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Parte IV: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE)

Compendio In conseguenza dell’epidemia di afta epizootica in Gran Bretagna e delle sue riper- cussioni in diversi altri Paesi europei, occorre creare la base affinché sia possibile vietare con effetto immediato il trasporto di animali, i mercati e le esposizioni qua- lora l’effettivo del bestiame svizzero fosse minacciato in futuro da epizoozie alta- mente contagiose. È inoltre proposta una base legale per il versamento di contributi destinati all’eliminazione dei rifiuti di origine animale. Ai fini di un coordinamento dei controlli, l’Ufficio federale competente potrà impartire ai Cantoni prescrizioni concernenti i controlli da effettuare.

1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

La LFE1 si è rivelata sinora adeguata a migliorare costantemente la situazione epi- demica in Svizzera nonché a impedire l’importazione di epizoozie. La Svizzera non ha più riscontrato casi di afta epizootica dal 1980, di peste suina classica dal 1993, della malattia di Newcastle del pollame dal 1998 e di rabbia dal 1999. La legge ha inoltre fornito gli strumenti necessari per lottare efficacemente contro l’ESB. Le finalità del servizio pubblico di veterinaria sono però mutate negli ultimi anni. Oltre alla lotta contro le epizoozie acquisiscono viepiù importanza le misure pre- ventive e la sorveglianza permanente dello stato di salute degli animali, d’essenziale importanza per la sicurezza delle derrate alimentari. Un adeguamento della LFE si rende necessaria in considerazione dell’applicazione di nuovi strumenti di controllo e degli sviluppi recenti nell’ambito delle epizoozie.

1.2 Consultazione

Il rapporto sui risultati della consultazione concernente gli ulteriori sviluppi della politica agraria (Politica agraria 2007) figura nell’Allegato del messaggio. L’esito della procedura di consultazione permette di proseguire nella direzione pre- sa. La valutazione regionalmente differenziata delle disposizioni concernenti il con- trassegno e la registrazione dei cani da parte dei Cantoni rivela che anche le misure in materia di cani pericolosi devono essere disciplinate in modo distinto. Per tale motivo, ai Cantoni è concesso un margine di manovra più ampio rispetto all’avam- progetto. Poco meno della metà dei Cantoni ha proposto che il maggiore dispendio occasio- nato dai controlli delle aziende sia a carico dei detentori colpevoli di animali. Tale proposta è stata accolta.

1 Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE); RS 916.40

2002-0714 4453

Avanzata da due Cantoni, la proposta di abrogare il concordato sul commercio del bestiame2 non può essere considerata non avendo suscitato ampio consenso da parte dei Cantoni concordatari. Le disposizioni del concordato potrebbero tuttavia essere integrate nella LFE. Entra inoltre in linea di conto la sostituzione della tassa sup- pletoria mediante una tassa riscossa al momento della macellazione, la quale potreb- be coprire i costi complessivi dei controlli degli animali da reddito. Il versamento di contributi per l’incenerimento degli scarti di carne ordinato al fine di debellare l’ESB non sarà proposto in una legge di durata limitata bensì parimenti nell’ambito della LFE. L’orientamento dell’avamprogetto non è stato contestato, ma la maggioranza delle cerchie consultate durante la procedura di consultazione consi- dera troppo scarsa la partecipazione finanziaria della Confederazione e ingiustificata la limitazione temporale poiché non si sa quando si potrà ritenere debellata l’ESB.

