli accordi settoriali11 e, qui
11 FF 1999 5111 e FF 1999 5172 e segg.
di seguito, esporremo soltanto i punti divergenti rispetto all’accordo settoriale con- cluso con l’UE. Sono, da una parte, adeguamenti resi necessari per il fatto che non si tratta di un accordo indipendente, ma di un allegato a un accordo e, dall’altra, due modifiche materiali di lieve entità. Per quanto concerne gli adeguamenti formali, occorre notare che l’allegato non con- tiene alcun preambolo. L’articolo 13 dell’accordo settoriale concluso con l’UE rela- tivo alla confidenzialità è stato ripreso nello stesso testo della Convenzione AELS (art. 52, confidenzialità). Lo stesso vale per l’articolo 17 sull’applicazione territo- riale (art. 58, applicazione territoriale) nonché per l’articolo 16 sugli allegati, l’arti- colo 18 sulla revisione e l’articolo 21 sull’entrata in vigore e la durata, che sono stati ripresi nelle disposizioni finali della Convenzione AELS emendata. Per quanto riguarda le modifiche materiali, il paragrafo 6 dell’articolo 10 relativo al Comitato costituisce una nuova disposizione secondo la quale il Comitato, che è istituito dalla Convenzione AELS (art. 43, il Consiglio) ed è segnatamente compe- tente per modificare le appendici dell’allegato I, informa il Consiglio in merito alle sue decisioni. D’altro canto, l’ultimo periodo dell’articolo 14 sugli accordi con gli Stati terzi prevede che il Comitato può modificare l’articolo 4 dell’allegato I relativo all’origine, affinché anche gli Stati membri dell’AELS possano riconoscere le valu- tazioni della conformità relative ai prodotti provenienti da altri Stati non appena una tale estensione sarà decisa nel quadro dell’accordo settoriale concluso con l’UE. Le due appendici dell’allegato I, la prima delle quali comprende i quindici capitoli settoriali relativi ai vari settori di prodotti, mentre la seconda stabilisce i principi ge- nerali relativi alla designazione degli organismi di valutazione della conformità, cor- rispondono ai due allegati dell’accordo settoriale concluso con l’UE. Occorre tutta- via precisare che i riferimenti giuridici che figurano nella sezione I di ogni capitolo settoriale riflettono lo stato all’inizio del 1999 e che un adeguamento allo stato at- tuale avrà luogo dopo l’entrata in vigore della Convenzione AELS emendata. L’allegato I comporta tre dichiarazioni comuni. La prima, che concerne il reciproco
riconoscimento in materia di valutazione della conformità, è stata introdotta su ri- chiesta della Norvegia. Gli Stati dell’AELS vi confermano che l’integrazione di di- sposizioni relative al reciproco riconoscimento delle valutazioni della conformità nella Convenzione AELS non costituisce un ostacolo a una valida cooperazione, se- gnatamente con la Comunità europea, in questo settore. La Norvegia voleva in tal modo assicurare l’indipendenza dei lavori effettuati nel quadro dello SEE rispetto a quelli effettuati nel quadro dell’AELS. Con la seconda dichiarazione, gli Stati del- l’AELS rafforzano la volontà che il loro accordo di reciproco riconoscimento sia ap- plicato ed emendato parallelamente all’accordo settoriale concluso tra la Svizzera e l’UE. La terza dichiarazione concerne il mutuo riconoscimento delle buone pratiche cliniche (BPC) e delle ispezioni BPC ed è identica a quella che figura nell’accordo settoriale concluso con l’UE. L’allegato I estende l’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazio- ne della conformità concluso con l’UE ai nostri partner dell’AELS che aderiscono anche allo SEE. Questa estensione, politicamente bene accetta ma d’importanza economica irrilevante, sostituisce la Convenzione del 15 giugno 1988 tra i Paesi dell’AELS sul riconoscimento reciproco dei risultati di saggi e di prove di confor-
mità12. Quest’ultima convenzione dovrà quindi essere abrogata non appena saranno entrati in vigore l’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità concluso con l’UE e l’Accordo.
2.2.2.3 Modifica della legge federale sugli ostacoli tecnici
al commercio (LOTC) Visto che la LOTC13 costituisce tra l’altro la base legale per l’esecuzione delle pro- cedure fissate nel quadro di accordi internazionali relative all’informazione e alla consultazione per quanto riguarda l’adozione di prescrizioni, l’estensione della pro- cedura di notifica relativa ai progetti di prescrizioni tecniche ai sensi dell’allegato H14 alle prescrizioni concernenti i servizi della società dell’informazione deve essere ripresa anche in questa legge. A tal fine è necessaria un’estensione puntuale del campo d’applicazione degli articoli 6, 14 e 15 LOTC. Le modifiche proposte sono commentate qui di seguito.
Ingresso Si prevede di adeguare l’ingresso della legge alla Convenzione AELS emendata e alla nuova Costituzione federale. Il riferimento alla Convenzione tra i Paesi del- l’AELS del 15 giugno 198815 sul riconoscimento reciproco dei risultati di saggi e di prove di conformità (Convenzione di Tampere) non ha più ragione di essere per il fatto che questa Convenzione è sostituita dall’allegato I. Tale riferimento sarà elimi- nato dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. D’altro canto, i nuovi articoli della Co- stituzione federale saranno citati in una nota a piè di pagina.
Art. 6 La modifica dell’articolo 6 comprende l’introduzione della definizione di «prescri- zioni concernenti i servizi» nella lettera a. Per motivi di carattere redazionale, è stata modificata anche la lettera b allo scopo di giungere a una concordanza materiale tra gli obblighi internazionali e il diritto interno. L’espressione «prescrizioni concer- nenti i servizi» di cui all’articolo 6 come pure agli articoli 14 e 15 copre intenzio- nalmente tutti i servizi e non solo quelli legati alla società dell’informazione, come è il caso nell’allegato H. Si vuole così evitare di dover procedere a una nuova revisio- ne della LOTC qualora l’allegato H fosse ulteriormente esteso ad altri servizi. La portata esatta dell’obbligo di notifica non è peraltro definita dall’articolo 6 della LOTC, bensì dall’ordinanza sulla notificazione16 relativa alla LOTC, ordinanza che il nostro Consiglio adeguerà in funzione delle disposizioni corrispondenti degli ac- cordi internazionali.
12 RS 0.941.293 13 RS 946.51 14 RS 0.632.31 15 RS 0.941.293 16 RS 946.511
Art. 14 L’articolo 14 apporta due modifiche materiali analoghe a quelle dell’articolo 6. An- zitutto, il nuovo capoverso 2 estende la competenza conferitaci dall’articolo 1 lettera f di concludere accordi internazionali riguardanti l’informazione e la consultazione relative all’elaborazione, all’adozione, alla modifica e all’applicazione di prescrizio- ni o di norme tecniche anche alla conclusione di accordi internazionali relativi alla notificazione di prescrizioni e di norme concernenti i servizi. Dato che la nostra competenza di concludere accordi internazionali deve estendersi alle prescrizioni cantonali, come era il caso finora, è stato necessario adattare anche il vecchio capo- verso 2, che è diventato il nuovo capoverso 3. Si vuole in tal modo assicurare che il nostro Consiglio sarà competente per approvare ulteriori modifiche apportate dal Consiglio dell’AELS all’allegato H in virtù della pertinente disposizione della Con- venzione AELS (art. 53, allegati). Come affermato nel primo paragrafo del numero 237.2 del messaggio del 15 feb- braio 199517 concernente una legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, l’elenco delle competenze del Consiglio federale non è formulato in modo defini- tivo. Ai sensi del secondo paragrafo del numero 237.1 del suddetto messaggio, il senso e lo scopo dell’articolo 14 era di conferire al nostro Consiglio una competenza diretta per concludere accordi internazionali che includono anche la procedura d’informazione (art. 6). In virtù dell’articolo 47bis b capoverso 3 lettera c della legge federale del 23 marzo 196218 concernente la procedura dell’Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l’entrata in vigore dei suoi atti (legge sui rapporti fra i Con- sigli), in relazione con gli articoli 6 e 14 capoverso 1, il nostro Consiglio disporrebbe già della competenza di concludere accordi internazionali relativi alle prescrizioni e alle norme concernenti i servizi. Il fatto di estendere questa nostra competenza alle prescrizioni dei Cantoni ai sensi del capoverso 2 necessita tuttavia di un disciplina- mento esplicito, dato che l’articolo 47 bis b capoverso 3 lettera c della legge sui rap- porti fra i Consigli non può essere utilizzato come base legale per conferire la com- petenza di concludere accordi internazionali.
Art. 15 In virtù dell’articolo 15 capoverso 2, l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV) è stata incaricata di mettere a disposizione dell’economia svizzera le notifica- zioni straniere ricevute dalla Svizzera. Per poter delegare questo compito a organi- smi privati secondo l’allegato H dopo la sua estensione, quest’ultimo deve figurare anche nell’articolo 15 capoverso 2.
2.2.3 Aiuti statali, imprese pubbliche e monopoli legali,
concorrenza
2.2.3.1 Sussidi statali
Gli aiuti governativi possono comportare distorsioni della concorrenza ostacolando indirettamente gli scambi. Per questo motivo è stato convenuto di dichiarare illeciti taluni sussidi che possono compromettere il buon funzionamento del mercato (art.
17 FF 1995 II 452 18 RS 171.11
16, aiuti statali). Questa disposizione è stata adeguata a quelle in vigore presso l’OMC dalla conclusione dell’Uruguay Round. I Paesi dell’AELS rinunciano peral- tro reciprocamente a percepire dazi compensativi (art. 36, cap. XI dumping). Infine, è stato convenuto di ampliare a quello dei servizi il campo d’applicazione delle nor- me che disciplinano i sussidi statali del settore dei beni.
2.2.3.2 Imprese pubbliche e monopoli legali
Le imprese pubbliche e le imprese a cui gli Stati dell’AELS concedono diritti spe- ciali o esclusivi sono obbligate a rinunciare a qualsiasi misura discriminatoria o protezionistica (art. 17, imprese pubbliche e monopoli). Le imprese di questo tipo sono quindi sottoposte agli stessi obblighi degli Stati dell’AELS che hanno una par- tecipazione in tali imprese o conferiscono loro diritti particolari. Inoltre, le norme di concorrenza previste sono dichiarate applicabili alle imprese pubbliche e alle impre- se che godono di diritti speciali. In questo settore, si è proceduto soltanto ad ade- guamenti di lieve entità che risultano dall’ampliamento del campo d’applicazione della Convenzione AELS.
2.2.3.3 Concorrenza
La liberalizzazione degli scambi internazionali di beni e servizi nonché degli inve- stimenti stranieri può essere ostacolata da pratiche commerciali restrittive, motivo per cui la maggior parte degli accordi di libero scambio comprendono disposizioni intese a garantire la concorrenza e che si applicano specificamente agli scambi. La questione è già oggetto di una disposizione che figura nell’articolo 15 della Conven- zione AELS relativa alle pratiche commerciali restrittive. Gli Stati dell’AELS devo- no segnatamente vigilare affinché la liberalizzazione prevista dalla Convenzione AELS non venga pregiudicata da accordi tra imprese aventi lo scopo o l’effetto di limitare la concorrenza oppure mediante abusi legati alla posizione dominante. La Svizzera ha adeguato di conseguenza la sua legislazione già da diversi anni19. L’Accordo introduce alcune novità in materia che riguardano principalmente il di- ritto procedurale (art. 18, concorrenza). Come precisa espressamente una dichiarazione congiunta degli Stati dell’AELS sulla concorrenza, le disposizioni della Convenzione AELS in questo settore non so- no direttamente applicabili alle imprese. La procedura riguarda quindi soltanto gli Stati dell’AELS e sono applicabili le disposizioni relative alla risoluzione delle con- troversie. Ciò nonostante, vista la natura delle disposizioni della Convenzione AELS in materia di concorrenza, un tribunale arbitrale può, se del caso, esaminare soltanto in modo molto generale se un Paese dell’AELS prende le misure necessarie contro le restrizioni alla concorrenza che ostacolano gli scambi.
