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Iniziativa parlamentare. Decreto federale sui servizi del Parlamento. Modifica. Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale. Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati. Parere del Consiglio federale

ad 01.456

Iniziativa parlamentare Decreto federale sui servizi del Parlamento Modifica Rapporto dell’Ufficio del Consiglio nazionale Rapporto dell’Ufficio del Consiglio degli Stati del 9 novembre 2001

Parere del Consiglio federale

del 21 novembre 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri,

conformemente all’articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC; RS 171.11), ci pregiamo sottoporvi il nostro parere sul rapporto del 9 no- vembre 2001 dell’Ufficio del Consiglio nazionale e dell’Ufficio del Consiglio degli Stati concernente il decreto federale sui servizi del Parlamento.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

21 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2001-2618 5903

Parere

1 Situazione iniziale

Il 1° gennaio 2002 è entrata in vigore la legge del 24 marzo 2000 sul personale fede- rale (LPers, RS 172.220.1), applicabile anche al personale dei Servizi del Parla- mento. Pure le disposizioni d’esecuzione di questa legge sono applicabili al perso- nale dei Servizi del Parlamento, sempre che l’Assemblea federale non emani per il suo personale disposizioni completive o divergenti (cfr. art. 37 cpv. 2 LPers e art. 8novies cpv. 7 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC, RS 171.11). Per poter applicare la nuova LPers ai Servizi del Parlamento è necessario un adeguamento del decreto federale del 7 ottobre 1988 sui Servizi del Parlamento (RS 171.115) per quanto concerne il diritto del personale.

2 Parere del Consiglio federale

Le modifiche concretizzano l’attuazione della nuova politica del personale in seno ai Servizi del Parlamento. Il Consiglio federale è favorevole a un’adozione dif- ferenziata delle disposizioni dell’ordinanza sul personale federale (OPers, RS 172.220.111.3) e a un adeguamento del decreto federale sui servizi del Parla- mento. Sulle seguenti disposizioni il Consiglio federale precisa:

Art. 16 Nomina del segretario generale Come rilevato nel commento a questo articolo, i rapporti di lavoro del segretario generale sono retti dalle disposizioni dell’ordinanza sul personale federale e dell’or- dinanza sulla durata della funzione. Secondo l’articolo 15 è evidente che le disposi- zioni d’esecuzione della legge sul personale federale sono applicabili nella misura in cui il decreto federale sui Servizi del Parlamento non disponga altrimenti. L’artico- lo 16 disciplina la nomina del segretario generale. Esso non menziona però l’ordinanza del 17 ottobre 2001 sulla durata della funzione. L’applicabilità di questa ordinanza dovrebbe essere esplicitamente menzionata nell’articolo 16.

Art. 19 Colloqui con i collaboratori Le eccezioni previste per i collaboratori con un grado di occupazione basso sono giustificate. Con riferimento al capoverso 3 occorre evidenziare che un aumento an- nuo dello stipendio del 3 per cento non è affatto possibile senza un colloquio di va- lutazione o sulle reciproche aspettative. La formulazione del capoverso 2 (colloqui sulle reciproche aspettative almeno una volta ogni due anni) sembrerebbe fondarsi sull’ipotesi secondo cui le prestazioni fornite nel periodo di due anni intercorrente tra un colloquio sulle aspettative e l’altro corrispondano di regola al livello di valu- tazione A (= «buono»). Se l’aumento di stipendio è inferiore al 3 per cento previsto per questo livello, bisognerebbe prima effettuare un colloquio con il personale in questione. La determinazione dello stipendio deve essere giustificabile.

Art. 21 Valutazione della funzione Questa disposizione si fonda sull’autonomia dei Servizi del Parlamento in quanto datori di lavoro. Essa può comportare problemi se le valutazioni effettuate dal servi- zio specializzato dei Servizi del Parlamento risultino nettamente differenti da quelle abitualmente effettuate in seno all’Amministrazione federale. In questo caso, classi- ficazioni discordi per funzioni comparabili potrebbero essere ritenute ingiuste. Que- sta problematica dovrebbe essere considerata soprattutto nella prassi di messa a con- corso dei posti.

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