1.3 Caratteristiche generali delle modifiche proposte

L’apparizione dell’afta epizootica in Gran Bretagna e in altri Paesi europei ha mo- strato che il pericolo d’importazione di epizoozie altamente contagiose è lungi dall’essere bandito e si è persino accentuato con la libera circolazione degli animali nella CE. A livello di polizia veterinaria, la CE rappresenta un unico territorio, per cui fra gli Stati membri non sono eseguiti controlli veterinari alla frontiera. Di con- seguenza occorre creare la base che permette di limitare o vietare con effetto imme- diato la circolazione di animali in Svizzera nel caso in cui si manifesti in Europa il pericolo di epidemie epizootiche. Il debellamento definitivo dell’ESB rappresenta una sfida particolare per gli organi- smi statali preposti alla lotta contro le epizoozie. Il divieto di somministrare farine animali agli animali da reddito costituisce un’ingerenza talmente profonda nella li- bertà economica che la Confederazione deve provvedere in parte a indennizzare i costi supplementari legati all’eliminazione. In conseguenza di tale divieto, anche i rifiuti di animali che non sono ricettivi nei confronti dell’ESB, quali ad esempio i rifiuti di suini, non sono riutilizzabili ma devono essere per la maggior parte elimi- nati. Per finanziare l’eliminazione dei rifiuti di origine animale va quindi creata una base legale. I fondi necessari, dell’ordine di 48 milioni di franchi annui, vanno co- perti mediante la cassa generale della Confederazione. Questo onere supplementare della Confederazione è finanziato mediante le maggiori entrate provenienti dalla vendita all’asta dei contingenti doganali per la carne (cfr. Parte I del messaggio, n. 2.2.4). In questo modo la Confederazione partecipa finanziariamente a una misura che dovrebbe contribuire all’estirpazione definitiva dell’ESB. Inoltre, una parte del ricavo della vendita all’asta ritorna al settore economico da cui proviene. La sorveglianza della salute degli animali, del contrassegno e delle registrazioni concernenti il traffico di animali avvengono mediante prove di campionatura. Ulte- riori controlli rientrano nell’ambito dell’esecuzione della legislazione sull’agricol- tura. Un coordinamento dei controlli a livello svizzero è indispensabile nell’interes- se delle aziende interessate. A tale scopo occorre modificare anche l’articolo 181 LAgr3 (cfr. Parte I del messaggio, n. 2.9).

2 Convenzione intercantonale del 13 settembre 1943 sul commercio del bestiame

(Concordato sul commercio del bestiame); RS 916.438.5 3 Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (legge sull’agricoltura); RS 910.1

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Infine dev’essere concretizzato il vigente articolo sul controllo dei cani, affinché i Cantoni dispongano delle registrazioni anche per provvedimenti contro cani perico- losi.

2 Parte speciale

Art. 30 Controllo dei cani Il contrassegno e la registrazione dei cani sono già disciplinati nel diritto vigente, affinché si possano eseguire accertamenti di polizia epizootica. Le disposizioni d’esecuzione sono state però emanate a livello cantonale o comunale e di conse- guenza non sono coordinate tra di loro. Esse sono anche in stretta relazione con il controllo della riscossione della tassa sui cani. La presente modifica scaturisce dalle discussioni in merito ai cani pericolosi e deve consentire di registrare i cani dal comportamento problematico nonché di ordinare misure adeguate alla situazione sulla base dei precedenti registrati (ad es. istruzione di recupero, provvedimenti di sicurezza, eutanasia). A livello comunitario, la Commissione UE ha proposto di pre- scrivere anche un tipo di contrassegno unitario e apposto in maniera permanente per il traffico dei cani.

Cpv. 1 Il contrassegno e la registrazione dei cani permette di eseguire accertamenti nei casi di epizoozie, dopo incidenti con morsi nonché nel caso di cani fuggiti, abbandonati o lasciati liberi.

Cpv. 2 Il disegno tiene conto del fatto che a livello privato e cantonale esistono già banche dati per i cani. Si rinuncia pertanto a costituire una banca dati centrale. La modalità di contrassegno e il termine ultimo d’apposizione (ad es. tre mesi dopo la nascita) sono definiti dal Consiglio federale in considerazione dell’evoluzione internaziona- le. Entrano in linea di conto ad esempio sistemi con microchip o tatuaggi. La re- sponsabilità del contrassegno e dell’annuncio spettano al detentore dell’animale. L’annuncio dev’essere fatto una sola volta, vale a dire al momento del contrassegno. Dopo un periodo transitorio, nel quale tutti i cani adulti non ancora contrassegnati sono registrati, dovranno essere contrassegnati e annunciati soltanto i cani giovani e i cani importati.

