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Messaggio concernente l'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla procedura semplificata di estradizione e a complemento della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957

03.062

Messaggio concernente l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla procedura semplificata di estradizione e a complemento della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957

del 19 settembre 2003

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente l’Accordo, firmato il 10 febbraio 2003, tra il Consiglio federale svizzero e il Gover- no della Repubblica francese relativo alla procedura semplificata di estradizione e a complemento della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

19 settembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2002-1132 6173

Compendio

La cooperazione internazionale in materia penale, che include anche l’estradizione, assume sempre maggiore importanza nella lotta contro la criminalità nazionale e internazionale. La Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 disciplina i principi generali relativi alla collaborazione tra la Svizzera e la Fran- cia. L’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla procedura semplificata di estradizione e a complemento della Conven- zione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, semplifica e accelera le proce- dure di estradizione con la Francia. Infatti esso mira a ridurre la durata della procedura di estradizione, allorquando la persona in questione e lo Stato richiesto danno rispettivamente il loro consenso o accordo e ad agevolare l’applicazione della Convenzione. Quest’ultima andava inoltre completata per coprire più adegua- tamente i casi in cui le persone ricercate al fine dell’estradizione acconsentono alla loro consegna. Con l’Accordo è istituita una nuova forma di cooperazione d’importanza determinante nella prassi. Esso non richiede modifiche del diritto interno vigente perché questa forma di cooperazione è già prevista dal diritto sviz- zero e ricalca ampiamente l’Atto del Consiglio del 10 marzo 1995 che istituisce la Convenzione relativa alla procedura d’estradizione semplificata tra gli Stati membri dell’Unione europea (UE). Esso concorda con la politica del Consiglio federale intesa a rafforzare gli strumenti di cooperazione in materia penale in Europa.

Messaggio

1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

L’estradizione tra la Svizzera e la Francia si basa sulla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; di seguito la Convenzione)1 che è in vigore, per la Francia, dall’11 maggio 1986 e, per la Svizzera nei suoi rapporti con gli altri Stati, sin dal 20 marzo 1967. Si tratta di uno strumento che fissa i principi più importanti in materia di estradizione: la doppia incriminazione2, l’esclusione dell’estradizione per reati politici3, militari4 e fiscali5, la facoltà di rifiutare l’estradizione dei propri cittadini6, l’esclusione dell’estradizione in caso di prescri- zione dell’azione o della pena7 e che istituisce la regola della specialità8.

La Convenzione dispone anche che le Parti Contraenti possano concludere fra esse Accordi suppletivi soltanto per completare le disposizioni o per agevolare l’applica- zione dei principi in essa contenuti9. L’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla procedura semplificata di estradi- zione e a complemento della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (qui di seguito l’Accordo), firmato il 10 febbraio 2003, soddisfa detta esigenza. Mediante la conclusione con gli Stati limitrofi di Accordi complementari alle Con- venzioni del Consiglio d’Europa, la Svizzera cerca anche di compensare le conse- guenze negative derivanti dalla non adesione all’Unione europea e di impedire che il nostro Paese diventi una base della criminalità in Europa.

1.2 Svolgimento dei negoziati

L’Accordo è il risultato di due tornate negoziali svoltesi a Berna nel giugno 2000 e a Parigi nel marzo 2001. Al termine della prima tornata, le due delegazioni avevano elaborato un progetto contenente un disciplinamento più ampio. Non potendo però trattare in modo conclusivo un tale progetto a causa della revisione della legislazione francese in materia di estradizione, la delegazione rappresentante la Francia ha chiesto di scindere il progetto e di concludere, in una prima fase, unicamente un Accordo concernente la procedura semplificata di estradizione. Un Accordo sull’estradizione semplificata riveste importanza notevole nella pratica poiché, se in Svizzera la legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP10) già consente, previo consenso della persona in questione, di abbre-

1 RS 0.353.1

2 Art. 2 par. 1 della Convenzione.

3 Art. 3 della Convenzione.

4 Art. 4 della Convenzione.

5 Art. 5 della Convenzione.

6 Art. 6 par. 1 della Convenzione.

7 Art. 10 della Convenzione.

8 Art. 14; cfr. anche art. 15 della Convenzione.

9 Art. 28 par. 2 della Convenzione.

10 Legge sull’assistenza internazionale in materia penale; RS 351.1.

viare la procedura di estradizione11, la legislazione francese non lo permette. Esso riguarda circa la metà dei casi di estradizione in Svizzera. Il nostro Paese ha pertanto interesse a concludere un accordo che gli consenta di ottenere quanto già esso accor- da alla Francia, cioè la possibilità di abbreviare la procedura di estradizione previo consenso o accordo rispettivamente della persona in questione o dello Stato richie- sto. L’Accordo corrisponde inoltre alla scelta dell’Unione europea che ha ritenuto oppor- tuno prevedere due strumenti separati per disciplinare l’estradizione, vale a dire la Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea12 e la Convenzione del 10 marzo 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea13. L’Accordo è stato firmato il 10 febbraio 2003 a Berna.

