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Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori

ad 01.082

Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori

del 23 giugno 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e il disegno di legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR). Per motivi di tecnica normativa il progetto viene presentato sotto forma di messaggio aggiuntivo alla revisione del diritto della Sagl (01.082). Nel contempo, vi proponiamo di togliere di ruolo gli interventi parlamentari seguenti:

2002 P 02.3489 Rendiconto e revisione contabile

(N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer) solo il numero 6

2002 M 02.3646 Indipendenza degli uffici di revisione

(N 04.06.03, Commissione degli affari giuridici CN (02.405) [minoranza Randegger] S 02.10.03)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

23 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2003-2410 3545

Compendio

Diversi eventi verificatisi nel mondo economico estero e svizzero hanno evidenziato l’importanza del rendiconto e della revisione. Con il presente disegno di modifica del Codice delle obbligazioni, il Consiglio federale intende migliorare il quadro legislativo in materia di revisione, colmare diverse lacune e mettere a punto una concezione moderna ed equilibrata della revisione, applicandola a tutti i soggetti di diritto privato, al fine di assicurare la qualità della revisione dei conti e di restaura- re la fiducia nell’istituzione dell’ufficio di revisione. Occorre prestare una partico- lare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese (PMI) e ai più recenti sviluppi in atto sulla scena internazionale. Il disegno fornisce una nuova definizione dell’obbligo di revisione per tutte le forme giuridiche e precisa le attribuzioni dell’ufficio di revisione. Ridefinisce pure i requi- siti professionali che devono soddisfare i revisori. Esso disciplina in modo preciso e più severo la questione dell’indipendenza dell’ufficio di revisione onde prevenire, per quanto possibile, i conflitti d’interesse. La nuova normativa contribuisce in tal modo a garantire un buon governo d’impresa (corporate governance). Per le PMI, il disegno prevede agevolazioni adeguate, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di revisione e la portata della verifica. L’approccio attuale, basato sulla forma giuridica, è sostituito da una concezione fondata sulla realtà economica del soggetto e indipendente dalla forma giuridica. Questa nuova concezione poggia su quattro obiettivi di protezione chiaramente definiti: nelle società con azioni quotate in borsa, la revisione contabile serve in primo luogo a tutelare gli investitori. In tutte le altre imprese di una certa importan- za economica è determinante la tutela degli interessi pubblici. Nelle società private, la revisione può essere dettata dall’esigenza di tutelare i soci con partecipazioni minoritarie o i creditori. La nuova normativa deve orientarsi a questi obiettivi, ma non deve spingersi oltre. Nel quadro degli obiettivi di protezione differenziati, il disegno tiene conto delle diverse esigenze in materia di revisione delle imprese di piccole e grandi dimensio- ni. Nei casi in cui non sia necessario procedere a una revisione ordinaria del conto

annuale, sarà sufficiente una revisione limitata; a determinate condizioni si potrà anche rinunciare a qualsiasi revisione. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni e del Codice civile concernenti l’uffi- cio di revisione devono essere completate da una nuova legge federale sull’abilita- zione e la sorveglianza dei revisori (legge sulla sorveglianza dei revisori). Adottan- do un sistema di abilitazione, un’autorità di sorveglianza statale garantirà che i servizi di revisione siano forniti unicamente da specialisti sufficientemente qualifica- ti. Inoltre, gli uffici di revisione delle società con azioni quotate in borsa saranno sottoposti a una sorveglianza rigorosa.

Per un riassunto più dettagliato del messaggio, si veda il numero 1.4.

Compendio 3546

1 Parte generale 3551

1.1 Situazione iniziale 3551

1.1.1 Importanza e compiti dell’ufficio di revisione 3551

1.1.2 Revisione del diritto della società anonima del 1991 3552

1.1.3 Necessità di agire 3553

1.2 Risultati della procedura preliminare 3555

1.2.1 Elaborazione dell’avamprogetto 3555

1.2.2 Procedura di consultazione 3557

1.2.3 Elaborazione del disegno 3558

1.2.3.1 Condizioni poste dal Consiglio federale 3558
1.2.3.2 Scissione dell’avamprogetto LRR 3559
1.2.3.3 Audizione di esperti e di associazioni professionali 3561

1.3 Trattazione di interventi parlamentari 3561

1.3.1 Postulato Walker: governo d’impresa e protezione degli investitori 3561

1.3.2 Mozione Leutenegger Oberholzer concernente il rendiconto e la

revisione 3562

1.3.3 Mozione della CAG-N, minoranza Randegger: indipendenza

degli uffici di revisione 3563

1.3.4 Mozione Bührer: vigilanza delle società di revisione 3563

1.4 Panoramica del disegno 3564

1.4.1 Nuovo disciplinamento dell’obbligo di revisione 3564

1.4.1.1 Società con azioni quotate in borsa 3565
1.4.1.2 Imprese di una certa importanza economica 3566
1.4.1.3 Piccole e medie imprese (PMI) 3567
1.4.1.4 Principali differenze tra la revisione ordinaria e la

revisione limitata 3569

1.4.1.5 Imprese individuali, società in nome collettivo e società

in accomandita 3570

1.4.2 Precisazione dei compiti dell’ufficio di revisione 3570

1.4.3 Requisiti per l’ufficio di revisione 3572

1.4.4 Indipendenza dell’ufficio di revisione 3573

1.4.4.1 Revisione ordinaria 3573
1.4.4.2 Revisione limitata 3574
1.4.4.3 Revisione facoltativa 3574

1.4.5 Riepilogo: due tipi di obblighi di revisione e un sistema d’opzione 3575

1.4.6 Assicurazione esterna della qualità da parte di un organo statale

di sorveglianza 3577

1.4.6.1 Problemi di esecuzione del diritto attuale 3577
1.4.6.2 Evoluzione internazionale in materia di sorveglianza

della revisione 3578

1.4.7 Nuova terminologia 3580

1.4.8 Rapporto con la revisione del diritto della Sagl 3581

1.4.9 Diritto d’opzione tra revisione e responsabilità personale dei soci 3583

2 Parte speciale: Commento alle singole disposizioni 3584

2.1 Diritto della società anonima 3584

2.1.1 Obbligo di revisione 3584

2.1.1.1 Revisione ordinaria 3585
2.1.1.2 Revisione limitata 3588

2.1.2 Requisiti per l’ufficio di revisione 3589

2.1.2.1 In caso di revisione ordinaria 3589
2.1.2.2 In caso di revisione limitata 3590

2.1.3 Revisione ordinaria 3591

2.1.3.1 Indipendenza dell’ufficio di revisione 3591
2.1.3.2 Attribuzioni dell’ufficio di revisione 3595

2.1.3.2.1 Oggetto e portata della verifica 3595 2.1.3.2.2 Relazione di revisione 3597 2.1.3.2.3 Avvisi obbligatori 3597

2.1.4 Revisione limitata (review) 3598

2.1.4.1 Indipendenza dell’ufficio di revisione 3598
2.1.4.2 Attribuzioni dell’ufficio di revisione 3599

2.1.4.2.1 Oggetto e portata della verifica 3599 2.1.4.2.2 Relazione di revisione 3600 2.1.4.2.3 Avvisi obbligatori 3601

2.1.5 Disposizioni comuni 3601

2.1.5.1 Nomina dell’ufficio di revisione 3601
2.1.5.2 Durata del mandato dell’ufficio di revisione 3602
2.1.5.3 Ragguagli e segreto 3604
2.1.5.4 Approvazione dei conti e impiego dell’utile 3604
2.1.5.5 Norme speciali 3605

2.2 Modifica di altre disposizioni del Codice delle obbligazioni 3606

2.2.1 Disposizioni generali 3606

2.2.2 Dei singoli contratti 3607

2.2.3 Della società anonima 3607

2.2.4 Diritto della società a garanzia limitata 3611

2.2.5 Diritto della società cooperativa 3614

2.2.6 Diritto del registro di commercio 3618

2.2.7 Diritto dei titoli di credito 3619

2.3 Disposizioni transitorie 3619

2.4 Modifica del diritto vigente 3620

2.4.1 Codice civile 3620

2.4.1.1 Diritto delle associazioni 3620
2.4.1.2 Diritto delle fondazioni 3624
2.4.1.3 Titolo finale 3628

2.4.2 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione,

la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) 3629

2.4.3 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale

privato (LDIP) 3630

2.4.4 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) 3630

2.4.5 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale

diretta (LIFD) 3630

2.4.6 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle

imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) 3631

2.5 Legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge

sulla sorveglianza dei revisori, LSR) 3631

2.5.1 Oggetto e definizioni 3631

2.5.2 Disposizioni generali sull’abilitazione a fornire servizi di

revisione 3634

2.5.3 Disposizioni particolari sull’abilitazione a fornire servizi di

revisione per società con azioni quotate in borsa 3637

2.5.4 Obblighi delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale 3640

2.5.5 Abilitazione e sorveglianza 3645

2.5.6 Assistenza amministrativa e giudiziaria 3650

2.5.7 Organizzazione dell’autorità di sorveglianza, procedura e

protezione giuridica 3654

2.5.8 Disposizioni penali 3660

2.5.9 Disposizioni finali 3662

2.5.10 Modifica del diritto vigente 3665

2.5.10.1 Legge federale del 28 giugno 1967 sul Controllo

federale delle finanze 3665

2.5.10.2 Legge del 24 marzo 1995 sulle borse 3666

3 Ripercussioni 3667

3.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale 3667

3.1.1 Ripercussioni per la Confederazione 3667

3.1.1.1 Autorità di sorveglianza 3667
3.1.1.2 Ripercussioni in materia fiscale 3668

3.1.2 Freno alle spese 3668

3.1.3 Ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni 3668

3.2 Ripercussioni in materia informatica 3668

3.3 Ripercussioni economiche 3668

3.3.1 Necessità di un intervento dello Stato 3668

3.3.2 Ripercussioni per i diversi attori della vita economica e sociale 3669

3.3.2.1 Compatibilità con le PMI 3669
3.3.2.2 Piccole e medie imprese non quotate in borsa 3671
3.3.2.3 Società con azioni quotate in borsa 3672
3.3.2.4 Nuove società 3672
3.3.2.5 Soci 3672
3.3.2.6 Investitori e creditori 3672
3.3.2.7 Revisori 3673

3.3.3 Ripercussioni per l’economia 3673

3.3.4 Alternative 3673

3.3.4.1 Procedura di abilitazione 3674
3.3.4.2 Autorità di sorveglianza 3674

3.3.5 Aspetti pratici dell’esecuzione 3676

4 Programma di legislatura 3676

5 Rapporto con il diritto europeo 3676

6 Basi legali 3682

6.1 Costituzionalità e legalità 3682

6.2 Delega di competenze legislative 3682

6.2.1 Norme di delega al Consiglio federale 3682

6.2.2 Norme di delega all’autorità di sorveglianza 3683

7 Tavole sinottiche 3684

7.1 Obbligo di rendiconto conformemente al diritto svizzero in vigore 3684

7.2 Raffronto con l’UE 3685

Codice delle obbligazioni (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) (CO) (Disegno) 3687

Legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sulla sorveglianza dei revisori, LSR) (Disegno) 3707

Messaggio

1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Importanza e compiti dell’ufficio di revisione

Sin dal 1881, data in cui vennero introdotte nel diritto federale la società anonima e la società in accomandita per azioni, per queste forme giuridiche il legislatore preve- de imperativamente un organo societario per la revisione dei conti. Con la revisione totale del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) del 19361 l’obbligo di designare un ufficio di revisione o di controllo2 venne esteso anche alle società cooperative. Per la società a garanzia limitata (Sagl), introdotta con la revisione, l’ufficio di revisione fu invece previsto a titolo facoltativo3. L’esigenza di sottoporre a revisione il conto annuale va intesa nel contesto degli obiettivi del rendiconto. La contabilità e il rendiconto servono anzitutto all’infor- mazione stessa dell’azienda, e quindi a promuovere gli interessi dei vari attori dell’azienda (fornitori di capitali, management, dipendenti). Essi costituiscono una base fondamentale ai fini delle decisioni degli organi societari, assumendo così la funzione di strumento di gestione4. La contabilità e il rendiconto costituiscono inoltre un importante presupposto affin- ché i soci possano esercitare i vari diritti di protezione. Soltanto grazie a una visione globale affidabile sul conto annuale di un’impresa è possibile valutare se il capitale investito nella società debba rimanere intatto o se, per esempio, la proposta di distri- buzione degli utili sia adeguata. Lo statuto di azionista non implica alcun diritto di consultare i libri contabili della società. L’azionista non può quindi sincerarsi della veridicità delle cifre e delle indicazioni fornite dal rendiconto. Sul piano funzionale, l’ufficio di revisione previ- sto dalla legge esercita quindi un diritto di consultazione e di controllo in materia finanziaria che i fornitori di capitale proprio non hanno, o hanno soltanto in condi- zioni molto restrittive5. Nella maggior parte dei casi, l’ufficio di revisione possiede inoltre conoscenze tecniche di cui i fornitori di capitali non dispongono. Tuttavia, il rendiconto e la revisione non fungono soltanto da dispositivi per l’auto- controllo interno della società. Oltre a favorire i diretti interessati, ambedue gli strumenti servono anche agli interessi di terzi che hanno una relazione contrattuale con la società in esame o intendono stabilire relazioni con essa (in particolare ai

finanziatori e ai fornitori). Nell’ottica della protezione dei creditori, sia il rendiconto che la verifica del conto annuale da parte dell’ufficio di revisione sopperiscono

1 Legge federale del 18 dicembre 1936; RU 53 185.

2 Nel diritto della società cooperativa e in quello della Sagl, de lege lata si continuano a utilizzare le espressioni «organe de contrôle» e «Kontrollstelle». De lege ferenda, si utilizzeranno le espressioni «organe de révision» e «Revisionstelle» (questa nota riguarda soltanto le versioni francese e tedesca; cfr. n. 1.4.7).