Art. 37 (nuovo) Contributi destinati all’eliminazione degli scarti di carne Con la modifica dell’articolo 183 dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoo- zie, il nostro Consiglio ha decretato il 20 dicembre 2000 il divieto generale di forag- giamento degli animali da reddito con farine animali e altri prodotti grezzi. In pari tempo, ha ordinato che gli scarti di carne vengano inceneriti o resi non nocivi me- diante un processo riconosciuto dall’Ufficio federale di veterinaria (UFV) (art. 4a cpv. 1 OERA5). Non essendovi al momento alternative, questi scarti di carne sono

4 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE); RS 916.401

5 Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA); RS 916.441.22

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trasformati come sinora in farine animali e in grassi di estrazione, successivamente inceneriti. Questo incenerimento «indiretto» è certamente più costoso, ma presenta vantaggi per l’immagazzinamento dei prodotti lavorati e per la riduzione della massa da distruggere. Attualmente sono esaminati altri procedimenti nell’ambito di progetti pilota. La lotta all’ESB è stata improntata sin dall’inizio a un’eliminazione delle farine animali prodotte con gli scarti di carne dai foraggi per animali delle specie bovina, ovina e caprina (divieto di foraggiamento). Questa strategia si è dimostrata in certa misura vincente; tuttavia, sono emersi nuovi casi di ESB anche fra animali nati dopo l’entrata in vigore del divieto di foraggiamento. Tali casi sono verosimilmente ri- conducibili a una contaminazione dei foraggi destinati ai bovini con foraggi per sui- ni e alimenti per volatili, i quali potevano ancora contenere farina animale essendo esenti dal divieto menzionato. Ogni anno devono essere incenerite circa 110 000 tonnellate di scarti di carne. A queste si aggiungono circa 60 000 tonnellate di altri rifiuti di origine animale, le quali vanno in gran parte eliminate a causa della forte limitazione, derivante dal divieto di foraggiamento, dello smercio di sottoprodotti. I costi complessivi di eliminazione potrebbero ammontare attualmente a oltre 100 milioni di franchi, il 60 per cento dei quali è riconducibile alla crisi dell’ESB. Nel 2001 sono stati versati 27 milioni di franchi a copertura di una parte dei costi sup- plementari. In futuro la partecipazione annua della Confederazione ai costi di elimi- nazione ammonterà a 48 milioni di franchi al massimo. Tale importo risulta in primo luogo da un leggero aumento del contributo della Confederazione all’eliminazione di scarti di ruminanti resa necessaria dall’ESB, in secondo luogo da un contributo all’eliminazione – oggi non più economicamente sostenibile – di scarti di carne di altre specie animali. Mentre fino a poco tempo fa gli scarti di carne suina potevano ancora essere riutilizzati in modo redditizio in forma di foraggio, oggi la maggior parte di questi rifiuti dev’essere eliminata causando costi dell’ordine di 200 milioni di franchi a tonnellata. I contributi della Confederazione sono finanziati interamente mediante le entrate supplementari provenienti dalla vendita all’asta dei contingenti doganali per la carne (cfr. Parte I del messaggio, n. 2.2.4). Le spese di eliminazione non possono eccedere il ricavo della vendita all’asta. Secondo il disciplinamento vi- gente, la Confederazione e i macelli sopportano i costi di eliminazione in misura della metà ciascuno; i macelli hanno però la possibilità di trasferire parte di siffatti costi sui prezzi. Una completa presa a carico dei costi non entra in linea di conto poiché l’eliminazione degli scarti di carne incombe ai detentori dei rifiuti di origine animale, in virtù del principio di causalità iscritto nella legislazione sulla protezione dell’ambiente. Tale principio va mantenuto; sarà inoltre necessario promuovere le iniziative miranti a soluzioni alternative e più economiche nell’ambito dell’elimina- zione. Il nostro Collegio disciplina le disposizioni d’esecuzione, concernenti ad esempio il pagamento dei contributi, le deduzioni in caso di annunci scorretti nonché l’importo delle tasse. Secondo uno dei possibili modelli di versamento dei contributi, l’importo relativo agli animali della specie bovina potrebbe ammontare al massimo a 34 milioni di franchi, quello relativo agli animali della specie ovina, caprina e suina, al massimo a 14 milioni di franchi. Questo implica che, per ogni vitello nato in un’azienda, sono versati alla stessa 25 franchi (base 700 000 vitelli). Analogamente, sulla base della statistica del controllo della carne, ai macelli sarebbe versato lo stes- so importo per ogni bovino macellato. Le aliquote e le modalità di pagamento con- cernenti i suini e il bestiame minuto devono ancora essere esaminate in modo ap-