2 Parte speciale

2.1 Commento dell’Accordo

L’Accordo ricalca la volontà di migliorare e accelerare la cooperazione franco- svizzera in materia penale nell’ambito dell’estradizione di persone ai fini del perse- guimento e dell’esecuzione delle pene. Mira a facilitare l’applicazione della Con- venzione come anche a completarne le disposizioni per coprire più adeguatamente i casi in cui le persone ricercate ai fini dell’estradizione acconsentano alla consegna. In siffatte situazioni, come precisato nel preambolo, è auspicabile ridurre al minimo il tempo necessario all’estradizione14 e ogni periodo di detenzione ai fini dell’estradizione. La Convenzione resta applicabile a tutte le questioni non discipli- nate nell’Accordo, come per esempio le condizioni dell’estradizione. L’Accordo consente di realizzare una semplificazione e un’accelerazione significa- tive della procedura quando la persona in questione acconsente all’estradizione e lo Stato richiesto dà il proprio accordo a tal riguardo. L’accordo da parte della compe- tente autorità non dipende dal consenso della persona in quanto l’autorità richiesta è libera di valutare l’opportunità dell’estradizione in considerazione del contenuto della domanda come anche alla luce di eventuali procedimenti in corso, concernenti la persona in questione, che nello Stato richiesto potrebbero prorogare un’esecuzione dell’estradizione. Se l’autorità competente dello Stato richiesto dà il suo accordo15, la consegna della persona avviene senza presentazione della domanda d’estradizione16 e, conseguentemente, senza procedura formale di estradizione17,

11 Art. 54 AIMP.

12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, (di seguito GUCE) C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12 segg.

13 GUCE C 078 del 30 marzo 1995, pag. 2 segg.

14 Nel diritto interno svizzero, l’art. 17a AIMP prescrive l’obbligo di celerità, principio generale applicabile anche all’estradizione: DTF 1A. 52/2001 consid. 2b, pag. 5 e consid. 1 pag. 4 che si riferisce segnatamente all’obiter dictum del trattamento rapido delle do- mande indicato nel DTF 123 II 268 consid. 1b/bb pag. 272.

15 Art. 5 par. 2 dell’Accordo.

16 L’art. 2 par. 2 dell’Accordo esclude, in siffatta ipotesi, l’applicazione dell’art. 12 della Convenzione; quest’ultimo contiene disposizioni concernenti la domanda e gli atti a so- stegno di una domanda d’estradizione.

17 Art. 1 dell’Accordo.

dacché la procedura semplificata si svolge direttamente tra le autorità competenti dello Stato richiesto e dello Stato richiedente18. L’Accordo fornisce quindi un quadro giuridico flessibile. L’autorità competente dello Stato richiesto esamina la legalità e l’opportunità della situazione. L’estradi- zione semplificata ha i medesimi effetti dell’estradizione e sottostà alle medesime restrizioni; lo Stato richiedente è reso attento proprio a questa circostanza, in partico- lare per quanto riguarda la regola della specialità che si applica quando la persona in questione non vi rinuncia19. L’Accordo risponde infine all’obiettivo dell’efficacia della giustizia penale poiché, fino a quando la persona di cui è chiesta l’estradizione non è consegnata alle autorità dello Stato richiedente, il procedimento in quest’ultimo viene bloccato o per lo meno ritardato. Se corrisponde al rispetto del diritto della persona di opporsi alla propria estradizione, tale ritardo è conforme ai principi di un procedimento penale equo. Per contro, se la persona non intende opporsi alla propria estradizione, nulla giustifica un siffatto ritardo. Per tale motivo, il quadro giuridico dell’Accordo è più adeguato, poiché consente, in quest’ultimo caso, un’estradizione più rapida. Infatti, in tal caso l’obbligo di celerità s’impone a motivo del diritto della persona di essere giudicata entro un termine ragionevole20. L’Accordo ricalca ampiamente la Convenzione relativa alla procedura semplificata d’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea. Sono state apportate dero- ghe di poca importanza riguardo ad alcuni punti della Convenzione. Ad esempio si è rinunciato a disciplinare la riestradizione a uno Stato terzo e il transito, ambiti che saranno oggetto di futuri negoziati. Parimenti, riguardo alla rinuncia alla regola della specialità, l’Accordo riprende unicamente uno dei casi d’applicazione della Conven- zione. Ad eccezione di questi singoli punti, l’Accordo non si discosta dalla Conven- zione. L’Accordo si applica a due situazioni: − Nel caso più frequente, è formulata una domanda di arresto provvisorio ai fini dell’estradizione e la persona acconsente all’estradizione immediata- mente dopo l’arresto (o entro i dieci giorni seguenti), non è ricercata nello Stato richiesto per un altro reato e non deve scontare nessuna pena in detto