3 Cfr. art. 819 cpv. 2 CO.

4 Cfr. Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2a edizione, Zurigo 1996, n. 796.

5 Messaggio del 23 febbraio 1983 concernente la revisione del diritto delle società anonime, FF 1983 II 907; Arthur Meier-Hayoz, Peter Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9a edizione, Berna 2004, §16 n. 390.

infine alla mancanza di una responsabilità personale dei soci6: un conto annuale verificato in modo affidabile fornisce spiegazioni sul sostrato della società nell’ambito della responsabilità. A determinate condizioni, le informazioni sulla situazione patrimoniale della società sono pertanto rese accessibili a terzi7. Il rendiconto e la revisione contabile rispondono però anche all’interesse economico della collettività8 che esige la necessaria affidabilità nelle operazioni commerciali e il controllo interno dei soggetti economici. Il rendiconto sottoposto a revisione costituisce inoltre un presupposto importante del controllo esterno del mercato nelle società con azioni quotate in borsa. Infine, l’obbligo di rendiconto e di revisione contabile serve anche alle autorità, per esempio quale base per l’imposizione fiscale. Le esigenze in materia di informazione, parzialmente diverse, dei vari destinatari del rendiconto e della revisione sono soprattutto finalizzate a presentare in modo affida- bile la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell’impresa che consenta una valutazione attendibile da parte di terzi. Dopotutto, la fiducia di tutte le parti in causa nella correttezza del conto annuale di un’impresa sta alla base dell’affidabilità e della credibilità di una revisione indipen- dente del rendiconto. Il lavoro dell’ufficio di revisione riveste pertanto un’impor- tanza fondamentale quale elemento del quadro giuridico dell’attività economica.

1.1.2 Revisione del diritto della società anonima del 1991

La revisione del diritto della società anonima del 19919 non ha portato alcun cam- biamento ai principi fondamentali della revisione. Si è tuttavia riconosciuto che le prescrizioni relative all’ufficio di revisione del 1936 presentavano lacune che occor- reva colmare. Le novità essenziali sono riassunte nei punti riportati qui di seguito. – La revisione del conto annuale è un compito di carattere tecnico che può es- sere assolto soltanto da persone che dispongono dei requisiti specifici. Prima del 1991, per questa attività la legge non esigeva né determinate conoscenze né particolare esperienza (cosiddetta «revisione profana»). Dalla riforma del 1991, i revisori di società anonime devono soddisfare i necessari requisiti (art. 727a CO). Tuttavia, concretamente non sono state definite le conoscen- ze necessarie, le quali dipendono dal tipo e dalle dimensioni della società soggetta a verifica (a proposito degli svantaggi relativi, cfr. 1.1.3 e 1.4.6.1).

6 Cfr. Hanspeter Kläy, Die Vinkulierung, diss. Basilea e Francoforte sul Meno 1997, 5.

7 Art. 697h CO e art. 64 del Regolamento di quotazione della borsa svizzera SWX.

8 Sentenza 4C.13/1997 della Ia Corte civile del Tribunale federale in re X AG contro Y AG del 19.12.1997 (non pubblicata) = Pratica 87 (1997), n. 121, 681 segg., stampata in: AJP 1998, 1235 segg.; DTF 122 IV 25 segg., 28. Della stessa opinione, Harald Bärtschi, Verantwortlichkeit im Aktienrecht, diss., Zurigo 2001, 296 segg.; Irene C. Eggmann, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit der Revisionstelle bei der Abschlussprüfung, diss. Zurigo 1997, 14; Peter Widmer/Oliver Banz, in: Honsell/Vogt/Watter (a c.), Basler Kommentar zum Schweizerischen Obligationsrecht, Obligationsrecht II, 2a edizione, Ba- silea 2002, art. 755 n. 18. A.A. Alain Hirsch, La responsabilité des réviseurs envers les investisseurs, SZW 1999, 48 segg., 50 seg. In modo differenziato: Peter Forstmoser, Den Letzten beissen die Hunde, Zur Haftung der Revisionstelle aus aktienrechtlicher Verant- wortlichkeit, in: Festschrift für Niklaus Schmid, Zurigo 2001, 483 segg., 497 segg.

9 Legge federale del 4 ottobre 1991, in vigore dal 1° luglio 1992; RU 1992 733.

– Le esigenze in materia di requisiti professionali del revisore aumentano in funzione delle dimensioni della società soggetta a verifica e della complessi- tà della sua attività. Per valutare una società di medie o grandi dimensioni, e quindi di rilevanza economica, l’ufficio di revisione deve pertanto disporre di particolari requisiti professionali (cfr. art. 727b CO). Abbiamo successi- vamente stabilito in modo dettagliato i requisiti necessari a tal fine10. Sono stati richiesti particolari requisiti professionali anche per speciali conferme11, per esempio in caso di riduzione del capitale azionario. – I compiti di verifica dell’ufficio di revisione sono stati definiti nella legge in modo più chiaro (art. 728 segg. CO). – Una revisione affidabile presuppone obiettività e neutralità. Sono state per- tanto concretizzate le prescrizioni relative all’indipendenza (art. 727c CO). – Lo statuto organico dell’ufficio di revisione è stato rafforzato nell’intento di conferirgli il peso necessario per imporsi nei confronti degli altri organi societari. – Infine, con la riforma del 1991 il consiglio d’amministrazione è tenuto a far iscrivere l’ufficio di revisione nel registro di commercio (art. 641 n. 10 CO), al fine di garantire che sia effettivamente designato un ufficio di revisione. In mancanza di quest’ultimo, interviene il giudice su richiesta dell’ufficiale del registro di commercio (art. 727f CO).

1.1.3 Necessità di agire

Una serie di eventi occorsi in ambito economico in Svizzera e all’estero, diversi sviluppi in atto sulla scena internazionale e una riflessione di fondo sul sistema attuale hanno messo in luce molti difetti, inconvenienti e lacune del quadro normati- vo che definisce l’obbligo della revisione e l’ufficio di revisione. – Attualmente, l’obbligo di revisione dipende essenzialmente dalla forma giu- ridica, benché non esista un legame diretto tra quest’ultima e l’obbligo di revisione se non il fatto che i rapporti di responsabilità sono disciplinati in modo diverso. In linea di massima, considerati i diversi obiettivi di protezio- ne (cfr. n. 1.4.1), una differenziazione adeguata delle norme giuridiche alla base della revisione non dovrebbe poggiare sulla forma giuridica, bensì sull’importanza economica dell’impresa12. La differenza di trattamento tra la società anonima (SA) e la società a garanzia limitata (Sagl), per esempio, non trova alcuna giustificazione convincente per quanto riguarda la respon- sabilità. Tutt’al più può essere motivata dal fatto che queste due forme giuri- diche sono state scientemente concepite in vista di una protezione differen- ziata dei creditori, dato che l’etichetta «Sagl» evoca un rischio superiore. Le differenze tra le caratteristiche della SA e quelle della Sagl devono tuttavia essere ricercate altrove: conformemente al disegno del Consiglio federale del

10 Ordinanza del 15 giugno 1992 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati (RS 221.302). 12 Rapporto finale del Gruppo di riflessione «Diritto delle società» del 24.9.1993, pag. 11 seg. e 83 (concernente il rendiconto ma valevole anche per la revisione contabile); ottenibile presso: UFCL, Vendita di pubblicazioni, 3003 Berna, art. n. 407.020 f/d).

19 dicembre 2001, la Sagl presenta le caratteristiche di una società di capitali a carattere personale destinata a una cerchia limitata di soci, mentre la SA è una società fondata sulla partecipazione al capitale destinata a un’ampia cer- chia di soci che intrattengono relazioni meno strette tra loro (a questo propo- sito, si veda il messaggio concernente la revisione del diritto della Sagl13). Operando una distinzione tra protezione del capitale sociale e protezione dei creditori, la Sagl assume una forma giuridica di seconda categoria. D’altro canto, nella prassi la scelta della forma giuridica è pregiudicata in modo i- nopportuno a causa delle conseguenze finanziarie dell’ufficio di revisione. Se nella forma giuridica della Sagl si rinuncia all’obbligo di revisione per le piccole imprese, per principio ciò deve valere anche nella forma giuridica della SA per le stesse imprese, fermo restando che la situazione degli inte- ressi concreti sia identica. In ambedue le forme giuridiche, è tuttavia fatto salvo un obbligo di revisione che si giustifica ai fini di una protezione delle persone con partecipazioni minoritarie. – Per le circa 19 00 fondazioni esistenti14, il diritto vigente non prevede alcun obbligo di revisione legale. Nella pratica, è tuttavia è emerso che l’attività di controllo delle autorità di vigilanza preposte alle fondazioni dipende ampia- mente dai lavori di sorveglianza di un ufficio di revisione. L’iniziativa par- lamentare Schiesser concernente la revisione del diritto delle fondazioni15 mirava tra l’altro a introdurre l’obbligo di revisione. – Con la revisione del diritto della società anonima del 1991, la cosiddetta «revisione profana» è stata abolita solo formalmente (cfr. n. 1.1.2). Nella pratica, il fatto che i requisiti professionali posti ai revisori siano piuttosto vaghi (cfr. art. 727a CO) e che si sia rinunciato a una procedura di abilita- zione da parte delle autorità fa sì che le «revisioni profane» continuino ad aver luogo e che, spesso, la revisione non corrisponda alle moderne esigen- ze. In effetti, molti revisori effettuano una revisione limitata, il che non cor- risponde né alle aspettative del legislatore, né a quelle di terzi. Il disciplina- mento della revisione del conto d’esercizio ha tuttavia senso soltanto se questa viene effettuata da persone sufficientemente qualificate, in grado di

soddisfare le aspettative in termini di qualità. – Gli scandali relativi ai bilanci e ai fallimenti delle aziende sollevano questio- ni sulla necessità di riconoscere per tempo le manipolazioni e gli sviluppi negativi. Sebbene negli ultimi anni l’analisi economica sia profondamente mutata e si sia maggiormente orientata alla prevenzione dei rischi, esiste an- cora una lacuna tra le aspettative di un’ampia fascia dell’opinione pubblica e le possibilità effettive dell’ufficio di revisione (cosiddetto expectation gap). Nella prassi, la definizione dei compiti di verifica legati a clausola generale sancita nel diritto vigente (art. 728 CO) ha comportato false aspettative e dif- ficoltà di delimitazione e ha lasciato in sospeso alcune questioni. Di conse- guenza, il mandato legale dell’ufficio di revisione deve essere definito in modo più preciso e, in taluni settori, occorre ampliarne la portata. – Il valore di una revisione dipende, oltre che dalle competenze professionali dei revisori, dalla loro oggettività e credibilità. Occorre pertanto evitare i

13 N. 1.4.8, FF 2001 2955.

14 Stato 31 dicembre 2003. Fonte: FUSC n. 22 del 3 febbraio 2004, pag. 30.

15 00.461s Iv. Pa. Revisione del diritto delle fondazioni (Schiesser).