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profondito poiché i singoli spostamenti degli animali di queste specie non sono an- cora registrati. Il contributo è ridotto o non versato qualora la tracciabilità degli animali non possa essere assicurata a causa di annunci scorretti e le notificazioni delle nascite non siano conformi alle prescrizioni. I versamenti sono effettuati sulla base delle indicazioni della banca dati sul traffico di animali e compensati con le pretese ai sensi dell’ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali6. Tali emolumenti servono a coprire i costi d’esercizio della banca dati e i costi dei marchi auricolari; attualmente ammontano a franchi 3.– per i vitelli, a franchi –.60 per gli agnelli e i capretti e a franchi –.35 per i suinetti. Gli emolumenti saranno aumentati in considerazione dei costi d’esercizio della banca dati sul traffico di animali, supe- riori alle aspettative iniziali, e del rispetto del principio di copertura dei costi.

Cpv. 1 La decisione di incenerire, anziché utilizzare, la maggior parte degli scarti della ma- cellazione avrebbe ripercussioni negative sui prezzi degli animali macellati qualora parte dei relativi costi non fosse assunta dalla Confederazione. I contributi della Confederazione non devono essere versati più a lungo di quanto non sia economi- camente necessario. Essi devono essere esaminati e adeguati a seconda dello svilup- po delle possibilità di riutilizzazione degli scarti di carne.

Cpv. 2 Attualmente i contributi sono versati agli stabilimenti d’eliminazione dei rifiuti. Questa modalità di pagamento limita la concorrenza e non stimola la ricerca di nuo- ve tecnologie di eliminazione. Piuttosto, i contributi devono essere versati ai macelli e ai detentori di animali, maggiormente gravati dai costi supplementari. Per ragioni tecniche occorre limitare il versamento dei contributi ai macelli e alle aziende in cui sono nati gli animali. Gli altri detentori di animali non resteranno comunque a mani vuote (per la maggioranza si tratta di aziende da ingrassamento e di aziende che si occupano del commercio di bestiame) poiché la concorrenza provvederà a una com- pensazione mediante la formazione dei prezzi.

Cpv. 3 Il versamento dei contributi avviene sulla base delle indicazioni fornite dalla banca dati sul traffico di animali. Dai contributi sono dedotti i costi derivanti dall’ordi- nanza sugli emolumenti per il traffico di animali7. Cpv. 4 Le uscite della Confederazione per l’eliminazione degli scarti di carne devono essere interamente coperte dalle entrate provenienti dalla vendita all’asta dei contingenti doganali per il bestiame da macello e per la carne (cfr. Parte I del messaggio, n. 2.2.4).

Art. 38 (nuovo) Riduzione, diniego e restituzione di contributi Un versamento equo dei contributi è possibile soltanto se il rilevamento degli ani- mali e degli scarti di carne è corretto. Di conseguenza s’impone l’osservanza delle

6 RS 916.404.2 7 RS 916.404.2

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prescrizioni concernenti il traffico di animali (identificazione, lista degli effettivi, certificato d’accompagnamento, annuncio alla banca dati sul traffico di animali). Le disposizioni di questo articolo corrispondono, per analogia, agli articoli 170 e

171 LAgr.

Art. 56 Tasse Cpv. 3 (nuovo) In analogia con l’articolo 45 capoverso 2 della legge sulle derrate alimentari8, i costi di controlli che hanno provocato contestazioni sono a carico del trasgressore. Si tratta di controlli che i Cantoni devono effettuare ai sensi dell’articolo 57 capover- so 3 lettera e LFE, nell’ambito della sorveglianza dell’effettivo del bestiame svizze- ro. Per il resto, il disciplinamento delle tasse derivanti dall’esecuzione della legisla- zione sulle epizoozie compete ai Cantoni.