19 Legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli, RS 251
2.2.4 Proprietà intellettuale
Le disposizioni relative alla protezione della proprietà intellettuale figurano nel testo della Convenzione AELS (art. 19, cap. VII protezione della proprietà intellettuale), sotto forma di clausola generale, come pure in un allegato che contiene obblighi specifici (allegato J). La Convenzione AELS prevede l’obbligo di assicurare un’effettiva protezione dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle disposizioni specifiche della Convenzione AELS (art. 19, cap. VII protezione della proprietà intellettuale). Men- ziona in particolare l’obbligo di prevedere misure adeguate per lottare contro la contraffazione e la pirateria e, in generale, l’obbligo di attuare i diritti di proprietà intellettuale. Essa chiede altresì agli Stati dell’AELS di rispettare i principi del trat- tamento nazionale e della nazione più favorita, conformemente alle disposizioni ap- plicabili dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell’OMC20 (OMC/ADPIC). La Convenzione prevede infine la possibi- lità per gli Stati dell’AELS di rivedere, su domanda di uno di essi, le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale in vista di migliorare il li- vello di protezione e di evitare o di correggere distorsioni commerciali quando ri- sultano dall’attuale livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. L’allegato dedicato alla protezione della proprietà intellettuale (allegato J) si propo- ne anzitutto di definire l’espressione «proprietà intellettuale» e determina i diritti di proprietà intellettuale inclusi nella Convenzione AELS in funzione della definizione stabilita. I Paesi dell’AELS confermano, in una seconda disposizione, i loro obblighi nei confronti degli accordi internazionali che costituiscono la chiave di volta della protezione internazionale dei diritti di proprietà intellettuale (OMC/ADPIC; Con- venzione d’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale21 ; Conven- zione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche22; Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fono- grammi e degli organismi di radiodiffusione23). I Paesi dell’AELS si obbligano inoltre ad aderire, prima del 1° gennaio 2005, all’At- to di Ginevra (1999) dell’Accordo dell’Aja concernente la registrazione internazio-
nale dei disegni e modelli industriali; al Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore (Gi- nevra, 1996) e al Trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e i fono- grammi (Ginevra, 1996). La Svizzera ha già firmato questi tre strumenti e dovrebbe aderirvi prima della scadenza prevista. I Paesi dell’AELS si dichiarano inoltre pron- ti, su richiesta di uno di essi, a condurre consultazioni tra esperti sulle loro attività internazionali, le loro relazioni e il loro sviluppo in materia di proprietà intellettuale. L’allegato decreta standard di protezione di diritto materiale che coprono i diversi settori della proprietà intellettuale e vanno al di là della protezione conferita dal- l’Accordo OMC/ADPIC a livello multilaterale. In materia di brevetti, si fa riferi- mento, per il Liechtenstein e la Svizzera, a un livello di protezione corrispondente a quello previsto nella Convenzione sul brevetto europeo (CBE)24, come è attuato nel diritto nazionale. Per la Norvegia e l’Islanda, si fa riferimento a un livello di prote-
20 RS 0.632.20, allegato 1C
21 RS 0.232.04 22 RS 0.231.15 23 RS 0.231.171 24 RS 0.232.142.2
zione corrispondente a quello previsto nell’Accordo SEE, come è attuato nel diritto nazionale. Ne risulta principalmente che i motivi d’esenzione della brevettabilità delle invenzioni nel settore della biotecnologia sono limitati rispetto al regime previ- sto nell’Accordo OMC/ADPIC. I Paesi dell’AELS si impegnano inoltre a garantire, mediante il rispetto di talune condizioni, un periodo di protezione complementare a quello conferito dai brevetti per i medicinali e i prodotti fitosanitari sottoposti a una procedura ufficiale di autorizzazione di introduzione nel mercato. Nel settore dei de- sign, si prevede di introdurre un periodo di protezione di cinque anni con la possibi- lità di prolungarlo per almeno quattro volte di cinque anni anziché il periodo di pro- tezione di dieci anni che figura nell’Accordo OMC/ADPIC. Questo periodo di protezione potrà tuttavia essere più breve per i design di pezzi utilizzati allo scopo di permettere la riparazione di un prodotto. Nel settore delle indicazioni geografiche, si constata un miglioramento della protezione, dato che gli Stati dell’AELS devono as- sicurare la protezione delle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, non solo per i prodotti ma anche per i servizi. L’allegato disciplina anche la procedura d’acquisizione, di mantenimento e l’attua- zione dei diritti di proprietà intellettuale. Le disposizioni interessate sono analoghe, in linea di massima, allo standard contenuto nell’Accordo OMC/ADPIC. In materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, la Convenzione AELS riveduta va, per molti aspetti, al di là dello standard di protezione previsto nell’Ac- cordo OMC/ADPIC e costituisce pertanto per la Svizzera un passo avanti rispetto a tale accordo. Effettuando un paragone su scala mondiale, si osserva che gli Stati dell’AELS dispongono di un sistema avanzato di protezione della proprietà intellet- tuale che garantisce un buon livello di protezione. La revisione della Convenzione AELS comporta per la Svizzera l’obbligo supplementare di aderire, prima del 1° gennaio 2005, all’Atto di Ginevra e alle due Convenzioni dell’OMPI in materia di diritti d’autore.
2.2.5 Circolazione delle persone
2.2.5.1 Circolazione delle persone in senso stretto
Le disposizioni della Convenzione AELS riveduta si basano sull’Accordo sulla libe- ra circolazione delle persone concluso con l’UE e i suoi Stati membri. Esse com- prendono la libera circolazione delle persone per le persone attive (salariati e indi- pendenti) e le persone non attive (studenti, pensionati e altri non attivi), nonché taluni aspetti della libera circolazione delle prestazioni individuali di servizi tran- sfrontalieri. Un protocollo bilaterale Svizzera - Liechtenstein disciplina le disposi- zioni speciali applicabili nelle loro relazioni (v. qui di seguito). La Convenzione AELS riveduta prevede un passaggio graduale e non automatico alla libera circolazione delle persone. I periodi transitori concordano con quelli pre- visti nell’accordo settoriale concluso con l’UE e i suoi Stati membri. La libera cir- colazione delle persone entrerà in vigore, nel quadro dei due accordi, a titolo provvi- sorio alla fine del periodo transitorio, ossia dopo cinque anni, e a titolo definitivo dopo dodici anni. La Convenzione AELS riveduta prevede una clausola di salvaguardia consensuale che corrisponde a quella contenuta nell’accordo settoriale concluso con l’UE e i suoi
Stati membri. Il Consiglio dell’AELS istituisce un comitato che è responsabile della gestione e della buona applicazione della Convenzione AELS. In caso di gravi diffi- coltà di ordine economico o sociale, il comitato si riunisce, su domanda di una parte contraente, al fine di esaminare le misure appropriate da adottare per porre rimedio alla situazione. Spetta al Consiglio dell’AELS decidere in merito alle misure da prendere. La Convenzione AELS riveduta prevede, per il periodo transitorio, il disciplina- mento seguente: A partire dalla sua entrata in vigore, il trattamento nazionale è concesso ai cittadini degli Stati dell’AELS in Svizzera e ai cittadini svizzeri negli Stati dell’AELS. I cit- tadini degli Stati dell’AELS avranno diritto all’autorizzazione, fermo restando l’esa- me delle condizioni relative al mercato del lavoro durante il periodo transitorio (priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni di remunerazione e di la- voro, contingentamento). Per i lavoratori subordinati e gli indipendenti degli Stati dell’AELS saranno parallelamente costituiti contingenti preferenziali (300 soggiorni permanenti, 200 soggiorni di breve durata). Fin dall’entrata in vigore della Conven- zione AELS riveduta, è inoltre possibile avvalersi di una clausola di salvaguardia consensuale. Due anni dopo l’entrata in vigore, la priorità dei lavoratori indigeni sa- rà abolita in modo reciproco. Simultaneamente, il controllo delle condizioni di rimu- nerazione e di lavoro sarà soppresso nei confronti dei cittadini degli Stati dell’AELS. La Svizzera potrà invece mantenere il contingentamento durante cinque anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione AELS riveduta. L’accordo settoriale concluso con l’UE e i suoi Stati membri come pure la Conven- zione AELS riveduta dovrebbero, se possibile, entrare in vigore simultaneamente. È il motivo per cui, in linea di massima, i periodi transitori sono identici per ambedue gli accordi. Se per questi ultimi non sarà possibile realizzare l’entrata in vigore si- multanea, i periodi transitori saranno adeguati in modo tale che scadano simulta- neamente.
2.2.5.1.1 Categorie di soggiorno La Convenzione AELS riveduta riprende le categorie di permessi di soggiorno pre- visti nell’acquis comunitario. A partire dalla sua entrata in vigore, saranno introdotte le seguenti categorie.
2.2.5.1.1.1 Soggiorno di lunga durata La durata del permesso su presentazione di un contratto di lavoro concluso per più di un anno è di cinque anni. Il permesso è automaticamente prolungato se il rapporto di lavoro continua. Il permesso conferisce la mobilità geografica e professionale non- ché il diritto al ricongiungimento familiare. Il permesso di residenza è come finora rilasciato a tutti i cittadini degli Stati dell’AELS in base a convenzioni sulla residenza concluse con questi Stati. Tale di- ritto è illimitato e rilasciato senza condizioni ed è più esteso della «carta di soggior- no» secondo l’acquis.
2.2.5.1.1.2 Soggiorno temporaneo Lo statuto di stagionale è soppresso nei confronti dei cittadini degli Stati dell’AELS ed è sostituito da uno statuto di soggiorno temporaneo eurocompatibile. La durata del permesso è legata alla durata del contratto di lavoro (contratti di lavoro inferiori a un anno). I suoi titolari beneficiano del diritto al ricongiungimento familiare e alla mobilità professionale e geografica.
2.2.5.1.2 Frontalieri L’obbligo del rientro giornaliero dei frontalieri è sostituito da un obbligo di rientro settimanale. Un precedente soggiorno di sei mesi nelle zone frontaliere non è più ri- chiesto. A partire dall’entrata in vigore dell’Accordo, i cittadini degli Stati del- l’AELS domiciliati in una zona frontaliera possono esercitare un’attività lucrativa in tutte le zone frontaliere del Paese limitrofo. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del- l’Accordo, le zone frontaliere saranno soppresse.
2.2.5.1.3 Disposizioni speciali applicabili nelle relazioni con il Liechtenstein L’accordo settoriale concluso con l’UE e i suoi Stati membri è esteso agli Stati del- l’AELS in modo praticamente invariato. Per quanto riguarda il Liechtenstein, un protocollo bilaterale disciplina specificamente i principi fondamentali relativi alla circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein. Il protocollo è parte integrante della Convenzione AELS riveduta. Contiene un ca- lendario con le scadenze per l’attuazione dei principi fondamentali convenuti con il Liechtenstein. È stato infatti convenuto che il Liechtenstein accorda ai cittadini sviz- zeri un trattamento uguale a quello garantito ai cittadini degli Stati parte allo SEE conformemente alla soluzione particolare a cui il Liechtenstein ha diritto nel quadro dello SEE. È stato inoltre convenuto che la Svizzera applica, nei confronti del Liechtenstein, le norme sulla libera circolazione delle persone previste nella Con- venzione AELS riveduta. I futuri negoziati si svolgeranno in due fasi. In una prima fase, che si concluderà un anno dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, occorrerà attuare il principio della parità di trattamento; due o al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, do- vrà essere disciplinata anche la questione della concessione della parità di tratta- mento per le persone che non hanno preso il domicilio.