rapporti di dipendenza e i conflitti d’interesse. Le disposizioni legali vigenti concernenti l’indipendenza dei revisori (art. 727c CO) e le norme di autodi- sciplina adottate dalla professione si sono rivelate insufficienti. Occorre quindi definire in modo più concreto, ma anche più restrittivo, ciò che si in- tende per oggettività e indipendenza, e a chi si applicano tali disposizioni. – Per quanto riguarda la professione dei revisori, l’autodisciplina e l’autocon- rollo hanno finora rivestito un’importanza prioritaria. Tuttavia, tenuto conto del ruolo dell’analisi economica, una semplice autodisciplina è spesso rite- nuta insufficiente per quanto riguarda il mercato dei capitali. Oggi si accetta difficilmente che le persone e le aziende che occupano funzioni di tale porta- ta non siano sottoposte ad alcuna sorveglianza da parte dello Stato, soprattut- to se si considera che si tratta di garantire l’autenticità di informazioni eco- nomiche. – La necessità di agire risulta altresì dagli sviluppi osservati sul piano inter- nazionale: l’adozione della legge americana «Sarbanes-Oxley Act» rivela, nel’otica degli uffici di revisione di imprese svizzere le cui azioni sono quo- tate negli Stati Uniti, l’urgenza di un nuovo disciplinamento, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza degli uffici di revisione. Gli sviluppi in atto nell’Unione europea vanno nella medesima direzione (cfr. al riguardo n. 4.6.2 e n. 5). Gli avvenimenti precedentemente citati, che si sono susseguiti in Svizzera e all’estero, hanno chiaramente evidenziato l’importanza di una revisione credibile e affidabile. È pertanto urgente porre rimedio alle lacune e agli inconvenienti, nume- rosi e talvolta significativi, del diritto vigente. Si tratta tuttavia di precisare che i problemi constatati non sono esclusivamente legati a lacune nell’ambito della revi- sione: è tutto il gruppo che partecipa alla direzione dell’impresa e ai mercati dei capitali ad essere responsabile di uno sviluppo economico positivo.

1.2 Risultati della procedura preliminare

1.2.1 Elaborazione dell’avamprogetto

Dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto della società anonima, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha istituito, nel gennaio 1993, un Gruppo di riflessione, denominato «Droit des sociétés», incaricato, tra l’altro, di pronunciarsi in merito alla necessità di rivedere le disposizioni sul rendiconto nel diritto societario. Nel suo rapporto finale, detto gruppo di lavoro ha proposto l’adozione di una legge speciale sul rendiconto e la pubblicità e di un sistema di abilitazione per i revisori particolarmente qualificati16. Nel 1995, il DFGP ha istituito una commissione di esperti (di seguito «Commissione peritale»), presieduta dal dott. Peider Mengiardi, incaricandola di elaborare nuove disposizioni legali concernenti il rendiconto annuale e le modalità d’informazione (pubblicità) nonché i requisiti professionali richiesti ai revisori particolarmente qualificati.

16 Rapporto finale del Gruppo di riflessione «Droit des sociétés» del 24.9.1993, pagg. 12 e 83.

La Commissione peritale era costituita da: dott. iur. Peider Mengiardi, Basile- a/Oberwil (presidente); prof. dott. iur. Ann-Kristin Achleitner, San Gallo/Oestrich- Winkel (D); prof. dott. iur. Giorgio Behr, avvocato, analista economico diplomato, San Gallo/Sciaffusa; Peter Bertschinger, analista economico diplomato, Zurigo; Ancillo Canepa, analista economico diplomato, economista aziendale diplomato, Zurigo; lic. rer. pol. Angelo Digeronimo, esperto in questioni fiscali dell’AFC, Berna; prof. dott. iur. Jean Nicolas Druey, San Gallo; prof. dott. oec. Carl Helbling, analista economico diplomato, Zurigo; lic. sc. pol. Beat Kappeler, giornalista economico, Herrenschwanden; dott. iur. Arnold Knechtle, avvocato, Holding Industriali, Berna; lic. iur. Daniel Lehmann, Unione svizzera delle arti e mestieri, Berna; prof. dott. iur. Georges Muller, avocat-conseil, Losanna; prof. dott. oec. Alfred Stettler, Ecole des HEC, Losanna. Il 29 giugno 1998, la Commissione peritale ha presentato gli avamprogetti di una legge federale sul rendiconto e la revisione contabile (AP LRR) e di un’ordinanza sull’abilitazione di revisori contabili (AP OAR)17. L’obiettivo del nuovo disciplinamento era quello di migliorare la trasparenza dei conti e, per quanto opportuno, di adeguare le esigenze del diritto contabile svizzero a quello delle direttive europee applicabili in materia. Nell’ambito della revisione, la Commissione peritale ha formulato le proposte seguenti: – L’obbligo di revisione deve applicarsi a tutti gli enti assoggettati all’obbligo di tenere i conti e di stendere i conti annuali, e ciò a prescindere dalla loro forma giuridica. Infatti, non esiste alcun legame pertinente tra la revisione, la cui funzione è di garantire la qualità del rendiconto, e la forma giuridica. – Le società devono far verificare i loro conti individuali da un ufficio di revi- sione se a due date di chiusura del bilancio consecutive sono stati raggiunti due dei valori seguenti: – bilancio complessivo di 4 milioni di franchi; – cifra d’affari di 8 milioni di franchi; – media annua di 50 posti a tempo pieno. Si è discusso anche su una variante in cui il conto individuale delle società di capitali e delle società cooperative sono controllati in ogni caso, ossia indi- pendentemente dai suddetti criteri di grandezza (art. 43 AP LRR).

Il conto consolidato dovrebbe essere soggetto all’obbligo di revisione in entrambe le varianti. – L’estensione delle attribuzioni dell’ufficio di revisione alla verifica della gestione è stata respinta (art. 54 AP LRR). – La mancanza di un sistema di abilitazione per i revisori particolarmente qua- lificati pone le persone interessate in una situazione di insicurezza giuridica intollerabile, poiché in molti casi non sanno se, per esempio, la loro espe- rienza pratica sia conforme ai requisiti legali. Ciò costituisce un problema poiché se il revisore assume dei compiti senza soddisfare le condizioni legali

17 Il rapporto peritale del 29.6.1998 per una legge federale sul rendiconto e la revisione contabile (LRR) e un’ordinanza sull’abilitazione di revisori contabili (OAR) è ottenibile presso l’UFCL, Vendita delle pubblicazioni, 3003 Berna.

può subirne conseguenze in termini di responsabilità. Per questo motivo, e per assicurare una migliore applicazione dei requisiti legali, la Commissione ha previsto un sistema di abilitazione dei revisori i cui criteri si ispirano am- piamente alla nostra ordinanza del 15 giugno 1992 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati (RS 221.302). Per le piccole imprese, la Commissione propone che l’ufficio di revisione risponda a requisiti ana- loghi a quelli posti nell’articolo 727a CO (art. 44 cpv. 1 AP OAR, varian- te II). – I criteri d’indipendenza previsti nel diritto della società anonima sono stati meglio precisati e lievemente modificati, con la proposta di un sistema a due livelli: le infrazioni al dovere d’obiettività da parte del revisore o delle per- sone che hanno designato l’ufficio di revisione devono essere sanzionate mediante azioni in responsabilità. In compenso, l’esistenza di un motivo d’incompatibilità deve costituire un ostacolo all’esercizio della funzione di revisore (art. 48 e 49 AP LRR). Per la Commissione è irrealistico voler disciplinare la questione dell’indipendenza in modo esaustivo, ritenendo che occorra lasciare ai tribunali il compito di concretizzare le disposizioni in materia. – Infine, sono previste alcune disposizioni sulla struttura del capitale e degli organi direttivi delle imprese di revisione costituite nella forma di persone giuridiche o di società di persone (art. 50 AP LRR).

1.2.2 Procedura di consultazione

Con decisione del 21 ottobre 1998, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di sottoporre a procedura di consultazione i due avamprogetti senza modificarli. La procedura ha avuto luogo da ottobre 1998 a fine aprile 1999. Complessivamente sono pervenuti 76 pareri18. I commenti formulati in merito alle principali novità proposte dalla Commissione peritale possono essere riassunti come segue: – In linea di massima l’idea di un disciplinamento coerente per tutte le forme giuridiche è stata accolta favorevolmente. Molti partecipanti hanno tuttavia obiettato che l’interesse per il rendiconto e la revisione può variare in misura notevole a seconda delle dimensioni, della forma giuridica e del tipo di atti- vità svolto dall’impresa. Le conseguenze per le fondazioni e le associazioni sono state valutate in modo differenziato. – Molti partecipanti alla procedura di consultazione affermano che l’avam- progetto LRR contiene una regolamentazione eccessiva, che per le PMI si tradurrebbe in un onere amministrativo sproporzionato. Esigono pertanto che le agevolazioni previste per le PMI siano garantite anche alle società di capi- tali e che sia il mercato a stabilire i requisiti di qualità in materia di rendicon- to e di revisione. Viceversa, altri partecipanti lamentano la mancanza di tra- sparenza nelle piccole imprese.

18 I risultati della procedura di consultazione sono ottenibili presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni, 3003 Berna.

– La maggioranza ha giudicato positivamente l’istituzione di un sistema di abilitazione. Alcuni hanno sostenuto che le condizioni di abilitazione previ- ste nell’avamprogetto OAR privilegiano i membri della Camera fiduciaria. – Le disposizioni sull’indipendenza dei revisori, molto più dettagliate rispetto al diritto vigente, non sono state fondamentalmente contestate. Alcuni parte- cipanti hanno proposto formulazioni diverse, talvolta più restrittive e talvolta più vaghe, a proposito dei motivi di incompatibilità. – Per quanto riguarda la struttura del capitale e degli organi direttivi delle imprese di revisione costituite sotto forma di persone giuridiche o società di persone, sono state formulate alcune osservazioni di carattere materiale. Secondo tali pareri, numerose società fiduciarie soddisfano difficilmente i requisiti in ragione della crescente domanda di prestazioni pluridisciplinari. – Soltanto alcuni partecipanti hanno chiesto che nelle verifiche dell’ufficio di revisione si includa anche il controllo della gestione. Altri hanno rilevato che non è stato preso in considerazione l’approccio mirante a un controllo orien- tato ai rischi. Le importanti obiezioni sollevate a proposito delle nuove norme relative al rendicon- to non sono qui riportate, visto che il presente messaggio concerne soltanto la revi- sione (cfr. n. 1.2.3.2).

1.2.3 Elaborazione del disegno

1.2.3.1 Condizioni poste dal Consiglio federale

Con decisione del 4 dicembre 2000, abbiamo preso atto dei risultati della procedura di consultazione. Date le critiche di fondo che ne sono scaturite, soprattutto nei confronti delle proposte concernenti il rendiconto, gli avamprogetti sono stati completamente riconsiderati. Un certo numero di eventi occorsi nell’economia svizzera e mondiale negli ultimi due anni ha tuttavia chiaramente evidenziato la necessità di una legislazione sul rendiconto e la revisione. Il 29 gennaio 2003, il nostro Consiglio ha pertanto incari- cato il DFGP di rielaborare entrambi gli avamprogetti ponendo le seguenti condi- zioni: – prendere in considerazione i recenti sviluppi internazionali nell’ambito del diritto contabile e del diritto concernente la revisione (in particolare negli USA e nell’UE; cfr. n. 1.4.6.2 e n. 5); – rivolgere un’attenzione particolare alla situazione delle PMI, soprattutto al rapporto costi/benefici delle nuove disposizioni; – proporre, in collaborazione con il Dipartimento federale delle finanze, un disciplinamento neutro dal profilo fiscale per quanto riguarda il rapporto tra il diritto fiscale e il diritto contabile, che miri nondimeno a migliorare la tra- sparenza. La principale difficoltà concerne il rapporto tra le nuove disposi- zioni sul rendiconto e il diritto fiscale. Fintantoché questo problema non sarà risolto, sarà difficile raggiungere un consenso su questo progetto.