Art. 57 Competenze dell’Ufficio federale di veterinaria Cpv. 2 La lettera a riprende il contenuto dell’attuale capoverso 2. In caso di diffusione del- l’afta epizootica nel continente europeo è necessario poter vietare nel termine più breve e temporaneamente il traffico di animali in Svizzera. Secondo l’articolo 10 capoverso 1 numero 6 LFE, il Consiglio federale è competente per ordinare questo provvedimento. Affinché sia possibile intervenire più rapidamente, è proposta la delega di questa competenza all’UFV (lett. b).

Cpv. 3 lett. c (nuova) Ai fini della sorveglianza dello stato epizootico e del controllo del rispetto delle pre- scrizioni ordinate per motivi di profilassi delle epizoozie (traffico di animali, gior- nale di trattamento, detenzione di bestiame da latte) occorre stabilire le prove di campionatura secondo criteri statistici. La frequenza e il numero delle prove per campionatura destinate a controllare l’os- servanza delle prescrizioni ordinate per motivi di profilassi delle epizoozie sono dati in parte dalla CE. L’esecuzione di tali prove costituisce la condizione per le espor- tazioni nella CE. Ad esempio, nell’ambito dell’esportazione di bestiame, lo svolgi- mento dei controlli del traffico di animali dev’essere esaminato mediante campio- natura; riguardo all’esportazione di formaggio e altri latticini si esamina lo svolgi- mento dei controlli della salute degli animali e delle mammelle. La determinazione delle aziende da esaminare permette inoltre una valutazione comparabile della situa- zione a livello svizzero; tale valutazione getta le basi per un’informazione atta a cor- roborare la fiducia e certifica le prestazioni degli organi di controllo. Gli esami sono decisi d’intesa con i veterinari cantonali. I Cantoni provvedono al coordinamento con altri controlli ufficiali (ad es. controlli del Servizio d’ispezione e consulenza per l’economia lattiera, controlli inerenti alla prova che le esigenze ecologiche sono ri- spettate). I costi occasionati da tali controlli sono sostenuti dai Cantoni. L’esame mediante prove di campionatura finalizzato alla registrazione dello stato epizootico è incentrato sui campioni di sangue, sottoposti all’analisi degli anticorpi

8 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (legge sulle derrate alimentari, LDerr); RS 817.0

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di agenti di epizoozie, quali ad esempio il virus dell’IBR nel caso dei bovini o il vi- rus di Aujeszky nel caso dei suini. Gli esami sono estesi all’effettivo globale di be- stiame bovino, suino, ovino e caprino in Svizzera. Nel 2001 sono state esaminate complessivamente 4391 aziende e all’incirca 69 000 campioni. I costi di tali esami, dell’ordine di 2,5 milioni di franchi, sono sostenuti dai Cantoni. I risultati degli esami sono pubblicati dall’UFV e sono parte integrante delle documentazioni per i nostri partner commerciali. I risultati saranno presentati in futuro anche nel Comi- tato veterinario misto9 in applicazione dell’accordo sull’agricoltura con la CE.

3 Ripercussioni

3.1 Confederazione

Il contributo annuale massimo della Confederazione all’eliminazione degli scarti di carne ammonta a 48 milioni di franchi. È finanziato interamente con le entrate sup- plementari provenienti dalla vendita all’asta dei contingenti doganali per la carne (cfr. Parte I del messaggio, n. 2.2.4). I contributi devono essere versati per la prima volta nel 2004. Le spese di eliminazione non saranno superiori al ricavo della ven- dita all’asta.

In virtù dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi, richiedono il consenso della maggioranza di ciascuna Camera. Il fatto che l’articolo 37 (nuovo) LFE rappresenti una disposizione sui sussidi implicante per al- cuni anni crediti d’impegno annui per un importo di ben oltre due milioni di franchi, rende applicabile l’articolo 159 capoverso 3 Cost. mirante a contenere le spese. Per il resto, le disposizioni proposte non hanno alcuna ripercussione sull’effettivo del personale della Confederazione. Esse esplicano effetti sul settore informatico della Confederazione nella misura in cui la banca dati sul traffico di animali fornisce le basi per il pagamento dei contributi ai sensi dell’articolo 37.