2.2.5.2 Sicurezza sociale
Nell’ambito della sicurezza sociale, la Convenzione AELS riveduta riprende le nor- me stabilite nell’accordo settoriale concluso con l’UE e i suoi Stati membri. Ciò si- gnifica che ci si limita al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati dell’AELS. Tale coordinamento ha per conseguenza che ogni Paese dell’AELS deve rispettare un certo numero di principi comuni nell’applicazione della sua legislazio-
ne nazionale pur restando libero di regolare il suo sistema in funzione dei propri bi- sogni specifici. I pertinenti testi legislativi nel diritto comunitario sono i Regolamenti n. 1408/71 e 574/72. Per la descrizione del diritto comunitario applicabile, rinviamo alle spiega- zioni del messaggio concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizze- ra e la CE (n. 273.21 e 273.22). Le medesime spiegazioni sono valevoli anche, mu- tatis mutandis, per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previsto dalla Convenzione AELS riveduta. La struttura e il contenuto dell’Accordo sono in gran parte ricalcati dall’accordo settoriale concluso con l’UE e i suoi Stati membri. La disposizione di base per la si- curezza sociale è il nuovo articolo 21 (coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale), che per quanto riguarda le disposizioni particolari rinvia all’appendice 2 del nuovo allegato K. L’allegato K ricorda i principi di base applicabili in materia di si- curezza sociale (art. 8), disciplina la trattazione dei ricorsi (art. 11), prevede l’istituzione di un Comitato sulla circolazione delle persone (art. 14), che può istitui- re un gruppo di lavoro per il coordinamento della sicurezza sociale ma non è auto- rizzato a modificare le disposizioni in materia di sicurezza sociale. Queste ultime sono infatti di competenza del Consiglio. L’applicazione del diritto e della giuri- sprudenza comunitari è disciplinata nell’articolo 16. La questione dell’evoluzione del diritto e del rapporto con le convenzioni di sicurezza sociale in vigore è discipli- nata nell’articolo 17. La sospensione delle convenzioni bilaterali in materia di sicu- rezza sociale a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo, nella misura in cui disci- plinino la stessa materia, è prevista nell’articolo 18. Una convenzione vincola la Svizzera e il Liechtenstein da diverse decine di anni e dal 1979 per quanto riguarda la Norvegia. Per contro, non esiste una Convenzione tra la Svizzera e l’Islanda. L’appendice 2 dell’allegato K contiene le disposizioni particolari in materia di sicu- rezza sociale. Tali disposizioni sono simili a quelle contenute nell’allegato 2 dell’ac- cordo settoriale concluso con l’UE e i suoi Stati membri. I Paesi dell’AELS si impegnano ad applicare tra loro le disposizioni comunitarie menzionate ed adeguate nella sezione A dell’appendice 2 o norme equivalenti
(art. 1). Come nell’accordo settoriale concluso con l’UE e i suoi Stati membri, la Svizzera deve introdurre nel suo diritto interno norme equivalenti, mentre gli altri tre Paesi dell’AELS applicano direttamente le norme comunitarie in base all’Accordo SEE. L’articolo 2 corrisponde all’articolo 2 dell’allegato 2 dell’accordo settoriale concluso con l’UE e i suoi Stati membri e prevede che gli Stati dell’AELS devono prendere in considerazione, rispettivamente devono prendere atto, degli atti menzio- nati nelle sezioni B e C. Si tratta di decisioni e altri testi emanati dalla Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti. L’articolo 3 fa rife- rimento a tre protocolli che sono parte integrante dell’Accordo e che concernono l’assicurazione contro la disoccupazione nonché le norme particolari in relazione con il Liechtenstein e la Norvegia. Le disposizioni essenziali figurano nella sezione A. Si tratta dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 (norme materiali) e 574/72 (norme d’applicazione) nonché della direttiva 98/49. Per le relative descrizioni rinviamo ai capitoli 273.222 e 273.223 del messag- gio concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE.
Un’ultima disposizione, che non figura nell’appendice 2 dell’allegato K bensì nell’appendice 1 di tale allegato (art. 9 par. 2), prevede la parità di trattamento in ca- so di concessione di vantaggi sociali. Se la Convenzione AELS riveduta poggia sugli stessi regolamenti comunitari del- l’accordo settoriale concluso con l’UE e i suoi Stati membri e dell’Accordo SEE, non permette tuttavia un coordinamento globale tra tutti gli Stati che applicano i re- golamenti in questione. Al fine di raggiungere questo obiettivo, sarebbe opportuno collegare i diversi accordi. In considerazione delle questioni giuridiche e politiche che una tale prassi solleverebbe, al momento è impossibile sapere se il progetto di una «convenzione mantello» potrà essere realizzato in un futuro più o meno prossi- mo.
2.2.5.2.1 Ripercussioni sui rami assicurativi svizzeri Il diritto comunitario di coordinamento e le sue ripercussioni sui rami assicurativi svizzeri sono stati descritti nei dettagli nel messaggio concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE (n. 273.22 e 273.23). I prossimi para- grafi presentano quindi soltanto le norme della Convenzione AELS riveduta che so- no divergenti nonché le loro ripercussioni sul diritto svizzero.
2.2.5.2.1.1 Assicurazione malattie Nell’accordo settoriale concluso con l’UE e i suoi Stati membri, una disposizione dell’allegato VI (Svizzera) al regolamento n. 1408/71 obbliga la Svizzera ad assicu- rare nella sua assicurazione malattie talune categorie di persone. Tale obbligo si ap- plicherà anche nelle relazioni con l’Islanda e la Norvegia, che non hanno voluto fare uso delle esenzioni possibili. Contrariamente all’accordo settoriale, la disposizione in questione nella Convenzione AELS riveduta è stata concepita come una norma di rinvio che dichiara la legislazione Svizzera applicabile a queste categorie di persone. Grazie a questa nuova formulazione, la Svizzera si riserva la possibilità di prevedere esenzioni nella sua legislazione in casi particolari, segnatamente per le persone che già dispongono di una copertura assicurativa sufficiente. L’affiliazione e le possibi- lità di esenzione saranno disciplinate nell’OAMal. Il principio generale dell’assoggettamento nel luogo di lavoro non si applicherà nelle relazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein. Secondo le norme comunitarie di coordi- namento, i frontalieri svizzeri che lavorano nel Liechtenstein e i loro familiari do- vrebbero essere assicurati contro le malattie in questo Stato. Tuttavia, dato che sono molto numerosi rispetto alla popolazione residente del Liechtenstein, il loro assog- gettamento costituirebbe un onere che il Liechtenstein non è in grado di sopportare, segnatamente dal punto di vista strutturale. La Svizzera e il Liechtenstein hanno pertanto convenuto di applicare tra loro il principio dell’assoggettamento nello Stato di residenza. Non ne risulta alcuno svantaggio per le persone residenti in Svizzera. La partecipazione del datore di lavoro al finanziamento del contributo assicurativo previsto per gli impiegati residenti nel Liechtenstein sarà concessa ai frontalieri svizzeri dal loro datore di lavoro del Liechtenstein. Considerato che i premi assicu- rativi nel Liechtenstein corrispondono complessivamente a quelli dei Cantoni sviz-
zeri limitrofi, non saranno svantaggiati nemmeno i familiari né i beneficiari di ren- dite. L’attuazione degli accordi settoriali conclusi con l’UE ha comportato la revisione della LAMal del 6 ottobre 2000, la quale ha consentito di disciplinare l’informazione alle persone residenti fuori dalla Svizzera e il controllo della loro affiliazione. Que- ste disposizioni saranno applicabili anche nelle relazioni con gli Stati dell’AELS. Per le relative descrizioni, si rinvia al messaggio del 31 maggio 200025 concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione malattie. Per motivi di ordine pratico, in linea di massima le forme particolari di assicurazione non possono essere aperte agli assicurati che non risiedono in Svizzera. Nell’OAMal si prevede tuttavia di offrire ai frontalieri che lavorano in Svizzera e alle loro fami- glie un’assicurazione che limita la scelta del fornitore di prestazioni. Come gli assicurati residenti in uno Stato dell’UE, gli assicurati residenti in un Paese dell’AELS potranno beneficiare della riduzione dei premi in caso di condizione eco- nomica modesta. Saranno altresì applicabili le disposizioni introdotte con la revisio- ne parziale della LAMal del 6 ottobre 2000 destinata ad applicare l’accordo setto- riale concluso con l’UE e i suoi Stati membri. Per la relativa descrizione, si rinvia al messaggio del 31 maggio 2000 concernente la modifica della legge federale sul- l’assicurazione malattie.
2.2.5.2.1.2 Assicurazione vecchiaia e superstiti Come l’accordo settoriale concluso con l’UE e i suoi Stati membri, la Convenzione AELS riveduta impone alla Svizzera, in base alla parità di trattamento, di accettare l’affiliazione all’assicurazione facoltativa dei cittadini degli Stati contraenti alle me- desime condizioni dei cittadini svizzeri. In occasione della revisione dell’assicura- zione facoltativa, il Parlamento ha deciso di sopprimere questa assicurazione sul ter- ritorio dell’UE. È pertanto opportuno abolire tale assicurazione anche sul territorio degli Stati dell’AELS. La Convenzione AELS riveduta prevede, come l’accordo settoriale, che le rendite per figli e orfani siano concesse da un solo Stato. In deroga a questo principio, la Svizzera ha convenuto con il Liechtenstein e la Norvegia di applicare nei casi pura- mente bilaterali, le norme nazionali fondate sul principio del pagamento prorata. Nel frattempo, questo principio è applicabile anche in materia di rendite per orfani tra gli Stati dell’UE in seguito a una modifica del regolamento n. 1408/71, posteriore alla firma dell’accordo settoriale. Una nuova norma, che non figura nell’accordo settoriale, prevede il mantenimento dell’assoggettamento all’AVS/AI per i familiari che accompagnano all’estero un la- voratore distaccato26. Questa norma esiste già nelle nostre Convenzioni con il Liechtenstein e la Norvegia, come in tutte le nostre convenzioni bilaterali recenti. Data la similitudine dei sistemi della Svizzera e del Liechtenstein, l’attuale Conven- zione bilaterale in materia di sicurezza sociale contiene norme particolari. Nel qua- dro della Convenzione AELS riveduta è apparso opportuno mantenere l’applica-
25 FF 2000 3537
26 Allegato VI al regolamento n. 1408/71, Svizzera, n. 3
zione delle norme d’assoggettamento di questa Convenzione bilaterale nei casi pu- ramente bilaterali mediante un’iscrizione nell’allegato III al regolamento n. 1408/71. Ciò vale anche per le branche assicurative descritte qui di seguito.