Stato21. Se questa persona sta scontando nello Stato richiesto una pena rela- tiva a un altro reato, l’Accordo si applica ugualmente, ma la consegna è rin- viata fino alla conclusione di tutti i procedimenti in corso riguardanti la per- sona in questione22. − Nel secondo caso, meno frequente, il regime applicabile è quello in cui la persona acconsente all’estradizione al di fuori delle condizioni menziona-

18 Art. 12 dell’Accordo.

19 Art. 54 capoverso 3 AIMP in combinazione con l’art. 21 dell’ordinanza sull’assistenza internazionale in materia penale (OAIMP; RS 351.11). 20 Art. 6 par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), benché questa disposizione non si applichi direttamente alla procedura d’estradizione poiché è di natura amministrativa: DTF 1A non pubblicata. 52/2001 consid. 2b pag. 5 e riferimento citato in GAAC 1997 97 919, come anche rinvio all’art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101) che garantisce ad ognuno il diritto, in un procedimento giudiziario o amministrativo, all’equità di trattamento nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.

21 Art. 2–10 dell’Accordo.

22 Art. 19 par. 1 della Convenzione.

te23, in particolare una volta scaduto il termine di dieci giorni di cui all’articolo 7 paragrafo 1 dell’Accordo24. Questa situazione iniziale sottostà alle medesime esigenze del primo caso; l’unica differenza consiste nel mo- mento in cui la persona in questione dà il proprio consenso.

2.2 Commento alle principali disposizioni dell’Accordo

Art. 1 Obbligo di consegna Questa disposizione contiene il principio fondamentale della Convenzione, vale a dire l’obbligo di consegna delle persone ricercate ai fini dell’estradizione, previo il loro consenso25 all’estradizione semplificata come anche l’accordo dello Stato richiesto26.

Art. 2 Condizioni della consegna Il punto di partenza della procedura semplificata è costituito dalla domanda d’arresto provvisorio27 28. La presentazione di una domanda formale di estradizione e degli atti a sostegno29 non è più necessaria nel quadro della procedura semplificata di estradizione30. L’estradizione avviene sulla base delle informazioni contenute nella domanda d’arresto provvisorio31. La consegna è effettuata entro venti giorni dalla comunicazione della decisione di estradizione32, presa in base alle informazioni contenute nella domanda d’arresto provvisorio.

23 Previste negli art. 2-10 dell’Accordo.

24 Art. 11 dell’Accordo.

25 Il consenso delle persone in questione è disciplinato dall’art. 5 par. 1 dell’Accordo che rinvia agli art. 4 e 6. 26 Il consenso è dato conformemente all’art. 5 par. 2 dell’Accordo che prevede una conces- sione secondo le procedure nazionali dello Stato richiesto. 27 In applicazione dell’art. 47 cpv. 1 AIMP, l’arresto della persona di cui è chiesta l’estradizione costituisce la norma, tranne se è realizzata una delle condizioni di cui all’art. 47 cpv. 1 lett. a e b (la persona non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale quando può produrre immediatamente il suo alibi) o all’art. 47 cpv. 2 (la persona non è in condizione di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano) AIMP: DTF 109 Ib 59 consid. 2; DTF 111 Ib 149 seg. consid. 4. 28 Come previsto nell’art. 16 della Convenzione. La giurisprudenza si è pronunciata in merito alle esigenze formali che devono essere adempiute da una domanda d’arresto provvisorio, rammentando che quelle dell’art. 16 CEEstr., più precise di quelle dell’art. 28 AIMP, hanno la precedenza rispetto a quest’ultima disposizione: DTF 111 Ib 319 consid. 3.