3.2 Cantoni e Comuni

L’effettivo svizzero di bestiame è esaminato già oggi sistematicamente in merito al suo stato di salute e al rispetto delle prescrizioni profilattiche in base a una direttiva tecnica dell’Ufficio federale di veterinaria, emanata d’intesa con i veterinari canto- nali. Parimenti, in tutti i Cantoni è eseguito un controllo dei cani. Per questo motivo i costi supplementari previsti sono irrilevanti. Le altre novità non comportano costi supplementari per i Cantoni. Per i Comuni non si prevedono aumenti dei costi.

9 FF 1999 VII 5092; cfr., in particolare, Allegato 11 articolo 19 dell’Accordo.

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3.3 Economia nazionale

Le restrizioni alla circolazione degli animali o un divieto totale degli spostamenti di animali in caso di un’epizoozia fortemente contagiosa provocano nell’agricoltura, nei settori economici affini a monte e a valle della produzione agricola, ma anche in altri settori, ad esempio nel turismo, elevate perdite di guadagni difficilmente quan- tificabili in anticipo. Simili provvedimenti sono ordinati soltanto quando occorre evitare un pericolo, che causerebbe danni ancor più rilevanti, e fintantoché si rivela- no necessari. Una decisione in tal senso andrebbe presa dopo consultazione dello stato maggiore di crisi, composto di rappresentanti dei veterinari cantonali e di esponenti dei settori economici e scientifici (art. 79 OFE10). L’esperienza ha inoltre mostrato che la popolazione contadina è molto comprensiva riguardo alle misure d’emergenza adottate in caso di epizoozie. L’ESB esplica effetti economici negativi sull’agricoltura nonché sui settori a monte e a valle di essa. In tal senso entrano particolarmente in considerazione le restrizioni di Paesi esteri sulle esportazioni di animali e di prodotti animali dalla Svizzera non- ché la fiducia in parte compromessa dei consumatori. Il drastico provvedimento di incenerire gli scarti di carne rappresenta un contributo essenziale al debellamento dell’ESB e serve ad aprire i mercati oltre che a riconquistare la fiducia. Un finan- ziamento parziale degli oneri connessi appare dunque economicamente giustificato.

4 Programma di legislatura

Le proposte non sono annunciate nel programma di legislatura 1999-200311; tuttavia esse sono strettamente connesse con lo sviluppo ulteriore della politica agraria (obiettivo 5) e si rivelano urgenti in considerazione dell’attuale evoluzione.

5 Relazione con il diritto internazionale

Non esistono punti di contatto con l’Accordo OMC. I provvedimenti proposti sono compatibili con la legislazione CE, come si evince da quanto segue: – Controllo dei cani Attualmente non esiste un disciplinamento comunitario sul controllo dei ca- ni. È invece in fase di elaborazione una nuova normativa che definirà le condizioni veterinarie per i movimenti oltre frontiera di animali domestici non destinati alla rivendita. In tal senso i cani saranno contrassegnati, con- formemente alla legislazione in materia di epizoozie, fra l’altro mediante un microchip e, sino allo scadere di un periodo transitorio di otto anni, anche con un tatuaggio (cfr. proposta modificata della commissione del 21.6.2001, KOM [2001] 349 def.). Tale disciplinamento non pregiudica tuttavia un controllo dei cani per motivi di sicurezza.