2.2.5.2.1.3 Assicurazione invalidità Dal 1° gennaio 2001, le rendite d’invalidità svizzere sono concesse anche quando la persona non è più assicurata al momento in cui sopraggiunge l’invalidità. Non è pertanto più necessario prevedere, come in occasione della conclusione dell’accordo settoriale con l’UE e i suoi Stati membri, una disposizione che permetta di conside- rare assicurata nell’AI svizzera una persona uscita dall’assicurazione svizzera al fine di poterle concedere una rendita d’invalidità. Ciò nonostante, la disposizione con- cernente il mantenimento della qualità di assicurato durante un anno dopo l’inter- ruzione del lavoro dovuta a malattia o infortunio rimane necessaria. Essa offre alla persona interessata la possibilità di adempiere il periodo minimo di contribuzione ri- chiesto per la concessione di una rendita o permette di prolungare il periodo assicu- rativo, aumentando in tal modo l’ammontare della rendita (cap. 7 dell’allegato VI (Svizzera) al regolamento n. 1408/71). In virtù dell’articolo18 LAI, i provvedimenti di integrazione sono concessi soltanto fintanto che il beneficiario è assicurato nell’AI. La persona che non risiede o non la- vora più in Svizzera non è più assicurata, motivo per cui non ha più diritto a tali pre- stazioni. Per poter concedere provvedimenti d’integrazione a persone la cui inca- pacità lavorativa è sopraggiunta mentre lavoravano in Svizzera, in particolare i frontalieri, si considerano queste persone come assicurate se esercitano in Svizzera un’attività che copra i bisogni vitali e se non hanno ripreso un’altra attività fuori della Svizzera. Tuttavia, in linea di massima questi provvedimenti saranno concessi soltanto in Svizzera. Nelle relazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein, sarà mantenuta la disposizione dell’attuale convenzione bilaterale che prevede la concessione di provvedimenti d’integrazione alle persone residenti nell’altro Stato. Tuttavia, la durata della con- cessione di questi provvedimenti nell’altro Paese è stata limitata (allegato III al re- golamento n. 1408/71).
2.2.5.2.1.4 Previdenza professionale Come l’accordo settoriale concluso con l’UE e i suoi Stati membri, la Convenzione AELS riveduta non consentirà più, dopo un periodo transitorio di cinque anni, il pa- gamento in contanti della prestazione d’uscita in caso di partenza dalla Svizzera, se la persona è assicurata nell’assicurazione pensioni obbligatoria di un Paese del- l’AELS. Nelle relazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein si applicherà una norma particolare. In virtù della seconda convenzione complementare alla convenzione bilaterale del 29 novembre 2000, applicata provvisoriamente dalla firma della stessa, gli averi di libero passaggio saranno trasferiti da un istituto di previdenza all’altro in caso di cambiamento d’attività dalla Svizzera al Liechtenstein o viceversa. Questa normati- va, che sopprime anche il pagamento in contanti della prestazione d’uscita in caso di
partenza dalla Svizzera per il Liechtenstein, sarà mantenuta (allegato III al regola- mento n. 1408/71).
2.2.5.2.1.5 Infortuni sul lavoro e malattie professionali La normativa comunitaria sarà applicabile anche tra gli Stati dell’AELS. Nelle no- stre relazioni con il Liechtenstein, sarà mantenuta la normativa dell’attuale conven- zione bilaterale (allegato III al regolamento n. 1408/71). Per la concessione di pre- stazioni conformemente alla legislazione di uno degli Stati contraenti, il territorio dell’altro Stato non è considerato come territorio straniero secondo questa normati- va. Queste disposizioni garantiscono che gli assicuratori di uno degli Stati contraenti possano concedere ai loro assicurati prestazioni in natura e in contanti in caso di in- fortunio o di malattia professionale sopraggiunti nell’altro Stato, come se l’infor- tunio o la malattia fossero avvenuti nel primo Stato. Inoltre nell’applicazione del di- ritto nazionale di uno degli Stati, gli assicuratori dell’altro Stato sono assimilati agli assicuratori nazionali, al fine di poter delimitare l’obbligo di fornire prestazioni allo stesso modo del diritto interno.
2.2.5.2.1.6 Prestazioni familiari Le conseguenze dell’applicazione della normativa comunitaria sugli assegni familia- ri svizzeri saranno le stesse di quelle derivanti dall’accordo settoriale concluso con l’UE e i suoi Stati membri.
2.2.5.2.1.7 Assicurazione contro la disoccupazione I principi di coordinamento si applicano a tutte le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, compreso il sussidio cantonale ai disoccupati, benché quest’ultimo non costituisca una semplice prestazione assicurativa ma anche una prestazione che ha carattere di aiuto sociale. Le norme di coordinamento del diritto alle prestazioni di disoccupazione rispondono essenzialmente al principio dello Stato dell’ultimo impiego: l’interessato ha diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione nello Stato in cui ha esercitato il suo ultimo impiego. Tali norme comportano quattro elementi principali: A. La totalizzazione dei periodi di assicurazione e di impiego Se l’esercizio del diritto alle prestazioni è subordinato all’adempimento di periodi d’assicurazione e di impiego, i periodi d’assicurazione e d’impiego adempiuti in qualità di salariato sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato firmatario devono es- sere presi in considerazione. Affinché questa totalizzazione sia possibile, occorre tuttavia che l’interessato abbia effettuato immediatamente prima periodi di assicura- zione o d’impiego nello Stato sotto la cui legislazione chiede le prestazioni. È nor- malmente preso in considerazione il salario che il disoccupato ha percepito per il suo ultimo impiego.
B. L’esportazione delle prestazioni Il disoccupato che si reca in un altro Stato firmatario per cercarvi un impiego con- serva il proprio diritto alle prestazioni durante tre mesi, tuttavia a condizione che si iscriva come persona in cerca di impiego presso i competenti servizi dello Stato fir- matario in cui si reca alla ricerca di un lavoro. C. Le norme speciali per i frontalieri e gli stagionali Il frontaliero in disoccupazione totale ha diritto alle prestazioni nel suo Paese di do- micilio a carico di quest’ultimo, anche se non vi ha esercitato l’ultimo impiego. Il lavoratore stagionale, un lavoratore che in ragione della brevità dell’impiego, ma al massimo durante otto mesi, conserva il proprio domicilio nello Stato d’origine, può optare, per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione, tra due possibilità: può ricevere le prestazioni dallo Stato in cui ha esercitato l’ultimo impiego, ma può anche far valere il suo diritto nel proprio Stato di domicilio. Per analogia, le stesse norme in materia di assicurazione contro la disoccupazione che entreranno in vigore con l’accordo settoriale concluso con l’UE e i suoi Stati membri si applicano ai cittadini di un Paese dell’AELS. Rinviamo pertanto ai nume- ri 273.222.35, 273.235, 274.44 e 312.615 del messaggio concernente l’approvazione degli accordi settoriali conclusi con l’UE. D. Protocollo addizionale Il protocollo 1 all’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS prevede, come l’accordo settoriale, un periodo transitorio di sette anni durante il quale la to- talizzazione dei periodi di contribuzione in materia di assicurazione contro la disoc- cupazione sarà applicata soltanto ai lavoratori entrati in Svizzera con un titolo di soggiorno superiore a un anno. Al riguardo rinviamo al numero 273.222.35 del mes- saggio concernente l’approvazione degli accordi settoriali conclusi con l’UE.
2.2.5.2.2 Modifiche legislative Per garantire che le disposizioni della Convenzione AELS riveduta si applichino in correlazione con le disposizioni del diritto interno e prevalgano sulle disposizioni contrarie, è opportuno precisare in ogni legge relativa alla sicurezza sociale che oc- corre tener conto delle disposizioni della Convenzione AELS riveduta. L’intro- duzione di una disposizione di questo tipo è già stata decisa dal Parlamento in rela- zione con l’attuazione degli accordi settoriali (n. 275.211 del messaggio concernente l’approvazione degli accordi settoriali conclusi con l’UE). Ogni legge relativa alla sicurezza sociale è stata completata da un analogo rinvio alla Convenzione AELS ri- veduta. Per quanto riguarda la legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità (LPP) e la legge sul libero passaggio (LFLP), il Parlamento ha in- caricato il nostro Consiglio, mediante una mozione, di adeguare nel quadro della 1a revisione della LPP le due leggi in questione alle normative comunitarie 1408/71 e 574/72, e di sopprimere la clausola generale di rinvio al diritto europeo nella LPP e nella LFLP. In esecuzione della mozione, abbiamo sottoposto una modifica alla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS N) nel quadro delle deliberazioni in corso sulla 1a revisione LPP (Rapporto del
19 giugno 2000 alla CSS-N sull’adeguamento della legislazione svizzera ai regola- menti CE in esecuzione di una mozione (99.3480) del Consiglio nazionale (FF 2000 4231)). Per le deliberazioni relative alla prima revisione LPP abbiamo completato questa proposta affinché sia garantito il collegamento anche con la Convenzione AELS riveduta.
2.2.5.2.2.1 Legge sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti Nel quadro della revisione dell’assicurazione facoltativa AVS/AI27, il Parlamento ha limitato l’accesso a questa assicurazione ai cittadini svizzeri e ai cittadini degli Stati dell’UE che risiedono fuori dall’UE. Le disposizioni transitorie permettono ai citta- dini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE che erano assicurati a titolo facoltativo al momento dell’entrata in vigore di questa revisione di restarlo durante sei anni conse- cutivi al massimo a partire dall’entrata in vigore della revisione. Coloro che hanno compiuto 50 anni al momento dell’entrata in vigore della revisione possono restare assicurati fino all’età legale di pensionamento. L’articolo 2 capoverso 1 LAVS dovrà essere adeguato: l’affiliazione a questa assicu- razione è ora possibile per i cittadini degli Stati dell’AELS (Svizzeri compresi) e dell’UE a condizione che risiedano fuori dall’AELS o dall’UE. È necessario prevedere nuove disposizioni transitorie (LAVS e LAI) per i cittadini svizzeri che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia che erano assicu- rati a titolo facoltativo al momento dell’entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva del- l’Associazione europea di libero scambio (AELS)28.
2.2.5.2.2.2 Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità L’adeguamento dell’articolo 56 capoverso 1 lettera g precisa che il fondo di garanzia svolgerà anche il ruolo di organismo di collegamento nei confronti degli Stati del- l’AELS.
2.2.5.2.2.3 Legge sul libero passaggio L’articolo 5a è completato da una un lettera b numero 2 la quale dispone che il pa- gamento in contanti della prestazione d’uscita in caso di partenza dalla Svizzera non è più possibile dopo un periodo transitorio di cinque anni qualora gli assicurati siano affiliati a titolo obbligatorio all’assicurazione pensioni islandese o norvegese. Una nuova lettera c vieta il versamento in contanti della prestazione d’uscita in caso di residenza nel Liechtenstein.
27 In vigore dal 1° aprile 2001.
28 FF 2001 4499
2.2.5.2.2.4 Legge sull’assicurazione malattie Sono riprese le stesse modifiche legislative necessarie per l’accordo settoriale con- cluso con l’UE e i suoi Stati membri, completate di volta in volta per renderle appli- cabili agli Stati dell’AELS. Per il relativo commento rinviamo pertanto al numero 275.212 del messaggio concernente l’approvazione degli accordi settoriali conclusi con l’UE nonché, per quanto attiene segnatamente alla riduzione dei premi per la quale il contenuto del messaggio sugli accordi settoriali non è più valido, al messag- gio concernente la modifica della legge sull’assicurazione malattie del 31 maggio 2000. L’articolo 65a lettera b ha peraltro subito una lieve modifica di carattere ter- minologico per riprendere gli stessi termini dei testi legislativi sul soggiorno e la di- mora degli stranieri.
2.2.5.2.2.5 Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione L’articolo 14 capoverso 3 della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione deve essere modificato affinché soltanto gli Svizzeri che hanno lavorato in un Paese non membro dell’UE o dell’AELS siano liberati dalle condizioni relative al periodo di contribuzione. In virtù del diritto comunitario, gli Svizzeri che hanno lavorato in uno Stato dell’UE o dell’AELS hanno diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione nell’ultimo Stato in cui hanno lavorato. Non hanno per- tanto più bisogno della protezione di cui al capoverso 3. Questa formulazione ha il vantaggio di permettere agli Svizzeri all’estero fuori dall’UE/AELS che non hanno mai abitato in Svizzera di continuare a beneficiare della liberazione.
2.2.5.2.2.6 Diritto cantonale Per la descrizione della trasposizione delle disposizioni di coordinamento nel diritto cantonale, rinviamo alle spiegazioni del messaggio concernente l’approvazione degli accordi settoriali conclusi con l’UE (n. 275.22)29.