29 Come previsto nell’art. 12 della Convenzione.

30 Art. 2 par. 2 dell’Accordo; DTF 124 II 589, consid. b aa.

31 Come specificato nell’art. 3 dell’Accordo.

32 Art. 10 par. 1 dell’Accordo; eccezione in caso di forza maggiore che impedisca la conse- gna secondo l’art. 10 par. 3 dell’Accordo.

Art. 3 Informazioni da comunicare L’articolo 3 indica le informazioni che devono essere comunicate nel caso di una procedura semplificata successiva alla domanda d’arresto provvisorio33. Nel quadro della procedura semplificata non si può esigere la presentazione dei documenti richiesti secondo la domanda formale ai sensi della Convenzione34. Tali indicazioni mirano, da un canto, a informare la persona arrestata, fornendole la base su cui potrà dare il consenso alla consegna, e, dall’altro, a informare l’autorità competente dello Stato richiesto, indicando gli elementi necessari all’esame dell’accordo all’estradizione. Tali informazioni sono considerate sufficienti dall’autorità competente dello Stato richiesto. Esse comprendono tutti gli elementi necessari a un esame adeguato dell’accordo all’estradizione semplificata per quanto concerne sia la persona sia il reato.

Art. 4 Informazione della persona Il presente articolo ingiunge all’autorità competente dello Stato richiesto di informa- re la persona arrestata ai fini dell’estradizione riguardo alla domanda di cui è oggetto e della possibilità di assentire alla sua consegna secondo la procedura semplificata. L’informazione è data conformemente al diritto interno dello Stato richiesto. In Svizzera, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ordina l’arresto35 e chiede all’autorità cantonale competente, allorquando arresta la persona ricercata36, di informarla segnatamente37 in merito al contenuto della domanda d’arresto e della portata della regola della specialità, come anche alla possibilità di accettare un’estradizione semplificata, vale a dire di rinunciare alla regola della specialità38.

Art. 5 Consenso e accordo Tale disposizione precisa il quadro entro il quale vanno dati il consenso e l’accordo richiesti in applicazione dell’articolo 1. Il consenso della persona arrestata è dato secondo le condizioni stabilite dalle disposizioni che disciplinano l’informazione39 come anche l’ottenimento del consenso40 di detta persona. Per quanto concerne l’accordo dello Stato richiesto, in Svizzera l’autorità competen- te in materia è l’Ufficio federale di giustizia. Prende la decisione quando la persona ha dato il suo consenso41. Evidentemente, per motivi d’efficienza, vale a dire affin- ché la decisione possa essere pronunciata il più rapidamente possibile, è importante che l’autorità cantonale interessata comunichi senza indugio il consenso all’Ufficio federale di giustizia.

33 Come previsto nell’art. 16 della Convenzione.

34 Art. 12 della Convenzione.

35 Art. 47 AIMP.

36 Arresto ai sensi dell’art. 44 AIMP.

37 Viene parimenti informata circa i suoi diritti di ricorso, concernenti l’assistenza giudizia- ria, e la possibilità di farsi assistere da un patrocinatore: art. 52 cpv. 1 AIMP.