10 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie; RS 916.401

11 Rapporto sul programma di legislatura 1999-2003 del 1° marzo 2000 (00.016),

FF 2000 2037

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– Contributi destinati allo smaltimento degli scarti di carne La prevista concessione di contributi statali per l’incenerimento degli scarti di carne, ordinato allo scopo di debellare l’ESB, è in sintonia con i provve- dimenti adottati dalla CE. – Restrizioni al traffico di animali per motivi di polizia epizootica Le competenze dell’Ufficio federale di veterinaria previste nell’articolo 57 capoverso 2 lettere a-b LFE sono formulate in maniera molto aperta in me- rito ai provvedimenti concreti da adottare. In tal modo è conferito un suffi- ciente margine di manovra per la considerazione delle misure e degli stan- dard applicati nel contesto europeo e in particolare dalla Commissione UE. – Esecuzione di indagini mediante prove di campionatura La competenza di definire le modalità di controllo, attribuita all’UFV in virtù dell’articolo 57 capoverso 3 LFE, è perfettamente compatibile con il diritto comunitario. La formulazione aperta di siffatta disposizione permette un’applicazione sufficientemente flessibile. I principi dell’accordo bilaterale sull’agricoltura12, secondo cui è possibile lo svolgimento di determinati esami mediante campionatura, possono pertanto essere considerati anche nell’ambito dell’esecuzione concreta, come i controlli previsti a livello co- munitario nell’ambito del traffico di animali. Nel regolamento 2630/9713 so- no ad esempio fissate esigenze minime per il controllo dei bovini. Al riguar- do, vanno scelte le aziende in base a un’analisi dei rischi, fermo restando che almeno il 5-10 per cento delle aziende dev’essere controllato. L’eurocom- patibilità dei disciplinamenti dipenderà in ultima analisi in modo determi- nante dalla misura in cui i pertinenti criteri sanciti dal diritto europeo saran- no effettivamente tenuti in considerazione nell’ambito della prassi di con- trollo dell’UFV. In generale va rilevato che, anche in mancanza di uno specifico disciplinamento d’armonizzazione nel diritto secondario, i provvedimenti volti a impedire la propa- gazione delle epizoozie (animali) non esulano dal campo d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea. Occorre segnatamente osservare il principio della libera circolazione delle merci (art. 28 segg. TCE). Tuttavia, simili provvedi- menti di protezione, nonostante il loro effetto restrittivo sugli scambi commerciali, sono ammessi, sempre che possano essere giustificati da esigenze imperative per il benessere comune. Questo riguarda – ad eccezione del rispetto del principio di pro- porzionalità – essenzialmente anche i provvedimenti di politica sanitaria (cosiddetta giurisprudenza Cassis della Corte di giustizia delle Comunità europee14). Nell’Accordo di libero scambio del 197215, direttamente applicabile per la Svizzera, si trovano disposizioni parallele (cfr. art. 13 e 20 ALS), tuttavia il suo campo d’applicazione è limitato per la maggior parte ai prodotti industriali. I principi dell’ALS sono pertanto irrilevanti nel presente contesto.

12 FF 1999 VII 5582; cfr. per i dettagli l’Allegato 11.

13 GU 1997 L 354, 23

14 CGCE, Rs. 120/78, sentenza del 20 febbraio 1979; Slg. 1979, pag. 649.

15 Protocollo n. 2 del 22 luglio 1972 concernente i prodotti soggetti a regime particolare per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati (Accordo di libero scambio, ALS; RS 0.632.401.2

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6 Costituzionalità

La modifica della LFE è retta dall’articolo 118 Cost., in virtù del quale la Confede- razione è autorizzata a emanare disposizioni legali sulla lotta contro le malattie tra- smissibili, fortemente diffuse o maligne dell’uomo e degli animali (cpv. 2 lett. b). Lo stesso articolo (cpv. 2 lett. a) legittima la Confederazione a emanare prescrizioni sull’impiego di organismi (oltre alle unità cellulari, ai microorganismi e alle piante, sono considerati organismi anche gli animali; cfr. ad es. art. 120 cpv. 2 Cost.) che possono pregiudicare la salute. In tal modo è data anche la base legale per il contras- segno dei cani quale misura collaterale atta a proteggere le persone da incidenti con morsi.

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Indice Parte IV

Messaggio relativo all’ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2007)

Parte IV: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE) 4453 Compendio 4453

1 Parte generale 4453

1.1 Situazione iniziale 4453

1.2 Consultazione 4453

1.3 Caratteristiche generali delle modifiche proposte 4454

2 Parte speciale 4455

3 Ripercussioni 4459

3.1 Confederazione 4459

3.2 Cantoni e Comuni 4459

3.3 Economia nazionale 4460

4 Programma di legislatura 4460

5 Relazione con il diritto internazionale 4460

6 Costituzionalità 4462

Indice delle materie della Parte IV 4463 Legge sulle epizoozie (LFE) (Disegno) 4464

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