2.2.5.2.3 Riconoscimento dei diplomi L’Accordo prevede l’applicazione, tra la Svizzera e gli altri Stati dell’AELS, delle norme dello SEE in materia. Ciò significa che il riconoscimento dei diplomi si basa sulle pertinenti direttive comunitarie. Le modifiche operate nell’ordinanza sull’assicurazione malattie in relazione alle pro- fessioni mediche (medici, farmacisti, dentisti) in seguito alla conclusione degli ac- cordi settoriali con l’UE trovano applicazione anche nel quadro della Convenzione AELS. Per le professioni paramediche, né la Convenzione AELS né gli accordi set- toriali conclusi con l’UE richiedono modifiche delle disposizioni dell’ordinanza a cui si riferiscono.
29 FF 1999 5052, 5320
2.2.6 Investimenti, movimenti di capitali, servizi
I Paesi dell’AELS hanno deciso di approfittare della revisione della Convenzione AELS per valutare l’opportunità di includervi nuovi elementi, quali gli investimenti e il commercio di servizi, che attualmente non sono coperti dalla Convenzione AELS. Durante la fase preparatoria in vista dei negoziati, le discussioni in seno all’AELS hanno evidenziato motivazioni divergenti tra i partner nordici dell’AELS da una parte e la Svizzera e il Liechtenstein dall’altra. Benché riconoscano che gli interessi economici in gioco siano marginali, la Norvegia e l’Islanda privilegiano l’elabora- zione di un ambizioso capitolo sul commercio dei servizi e sugli investimenti, al fine di assicurare che la Convenzione AELS presenti un quadro per quanto possibile completo che disciplina l’insieme delle relazioni economiche tra gli Stati dell’AELS. Per la Svizzera e il Liechtenstein, si trattava piuttosto di creare una piattaforma co- mune tra i quattro Paesi al fine di rafforzare la loro posizione nel quadro dei nego- ziati che gli Stati dell’AELS conducono con taluni Stati terzi non membri dell’UE (p. es. Cile, Singapore, Sudafrica). Oltre a queste divergenze in merito alla motivazione, occorre rilevare una differenza importante a proposito della situazione di partenza. In materia di commercio dei ser- vizi, la base comune tra la Svizzera e i suoi partner dell’AELS poggia sugli impegni assunti nel quadro dell’OMC. Gli altri tre partner dell’AELS dispongono inoltre tra loro di un regime commerciale preferenziale più approfondito: quello dello SEE. Il regime commerciale della Svizzera in materia di servizi riflette gli impegni assunti con l’OMC. Qualsiasi concessione sostanziale necessita pertanto alcune modifiche della nostra legislazione. Inversamente, le legislazioni norvegese e islandese rifletto- no i loro impegni nel quadro dello SEE, conferendo loro una maggiore libertà di movimento in materia di politica commerciale preferenziale nei settori coperti da tali impegni. L’Accordo segna la volontà di una maggiore cooperazione della Svizzera con i suoi partner dell’AELS nel settore degli investimenti e dei servizi. Poggiando essenzial- mente sui principi del diritto europeo, l’Accordo contiene altresì disposizioni più tradizionali provenienti dal diritto internazionale classico.
2.2.6.1 Investimenti e movimenti di capitali
Le disposizioni sono strutturate, in una prima parte, sullo stabilimento e, in una se- conda, sul movimento di capitali. Queste disposizioni hanno per obiettivo di conce- dere agli investimenti e alle imprese degli Stati dell’AELS gli stessi diritti riguardo allo stabilimento e al trattamento sul territorio degli Stati dell’AELS. È importante che le posizioni degli Stati dell’AELS relative agli investimenti e ai movimenti di capitali poggino su una base comune, segnatamente in vista delle relazioni tra gli Stati dell’AELS e gli Stati terzi non membri dell’UE. Gli accordi di libero scambio conclusi con Stati d’oltremare tendono infatti a contenere disposizioni relative al di- ritto di stabilimento. L’elemento principale del campo d’applicazione materiale è costituito dal ricono- scimento del diritto di stabilimento alle società fondate secondo le disposizioni legali di un Paese dell’AELS e che hanno la sede statutaria, l’amministrazione principale
oppure lo stabilimento principale sul territorio di uno degli Stati dell’AELS. Il diritto di stabilimento vale parimenti per la fondazione, l’acquisizione e la direzione di agenzie, succursali o filiali da parte di società di un Paese dell’AELS stabilite sul territorio di un altro Stato dell’AELS. Uno dei principi più importanti risiede nella garanzia delle stesse condizioni giuridi- che per tutte le forme di società coperte dalla Convenzione AELS riveduta. Tuttavia, gli Stati dell’AELS possono far valere le eccezioni menzionate negli allegati, che fanno parte integrante della Convenzione AELS (allegati L, M, N, O). In virtù del principio di standstill, gli Stati dell’AELS non possono estendere o rafforzare queste eccezioni (art. 23 principi e portata). La riserva concernente le attività commerciali in relazione con l’esercizio dell’autorità pubblica costituisce l’eccezione più impor- tante, con il divieto di un trattamento discriminatorio arbitrario e ingiustificato delle imprese coperte dalla Convenzione AELS riveduta nei diversi Stati dell’AELS (art. 27, eccezioni). È possibile derogare al trattamento nazionale nella misura in cui il trattamento parti- colare applicato sia giustificato dalle differenze giuridiche e tecniche tra società, fi- liali, succursali e agenzie registrate nei diversi Stati dell’AELS. Il trattamento parti- colare non deve tuttavia superare quanto è strettamente necessario, sulla base di questi motivi giuridici e tecnici (art. 24, trattamento nazionale). Nel settore dei ser- vizi finanziari, gli Stati dell’AELS possono prendere eventuali misure necessarie per motivi precauzionali al fine di garantire la protezione degli investimenti, dei titolari di conti e degli assicurati o di persone verso le quali esistono obblighi sulla base di transazioni finanziarie o dell’integrità e della stabilità del sistema finanziario. Queste misure non devono tuttavia svantaggiare le società degli altri Stati dell’AELS rispetto alle proprie società. La Convenzione AELS riveduta non consente di dedur- re un obbligo per gli Stati dell’AELS di divulgare indicazioni relative a transazioni e conti di taluni clienti o altre informazioni confidenziali o protette che potrebbero trovarsi in possesso delle autorità pubbliche (art. 25, disciplinamento dei mercati fi- nanziari). La garanzia di reciproco riconoscimento non deve costituire un mezzo di
discriminazione tra diversi Stati quando si tratta di applicare norme o di definire criteri per l’iscrizione, l’autorizzazione o il certificato dei fornitori di servizi (art. 26, riconoscimento). Negli Stati dell’AELS, i movimenti di capitali non sono in linea di massima oggetto di restrizioni in relazione con lo stabilimento delle società coperte dalla Convenzio- ne AELS riveduta sul territorio degli Stati dell’AELS. Tuttavia, questa libertà è sol- tanto di natura funzionale, ossia unicamente in relazione con lo stabilimento di una società di un Paese dell’AELS sul territorio nazionale di un altro Stato dell’AELS (art. 28, movimenti di capitali).
2.2.6.2 Servizi
Il capitolo che disciplina il commercio dei servizi è strutturato in modo analogo al capitolo sugli investimenti. Si applica a tutte le attività di servizi, ad eccezione dei trasporti terrestri e aerei, coperti rispettivamente dagli allegati P e Q della Conven- zione AELS.
Il capitolo prevede una disposizione principale (art. 29, principi e portata) secondo la quale è vietata qualsiasi restrizione alla prestazione transfrontaliera di un servizio. Ciò implica che i fornitori di servizi di uno Stato dell’AELS possono fornire senza restrizioni le loro prestazioni, senza essere presenti fisicamente, dal territorio di un Paese dell’AELS verso il territorio di un altro Paese dell’AELS, ma anche mediante la presenza sul territorio di un Paese dell’AELS del consumatore o del fornitore del servizio. L’esercizio del diritto di soggiorno ai fini della fornitura o del consumo di un servizio è limitato alle condizioni previste nell’allegato K (circolazione delle per- sone). Il capitolo precisa che l’assenza di restrizioni prevista nel titolo della disposi- zione principale implica la garanzia del trattamento nazionale, senza peraltro pregiu- dicare il diritto degli Stati dell’AELS nel disciplinare i mercati dei servizi. I Paesi dell’AELS hanno la possibilità di derogare al principio della libera prestazio- ne dei servizi tramite le riserve formulate da ogni Paese. La Svizzera ha ottenuto che fossero inserite le riserve necessarie a mantenere lo statu quo secondo la legislazione in vigore. Una riserva è stata formulata anche per le misure di diritto cantonale o comunale. Il capitolo prevede una clausola di standstill, secondo cui è vietata qual- siasi misura più restrittiva di quelle vigenti al momento dell’entrata in vigore della Convenzione AELS riveduta. Infine il capitolo prevede, secondo il principio della nazione più favorita, che gli Stati dell’AELS si assicurano un trattamento non meno favorevole di qualsiasi trattamento offerto a uno Stato terzo, ad eccezione degli Stati dell’UE. Per quanto riguarda i futuri accordi tra gli Stati dell’AELS e l’UE, gli Stati dell’AELS si impegnano a entrare in trattative al fine di estendere, su una base di re- ciprocità, il beneficio di questi accordi. Nel settore dei servizi finanziari, gli Stati dell’AELS possono prendere misure ne- cessarie per motivi precauzionali, al fine di garantire la tutela degli investitori, dei titolari di conti e degli assicurati, o di persone verso cui esistono obblighi sulla base di transazioni fiduciarie, o dell’integrità e della stabilità del sistema finanziario. Queste misure non devono tuttavia svantaggiare le società degli altri Stati dell’AELS
rispetto alle proprie società. La Convenzione AELS riveduta non permette di dedurre un obbligo per gli Stati del- l’AELS di divulgare indicazioni relative alle transazioni e ai conti di taluni clienti o altre informazioni confidenziali o protette che potrebbero trovarsi in possesso delle autorità pubbliche (art. 31, disciplinamento dei mercati finanziari). La garanzia di ri- conoscimento reciproco non deve costituire un mezzo di discriminazione tra diversi Stati al momento dell’applicazione delle norme o dei criteri per l’iscrizione, l’auto- rizzazione o il certificato dei fornitori di servizi (art. 32, riconoscimento). Per quanto riguarda i servizi audiovisivi, le norme della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla televisione transfrontaliera (simili all’omonima direttiva europea) continueranno ad applicarsi tra la Svizzera e gli altri Stati membri dell’AELS. D’altro canto, qualsiasi discussione futura in questo ambito nel quadro dell’AELS sarà influenzata dalla posizione Svizzera difesa in seno al Consiglio d’Europa; si tratterà inoltre di tener conto dei negoziati con la CE in questo settore e dei risultati che ne derivano. Per quanto riguarda gli aiuti e le sovvenzioni nel settore audiovisi- vo, esse non saranno rimesse in questione nel quadro dell’AELS, segnatamente per quanto riguarda il canone radiotelevisivo.
Il capitolo comprende altresì gli elenchi delle esenzioni30, allestiti per ogni Paese, che permettono agli Stati dell’AELS di derogare agli obblighi loro imposti dal capi- tolo (allegati L, M, N, O). Tali esenzioni si applicano alle attività legate all’esercizio dell’autorità pubblica o quando si tratta di misure di ordine pubblico, di sanità pub- blica o legate all’ambiente. Sono fatte salve anche le misure fiscali relative alla dop- pia imposizione nonché le misure intese ad attuare efficacemente il diritto fiscale. Infine, un articolo impedisce il ricorso a disposizioni del capitolo per far valere di- ritti nel quadro degli acquisti pubblici (art. 34, appalti pubblici).