1.2.3.2 Scissione dell’avamprogetto LRR

Secondo la pianificazione iniziale, il messaggio concernente una legge federale sul rendiconto e la revisione contabile avrebbe dovuto essere presentato nella primavera 2004. Benché questo calendario fosse già molto ambizioso, in seguito ai nuovi sviluppi in Svizzera e all’estero si è rivelato necessario accelerare ulteriormente i tempi. – In occasione dei dibattiti sulla revisione del diritto della Sagl19, la Commis- sione degli affari giuridici del Consiglio nazionale si è posta come obiettivo di non limitare alla Sagl l’esame delle disposizioni concernenti l’ufficio di revisione, ma di elaborare una nuova concezione globale e armonizzata, valida per tutti i soggetti di diritto privato (sedute del 20.1.2003, 31.3.2003 e 28/29.4.2003). La Commissione ha quindi deciso di sospendere i dibattiti sul nuovo diritto della Sagl, che di per sé era stato accolto molto favorevolmen- te, finché fosse sottoposto al Parlamento un messaggio aggiuntivo con pro- poste per un nuovo disciplinamento dell’ufficio di revisione nel diritto socie- tario. – Sul piano internazionale, l’attuazione negli Stati Uniti della legge Sarbanes- Oxley rende urgente ridefinire la legislazione sugli uffici di revisione, segna- tamente per quanto concerne la sorveglianza dei revisori delle imprese sviz- zere le cui azioni sono quotate negli USA (a questo proposito, cfr. n. 1.4.6.2). Per questi motivi, il 25 marzo 2003 il DFGP ha deciso di trattare separatamente il nuovo disciplinamento relativo all’ufficio di revisione, aggiungendovi la questione della sorveglianza delle attività nell’ambito della revisione affinché si potesse pre- sentare un messaggio il più presto possibile. Questo nuovo modo di procedere ha comportato la scissione del disegno LRR in due progetti parziali con orientamenti diversi. – Il presente messaggio disciplina l’obbligo di revisione, nonché i requisiti professionali, l’indipendenza, l’abilitazione e la sorveglianza dei revisori. – Un secondo disegno verterà sull’aggiornamento delle norme contabili e del rendiconto. Questo progetto legislativo sarà tuttavia rinviato a causa della priorità data al messaggio concernente l’ufficio di revisione. Un rinvio è tut- tavia accettabile, poiché rimane da risolvere un certo numero di problemi (in particolare concernenti le interazioni tra diritto contabile e diritto fiscale).

Inoltre, le società con azioni quotate in borsa sono già soggette a severe norme internazionali in seguito alle condizioni d’ammissione alla Borsa svizzera (SWX). Innumerevoli società non quotate applicano di loro sponta- nea volontà lo Swiss GAAP RPC e si attengono pertanto a norme ben più restrittive di quelle previste dalla legge. Infine, per taluni settori dell’eco- nomia, esiste in leggi speciali un gran numero di disposizioni relative al ren- diconto.

19 01.082 Messaggio del 19 dicembre 2001 concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2002 2841.

L’Ufficio federale di giustizia ha incaricato il professor Giorgio Behr, San Gal- lo/Sciaffusa, di elaborare proposte di disciplinamento per ciascuno dei due disegni. Per adempiere al suo mandato, il professor Behr ha fatto capo ai seguenti esperti: Jakob Bär, Zurigo; Daniel Egger, Ginevra; professor Edgar Fluri, Basilea. Dopo averne discusso con gli esperti, l’Ufficio federale di giustizia ha completamen- te riformulato e completato le proposte concernenti l’obbligo di revisione e l’ufficio di revisione. Il presente disegno tiene conto delle critiche importanti sollevate in occasione della procedura di consultazione (cfr. n. 1.2.2): – L’obbligo di revisione è stato adeguato alle condizioni delle PMI. Per le forme giuridiche senza responsabilità personale dei soci, in linea di principio le PMI devono procedere a una revisione limitata del loro conto annuale. Se la protezione delle persone che detengono partecipazioni minoritarie lo con- sente, le piccole imprese hanno tuttavia la possibilità di rinunciare comple- tamente a una revisione. Le società di persone sono totalmente dispensate dalla revisione dei conti poiché i loro soci sono personalmente solidali dei debiti della società, in misura illimitata. – Per quanto concerne l’abilitazione alla revisione, all’elenco delle possibili formazioni sono stati aggiunti nuovi diplomi professionali. – Le disposizioni relative all’indipendenza sono state rivedute, precisate e tal- volta rafforzate alla luce degli sviluppi internazionali e di casi concreti. – L’approccio di un controllo orientato ai rischi è stato preso in considerazione nell’esame dell’ufficio di revisione da sottoporre a revisione ordinaria. Contrariamente a quanto prevedeva l’avamprogetto, la revisione non è oggetto di una legge federale specifica. Sul piano materiale, l’ufficio di revisione rientra nelle disposizioni concernenti l’organizzazione delle diverse forme giuridiche. Il suo disciplinamento trova dunque posto nel Codice delle obbligazioni (CO). Di conse- guenza, il presente messaggio contiene un progetto di revisione generale delle dispo- sizioni relative all’ufficio di revisione della società anonima. Per le altre forme giuridiche, le modifiche consistono, se opportuno, in rinvii al diritto della società anonima. Per quanto concerne l’abilitazione e la sorveglianza dei revisori di società con azioni

quotate in borsa, è proposta l’istituzione di una legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (legge sulla sorveglianza dei revisori; LSR) per due motivi: da un lato, questo disciplinamento è troppo voluminoso per poter essere integrato nel CO; d’altra parte, si tratta di una materia che in parte si ispira ai principi della sovra- nità e che non troverebbe posto nel CO quale codificazione del diritto privato. Secondo l’avamprogetto, le disposizioni sul sistema di abilitazione erano contenute in un’ordinanza (AP OAR, cfr. n. 1.2.1), il che era giustificato poiché si prevedeva di istituire un semplice organo d’abilitazione (art. 4 AP OAR). Per contro, l’artico- lo 164 della Costituzione federale (RS 101) sancisce che le disposizioni importanti contenenti norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale. Il disegno propone invece l’istituzione di una vera e propria autorità di vigilanza il cui elenco dei compiti è nettamente più ampio e che dispone di strumenti di vigilanza dalla portata molto estesa (cfr. n. 1.4.6 e commento all’art. 1 segg. D LSR). Per questo motivo occorre rinunciare a sancire queste norme in un’ordinanza.

1.2.3.3 Audizione di esperti e di associazioni professionali

Il 21 ottobre 2003 l’Ufficio federale di giustizia ha offerto agli esperti e alle associa- zioni professionali interessati l’occasione di pronunciarsi, in occasione di una audi- zione, sugli avamprogetti posti in consultazione degli uffici poco tempo prima. Tutti i partecipanti all’audizione hanno salutato il progetto nel principio e hanno espresso il loro sostegno. Le obiezioni riguardavano per lo più questioni tecniche ed erano di portata limitata. In seguito, le norme in materia di sistema di controllo interno e di valutazione dei rischi (art. 728a cpv. 4 e 5, art. 663b n. 12 D CO) nonché l’oggetto e l’intensità della revisione limitata (art. 729a D CO) sono stati formulati in modo più preciso.

1.3 Trattazione di interventi parlamentari

Negli scorsi due anni, in seguito a diversi avvenimenti occorsi nell’economia, sono stati depositati diversi interventi parlamentari concernenti il ruolo dell’ufficio di revisione.

1.3.1 Postulato Walker: governo d’impresa e protezione

degli investitori A complemento della sua mozione «Società per azioni. Principi della «corporate governance»20, il 20 marzo 2002 il consigliere nazionale Felix Walker ha depositato il postulato «Corporate Governance. Protezione degli investitori»21. Il postulato chiede al nostro Consiglio di presentare alle vostre Camere un rapporto in cui sono descritte misure adeguate per migliorare la protezione degli investitori che possiedo- no titoli di società quotate in borsa. L’esame verte in particolare sui seguenti punti: – affidabilità, valore informativo e trasparenza dei conti annuali e del rapporto di revisione; – maggiore severità nel valutare i criteri d’indipendenza che devono soddisfare gli uffici di revisione; – misure atte a garantire la qualità delle revisioni; – estensione del campo della revisione all’organizzazione della società e alle esigenze richieste dai quadri allo scopo di garantire un’attività irreprensibile (cfr. art. 3 legge sulle banche). Questo postulato è stato accolto dal Consiglio nazionale il 21 giugno 2002. Il presente disegno comporta disposizioni più severe sull’abilitazione e l’indi- pendenza dei revisori. Prevede inoltre un’autorità di vigilanza per i fornitori di servizi di revisione delle società con azioni quotate in borsa (per ulteriori dettagli cfr. 1.4 segg.). Questi provvedimenti garantiscono pertanto l’affidabilità del rapporto di revisione, l’indipendenza dell’ufficio di revisione e la qualità delle revisioni.

20 N 01.3329; Boll. Uff. 2001 N 1436, 2002 S 310 segg.

21 N 02.3086; Boll. Uff. 2002 N 1128.

L’estensione dell’obbligo di revisione all’organizzazione della società e alle esigen- ze richieste ai quadri allo scopo di garantire un’attività irreprensibile non appare tuttavia opportuno perché potrebbe comportare il trasferimento della responsabilità organizzativa, che normalmente incombe al consiglio d’amministrazione, all’ufficio di revisione, fatto che nessuno auspica. È compito del consiglio d’amministrazione e della direzione creare condizioni personali e organizzative tali da permettere un’attività irreprensibile della società. D’altro canto, spesso il revisore non è in grado di valutare le strutture, le decisioni e altri aspetti della gestione. Se, per legge, l’ufficio di revisione dovesse assumere la responsabilità organizzativa della società, ciò potrebbe comprometterne l’indipendenza. Se un ampliamento delle attribuzioni dell’ufficio di revisione alle questioni personali e organizzative appare inopportuno, la legge permette tuttavia di estendere le attri- buzioni dell’ufficio di revisione mediante una disposizione statutaria, in funzione delle necessità (art. 627 n. 13 CO e art. 731a D CO). Inoltre, l’assemblea generale può decidere in qualsiasi momento di estendere il campo delle attribuzioni dell’ufficio di revisione in un caso specifico (art. 731a D CO; cfr. il commento a questo articolo nella parte speciale). Il presente disegno non si esprime in merito all’affidabilità, alla rilevanza e alla trasparenza del conto annuale. Questo punto del postulato Walker verrà trattato nell’ambito del progetto sul rendiconto (cfr. n. 1.2.3.2). L’intervento non può pertan- to essere tolto di ruolo.

1.3.2 Mozione Leutenegger Oberholzer

concernente il rendiconto e la revisione Mediante la mozione «Rendiconto e revisione contabile» del 25 settembre 200222, la consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer incarica il nostro Consiglio di sottoporvi un disegno di legge federale sul rendiconto e la revisione. Per quanto concerne la revisione, tale progetto deve segnatamente tener conto dei principi seguenti: – è istituita una procedura d’abilitazione dei revisori; – sono stabiliti criteri di qualità e di indipendenza per i revisori contabili; – sono nominalmente designati gli autori di infrazioni alle prescrizioni conta- bili commesse nelle società quotate in borsa; – la responsabilità dei controllori dei conti è sorvegliata al momento stesso che sono inasprite le condizioni che determinano la responsabilità della direzio- ne, del consiglio d’amministrazione, delle banche e degli analisti. Il 13 dicembre 2002, il Consiglio nazionale ha accolto la mozione sotto forma di postulato. Conformemente al postulato, il disegno prevede un’abilitazione dei revisori. San- cisce norme di indipendenza molto più severe, differenziando le esigenze in materia in funzione dell’importanza economica delle società (cfr. n. 1.4). Fissa inoltre norme di qualità per le società di revisione sotto sorveglianza statale (cfr. commento all’art. 12 D LSR). Per i revisori che non sono sottoposti a questo regime di sorve-

22 N 02.3489; Boll. Uff. 2002 N 2159

glianza, la garanzia di qualità delle revisioni deriva dalle numerose esigenze formu- late in modo dettagliato nel nuovo diritto. Il presente disegno non tratta le questioni di responsabilità. La responsabilità dell’ufficio di revisione dovrà essere analizzata nel quadro globale del diritto socie- tario, parallelamente a quella degli altri organi della società. Sarebbe prematuro pronunciarsi sulla necessità di revisione in materia prima che una consultazione abbia avuto luogo. Taluni aspetti concernenti la responsabilità in generale e quella civile in particolare saranno trattati nel quadro del progetto legislativo sul governo d’impresa (corporate governance) attualmente in preparazione. Proponiamo di togliere di ruolo gli aspetti del postulato che concernono la revisione (n. 6).