38 Art. 52 e 54 AIMP; regola della specialità: art. 38 AIMP.

39 Art. 4 dell’Accordo.

40 Art. 6 dell’Accordo.

41 La persona in questione può chiedere un termine entro il quale decidere riguardo all’estradizione semplificata.

Art. 6 Ottenimento del consenso Tale disposizione elenca gli elementi che garantiscono una protezione adeguata della persona che dà il proprio consenso all’estradizione semplificata. Si applica anche alla rinuncia al beneficio della regola della specialità42. L’Accordo non precisa quando deve essere ottenuto il consenso della persona in questione. In Svizzera, il procedimento è aperto con l’arresto provvisorio della persona e, conseguentemente, il consenso deve poter essere dato sin dal momento in cui la persona è detenuta in vista dell’estradizione43. Ai sensi del paragrafo 1 della presente disposizione, il consenso – e all’occorrenza la rinuncia alla regola della specialità – sono ottenuti davanti all’autorità giudiziaria dello Stato richiesto. In Svizzera si tratta segnatamente, a seconda del Cantone, di un giudice dell’istruzione o di un procuratore. L’Accordo garantisce le seguenti misure adeguate in modo che: − da un canto, il consenso e, all’occorrenza, la rinuncia alla regola della spe- cialità siano preceduti da un’informazione data alla persona in questione cir- ca le conseguenze giuridiche connesse44; − d’altro canto, essi siano espressi volontariamente da detta persona. In tale contesto, la persona in questione può farsi assistere da un patrocinatore45. L’informazione riguardo agli effetti del consenso tratta la rinuncia alle garanzie della procedura normale, la facoltà di cui dispone la persona in questione di revocare il suo consenso e il tempo a disposizione46. L’estradizione semplificata diviene ese- guibile se la persona perseguita chiede espressamente di essere estradata immedia- tamente nello Stato richiedente47. D’altra parte, il consenso dato diviene irrevocabi- le48 dal momento che l’autorità competente ha autorizzato l’estradizione semplificata49, ossia dal momento in cui è stata pronunciata la decisione pertinente e non dal momento della sua comunicazione50. In pratica, tale autorizzazione è comu- nicata per il tramite di Interpol. L’Ufficio federale di giustizia ordina le misure necessarie all’estradizione d’intesa con le autorità cantonali interessate51. La procedura per l’ottenimento del consenso – e, all’occorrenza, della rinuncia al beneficio della regola della specialità – deve consentire un ulteriore controllo del carattere volontario e cosciente del consenso, ragione per cui il consenso e la rinun-

cia precitata sono riportati in un verbale52. Il diritto nazionale determina le modalità

42 Come il disciplinamento dell’art. 8 dell’Accordo.

43 Ciò risulta dall’art. 4 dell’Accordo che disciplina l’informazione della persona dal mo- mento che è stata arrestata come anche dall’art. 7 dell’Accordo relativo alla comunicazio- ne del consenso entro i dieci giorni successivi a quello dell’arresto provvisorio.

44 Art. 4 dell’Accordo.

45 Art. 6 par. 2 dell’Accordo.

46 Queste indicazioni sono riportate in un verbale secondo l’art. 6 OAIMP.

47 Art. 56 cpv. 1 lett. a AIMP.

48 Invero, in caso di ricorso interposto dalla persona in questione (che ad esempio ha cam- biato parere) presso il Tribunale federale, la procedura verrà sospesa da quest’ultimo (art. 21 cpv. 4. lett. a AIMP) fino a quando si sia pronunciato sul ricorso.

49 Art. 54 cpv. 2 AIMP.

50 DTF 1A. 132/1989, consid. pag. 3 citato anche da Robert Zimmermann, La cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, n. 199, pag. 152 seg.

51 Art. 57 cpv. 1 AIMP.

52 Art. 6 par. 3 dell’Accordo.

della stesura e le forme del verbale. In Svizzera, in materia di estradizione semplifi- cata, il verbale indica53 segnatamente l’eventuale designazione di un patrocinatore o di un interprete, i documenti e le prescrizioni legali di cui ha preso visione la perso- na perseguita54, le spiegazioni fornite e la lingua utilizzata55, le dichiarazioni fatte circa le condizioni personali56, il consenso all’estradizione semplificata57, la possibi- lità di rinunciare all’applicazione della regola della specialità58, come anche la menzione del diritto della persona perseguita di comunicare con un rappresentante del suo Paese d’origine59.

Art. 7 Comunicazione del consenso Il presente articolo impone la comunicazione senza indugio da parte dello Stato richiesto allo Stato richiedente del consenso della persona arrestata provvisoriamen- te, in modo d’assicurare il buon funzionamento della procedura semplificata. Nella prassi l’Ufficio federale di giustizia, in qualità di autorità svizzera competente, comunica immediatamente alla Francia la sua decisione nonché la data e il luogo della consegna60. Infatti, la trasmissione di tale informazione consente allo Stato richiedente di sospendere la preparazione degli atti richiesti a sostegno della doman- da di estradizione61 e di applicare in sostituzione l’Accordo62. Affinché sia possibile l’eventuale presentazione di una domanda formale di estradi- zione63 nel termine di quaranta giorni64, l’articolo 7 impone allo Stato richiesto di comunicare allo Stato richiedente, entro dieci giorni dall’arresto provvisorio, se la persona ha dato o no il consenso alla sua estradizione. Tale termine non ha lo scopo di impedire un consenso successivo65 della persona ma mira ad evitare che l’incertezza riguardo al consenso possa pregiudicare il buon svolgimento della procedura di estradizione, a causa dei termini previsti nella Convenzione66. Avendo sempre di mira la celerità della procedura, il paragrafo 2 prevede una comu- nicazione diretta tra le autorità competenti – in Svizzera si tratta dell’Ufficio federa- le di giustizia – che in ogni caso dovranno essere state designate prima dell’entrata in vigore dell’Accordo67.