2.2.7 Trasporti terrestri e aerei
2.2.7.1 Trasporti terrestri
La Convenzione AELS innova introducendo la liberalizzazione reciproca dell’acces- so al mercato dei trasporti (art. 35, trasporti). Il nuovo allegato P disciplina le moda- lità di questa liberalizzazione nel settore dei trasporti terrestri. Le norme dell’accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada stipulato con l’UE vengono applicate in modo equivalente anche nei confronti dei Paesi dell’AELS, sulla base del principio dell’uguaglianza di trattamento di tutti i Paesi. Quindi in questo settore le disposizioni della Convezione AELS sono identi- che, nel limite del possibile, a quelle dell’accordo settoriale stipulato con l’UE. Gli elementi principali della regolamentazione in questo campo consistono nel reciproco accesso al mercato dei trasporti di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada e nell’attribuzione di contingenti per il transito di veicoli di 40 tonnellate e di quelli vuoti o che trasportano prodotti leggeri. I principi su cui si fondano le disposizioni della Convenzione AELS sono la non- discriminazione, la reciprocità, la territorialità, la trasparenza e la libera scelta del mezzo di trasporto e gli obiettivi che essa si prefigge sono una mobilità compatibile con un sviluppo durevole e una politica dei trasporti coordinata per la regione alpina. Le norme della Convenzione AELS prevedono esplicitamente quale campo d’appli- cazione i trasporti bilaterali, il transito, i trasporti su strada di merci e di viaggiatori a carattere triangolare, i trasporti ferroviari internazionali di viaggiatori e di merci e il trasporto combinato. Esse invece non si applicano nel caso di aziende ferroviarie con attività limitata unicamente ai trasporti urbani, suburbani o regionali.
2.2.7.1.1 Trasposizione dell’«acquis» comunitario Nel contesto della Convenzione AELS, la Svizzera opera una trasposizione del- l’acquis comunitario – richiamato anche nell’allegato 1 dell’accordo settoriale con- cluso con l’UE – in disposizioni di legge interne equivalenti. Nel diritto ferroviario ad esempio l’adattamento della legislazione svizzera all’evoluzione delle norme dell’UE deve essere preventivamente regolamentata all’interno del comitato misto Svizzera-UE, prima di poter procedere all’adattamento della Convenzione AELS.
30 Come per l’Accordo generale sul commercio dei servizi dell’OMC, questi elenchi non sa- ranno pubblicati. Sono ottenibili presso il Seco, 3003 Berna.
L’articolo 29 dell’allegato P regola le modalità di lavoro del comitato incaricato di gestire questo allegato e competente per presentare proposte di modifica al Consiglio AELS.
2.2.7.1.2 Primato degli accordi bilaterali vigenti Sulla base dell’articolo 4 dell’allegato P gli accordi bilaterali vigenti fra gli Stati dell’AELS, come ad esempio quelli conclusi tra la Svizzera e il Liechtenstein hanno il primato sulle disposizioni della Convenzione AELS concernenti il trasporto inter- nazionale di viaggiatori e di merci.
2.2.7.1.3 Regime dei contingenti Per ciò che concerne l’attribuzione di contingenti per il transito di veicoli di 40 ton- nellate e di quelli vuoti o che trasportano prodotti leggeri, gli Stati dell’AELS si so- no accordati per una distribuzione per ogni Stato su base bilaterale e non per un’attribuzione globale a tutti gli altri Stati AELS (come invece è stato il caso con l’UE). Analogamente all’applicazione anticipata del regime dei contingenti concordata con l’UE, i contingenti per il Liechtenstein, la Norvegia e l’Islanda saranno concessi prima dell’entrata in vigore dell’Accordo. A questo scopo la Svizzera e altri Stati AELS hanno già condotto negoziati preliminari concernenti l’ammontare dei contin- genti. In base alla nostra decisione del 25 aprile 2001 sul regime di questi contin- genti e sui progetti di scambio di note ad hoc, sarà possibile anticipare la concessio- ne di questi contingenti tramite uno scambio di note fra gli Stati dell’AELS. In base ai calcoli elaborati per la concessione dei contingenti all’UE, agli Stati dell’AELS saranno assegnati i contingenti seguenti:
Paese Contingenti 40 t Transito di veicoli vuoti o che trasportano carichi leggeri
2001/2 2003/4
FL 4000 5000 3000 N 900 1200 500 ISL 4 7 5
Il Liechtenstein, in base all’accordo doganale che lo lega alla Svizzera31, disporrà di un contingente di transito interno allo spazio doganale comune (il Liechtenstein be- neficerà di un trattamento equivalente a quello di un cantone svizzero). Questo con- tingente comporterà l’assegnazione di 2385 autorizzazioni all’anno (ossia 795 carte giornaliere) per il periodo 2001-2002 e di 3180 autorizzazioni all’anno (ossia 1060 carte giornaliere) per il periodo 2003-2004.
31 Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.631.112.514)
2.2.7.2 Trasporti aerei
Fra gli Stati membri dell’AELS, solo la Norvegia ha stipulato con la Svizzera un ac- cordo bilaterale sul traffico aereo32. Esso concerne solo il traffico aereo di linea e re- golamenta gli aspetti più importanti, cioè i diritti di trasporto, le capacità e le tariffe. Fra la Svizzera e il Liechtenstein, invece, nel settore dell’aeronautica fa stato lo scambio di note del 25 gennaio 195033 con cui il Liechtenstein delega alla Svizzera praticamente tutte le sue funzioni di sorveglianza in materia. La Convenzione AELS prevede ora la liberalizzazione dei trasporti aerei fra gli Stati dell’AELS (art. 35, trasporti) con le modalità stabilite dall’allegato Q. Le norme di questo allegato ricalcano le disposizioni previste in materia dall’ac- cordo concluso con l’UE. Comunque nell’allegato non figurano né le norme concer- nenti la concorrenza né quelle relative alle istituzioni (ad eccezione dell’istituzione del comitato sul trasporto aereo). In questi settori si applicano le norme di portata orizzontale contenute direttamente nel testo della Convenzione. L’allegato conta 10 articoli e comprende un’appendice con un elenco di tutti gli atti del diritto comunitario che dovranno essere applicati anche nei rapporti fra gli Stati dell’AELS. Le differenze materiali nei confronti dell’accordo settoriale stipulato con l’UE, oltre all’esclusione delle norme sulla concorrenza e quelle di natura istituzionale, sono le seguenti: L’articolo 3 sulla libertà di domicilio va letto tenendo presente l’allegato in cui l’Islanda dichiara che nel settore dei trasporti aerei applicherà anche in futuro la sua le- gislazione nazionale sugli investimenti stranieri. Questa riserva dovrà essere sottoposta a un riesame nel corso dei due anni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo. In ogni modo, questo allegato non prevede restrizioni alla libertà d’accesso agli ae- roporti degli Stati dell’AELS così com’è sancita dal Regolamento 2408/92 (si veda l’appendice dell’allegato). L’appendice dell’allegato, che ne costituisce parte integrante, riprende il diritto co- munitario secondario vigente in questo settore e già incluso nell’allegato all’accordo settoriale concluso con l’UE, ad eccezione del capitolo relativo al diritto della con- correnza che è già regolamentato nel testo stesso della Convenzione AELS.
2.2.8 Appalti pubblici
L’accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici stipulato con l’UE si prefig- ge di estendere, nelle relazioni tra Svizzera e UE, il campo d’applicazione dell’ac- cordo sugli appalti pubblici dell’OMC (Governement Procurement Agreement, GPA)34. Ciò permette agli operatori economici dei Paesi contraenti di godere di un accesso reciproco ai loro mercati rispettivi paragonabile a quella dello SEE. Dallo scorso anno, quando anche l’Islanda ha aderito al GPA, tutti gli Stati dell’AELS ne sono parti contraenti. Nel corso dei negoziati sulla revisione della Convenzione
32 RU 1957 565 33 RU 1957 565 34 RS 0.632.231.42
AELS si è quindi potuto concedere agli Stati dell’AELS un accesso reciproco a que- sti appalti paragonabile a quella dello SEE e pari a quella sancita dall’accordo setto- riale stipulato con l’UE. L’accesso reciproco a questo mercato allargato degli appalti è regolato nel testo della Convezione AELS (art. 37, capitolo XII: appalti pubblici) e in un allegato (al- legato R), le cui disposizioni, al pari di quelle dell’accordo settoriale concluso con l’UE, si fondano sul GPA. Tutto ciò viene richiamato nella Convenzione AELS in- sieme ai principi fondamentali (non discriminazione, trasparenza e reciproco accesso al mercato). Le modalità di estensione del campo d’applicazione vengono specificate nell’allegato e nelle sue appendici. Come nell’accordo settoriale concluso con l’UE, anche l’allegato sugli appalti pub- blici (allegato R) prevede l’estensione del campo d’applicazione delle disposizioni del GPA a determinati servizi di appalto non sottoposti al GPA. Si tratta degli stessi servizi già menzionati nell’accordo settoriale: servizi d’appalto privati che operano in settori dove quelli pubblici sono già sottoposti al GPA, ovvero l’approvvigio- namento idrico ed elettrico e il settore dei trasporti. Sono inoltre sottoposti al GPA anche i servizi d’appalto del settore energetico (esclusa l’elettricità) e di quello fer- roviario (art. 2). In campo energetico, per quanto concerne il petrolio e il gas, i ser- vizi d’appalto della Norvegia sottostanno a disposizioni particolari. Secondo una de- cisione dell’Autorità di sorveglianza dell’AELS in questi settori si applicano procedure più flessibili (nota a piè di pag. 1, art. 2b) (ii)), ma le operazioni d’appalto vanno comunque effettuate nel rispetto dei principi della non-discriminazione, della trasparenza e della concorrenza. Nel settore delle telecomunicazioni, i servizi d’appalto sono invece sottoposti a una regolamentazione diversa da quella prevista dall’accordo settoriale. Vista la libera- lizzazione in corso nel settore, questi servizi non saranno sottoposti alla Convenzio- ne AELS. L’evoluzione in questo campo porta a concludere che al momento dell’entrata in vigore della Convenzione AELS riveduta, i servizi d’appalto operativi in questo settore dovrebbero poter beneficiare della disposizione secondo cui un ser- vizio d’appalto che offre gli stessi servizi dei suoi concorrenti all’interno di un’area
geografica determinata e a condizioni essenzialmente identiche (art. 3), non è (più) sottoposto alle regole sugli appalti pubblici. Questa clausola è contenuta anche nell’accordo settoriale. Per quanto concerne gli appalti dei Comuni, il reciproco accesso al mercato va rea- lizzato nel contesto della normativa GPA, come previsto anche dall’accordo setto- riale. Visto che in Svizzera i Comuni, con l’entrata in vigore dell’accordo settoriale, saranno sottoposti al GPA e che negli altri Stati dell’AELS essi devono già rispettare questa normativa, non risulta più necessario precisare questo aspetto nella Conven- zione AELS. Al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo, gli Stati dell’AELS notificheranno all’OMC che nel settore degli appalti comunali gli offerenti di uno Stato dell’AELS sono ammessi negli altri Stati membri. La Convenzione AELS riveduta non contiene nessuna nuova regolamentazione, poi- ché tutti i servizi d’appalto sono tenuti ad applicare gli stessi principi di base e le stesse norme indipendentemente dal fatto che siano sottoposte al GPA, all’accordo settoriale o alla Convenzione AELS. In base agli articoli 6 e 9 e all’appendice 14 dell’allegato, vanno applicate le norme del GPA. I valori soglia sono identici a quelli previsti dall’accordo settoriale (art. 5) e le norme si applicano agli stessi servizi
(art. 4 e appendici 10 e 11 dell’allegato). Infine vengono pure applicate le stesse ec- cezioni (art. 8 e appendici 10 e 13 dell’allegato). Oltre alla procedura di ricorso l’accordo settoriale prevede anche una sorveglianza particolare sul rispetto degli obblighi stipulati. Questa disposizione non è stata ripre- sa nella Convenzione AELS poiché gli Stati membri non hanno mostrato un parti- colare interesse in tal senso e la Svizzera desidera sperimentare dapprima questi meccanismi di sorveglianza nel contesto dell’accordo settoriale, prima di estenderli ad altri partner. La regola generale di non discriminazione della Convenzione AELS e una disposi- zione dell’allegato (art. 7) ricalcano la regolamentazione giuridicamente non vinco- lante contenuta nell’accordo settoriale, secondo cui i servizi d’appalto sottoposti a tale accordo devono comportarsi in modo non discriminatorio anche qualora non sia raggiunto il valore-soglia. L’applicazione del diritto di ricorso anche sotto il valore soglia, introdotta nella legislazione svizzera con la legge sul mercato interno, è inve- ce esplicitamente esclusa da questa disposizione della Convenzione AELS riveduta (art. 7, ultima frase e appendice 12 dell’allegato), proprio come nel caso dell’accor- do settoriale. I punti di contatto previsti dall’accordo settoriale dovrebbero garantire anche lo scambio d’informazioni relativo alla Convenzione AELS riveduta (art. 10).