1.3.3 Mozione della CAG-N, minoranza Randegger:

indipendenza degli uffici di revisione Nell’ambito della trattazione dell’iniziativa parlamentare Strahm «Indipendenza degli uffici di revisione nel diritto societario»23, il 18 novembre 2002 una minoranza della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N), presiedu- ta dal consigliere nazionale Johannes Randegger, ha depositato la mozione «Indi- pendenza degli uffici di revisione»24. Contrariamente all’iniziativa parlamentare Strahm, la mozione della minoranza Randegger è stata accolta dal Consiglio nazio- nale il 4 giugno 2003 e dal Consiglio degli Stati il 2 ottobre 2003. La mozione incarica il nostro Collegio di presentare entro la fine del 2003, indipen- dentemente dal calendario stabilito per la legge sul rendiconto e la revisione contabi- le (cfr. n. 1.2), nuove norme relative all’indipendenza degli uffici di revisione per le società anonime (eventualmente anche per altre forme di società). Il presente disegno formula proposte concrete per rafforzare l’indipendenza dell’uf- ficio di revisione. L’attuazione di nuove disposizioni sarà garantita dall’istituzione di una nuova autorità di vigilanza delle imprese di revisione di società con azioni quotate in borsa. Proponiamo di togliere di ruolo la mozione.

1.3.4 Mozione Bührer: vigilanza delle società di revisione

La mozione «Vigilanza delle società di revisione»25, depositata dal consigliere nazionale Gerold Bührer il 20 marzo 2003, incarica il nostro Consiglio di presentare entro la fine del 2003 un messaggio concernente l’istituzione di un’autorità statale di abilitazione e di sorveglianza delle società di revisione. Dal profilo organizzativo, propone di includere una nuova autorità di sorveglianza nella futura Vigilanza integrata dei mercati finanziari (FINMA). Il disegno di legge federale sulla sorveglianza dei revisori prevede la messa a punto di una procedura d’abilitazione dei revisori. Sottopone inoltre gli uffici di revisione delle società con azioni quotate in borsa a una sorveglianza permanente da parte

23 N 02.405; Boll. Uff. 2003 N 797 segg.

24 N 02.3646; Boll. Uff. 2003 N 797 segg., S 2003 1018.

25 N 03.3113.

dello Stato. I compiti relativi all’abilitazione e alla sorveglianza sono affidati opportunamente alla stessa autorità. Sul piano organizzativo, la mozione mira a integrare l’autorità di sorveglianza degli uffici di revisione nella futura sorveglianza dei mercati finanziari, ma su questo punto non è tassativa. Il disegno propone la costituzione di un istituto di diritto pubblico indipendente (art. 29 D LSR). Solo al momento in cui sarà operativa questa nuova autorità sarà opportuno decidere sulla sua eventuale integrazione nel futuro organo di sorveglianza dei mercati finanziari. Il 16 giugno 2003, vi abbiamo proposto di trasformare la mozione in postulato. L’intervento non è ancora stato trattato dalle vostre Camere.

1.4 Panoramica del disegno

1.4.1 Nuovo disciplinamento dell’obbligo di revisione

Il disegno prevede un disciplinamento completamente nuovo dell’obbligo di revisio- ne per la società anonima, la società in accomandita per azioni, la società a garanzia limitata, la società cooperativa, l’associazione e la fondazione. Per le corporazioni che svolgono un’attività economica, l’attuale disciplinamento, subordinato alla forma giuridica, è sostituito da un disciplinamento indipendente dalla forma giuridica, basato su criteri differenziati a seconda delle condizioni mate- riali effettive. Per la revisione dei conti, la forma giuridica non ha alcuna importanza se la responsabilità delle persone giuridiche è limitata al patrimonio della società. È pertanto logico armonizzare l’obbligo di revisione tra le varie forme giuridiche, stando tuttavia attenti a instaurare, diversamente dal diritto vigente, un sistema differenziato che tenga conto delle dimensioni dell’impresa e di altri criteri impor- tanti. In tale contesto, sono determinanti i seguenti obiettivi di protezione: – Nelle società con azioni quotate in borsa, la revisione serve in primo luogo a proteggere gli investitori. Essa è altresì una condizione per il buon funzio- namento del controllo della gestione dell’impresa da parte del mercato. – In tutte le altre imprese di una certa importanza economica, una revisione di qualità è giustificata anche da interessi pubblici. Uno sviluppo economico durevole e la garanzia dell’impiego a lungo termine presuppongono una valida sorveglianza dell’impresa. La revisione è uno dei pilastri di questa sorveglianza ed è quindi nell’interesse dell’economia nel suo insieme. – Nelle società private, la revisione può essere dettata dalla necessità di pro- teggere le persone che dispongono di una partecipazione minoritaria. A que- sto titolo, essa garantisce oggi un minimo di lealtà nelle relazioni annuali destinate ai proprietari di un’impresa. A seconda delle circostanze materiali e personali, può rivelarsi molto importante soprattutto là dove, oltre alle per- sone che detengono la maggioranza delle quote della società e partecipano alla direzione dell’impresa vi sono anche soci con partecipazioni minoritarie che non hanno mansioni gestionali. Nelle forme giuridiche in cui la responsabilità è limitata al patrimonio della società, la revisione garantisce anche la protezione dei creditori: un conto

annuale debitamente verificato informa in modo chiaro sul substrato di responsabilità della società.

Il nuovo disciplinamento della revisione deve orientarsi su questi quattro obiettivi, ma deve anche limitarsi a questi ultimi. La definizione di obbligo di revisione e le modalità della revisione devono essere concepite in funzione di tali obiettivi di protezione. D’altra parte, occorre ponderare gli interessi in gioco e prendere in considerazione anche gli oneri che ne derivano per le imprese sia in termini tempo- rali che pecuniari. Nel quadro di questa ponderazione degli interessi, lo scopo della protezione dei creditori nelle piccole imprese, in cui i rapporti sono relativamente trasparenti, non ha priorità assoluta: colui che conclude contratti con una società che dispone soltanto di un capitale proprio contenuto sa che il substrato di responsabilità è limitato (l’iscrizione al registro di commercio implica la necessaria trasparenza). Mentre l’ufficio di revisione offre soltanto una garanzia limitata, nella pratica esi- stono altri mezzi per consentire ai creditori di ottenere una protezione almeno equi- valente, se non addirittura migliore. Fra questi si contano una propria valutazione del comportamento della società in materia di pagamenti, le informazioni di terzi in merito alla solidità oppure la fornitura di garanzie. Inoltre, i creditori importanti possono sempre, al momento di negoziare contratti, chiedere che la revisione risponda alle esigenze del caso concreto. La rinuncia all’obbligo di revisione per le piccole imprese appare quindi sostenibile sulla base di questa ponderazione di inte- ressi e dal profilo del diritto comparato; per contro, un obbligo di revisione ordinaria sarebbe eccessivo. Con il nuovo sistema messo a punto nel disegno, l’obbligo di revisione non è più un criterio determinante per la scelta della forma giuridica di un’impresa, dato che tutte le PMI beneficiano, in linea di massima, delle stesse agevolazioni, a prescindere dalla loro forma giuridica. In tal mondo, la scelta di forme giuridiche più adeguate all’impresa non è più influenzata da riflessioni relative ai costi della revisione che non sono pertinenti in questo contesto. Conformemente all’attuale concezione del diritto societario, il disciplinamento concernente l’ufficio di revisione è integrato nelle disposizioni sulla società anonima (il motivo va ricercato nel fatto che non è prevista una parte generale del diritto

societario, per cui questa funzione è attribuita al diritto della società anonima). Per garantire l’omogeneità dell’ordinamento, nel diritto della Sagl, della società coope- rativa, dell’associazione e della fondazione saranno introdotti i cosiddetti rinvii dinamici26 al diritto della società anonima (art. 818 e 906 D CO e art. 69b e 83b D CC). Quando si impongono disposizioni derogatorie, le norme relative alla forma giuridica contengono le disposizioni corrispondenti.

1.4.1.1 Società con azioni quotate in borsa

Una serie di eventi spiacevoli occorsi in Svizzera e all’estero hanno seriamente minato la fiducia degli investitori nella revisione. L’attestazione di verifica rilasciata dall’ufficio di revisione serve a certificare la valutazione sulla situazione finanziaria di una società e può quindi essere rilevante nelle decisioni di investimento. Per questo motivo, le società che fanno appello al mercato dei capitali, sia mediante la quotazione in borsa dei loro titoli di partecipazione sia mediante l’emissione di

26 A questo proposito si veda Heinrich Koller, Hanspeter Kläy, Das Mittel der gesetzlichen Verweisung im Gesellschaftsrecht, in: Aktienrecht 1992–1997 Versuch einer Bilanz, Festschrift Rolf Bär, Berna 1998, pag. 193 segg.

prestiti in obbligazioni, devono sottoporsi a una revisione ordinaria da parte di un ufficio di revisione particolarmente qualificato. La revisione serve tuttavia soprattutto a garantire il controllo della gestione dell’im- presa da parte del mercato, ossia la borsa: il contenuto informativo della quotazione dei titoli di partecipazione e dei prestiti in obbligazioni nelle imprese dipende dall’affidabilità delle informazioni disponibili. L’ufficio di revisione deve potersi fare garante di questa affidabilità nel quadro del suo mandato di revisione.

1.4.1.2 Imprese di una certa importanza economica

Globalmente, l’obbligo di revisione deve essere valutato allo stesso modo per le altre grandi imprese che hanno una certa importanza economica: una revisione ordinaria risponde a un interesse pubblico, come nel caso delle società con azioni quotate in borsa. Secondo il disegno, i criteri che consentono di giudicare se un’impresa abbia una certa importanza economica sono il bilancio complessivo, la cifra d’affari e la media annua dei posti a tempo pieno (art. 727 cpv. 1 n. 2 D CO). Gli stessi criteri figurano già nel Codice delle obbligazioni (art. 663e cpv. 2 e art. 727b cpv. 1 CO) e nella legge sulla fusione (art. 2 lett. e LFus)27. Sono adottati anche nelle direttive europee per differenziare le esigenze in materia di diritto societario28. Un’impresa è considerata di una certa importanza economica quando, nello spazio di due esercizi consecutivi, sono superati due dei tre parametri seguenti: – un bilancio complessivo di 6 milioni di franchi; – una cifra d’affari di 12 milioni di franchi; – una media annua di 50 posti a tempo pieno. Non esistono statistiche sul bilancio complessivo. I dati disponibili in merito alla cifra d’affari sono i seguenti: Cifra d’affari per singola impresa in cifre assolute in percentuale

da 0 a 999 999 fr. 220 329 73,6 %

1 – 4,99 mio di fr. 58 641 19,6 %

5 – 9,99 mio di fr. 9 520 3,2 %

10 – 19,99 mio di fr. 5 079 1,7 %

20 – 29,99 mio di fr. 1 855 0,6 %

30 – 39,99 mio di fr. 934 0,3 %

40 – 49,99 mio di fr. 566 0,2 %

50 – 74,99 mio di fr. 763 0,3 %

75 – 99,99 mio di fr. 365 0,1 %

Oltre 100 mio di fr. 1 365 0,4 %

Totale 299 417 100 % Fonte: Amministrazione federale delle contribuzioni, L’imposta sul valore aggiunto in Svizzera nel 2000 – Risultati e commenti, Berna/Neuchâtel 2003.

27 RS 221.301; RU 2004 2617, 2618 28 Art. 11 e 27 della direttiva 78/660/CEE; GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11 segg.

La statistica degli effettivi delle imprese si presenta come segue:

Effettivi In cifre assolute In percentuale Dimensioni per categoria

Da 0 a 9 269 742 87,9 % Piccole e piccolissime Da 10 a 49 30 472 9,93 % imprese: 97,83 % Da 50 a 249 5 593 1,82 % Medie imprese Oltre 250 1 064 0,35 % Grandi imprese

Totale 306 871 100 % Fonte: Censimento delle aziende 2001, Ufficio federale di statistica.