53 Art. 18 cpv. 1, lettere a–f OAIMP.

54 Art. 52 cpv. 1 AIMP.

55 Art. 52 cpv. 1 AIMP.

56 Art. 52 cpv. 2 AIMP.

57 Ai sensi dell’art. 54 AIMP; art. 6 OAIMP.

58 Art. 38 cpv. 2 lett. a AIMP.

59 Art. 16 OAIMP.

60 Art. 57 cpv. 2 AIMP.

61 Come prescrive l’art. 12 della Convenzione.

62 Art. 3 dell’Accordo.

63 Art. 12 della Convenzione.

64 Ai sensi dell’art. 16 della Convenzione.

65 Art. 11 dell’Accordo.

66 L’art. 16 par. 4 della Convenzione dispone che l’arresto provvisorio può cessare se, entro 18 giorni dall’arresto, lo Stato richiesto non dispone della domanda di estradizione e degli atti menzionati nell’art. 12 della Convenzione e che l’arresto provvisorio non può supera- re 40 giorni; la liberazione provvisoria è sempre possibile in quanto lo Stato richiesto prenda tutte le misure da esso ritenute necessarie per evitare la fuga dell’individuo richie- sto.

67 Art. 12 dell’Accordo.

Art. 8 Rinuncia al beneficio della regola della specialità È disposto che la regola della specialità non si applica se la persona che ha dato il consenso alla propria estradizione vi rinuncia esplicitamente e inequivocabilmente68. Tale principio è stabilito sia nella Convenzione69 sia nel diritto interno svizzero70 71. La giurisprudenza si è ampiamente occupata della regola della specialità nell’ambito dell’estradizione72.

Art. 9 Comunicazione della decisione di estradizione Per motivi di semplificazione e di rapidità della procedura, tale disposizione prevede che tutte le comunicazioni concernenti la procedura semplificata avvengano diretta- mente tra le autorità competenti73. Come già indicato, in Svizzera adempie questa funzione l’Ufficio federale di giustizia. Tale disciplinamento serve a far sì che tutte le comunicazioni avvengano tra le autorità direttamente interessate dalla procedura e che queste ultime prendano le decisioni riguardo all’impiego della procedura sempli- ficata senza che sia necessario coinvolgere altre autorità amministrative. Nella procedura semplificata, è stabilito un termine massimo di venti giorni dal consenso della persona interessata per comunicare la decisione di estradizione e le pertinenti informazioni. Tuttavia è auspicabile che, dal momento di tale consenso, la decisione positiva o negativa sia comunicata il più presto possibile74 tanto nell’ipotesi in cui non vi siano ostacoli all’estradizione, quanto nel caso contrario. L’Ufficio federale di giustizia comunica senza indugio la propria decisione allo Stato richiedente. L’accordo a procedere all’estradizione semplificata contiene un rinvio alle restrizioni connesse75.

Art. 10 Termine di consegna Il paragrafo 1 dispone un termine massimo di venti giorni dalla comunicazione della decisione di estradizione per consegnare la persona allo Stato richiedente. Ovvia- mente, lo Stato richiesto può procedere all’estradizione dal momento in cui è pro- nunciata la decisione dell’autorità competente nella misura in cui per quel momento la consegna sia possibile76. In Svizzera nella maggior parte dei casi si procede all’estradizione il giorno successivo a quello in cui è resa la decisione. Il paragrafo 2 prevede la rimessa in libertà della persona non estradata in tempo utile allo Stato richiedente.

68 Spiegazioni relative all’art. 6, segnatamente par. 2 dell’Accordo.

69 Questo principio è enunciato nell’art. 14 della Convenzione i cui limiti sono demarcati dalla giurisprudenza: DTF 109 Ib 317 segg. consid 4, 13, 14 e 15.

70 Art. 38 cpv. 1 lettera a AIMP.

71 Art. 38 cpv. 2 lettera a AIMP.

72 Citato segnatamente da Robert Zimmermann, n. 490 seg., pag. 379 segg.

73 Sono designate secondo l’art. 12 dell’Accordo (autorità che ha chiesto l’arresto provviso- rio e autorità abilitata dello Stato richiesto). 74 Come previsto nella disposizione: "...senza indugio, entro i venti giorni seguenti la data del consenso della persona". 75 Art. 21 OAIMP che menziona il rinvio alle condizioni, elencate nell’art. 38 AIMP, per cui la persona perseguita è estradata. 76 Eccezione potrebbe essere ad esempio se una persona non può essere trasportata per motivi medici (p. es. crisi cardiaca).