2.2.9 Ulteriori nuove disposizioni ed emendamenti
della Convenzione AELS
2.2.9.1 Preambolo e obiettivi
Preambolo Il preambolo richiama le diverse fasi di sviluppo dell’AELS e l’interesse che acco- muna gli Stati membri nel consolidamento e nello sviluppo delle loro relazioni pri- vilegiate. Esso descrive anche i motivi che hanno portato alla revisione della Con- venzione e gli obiettivi perseguiti dagli Stati membri. Obiettivi La Convenzione AELS riveduta enuncia gli obiettivi allargati dell’AELS (art. 2, obiettivi): il rafforzamento regolare ed equilibrato delle relazioni economiche tra gli Stati dell’AELS basato su condizioni di equità nella concorrenza e sul rispetto delle regole equivalenti, libera circolazione delle merci, progressiva liberalizzazione della circolazione delle persone, dei servizi e degli investimenti, sviluppo di un alto grado di protezione dei diritti della proprietà intellettuale e apertura del mercato nel settore degli appalti pubblici.
2.2.9.2 Deroghe e clausole di salvaguardia
Deroghe per ragioni di sicurezza La Convenzione dell’AELS riveduta garantisce la protezione degli interessi degli Stati membri in materia di sicurezza (art. 39, deroghe per ragioni di sicurezza). Co- me usuale nel diritto delle convenzioni, la Convenzione permette ad ogni Stato
membro di derogare a qualsiasi disposizione della Convenzione AELS, se lo ritiene necessario per salvaguardare la propria indipendenza o i suoi interessi nazionali fon- damentali in materia di sicurezza. Clausola generale di salvaguardia La Convenzione AELS riveduta stabilisce le misure di salvaguardia che possono es- sere adottate in caso di serie difficoltà d’ordine economico, sociale o ambientale (art. 40, misure di salvaguardia). Essa contiene un elenco delle condizioni e delle moda- lità di messa in atto delle misure (art. 41, misure di salvaguardia). Le misure di sal- vaguardia vengono applicate nei confronti di tutti gli Stati dell’AELS; possono esse- re adottate al più presto un mese dopo la loro notifica e solo dopo lo svolgimento di consultazioni all’interno del Consiglio dell’AELS, volte a trovare una soluzione ac- cettabile per tutti gli Stati membri. Nel caso di circostanze eccezionali che esigono provvedimenti immediati, lo Stato in questione può mettere in atto le misure protet- tive strettamente necessarie per affrontare la situazione (art. 41, par. 3). Dopo la loro adozione, queste misure dovranno essere oggetto di ulteriori consultazioni nel Con- siglio dell’AELS in vista di un’eventuale soppressione oppure di una limitazione del campo d’applicazione. Ogni divergenza relativa al campo d’applicazione o alla du- rata di queste misure può essere sottoposta a una procedura di arbitrato (art. 48, ar- bitrato).
2.2.9.3 Il Consiglio dell’AELS
Il Consiglio dell’AELS è l’organo incaricato di garantire l’applicazione e il funzio- namento ottimale della Convenzione (art. 43, il Consiglio). Esso esercita, fra l’altro, i poteri e le funzioni che gli sono conferiti dalla Convenzione, decide le modifiche della Convenzione nei casi previsti (art. 53, allegati), facilita lo scambio d’infor- mazioni e le consultazioni fra gli Stati membri, si occupa di negoziare gli accordi commerciali o di cooperazione fra gli Stati dell’AELS e qualsiasi altro Stato, comu- nità di Stati, oppure organizzazione internazionale e cerca di comporre le vertenze che gli vengono sottoposte da uno Stato membro. La Convenzione AELS attribuisce al Consiglio la competenza di istituire ulteriori organi, comitati o gruppi di lavoro, oltre a quelli già stabiliti dalla Convenzione stes- sa (art. 43, par. 3). Il Consiglio è un organo paritetico che decide in modo consensuale, quindi le deci- sioni possono essere prese solo con l’accordo di tutte le parti contraenti. Il suo potere decisionale è circoscritto ai soli casi previsti dalla Convenzione, mentre nelle altre circostanze esso può esprimere unicamente raccomandazioni. In generale le decisio- ni devono essere approvate dai singoli Stati dell’AELS seguendo le rispettive proce- dure interne, anche nel caso d’emendamenti alla Convenzione stessa (art. 59, emen- damenti). L’esecuzione delle decisioni è garantita dai singoli Stati membri. Nei casi previsti dalla Convenzione (art. 53, par. 3) il Consiglio dispone comunque della competenza di decidere emendamenti da apportare agli allegati e alle appendici. Nel caso della Svizzera, questa delega comporta l’attribuzione al nostro Consiglio della competenza di approvare gli emendamenti agli allegati. Questa attribuzione di com- petenze supplementari interviene automaticamente con l’accettazione dell’accordo
da parte dell’Assemblea federale35. Il nostro Consiglio potrà quindi approvare gli emendamenti ad allegati o appendici decisi dal Consiglio AELS nelle questioni di sua competenza (art. 53 par. 3).
2.2.9.4 Composizione delle vertenze
La Convenzione AELS riveduta prevede un meccanismo elaborato per la composi- zione delle vertenze (cap. XVII: consultazioni e composizione delle controversie), che tiene conto delle particolarità delle relazioni interne dell’AELS. È prevista la possibilità di ricorrere a consultazioni fra le parti contendenti ed eventualmente an- che all’interno del Consiglio, e, se del caso, a un procedimento arbitrale. Il campo d’applicazione di questo meccanismo è determinato dall’articolo 46 (cam- po d’applicazione). Prima di avviare un procedimento arbitrale gli Stati sono obbli- gati a tenere consultazioni (art. 47, consultazioni) e gli Stati che non sono parte in causa devono esserne informati. Il Consiglio esamina la controversia solo su richie- sta di uno Stato dell’AELS. Ogni Stato dell’AELS può fare capo al procedimento arbitrale se le consultazioni non hanno permesso di comporre la controversia entro un termine di 45 giorni (art. 48, par. 2). Ogni Stato membro va informato del procedimento in corso e può parte- ciparvi presentando il proprio punto di vista (art. 48 par. 2). Le decisioni del tribu- nale arbitrale sono vincolanti e definitive per gli Stati AELS che sono parti in causa (art. 48 par. 3).
2.2.9.5 Disposizioni generali e finali
La Convenzione AELE non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri nei confronti degli altri Stati né quelli derivanti dalla firma di accordi multilaterali (art. 49, par. 2). Nella Convenzione è fatta espressamente salva l’applicazione delle regole dello SEE fra gli Stati che ne fanno parte, la Cooperazione nordica e l’Unione doganale fra Svizzera e Liechtenstein. La Convenzione stabilisce inoltre espressamente il principio di diritto internazionale secondo cui ogni trattato in vigore è vincolante per le parti contraenti e va applicato in buona fede36 (art. 50, diritti e obblighi degli Stati membri). Gli Stati dell’AELS sono tenuti ad adempiere i loro obblighi garantendo la collaborazione di tutti gli or- gani dello Stato interessati. Le clausole finali contengono anche regole concernenti la trasparenza (art. 51, tra- sparenza), la confidenzialità (art. 52, confidenzialità), l’adesione o l’associazione di nuovi Stati membri (art. 56, adesione e associazione) e le usuali disposizioni sulla ratifica (art. 54, ratifica), sull’entrata in vigore (art. 55 entrata in vigore), sulla reces- sione di Stati (art. 57, recessione) e sulla modifica della Convenzione AELS. In caso di recessione dall’Associazione la Convenzione prevede, sulla base delle esperienze
35 GAAC 51/IV, pagg. 395-396
36 Art. 26 e 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, RS 0.111
del passato, che gli Stati membri devono elaborare soluzioni eque, in particolare per ciò che concerne il budget dell’AELS (art. 57 par. 2, recessione). La Convenzione AELS viene applicata sul territorio degli Stati membri (art. 58, ap- plicazione territoriale) ad eccezione della regione norvegese di Svalbard (allegato U). La Norvegia è lo Stato depositario della Convenzione. La versione inglese è l’unica facente fede.
2.2.9.6 Entrata in vigore
Conformemente all’articolo 3, l’Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo atto di ratifica (art. 3, ratifica ed entrata in vigore). Per motivi tecnici sarebbe opportuno che l’Accordo entri in vigore in un momento il più vicino possibile a quello degli accordi settoriali conclusi con l’UE.
3 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo
del personale per la Confederazione e per i Cantoni Verosimilmente l’Accordo comporterà oneri supplementari limitati per la Confede- razione ed eventualmente per i Cantoni. Essi sono provocati in particolare dalle di- sposizioni sugli ostacoli tecnici al commercio, sulle assicurazioni sociali e sui tra- sporti terrestri. Nella maggior parte dei casi questi oneri supplementari non sono quantificabili, ma si può comunque ritenere che essi saranno ridotti o anche insigni- ficanti, poiché le relazioni economiche fra le parti contraenti sono di modesta entità (in particolare con l’Islanda e la Norvegia) e si verificherà quindi solo un incremento marginale degli oneri già cagionati, ora e in futuro, dall’applicazione degli accordi settoriali conclusi con l’UE. Queste considerazioni valgono analogamente per l’ef- fettivo del personale.
3.1 Ostacoli tecnici al commercio
L’estensione dell’obbligo di notifica ai progetti concernenti servizi della società del- l’informazione in base all’allegato H comporta solo minime ripercussioni sul fabbi- sogno di risorse della Confederazione e dei Cantoni. Queste ripercussioni non sono ancora quantificabili poiché non si conoscono la forma e la natura di questi servizi. A nostro avviso comunque, malgrado la dinamicità di questo settore, non vi è da prevedere un aumento sostanziale delle notifiche, poiché la progressiva armonizza- zione delle norme materiali all’interno della Comunità europea e dello SEE conduce comunque tendenzialmente a una diminuzione dei servizi sottoposti all’obbligo di notifica. Le risorse supplementari necessarie per la notifica dei progetti all’interno dell’AELS vanno ridimensionate considerando il parallelismo esistente fra gli obbli- ghi di notifica ai sensi dell’allegato H e la procedura di notifica della Comunità eu- ropea.