1.4.1.3 Piccole e medie imprese (PMI)

Contrariamente alle società con azioni quotate in borsa e alle imprese di una certa importanza economica, l’interesse pubblico alla revisione non è determinante per le PMI (cfr. n. 1.4.1.1 e 1.4.1.2). In queste ultime, la revisione dei conti serve anzitutto agli interessi privati delle parti in causa e alla protezione dei creditori. Di conse- guenza, per le PMI le esigenze di protezione sono di natura diversa e meno impera- tive che non per le imprese di maggiore entità. Inoltre l’onere che una revisione rappresenta in termini di tempo e denaro è inversamente proporzionale alla dimen- sione dell’impresa. In linea di principio, il disegno esige pertanto solo una revisione limitata per le PMI (cfr. n. 1.4.1.4). Benché questa revisione debba essere effettuata da una persona qualificata, i requisiti che quest’ultima deve soddisfare sono meno elevati rispetto a quelli richiesti per l’ufficio di revisione delle società di dimensioni maggiori. Per le piccole imprese, va considerato che l’obbligo di revisione è soltanto una fra le possibilità esistenti per tutelare i creditori. Per proteggersi, i finanziatori e i fornitori dispongono di diverse soluzioni, in particolare quella contrattuale. Possono segna- tamente chiedere la costituzione di garanzie personali e reali, verificare l’etica dell’impresa in materia di pagamenti e chiedere un pagamento anticipato o per acconto. Possono altresì esigere a livello contrattuale il rendiconto annuale e la relativa revisione, in particolare nelle operazioni di credito delle banche. Nella pratica, il disciplinamento legale della revisione riveste quindi soltanto un’impor- tanza marginale nell’ottica della protezione dei creditori di PMI. D’altro canto, affinché il disciplinamento relativo all’ufficio di revisione sia confor- me alle esigenze delle PMI, occorre tener conto del fatto che una parte delle piccole imprese non necessita di capitale di terzi. In tal caso, l’unico scopo della revisione è quello di proteggere le persone che detengono una partecipazione nell’impresa. Tuttavia, siccome le piccole imprese sono spesso società unipersonali o riuniscono pochi soci che lavorano insieme nell’impresa, spesso l’obiettivo di protezione delle persone con partecipazioni minoritarie è soltanto di natura teorica. Analizzando la situazione e gli interessi in gioco si ottengono risultati completamen-

te diversi per le piccole e per le grandi imprese. È questo il motivo per cui il disegno ha previsto un opting out per quanto riguarda l’obbligo di revisione per le piccole imprese: con l’approvazione di tutti i soci, l’impresa può rinunciare a una revisione.

Tuttavia, per proteggere i lavoratori, questa possibilità deve essere limitata alle piccole imprese. Il disegno pone pertanto un limite di 10 posti a tempo pieno. Questa disposizione è compatibile con le esigenze dell’Unione europea in materia di revi- sione. Riassumendo, per le PMI il disegno prevede le seguenti agevolazioni: – la portata e l’intensità della verifica dei conti sono circoscritte a una revisio- ne limitata; – esigenze meno elevate a proposito dei requisiti professionali per l’abilita- zione dell’ufficio di revisione (esperienza professionale); – esigenze meno elevate concernenti l’indipendenza dell’ufficio di revisione; – possibilità di rinunciare a un ufficio di revisione nelle piccole imprese. Il disegno tiene quindi debitamente conto degli interessi delle PMI, senza peraltro trascurare la protezione dei diritti dei soci che detengono una partecipazione minori- taria. Questi ultimi meritano infatti una protezione legale sufficientemente estesa poiché, in caso di problemi, non esiste praticamente alcun mercato su cui si possano alienare le quote di partecipazione alla società. Per i detentori di partecipazioni minoritarie, il pericolo risiede nel fatto che i proprie- tari maggioritari, che spesso dispongono della maggioranza in seno agli organi direttivi, difendono i propri interessi nell’allestimento del rendiconto. Ne consegue che un controllo indipendente e preciso della regolarità della contabilità e del rendi- conto può rivelarsi indispensabile per tutelare gli interessi delle minoranze29. Per questo motivo, il disegno prevede che gli azionisti di una SA e i soci di una Sagl o di una società cooperativa che, insieme, rappresentano almeno il 10 per cento del capitale sociale possono esigere una revisione ordinaria (art. 727a cpv. 2, art. 818 cpv. 1 e art. 906 cpv. 2 n. 1 e 2 D CO; cfr. anche le norme concernenti l’associazione di cui all’art. 69b cpv. 1 n. 3 D CC). Per controbilanciare la possibilità di opting out prevista per le piccole imprese, ne esiste quindi anche una di opting up per tutelare le persone che detengono una partecipazione minoritaria. Occorre altresì concedere una protezione particolare alle persone esposte a rischi finanziari particolari in seguito al loro statuto di socio di una Sagl, di una società cooperativa o di un’associazione (responsabilità personale, obbligo di eseguire

versamenti suppletivi). È pertanto stato loro conferito il diritto di esigere una revi- sione ordinaria (art. 818 cpv. 2 e art. 906 cpv. 2 n. 3 D CO nonché art. 69b cpv. 1 n. 2 D CC). Nella pratica è spesso il mercato a dettare alle PMI esigenze più restrittive in materia di revisione. Le banche possono per esempio subordinare la concessione di un credito a una revisione ordinaria del conto annuale. I costi supplementari che ne derivano non devono essere considerati come onere amministrativo, bensì come elemento dei costi di finanziamento. Per quanto riguarda la questione della compatibilità del disegno con le PMI, rinvia- mo alle spiegazioni del n. 3.3.2.1.

29 Cfr. Kersten Alexander Honold, Wirtschaftsprüfung und das Konzept der «Levels of Assurance», diss., San Gallo 2003, pag. 30 seg.

1.4.1.4 Principali differenze tra la revisione ordinaria

e la revisione limitata Il disegno introduce una nuova forma di verifica del conto annuale nel diritto svizze- ro: la revisione limitata. Questo genere di revisione è già operativo e corrisponde a quella che viene attualmente denominata «verifica limitata» o review. In questo ambito esistono norme di audit sia a livello svizzero che internazionale30. La revisione limitata offre varie agevolazioni rispetto alla revisione ordinaria, segna- tamente in termini di portata e di intensità della revisione nonché di requisiti profes- sionali posti all’ufficio di revisione. Ne consegue, in termini di lavoro e di costi, un onere minore. Istituendo una revisione limitata è possibile dar seguito alla domanda delle PMI di agevolazioni finanziarie, avendo nel contempo la garanzia che i conti verificati non presentino grossi errori. Per garantire l’affidabilità della revisione nei confronti di terzi è tuttavia indispensa- bile operare una netta distinzione tra revisione ordinaria e revisione limitata, motivo per cui qualora si sia proceduto a una revisione limitata occorre indicarlo esplicita- mente nella relazione di revisione (art. 729b cpv. 1 n. 1 D CO). Le principali differenze tra la revisione ordinaria e la revisione limitata sono riassun- te nella tabella qui di seguito.

Criterio Revisione ordinaria Revisione limitata

Requisiti Condizioni restrittive Condizioni meno restrittive in professionali (art. 4 D LSR) relazione all’esperienza professionale (art. 5 D LSR): Esecuzione da parte di Esecuzione da parte di revisori periti revisori abilitati abilitati, ma anche di periti revisori abilitati Indipendenza Esigenze elevate Esigenze ridotte in caso di (art. 728 D CO) partecipazione all’attività contabile e di fornitura di altri servizi per la società da verifi- care (art. 729 D CO) Rotazione delle persone Nessuna rotazione delle perso- che dirigono la revisione ne che dirigono la revisione Portata della Estesa Meno estesa verifica (art. 728a D CO) (art. 729a D CO) Intensità della Completa Sommaria; limitata a deter- verifica minati atti di verifica

30 Cfr. International Standards on Auditing, Engagements to Review Financial Statements (ISA 910) e i Principi di revisione contabile della Camera fiduciaria, edizione 2001, pag. 145 segg. (PRC 20). Il PRC 20 riprende il contenuto dell’ISA 910. Il 31 dicembre 2004, le nuove norme svizzere di audit (NSA) sostituiranno l’attuale pacchetto di PRC. Nella versione provvisoria della Camera fiduciaria del settembre 2003, la verifica limitata è disciplinata analogamente all’ISA 910, quale NSA 910.

Criterio Revisione ordinaria Revisione limitata

Stesura della Relazione completa al Solo una relazione riassuntiva relazione consiglio d’amministra- all’assemblea generale zione e relazione riassun- (art. 729b D CO) tiva all’assemblea generale Avvisi obbligatori Violazioni della legge, dello Soltanto nel caso di eccedenza statuto o del regolamento di debiti (art. 729c D CO) d’organizzazione o nel caso di eccedenza di debiti

1.4.1.5 Imprese individuali, società in nome collettivo

e società in accomandita Secondo il diritto vigente, in linea di principio le imprese individuali, le società in nome collettivo e le società in accomandita sono assoggettate alla tenuta dei libri contabili, ma non hanno alcun obbligo di revisione (art. 957 in combinato disposto con art. 934, 552 seg. e 594 cpv. 3 CO). L’avamprogetto LRR prevedeva di sottoporre all’obbligo di revisione le imprese individuali, le società in nome collettivo e le società in accomandita e quelle iscritte nel registro di commercio o tenute a farlo qualora fossero superati taluni valori limite (bilancio complessivo di 4 milioni di franchi, cifra d’affari di 8 milioni di franchi, 50 posti a tempo pieno)31. Il socio di una società in nome collettivo o di una società in accomandita può infor- marsi in qualsiasi momento sulla situazione finanziaria della società (art. 557 cpv. 2 e art. 598 cpv. 2 in combinato disposto con art. 541 CO; art. 600 cpv. 3 CO). Di conseguenza, una revisione non è necessaria dal profilo dei rapporti interni. L’obbligo della revisione non si impone tuttavia nemmeno sul piano esterno. Anzi- tutto l’attività commerciale di questo genere di società è per lo più limitata. Inoltre la responsabilità personale dei soci, quanto meno di alcuni di loro, può tutelare meglio il creditore che non l’obbligo di revisione. Infine, se il mercato e la situazione lo esigono, i fornitori di crediti hanno sempre la possibilità di chiedere un rendiconto e una revisione qualificati. Nella prassi, finora non si è sentita la necessità di legifera- re, motivo per cui il presente disegno rinuncia a introdurre una revisione obbligato- ria.

1.4.2 Precisazione dei compiti dell’ufficio di revisione

Conformemente al diritto vigente, l’ufficio di revisione verifica se la contabilità, il conto annuale e la proposta concernente l’impiego dell’utile risultante dal bilancio siano conformi alla legge e allo statuto (art. 728 cpv. 1 CO).

31 Art. 43 AP LRR in: Rapporto della Commissione peritale «Diritto contabile» del

29.6.1998 (distribuzione: UFCL, Vendita pubblicazioni, 3003 Berna).

Nella pratica, questa descrizione generale del mandato della revisione ha sollevato questioni tuttora irrisolte e ha creato difficoltà di delimitazione. La mancanza di precisione riguardo al mandato dei revisori ha comportato attese eccessive da parte dell’opinione pubblica nei confronti dell’ufficio di revisione (cosiddetto expectation gap). Persino negli ambienti economici si crede spesso che tra i compiti dell’ufficio di revisione rientri quello di esaminare tutta l’impresa e che una relazione di revisio- ne senza riserve sia una sorta di marchio di qualità che garantisce la viabilità eco- nomica e la buona gestione della società32. La relazione di revisione offre una certa garanzia che il bilancio e il conto perdite e profitti riflettono un’immagine adeguata della situazione finanziaria dell’impresa. Il compito dell’ufficio di revisione è tuttavia limitato: – La revisione consiste unicamente nel verificare la contabilità, il conto annua- le o il conto di gruppo, ma soltanto nella prospettiva della loro conformità alla legge, allo statuto e, se del caso, a una normativa tecnica privata (art. 728a cpv. 1 n. 1 e art. 729a cpv. 1 n. 1 D CO). Per esempio, il revisore non verifica se, oggettivamente, gli attivi sono valutati correttamente, bensì soltanto se i principi di valutazione legali e statutari sono rispettati. Visto che la legge ammette le sottovalutazioni – rendendole talvolta addirittura obbli- gatorie –, il conto annuale, anche se conforme alla legge da qualsiasi punto di vista, non permette di trarre direttamente conclusioni sul valore dell’im- presa. Il futuro disegno di legge sul rendiconto (cfr. n. 1.2.3.2) ridurrà questa disparità e farà in modo che al rendiconto sia maggiormente applicato il principio di true and fair view. – A meno che non esistano rischi di indebitamento eccessivo, l’ufficio di revi- sione non è autorizzato a formulare giudizi sulla situazione finanziaria della società e ancor meno ad analizzarne la struttura patrimoniale, segnatamente in merito alla liquidità, al rapporto tra capitale proprio e capitale di terzi o al rapporto tra immobilizzazioni e attivo realizzabile. – Infine, l’ufficio di revisione non ha un obbligo generale di controllo della gestione. Fondamentalmente non è compito dell’ufficio di revisione giudica- re la qualità della gestione dell’impresa. Peraltro spesso non dispone nem-

meno delle necessarie conoscenze in materia (cfr. n. 1.3.1). Il consiglio d’amministrazione risponde della sua gestione davanti ai pro- prietari dell’impresa. Se questi ultimi non sono soddisfatti, spetta all’as- semblea generale mettere il consiglio d’amministrazione di fronte alle sue responsabilità e, se del caso, sostituirlo. Ciò non toglie che, se constata irregolarità nell’ambito della sua attività di verifica, l’ufficio di revisione ha l’obbligo di segnalarle (art. 728c e 729c D CO). D’altronde non ci si può attendere da esso qualcosa che non sia in grado di fornire per mancanza di competenze specifiche. Ne consegue che non ci si può pronunciare in modo valido sulla salute di un’im- presa, sulla qualità della sua gestione o sulle sue future opportunità, basandosi unicamente sulla relazione dell’ufficio di revisione.