Tuttavia, in caso di forza maggiore che impedisca la consegna entro il termine previsto, il paragrafo 3 autorizza una proroga di venti giorni del termine precitato. Davanti a un siffatto caso, l’autorità competente dello Stato richiesto informa l’autorità competente dello Stato richiedente e le autorità convengono un’altra data di consegna. Qualora non sia estradata allo Stato richiedente entro venti giorni a contare dalla nuova data, la persona in questione è rimessa in libertà. Ovviamente occorre interpretare la nozione di «forza maggiore» in senso stretto, conformemente all’interpretazione data dal diritto internazionale penale. Si tratta di una situazione imprevedibile che non si sarebbe potuta impedire. Ad esempio possono essere citati un incidente della circolazione e l’impossibilità di usare un altro mezzo di trasporto oppure una grave malattia che richiede un’ospedalizzazione d’urgenza della persona da estradare. In siffatti casi, la nuova data di consegna deve essere il più possibile vicina al termine originariamente convenuto. Il paragrafo 4 sancisce che l’estradizione può essere aggiornata se lo Stato richiesto, dopo aver reso la decisione di estradizione, scopre fatti a carico della persona inte- ressata che giustificano l’apertura di un procedimento penale da parte delle proprie autorità77. In tal caso si applicano le norme della Convenzione secondo cui la proce- dura nazionale può avere la priorità su quella di estradizione, in modo da determina- re una proroga dell’estradizione78. La proroga può essere decisa anche a motivo di un procedimento amministrativo79. Lo Stato richiesto che accorda la proroga della consegna s’impegna a estradare la persona perseguita una volta concluso il procedi- mento in corso80.

Art. 11 Consenso dato dopo la scadenza del termine di cui nell’articolo 7 o in altre circostanze Gli articoli 3–10 dell’Accordo concernono l’ipotesi in cui, in seguito all’arresto provvisorio, la persona acconsenta alla sua estradizione. Per contro, l’articolo 11 disciplina il regime giuridico applicabile allorquando la persona esprime il consenso al di fuori delle condizioni previste da tali disposizioni, in particolare dopo la sca- denza del termine di dieci giorni stabilito nell’articolo 7 paragrafo 1. In applicazione dell’articolo 11 paragrafo 1 dell’Accordo possono presentarsi due situazioni: − nella prima, la persona interessata dà il suo consenso dopo la scadenza del termine di dieci giorni ma prima di quella del termine di quaranta giorni previsto nella Convenzione81 e prima della presentazione di una domanda formale di estradizione82 da parte dello Stato richiedente. In tal caso, l’articolo 11 paragrafo 1 dell’Accordo prevede che lo Stato richiesto avvii la procedura semplificata istituita dall’Accordo. Ovviamente, in mancanza del

77 In siffatte circostanze, l’aggiornamento della decisione di estradizione è previsto anche nel diritto interno, all’art. 58 AIMP; DTF 124 II 590, consid. 2b bb relativo a un siffatto aggiornamento poiché la persona interessata era perseguita in Svizzera per altri reati.

78 Art. 19 della Convenzione.

79 Come una procedura d’asilo per cui la concessione si opporrebbe all’estradizione: DTF 123 II 527, dispositivo n. 4; 122 II 380 seg. dispositivo numero 6 citati da Robert Zimmermann, n. 201, pag. 154.

80 Robert Zimmermann, n. 201, pag. 154 e riferimento alla dottrina.

81 Art. 16 della Convenzione.

82 Art. 12 della Convenzione.

consenso, allo scadere del primo termine di dieci giorni, lo Stato richiedente preparerà la domanda formale di estradizione senza aspettare un eventuale ulteriore consenso della persona, in modo da garantire la presentazione della domanda nel termine massimo sopra menzionato di quaranta giorni; − nella seconda situazione, la persona acconsente all’estradizione semplificata dopo il deposito di una domanda formale di estradizione da parte dello Stato richiedente, indipendentemente dal fatto che questa domanda sia preceduta o no da una domanda di arresto provvisorio. In siffatte circostanze, l’autorità competente dello Stato richiesto ha la facoltà di ricorrere alla procedura semplificata. Il paragrafo 2 copre l’ipotesi del consenso fornito dopo ricezione di una domanda formale di estradizione senza che quest’ultima sia stata preceduta da una domanda di arresto provvisorio; lo Stato richiesto dispone in tal caso della possibilità di ricorrere alla procedura semplificata.