Nel settore del riconoscimento reciproco delle valutazioni della conformità facciamo riferimento al numero 311.13 del messaggio sugli accordi settoriali conclusi con l’UE37: data la notevole intensificazione della cooperazione internazionale nei settori dei prodotti considerati dall’allegato I, la Confederazione necessiterà di risorse fi- nanziarie e di personale supplementari per riuscire a implementare con successo l’accordo settoriale concluso con l’UE. Visto che gli Stati dell’AELS membri dello SEE potranno partecipare come osservatori agli incontri concernenti gli accordi set- toriali che si terranno con l’UE, risulta assai probabile che la messa in atto dell’alle- gato I non necessiterà di risorse supplementari.
3.2 Previdenza sociale
In generale il coordinamento del nostro sistema di previdenza sociale con quello della Norvegia e dell’Islanda, considerata la scarsa entità della circolazione delle persone fra questi Paesi, dovrebbe comportare solo un incremento assai ridotto degli oneri per le prestazioni sociali. Nel caso delle relazioni tra Svizzera e Liechtenstein, la circolazione delle persone è certamente più intensa, ma le nuove disposizioni non dovrebbero comportare oneri supplementari considerevoli in questo campo. Nel settore dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, il passaggio dal si- stema delle rendite parziali al sistema prorata si è reso necessario ed è già stato deci- so al momento dell’approvazione degli accordi settoriali conclusi con l’UE. Gli one- ri supplementari che ne derivano sono già stati esposti in quell’occasione. Gli oneri derivanti dal trasferimento all’estero dei quarti di rendita AI e dall’abo- lizione del termine d’attesa per la concessione delle prestazioni complementari ai cittadini degli Stati dell’AELS dovrebbero pure risultare di entità trascurabile, poi- ché queste misure sono già contenute nella convenzione bilaterale in vigore con il Liechtenstein. Nel settore dell’assicurazione malattia non è possibile quantificare gli oneri generati dal versamento di sussidi per il pagamento dei premi alle persone che risiedono in Islanda e in Norvegia e quelli derivanti dalla nuove disposizioni sull’aiuto vicende- vole per le prestazioni in natura. Non subiranno invece nessuna modifica le disposi- zioni sull’assoggettamento e sul diritto alla riduzione dei premi in vigore con il Liechtenstein. Per quanto riguarda infine l’assicurazione contro la disoccupazione, non è possibile stimare le ripercussioni finanziarie dell’accordo ma, dato il numero ridotto di citta- dini dell’AELS che lavorano in Svizzera, esse dovrebbero risultare molto ridotte. In ogni settore delle assicurazioni sociali vigerà in futuro l’applicazione simultanea di diverse convenzioni concluse fra gli Stati dell’AELS (la Convenzione AELS, le convezioni bilaterali in vigore attualmente e, per i rapporti con il Liechtenstein, la convenzione quadripartita tra Svizzera, Germania, Austria e Liechtenstein). Tutto ciò complicherà considerevolmente la situazione giuridica e le attività di sorveglian- za e di controllo. Inoltre, analogamente a ciò che avviene per l’accordo di libera cir-
colazione delle persone concluso con l’UE, la Svizzera sarà presente nei comitati AELS e potrà quindi esaminare direttamente sia le ripercussioni delle future modifi-
37 FF 1999 5374
che dello SEE, sia quelle della giurisprudenza sulle relazioni SEE - AELS. Essa pre- parerà anche gli ulteriori adeguamenti dell’allegato sulla previdenza sociale. Infine la Svizzera, per facilitare il lavoro degli organi d’applicazione, dovrà sviluppare cor- relazioni fra l’allegato sulla previdenza sociale dell’accordo settoriale concluso con l’UE e quello della Convenzione AELS. Si tratterà di elaborare una convenzione di coordinamento applicabile ad ambedue gli accordi. Secondo l’UFAS i compiti sup- plementari comporteranno un fabbisogno di personale pari a tre unità lavorative.
3.3 Trasporti terrestri
Gli oneri supplementari generati dalla stampa dei formulari supplementari sono ab- bastanza ridotti. Le formalità necessarie per l’assegnazione dei contingenti (rilascio delle autoriz- zazioni e incasso per conto del Liechtenstein) comporteranno un onere lavorativo supplementare per l’USTRA e per le dogane. Questi oneri supplementari dovuti alle attività di controllo e di incasso delle dogane sono comunque di modesta entità, con- siderando che esse devono già attualmente farsi carico delle formalità relative alla TTPCP, che tutti gli autotrasportatori devono già oggi versare.
4 Programma di legislatura
Il progetto non è stato annunciato espressamente nel programma di legislatura 1999- 200338, ma deriva direttamente dalla conclusione degli accordi settoriali con l’UE prevista nel programma di legislatura 1995-199939 L’estensione agli Stati dell’AELS degli accordi settoriali conclusi con l’UE rientra inoltre sotto l’obiettivo 1 (R2 Parte- cipazione della Svizzera al processo d’integrazione europeo) del programma di legi- slatura 1999-200340. In linea di principio le misure di accompagnamento corrispondono a quelle adottate contemporaneamente all’accettazione degli accordi settoriali conclusi con l’UE. Le modifiche della legge sugli ostacoli tecnici al commercio proposte non erano previste nel programma di legislatura 1999-2003 ma derivano dallo sviluppo delle norme comunitarie e di quelle dell’AELS in questo settore.
5 Relazioni con il diritto europeo e con il diritto
dell’OMC Questo emendamento della Convenzione AELS comporta un ravvicinamento delle norme dell’AELS a quelle del diritto comunitario. La Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein applicano nelle loro relazioni le norme dello SEE, mentre nelle rela- zioni fra la Svizzera e questi Stati saranno applicate norme equivalenti a quelle sta- bilite dagli accordi settoriali conclusi con l’UE.
38 FF 2000 2037
39 FF 1996 II 281, in particolare 317
40 FF 2000 2043
L’Accordo andrà notificato all’OMC in base all’articolo XXIV dell’Accordo gene- rale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e all’articolo V dell’Accordo generale sugli scambi di servizi.
5.1 Ostacoli tecnici al commercio
L’estensione della procedura di notifica ai sensi dell’allegato H e l’accordo sul rico- noscimento reciproco nel settore della valutazione della conformità basato sul nuovo allegato I sono compatibili con gli obblighi internazionali della Svizzera. Per mag- giori dettagli facciamo riferimento in particolare ai messaggi41 citati in precedenza riguardanti l’approvazione della procedura di notifica e alle considerazioni esposte nel numero 53 del messaggio sugli accordi settoriali conclusi con l’UE42.
5.2 Appalti pubblici
La Convenzione dell’AELS riveduta non riprende disposizioni giuridiche dell’UE poiché le norme dell’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC sono già applicate da tutti gli Stati membri dell’AELS. Gli obblighi della Svizzera nei confronti degli altri membri dell’OMC restano pure invariati. Il testo del numero 52 del messaggio sugli accordi settoriali conclusi con l’UE fa stato anche per la Convenzione AELS emen- data.
6 Costituzionalità
Il disegno di decreto federale che propone l’approvazione dell’Accordo si basa sul- l’articolo 54 capoverso 1 Cost. che attribuisce alla Confederazione la competenza generale nel settore degli affari esteri. Il principale elemento di tale competenza con- siste nella facoltà di concludere accordi internazionali. L’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione attribuisce all’Assemblea federale la competenza di approvare gli accordi internazionali. L’articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1-3 Cost. sottopone al referendum fa- coltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili che preve- dono l’adesione a un organizzazione internazionale o che implicano un’unificazione multilaterale del diritto. La Convenzione AELS riveduta è denunciabile e non prevede l’adesione a un’orga- nizzazione internazionale. Va quindi chiarito se essa comporta un’unificazione mul- tilaterale del diritto. In generale si ritiene che sussiste un’unificazione multilaterale del diritto ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1-3 Cost., quando un trattato internazionale contiene un diritto uniforme, applicabile direttamente per l’essenziale e che disciplina in modo sufficientemente dettagliato un campo giuridi- co determinato43. La maggior parte delle disposizioni dell’allegato K sulla libera cir- colazione delle persone e in particolare la sua appendice contengono un diritto chia-
41 FF 1988 II 379 e FF 1990 I 365
42 FF 1999 5381 43 FF 1994 IV 361
ramente uniforme e sono in gran parte applicabili direttamente. Queste disposizioni si rivolgono infatti alle autorità amministrative e giudiziarie e sono sufficientemente precise per esplicare un effetto diretto e per essere applicate in un caso concreto, co- stituendo quindi il fondamento di una decisione effettiva44. Il decreto federale che propone l’approvazione dell’Accordo multilaterale concluso fra Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera è dunque sottoposto a referendum fa- coltativo in base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1-3 Cost., secondo cui sottostanno al referendum per gli accordi multilaterali che implicano un’unificazione multilaterale del diritto. Il disegno di legge federale relativo alle disposizioni sulla libera circolazione delle persone contenute nell’Accordo si basa essenzialmente sugli articoli 112, 113, 114,
116 capoverso 2, 117, 121 e 122 capoverso 1 Cost. Le modifiche della legge fede-
rale sugli ostacoli tecnici al commercio si basano sugli articoli 54, 95 e 101 Cost.
7 Panoramica dei disegni di decreto federale
7.1 Approvazione dell’accordo
Decreto federale concernente l’approvazione dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione eu- ropea di libero scambio (AELS).
7.2 Modifiche legislative
Legge federale sulle disposizioni relative alla libera circolazione delle persone del- l’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), che modifica le seguenti leggi: – Legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), RS 142.20; – Legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di per- sone all’estero, RS 211.412.41; – Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), RS 831.10; – Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), RS 831.20; – Legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assi- curazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), RS 831.30; – Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), RS 831.40; – Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (LFLP), RS 831.42;
44 DTF 120 Ia 10 segg.
– Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal), RS 832.10; – Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), RS 832.20; – Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF), RS 836.1; – Legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI), RS 837.0.
Modifica della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), RS 946.51. I Cantoni e gli operatori del settore economico sono stati consultati sulle proposte di modifica della legislazione e non hanno sollevato obiezioni. I termini della consulta- zione sono stati nettamente accorciati a causa dei vincoli correlati con la preparazio- ne del messaggio.
7.3 Testo facente fede, traduzione e pubblicazione
dell’Accordo Nel 1960, la Convenzione AELS è stata redatta in inglese e in francese. Nel corso dei negoziati l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia hanno chiesto di redigere l’ac- cordo solo in inglese oppure anche nelle lingue ufficiali dei Paesi membri (islandese, tedesco, norvegese; tedesco, francese e italiano per la Svizzera). Per motivi di tempo ci si è poi accordati di limitarsi alla lingua inglese: la redazione del testo dell’Ac- cordo in sei lingue facenti fede avrebbe infatti richiesto diversi mesi in più. La Sviz- zera pubblicherà l’Accordo tradotto nelle sue lingue ufficiali. La complessa struttura dell’Accordo di emendamento della Convenzione AELS de- scritta nel numero 21 richiede disposizioni di pubblicazione particolari sia nel Foglio federale sia, in seguito, nella Raccolta ufficiale e nella Raccolta sistematica. Per evitare una doppia pubblicazione delle stesse norme sia nell’Accordo per l’emenda- mento della Convenzione, sia nella versione consolidata della Convenzione AELS, si pubblicheranno unicamente il testo principale dell’Accordo, la tabella delle con- cordanze fra la nuova e la precedente numerazione della Convenzione (cioè l’Ac- cordo senza gli allegati da I a XVIII) e la versione consolidata della Convenzione, compresi i suoi allegati e l’atto conclusivo firmato contemporaneamente all’Accor- do. In base agli articoli 4 e 14 capoverso 4 della legge sulle pubblicazioni ufficiali45, gli elenchi delle eccezioni nel settore dei servizi non saranno pubblicati, come già avvenne nel caso dell’Accordo generale sullo scambio di servizi dell’OMC. Questi elenchi sono disponibili sul sito Internet dell’AELS46 o possono essere richiesti al Seco, 3003 Berna.
45 RS 170.512