32 A questo proposito e su quanto segue, cfr.: Peter Forstmoser, Arthur Meier-Hayoz, Peter Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 33 n. 33 segg.

Il disegno prevede, rispetto al diritto attuale, una definizione molto più precisa delle attribuzioni dell’ufficio di revisione, ma per motivi di carattere materiale non inter- viene nell’assegnazione delle funzioni in seno alla società. Il consiglio d’ammi- nistrazione continua ad essere responsabile del rendiconto, della sua pubblicazione e della stesura della relazione. In tale contesto, la descrizione più precisa delle attribu- zioni dell’ufficio di revisione persegue due obiettivi: da una parte, permette di meglio delimitare le responsabilità, evitando in tal modo azioni in responsabilità ingiustificate; dall’altra, pone chiaramente l’ufficio di revisione di fronte alle proprie responsabilità. Per la descrizione dettagliata delle attribuzioni dell’ufficio di revisione, rinviamo al commento fornito nella parte speciale del presente messaggio (per la revisione ordinaria, all’art. 728a D CO; per la revisione limitata, all’art. 729a D CO).

1.4.3 Requisiti per l’ufficio di revisione

Quando prescrive imperativamente un ufficio di revisione, la legge deve anche definire i requisiti professionali minimi dei revisori, affinché sia garantita l’affi- dabilità della revisione. Il disegno prevede criteri differenziati in funzione del tipo di revisione e dell’importanza dell’impresa da verificare. – In generale, la revisione ordinaria deve essere affidata a un perito revisore abilitato (art. 727b cpv. 2 D CO). – La revisione ordinaria delle società con azioni quotate in borsa incombe esclusivamente alle imprese di revisione sotto sorveglianza statale (art. 727b cpv. 1 D CO). Queste ultime devono adempiere le stesse condizioni dei peri- ti revisori abilitati (art. 9 lett. a D LSR), oltre a dover fornire una documen- tazione completa sull’impresa (art. 10 D LSR) e a essere iscritte nel registro di commercio (art. 2 lett. b D LSR). La differenza essenziale tra i periti revi- sori abilitati e le imprese di revisione sotto sorveglianza statale risiede nel fatto che queste ultime sono sottoposte al controllo da parte di un’autorità di sorveglianza (art. 17 segg. D LSR) e hanno obblighi specifici derivanti da tale sorveglianza (art. 11 segg. D LSR). – La revisione limitata deve essere conferita a un revisore abilitato. I criteri che riguardano la formazione sono essenzialmente gli stessi di quelli dei periti revisori abilitati. In compenso, oltre ai diplomi necessari, è richiesta unicamente un’esperienza professionale di breve durata (art. 5 D LSR). Anche il revisore che intende essere abilitato deve produrre un diploma che attesti il possesso delle conoscenze richieste. – Una società che soddisfa le condizioni di esenzione dall’obbligo di revisione (art. 727a cpv. 2 D CO), può designare un revisore che non adempie i requi- siti richiesti per l’abilitazione, per esempio una persona senza formazione professionale (cfr. commento all’opting down al n. 1.4.5). I requisiti cui devono adempiere i periti revisori abilitati e i revisori abilitati sono definiti nella nuova legge federale sulla sorveglianza dei revisori (art. 4 segg. D LSR). Per prendere in considerazione l’eterogeneità della domanda di prestazioni in materia di revisione, il disegno definisce le condizioni d’abilitazione nei termini oggettivamente più ampi possibili. È importante evitare l’instaurarsi di una situazio-

ne in cui i titolari di taluni diplomi detengano il monopolio. Anche formazioni meno

specifiche possono garantire competenze sufficienti se le lacune presenti in taluni settori importanti sono compensate da una lunga esperienza pratica. Per le esigenze in termini di formazione e di esperienza professionale, il disegno si ispira alle corri- spondenti disposizioni dell’Unione europea (cfr. n. 5) e dei nostri Stati limitrofi. Tuttavia, tenuto conto della molteplicità delle formazioni presenti in Svizzera, esso si limita a un minimo dei requisiti vigenti nelle diverse legislazioni. Rispetto ai requisiti in termini di formazione dei revisori particolarmente qualificati attualmente vigenti33, la gamma delle formazioni ammesse è leggermente più ampia.

1.4.4 Indipendenza dell’ufficio di revisione

1.4.4.1 Revisione ordinaria

Se la revisione deve assicurare l’affidabilità del conto annuale, la neutralità e l’oggettività del revisore devono essere garantite. Fondamentalmente l’indipendenza è uno stato psichico interiore, che una norma potrebbe disciplinare soltanto in modo limitato34. Nondimeno, la legge deve proibire i rapporti di dipendenza manifesti. Se l’oggetto delle disposizioni legislative sull’indipendenza è prevalentemente una realtà esterna, così come può essere percepita da terzi, l’obiettivo di questa norma è l’imparzialità e l’integrità del revisore, ossia realtà del tutto soggettive e difficilmen- te verificabili. Per i terzi, la mancanza di segni esterni di parzialità dimostra un’indipendenza sufficiente. Al contrario, se risulta che un rapporto di dipendenza vincola il revisore alla società, la revisione e il rendiconto non sono degni di fiducia agli occhi dei terzi. Occorre pertanto esigere dall’ufficio di revisione che si astenga da tutto ciò che potrebbe compromettere, di fatto o in apparenza, la sua indipendenza (art. 728 cpv. 1 D CO e relativo commento). Il diritto attuale non disciplina la questione dell’indipendenza in modo molto detta- gliato (art. 727c CO), lasciando agli organi d’autodisciplina del settore e alla giuri- sprudenza il compito di concretizzare le norme legali. Tale approccio non ha tuttavia saputo imporsi in modo generale nella pratica. Gli sviluppi occorsi in Svizzera e all’estero hanno peraltro mostrato la necessità di istituire, in materia di indipenden- za, un quadro normativo dettagliato, quanto meno per le società più grandi. Il disegno stila un elenco non esaustivo di situazioni incompatibili con l’esigenza d’indipendenza dell’ufficio di revisione, poiché in ogni caso danno quanto meno l’apparenza di un rapporto di dipendenza (art. 728 cpv. 2 D CO). Visto l’interesse pubblico preponderante a una revisione affidabile, per la revisione ordinaria è giusti- ficato fissare esigenze severe in materia di indipendenza. Ai sensi del nuovo disci- plinamento, è quindi opportuno esaminare rigorosamente la questione dell’indi- pendenza, anche per fattispecie che non sono esplicitamente previste dalla legge. Nel diritto vigente, la descrizione delle esigenze legali in materia di indipendenza è fortemente caratterizzata dal rispetto delle condizioni riscontrabili nelle piccole

imprese. Con la nuova normativa è possibile, fino a un certo punto, definire criteri

33 Ordinanza del 15 giugno 1992 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati (RS 221.302). 34 Si veda Günther Schultz, Fachliche Qualifikation und Unabhängigkeit der Revision, L’expert-contable suisse, 1991, 546 segg., 548.

differenziati per la revisione ordinaria, limitata e facoltativa, il che consente un disciplinamento più adeguato.

1.4.4.2 Revisione limitata

Anche una revisione limitata può adempiere al suo scopo soltanto se l’ufficio di revisione è indipendente e il suo giudizio di verifica obiettivo. Il disegno rinuncia tuttavia a concretizzare i dettagli dell’indipendenza richiesta (cfr. art. 728 D CO per la revisione ordinaria). La situazione delle PMI è inoltre presa in considerazione mediante una norma speciale (art. 729 cpv. 2 D CO). Questo disciplinamento per- mette, in caso di interpretazione, di tener conto della situazione delle PMI. Tuttavia, affinché la revisione possa conservare il suo valore nei confronti di terzi, le situazio- ni che potrebbero dare l’impressione di un rapporto di dipendenza o di un giudizio parziale vanno assolutamente evitate nell’ambito della revisione limitata.

1.4.4.3 Revisione facoltativa

L’opting out previsto per le PMI (art. 727a cpv. 2 D CO) offre la possibilità di agevolare in notevole misura le condizioni in materia di indipendenza dell’ufficio di revisione. Se possono rinunciare alla revisione, le imprese possono anche decidere di fare comunque controllare i loro conti da un revisore che non soddisfi appieno le condizioni in materia di indipendenza (opting down, cfr. n. 1.4.5). Per le imprese più piccole, questa possibilità riveste una grande importanza pratica, poiché accade spesso che facciano già appello alla consulenza del loro ufficio di revisione per il rendiconto. Per le società anonime, ne risulta un netto miglioramento rispetto al diritto vigente: secondo l’articolo 727c capoverso 1 CO, l’ufficio di revisione non può eseguire per la società da verificare lavori incompatibili con il suo mandato di verifica. Tale divieto ha segnatamente lo scopo di segnalare esplicitamente che il revisore non è autorizzato a tenere la contabilità della società35. Tuttavia tale divieto è sovente impossibile da rispettare a causa delle lacune troppo spesso constatate nella contabilità dell’impresa sottoposta a verifica. Secondo uno studio condotto dall’Università di San Gallo nel 2001, l’85 per cento dei revisori interrogati ha ammesso di dover intervenire occasionalmente nella contabilità e/o nell’allestimento del conto d’esercizio dell’impresa da verificare (cosiddetto embed- ded audit). Circa il 60 per cento di loro lo fa senza badare a che i diversi tipi di prestazioni siano forniti da persone o da enti diversi. L’embedded audit si presenta soprattutto nelle PMI, mentre è molto più raro nelle grandi imprese o nelle società quotate in borsa. Questi risultati mostrano che in Svizzera esiste una forma di seg- mentazione dei servizi di revisione: se l’indipendenza del controllo dei conti è senz’altro reale nelle società con azioni quotate in borsa e nelle altre grandi imprese, nelle PMI prevale l’embedded audit36.

35 Cfr. Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2a edizione, Zurigo 1996, n. 1792.

36 Kersten Alexander Honold, Wirtschaftsprüfung und das Konzept der «Levels of

Assurance», diss., San Gallo 2003, pag. 267 segg., 273 segg., 285 segg.

Per soddisfare le esigenze pratiche in futuro, l’opting out autorizzerà il cumulo delle prestazioni di consulenza in materia contabile, di rendiconto (compilation) e di revisione limitata (review). Il disegno prende pertanto in considerazione il fatto che numerose PMI, sia per motivi personali, sia per motivi inerenti alla qualifica, non sono in grado di tenere la contabilità o di chiudere i conti annuali senza avvalersi di un’assistenza esterna. Fare appello ad altri consulenti comporterebbe importanti conseguenze finanziarie per le piccole imprese. In questo senso, l’aiuto che può fornire il revisore costituisce una soluzione più efficace e vantaggiosa. Gli ostacoli all’indipendenza della revisione che ne derivano appaiono tuttavia sopportabili se questa pratica rimane circoscritta alle piccole imprese.