Art. 12 Autorità competenti I due Stati Contraenti devono designare le autorità competenti per la procedura disciplinata dall’Accordo. Tale designazione deve avvenire prima dell’entrata in vigore dell’Accordo. L’obiettivo della rapidità e dell’efficienza invita a designare autorità che consentano di evitare l’intervento di altre autorità intermediarie non indispensabili al buon funzionamento della procedura. In Svizzera, come esplicitato in precedenza, la competenza di pronunciarsi in materia di estradizione semplificata spetta all’Ufficio federale di giustizia.

Art. 13 Conseguenze della disdetta della Convenzione L’articolo 13 disciplina le conseguenze nel caso di una disdetta della Convenzione da parte di uno dei due Stati. Esso non prevede la caducità automatica del presente Accordo. Tuttavia è evidente che una stretta cooperazione con la Francia in materia di estradizione non avrebbe più alcun senso se uno dei due Stati dovesse denunciare la Convenzione. Pertanto la Svizzera denuncerà pertanto l’Accordo se uno dei due Stati dovesse denunciare la Convenzione.

Art. 14 e 15 Entrata in vigore e disdetta Queste disposizioni ricalcano quelle classiche sull’entrata in vigore e sulla disdetta.

3 Conseguenze

3.1 Conseguenze finanziarie e sull’effettivo del personale

3.1.1 Per la Confederazione

L’Accordo non avrà alcuna conseguenza finanziaria su piano federale e non implica l’impiego di personale supplementare. Al contrario, la nuova forma di cooperazione mira a guadagnare tempo ed efficienza; attualmente la Svizzera procede già all’estradizione semplificata e lo farà anche la Francia non appena entrerà in vigore l’Accordo.

3.1.2 Per i Cantoni e i Comuni

Su piano cantonale l’Accordo non comporta né spese supplementari né un aumento del personale.

4 Programma di legislatura

Il presente Accordo realizza l’obiettivo di intensificare la cooperazione internaziona- le in materia penale, in particolare nell’ambito dell’estradizione, al fine di lottare efficacemente contro la criminalità internazionale, come menzionato nel programma di legislatura per il periodo dal 1999 al 200383.

5 Rapporto con il diritto europeo

In Europa, l’estradizione è retta per principio dalla Convenzione europea di estradi- zione di cui la Svizzera è Parte, come anche dai trattati bilaterali che completano la Convenzione. L’Accordo si inserisce in quest’ultima categoria. Conseguentemente, si rivela compatibile con il diritto europeo di estradizione, soprattutto per il fatto che ricalca ampiamente la Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradi- zione tra gli Stati membri dell’Unione europea.

6 Costituzionalità

Secondo l’articolo 54 capoverso 1 Cost. gli affari esteri competono alla Confedera- zione. Ne consegue la competenza di concludere trattati con Stati esteri. In virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’approvazione dei trattati internazionali compe- te all’Assemblea federale. Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno al referendum facol- tativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale o comprendenti disposizioni impor- tanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. L’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla procedura semplificata di estradi- zione e a complemento della Convenzione europea di estradizione può essere de- nunciato (cfr. art. 15) e non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale.

Si pone dunque la questione se l’Accordo comprenda disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se la sua attuazione richieda l’emanazione di leggi federali. Per disposizioni importanti che contengono norme di diritto si intendono, giusta l’articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento84, quelle disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono importanti le disposi-

83 FF 2000 III 2092

84 Legge federale sull’Assemblea federale (LParl); RS 171.10

zioni che, nel diritto interno, alla luce dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di leggi formali. Il presente Accordo istituisce tra gli Stati Parti una procedura semplificata di estradizione. In tal modo, crea obblighi nei confronti degli individui e attribuisce competenze alle autorità incaricate della sua applicazione. L’Accordo comprende pertanto disposizioni che contengono norme di diritto. Tali disposizioni vanno inoltre considerate importanti nella misura in cui, se dovessero essere emanate a livello nazionale, ciò potrebbe avvenire soltanto sotto forma di una legge in senso formale, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 lettere b e c Cost. Ne consegue che il decreto federale per l’approvazione dell’Accordo relativo alla procedura semplificata di estradizione sottostà al referen- dum in materia di trattati internazionali in virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lette- ra d numero 3 Cost.

Messaggio concernente l'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla procedura semplificata di estradizione e a complemento della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 | Lexipedia | Lexipedia