1.4.5 Riepilogo: due tipi di obblighi di revisione

e un sistema d’opzione Riassumendo, per quanto riguarda l’obbligo di revisione il disegno prevede quanto segue. In generale, l’obbligo di revisione concerne tutte le società anonime, le Sagl e le società cooperative. Esistono due tipi di revisione che si distinguono per l’oggetto e la portata della revisione. – Le società con azioni quotate in borsa e le imprese di una certa importanza economica devono sottoporsi a una revisione ordinaria. Se si tratta di una società con azioni quotate in borsa, l’ufficio di revisione deve essere un’im- presa di revisione sotto sorveglianza statale. Le altre imprese di una certa importanza economica devono designare un perito revisore abilitato. – Tutte le altre imprese possono avvalersi di una revisione limitata. Quale ufficio di revisione devono designare un revisore abilitato. La società deve avere la possibilità di derogare a questo disciplinamento di base a seconda delle circostanze e dei suoi bisogni effettivi, a condizione che sia in sintonia con gli obiettivi di protezione della revisione (cfr. n. 1.4.1). L’obbligo generale di revisione suddiviso in due categorie è pertanto legato a un sistema di opzioni. Le società dispongono delle seguenti possibilità: – Opting up: se per legge la società è tenuta a sottoporsi soltanto a una revi- sione limitata, una minoranza che rappresenta almeno il 10 per cento del capitale sociale può esigere una revisione ordinaria da parte di un perito revisore abilitato (art. 727a cpv. 2, art. 818 cpv. 1, art. 906 cpv. 2 n. 1 e 2 D CO; cfr. anche il disciplinamento applicabile all’associazione, art. 69b cpv. 1 n. 3 D CC). Ogni socio personalmente responsabile o al quale incom- be un obbligo di effettuare versamenti suppletivi gode dello stesso diritto (art. 818 cpv. 2 e art. 906 cpv. 2 n. 3 D CO; per l’associazione art. 69b cpv. 1 n. 2 D CC). Nel quadro di questi diritti di protezione sanciti dalla legge, i so- ci che dispongono del diritto di voto possono definire liberamente le modali- tà di applicazione dell’opzione. Possono esigere una revisione ordinaria ai sensi delle disposizioni legali o, per esempio, accontentarsi di una revisione ordinaria da parte di una persona che non sia un perito revisore abilitato. – Opting out: le società tenute soltanto a eseguire una revisione limitata pos- sono rinunciarvi, con il consenso di tutti i soci, se hanno una media annua di

posti a tempo pieno non superiore a 10 (art. 727a cpv. 2, art. 818 cpv. 1 e

art. 906 cpv. 1 D CO). Quando gli effettivi sono più numerosi o qualora non vi sia consenso tra i soci o gli azionisti, la revisione limitata è una condizio- ne minima indispensabile per garantire la protezione dei lavoratori e delle persone che detengono partecipazioni minoritarie. Tale disciplinamento permette a circa l’88 per cento delle imprese di fare a meno della revisione (cfr. tabella al n. 1.4.1.2). Il criterio del consenso di tutti i soci è meno radi- cale di quanto non sembri di primo acchito, poiché la maggioranza delle pic- cole imprese è costituita da società unipersonali o che contano soltanto 3–5 soci, dove il consenso è la regola. L’opting out deve essere escluso a priori per la revisione ordinaria poiché, come già esposto, nelle imprese economi- camente importanti la revisione risponde a un interesse pubblico. – Opting down: le società che per legge sono autorizzate ad adottare l’opting out possono anche avvalersi dell’opting down. Anziché rinunciare comple- tamente alla revisione, possono – alle stesse condizioni – semplicemente ignorare talune disposizioni della legge. È per esempio possibile attenersi al principio della revisione limitata, designando tuttavia come ufficio di revi- sione una persona che non adempie le condizioni richieste per l’abilitazione. È inoltre possibile distanziarsi dai criteri generali di indipendenza e coinvol- gere l’ufficio di revisione nella contabilità e nella stesura del conto annuale. – Opting in: a causa delle condizioni di mercato, in particolare relative al capitale di terzi, un buon numero di imprese che potrebbero essere esentate da una revisione in virtù del disciplinamento proposto, nella pratica dovranno in ogni caso far controllare i loro conti poiché alcuni creditori lo esigono in base a rapporti contrattuali. Ne risulta una sorta di opting in da parte dei creditori. Le modalità precise della revisione sono appannaggio di un regolamento contrattuale tra le parti. Un opting in di questo tipo presup- pone tuttavia una posizione negoziale sufficientemente forte, di cui possono disporre segnatamente le banche, i locatori di immobili commerciali e i fornitori importanti. Per quanto riguarda gli altri creditori, esistono altri mezzi intesi a garantire i loro rapporti commerciali (cfr. n. 1.4.1). Tenuto conto degli obiettivi di protezione rilevanti, la presente concezione offre

ampia libertà all’impresa. Essa permette segnatamente di contenere l’obbligo di revisione per ridurre i costi che ne risultano, proteggendo nel contempo gli interessi che richiedono una protezione. L’opting out e l’opting down si limitano unicamente alla verifica dei conti annuali da parte dell’ufficio di revisione. Nelle altre situazioni in cui la legge prevede una verifica o un attestato rilasciato da un perito revisore abilitato o da un revisore abilitato (p. es. art. 732 cpv. 2 D CO concernente la verifica della riduzione del capitale azionario; cfr. commento all’art. 2 D LSR), non è possibile rinunciare alla verifica o all’attestato richiesto in ragione degli interessi protetti dalla legge. L’obbligo di revisione è stato adeguato anche in funzione dei bisogni particolari delle associazioni e delle fondazioni (art. 69b e 83b D CC). Soltanto le grandi asso- ciazioni sono assoggettate all’obbligo di revisione. Per le fondazioni, l’obbligo di revisione è generale, anche se l’autorità di sorveglianza può esentarle. Per quanto riguarda la compatibilità del sistema di opzioni con le PMI, rinviamo alle spiegazioni del n. 3.3.2.1.

1.4.6 Assicurazione esterna della qualità da parte

di un organo statale di sorveglianza

1.4.6.1 Problemi di esecuzione del diritto attuale

L’abolizione della cosiddetta «revisione profana», introdotta nella revisione del diritto della società anonima del 1991, ha avuto luogo solo formalmente (cfr. n. 1.1.2). Da un lato, la formulazione delle esigenze legali concernenti i requisi- ti dei revisori è troppo vaga (art. 727a CO: «I revisori devono disporre dei requisiti necessari per poter adempiere le loro funzioni presso la società soggetta alla loro verifica»). D’altra parte, non esiste alcuno strumento efficace che permetta di adem- piere le condizioni legali. La procedura di revoca dell’ufficio di revisione da parte dei tribunali civili con domanda giudiziale dei creditori o degli azionisti (art. 727e cpv. 3 CO) è risultata poco praticabile e non è riuscita a imporsi. Anche l’applicazione delle condizioni relative ai revisori particolarmente qualificati (art. 727b CO37) ha incontrato enormi difficoltà pratiche, poiché non esiste un’auto- rità (extragiudiziaria) che possa decidere a titolo definitivo sulla questione dei requi- siti professionali. Soprattutto il problema dell’esperienza pratica necessaria ha posto un cospicuo numero di professionisti in una situazione di incertezza giuridica diffi- cilmente tollerabile. Infatti, è soltanto nell’ambito di una procedura giudiziaria, in seguito a un litigio, che queste persone hanno la possibilità di ottenere una decisione ufficiale in merito al loro adeguamento alle condizioni legali. I grossi problemi legati all’applicazione dei criteri di indipendenza dei revisori sono già stati trattati (cfr. n. 1.4.4). Inoltre, non sempre l’intensità della revisione è conforme alle condizioni legali. Mentre il diritto vigente esige una revisione ordinaria, nella pratica viene spesso eseguita soltanto una revisione limitata. Nel diritto vigente, la sorveglianza dei revisori si basa essenzialmente sul principio dell’autodisciplina e dell’autocontrollo da parte delle associazioni di categoria. Ma le difficoltà menzionate nell’applicazione del diritto e diversi fatti avvenuti in Sviz- zera e all’estero hanno fortemente intaccato la fiducia in questo sistema. Alla luce di quanto esposto, nel diritto vigente l’assicurazione della qualità della revisione non è sufficientemente efficace. Diverse evoluzioni nella prassi e la man- canza di un’assicurazione della qualità esterna alla società hanno discreditato la

revisione. L’affidabilità della revisione presuppone non solo una definizione più precisa dei requisiti professionali e dei criteri di indipendenza dei revisori, ma deve altresì essere accompagnata da misure che garantiscano l’attuazione delle condizioni legali. A tal fine, il disegno introduce quanto segue: – In sintonia con l’organizzazione della revisione in altri Paesi, introduce un sistema di abilitazione: tutti i revisori che effettuano i controlli richiesti dalla legge devono sottoporsi a una procedura d’abilitazione che consiste nel veri- ficare se adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza pro-

37 Cfr. l’ordinanza del 15 giugno 1992 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati (RS 221.302).

fessionale, nonché se sono incensurati (art. 3 segg. D LSR). Se risulta neces- sario in caso di problemi l’abilitazione può essere revocata (art. 18 D LSR). – Gli uffici di revisione delle società con azioni quotate in borsa sottostanno alla sorveglianza statale (art. 7 cpv. 1 e art. 17 D LSR). Per tali uffici sono previste modalità d’abilitazione speciali (art. 7 cpv. 1 e art. 10 D LSR) e una serie di obblighi supplementari (art. 11 segg. D LSR). Inoltre, l’autorità di sorveglianza dispone di strumenti di sanzione efficaci (art. 18 seg. e 41 seg. D LSR). I diritti dei creditori e dei soci di proporre azione sono già stati disciplinati in modo uniforme per tutte le forme giuridiche nell’ambito della revisione del diritto della Sagl. Essi sono completati da un disciplinamento che prescrive alla persona preposta al registro di commercio di prendere le misure necessarie per ripristinare l’ordine legale qualora l’organizzazione della società non sia conforme alle prescrizioni La procedura e le condizioni di abilitazione, nonché la sorveglianza sono oggetto di una nuova legge federale sulla sorveglianza della revisione. Per gestire l’abilitazione dei revisori viene istituita un’unica autorità federale di sorveglianza che fornisce le prestazioni richieste dalla legge e sorveglia le imprese di revisione delle società con azioni quotate in borsa. A tempo debito, occorrerà valutare l’opportunità di integrare tale autorità nella futura Vigilanza integrata dei mercati finanziari (FINMA); a questo stadio è prematuro decidere in merito a tale questione. Fino a quel momento l’autorità di sorveglianza assumerà la forma di un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria (art. 29 D LSR).

1.4.6.2 Evoluzione internazionale in materia di sorveglianza

della revisione In seguito a diversi scandali finanziari in cui erano coinvolte alcune imprese ameri- cane quotate in borsa (Enron, WorldCom ecc.), il 23 gennaio 2002 il Congresso americano ha votato il Sarbanes-Oxley Act38 nell’intento di restaurare la fiducia degli investitori. Detta legge estende i compiti degli uffici di revisione e rafforza le disposizioni relative alla loro indipendenza. Essa istituisce altresì un’autorità di sorveglianza dei revisori, il Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), la cui funzione è di garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di qualità e di indipendenza. Il PCAOB sovrintende a tutti gli uffici di revisione che controllano la totalità o parte dei conti di una società quotata in borsa negli Stati Uniti, indipendentemente dalla sede sociale della società da verificare. Tale sorveglianza si estende quindi non solo ai revisori delle imprese svizzere i cui titoli di partecipazione o prestiti in obbliga- zioni sono quotati negli Stati Uniti, ma anche ai revisori delle grandi filiali svizzere la cui società madre è quotata negli Stati Uniti, e ciò a prescindere dal fatto che la società quotata abbia sede in Svizzera o altrove.

38 Per una visione generale su questo tema, si veda la pubblicazione della Camera fiduciaria «Que signifie le Sarbanes-Oxley Act of 2002 pour les entreprises suisses?», Zurigo 2002; Hans Caspar von der Crone, Katja Roth, Der Sarbanes-Oxley Act und seine extraterritoriale Bedeutung, PJA 2003, 131 segg.

Il PCAOB ha compiti di sorveglianza molto estesi e dispone di un vasto strumenta- rio di sanzioni. È segnatamente abilitato a procedere a ispezioni presso uffici di revisione sotto la sua sorveglianza e a consultarne i documenti. Tali competenze sono incompatibili con numerose disposizioni del diritto svizzero, segnatamente quelle relative alla protezione del segreto professionale, borsistico, bancario, d’affari e dei dati. La Svizzera si è subito messa in contatto con l’autorità statunitense preposta alla sorveglianza della borsa (SEC) e con il PCAOB, ad essa subordinato, al fine di attirare l’attenzione di questi enti sui problemi che pone l’applicazione della legge Sarbanes-Oxley in Svizzera. La Svizzera ha segnatamente fatto sapere che ritiene inaccettabile il fatto che ispettori americani possano consultare documenti sensibili di imprese elvetiche. Peraltro la Svizzera non è l’unica a difendere questo punto di vista: le grandi nazioni industrializzate e le piazze finanziarie più importanti del mondo, in particolare anche l’Unione europea, hanno manifestato le stesse preoccupazioni. In un comunicato diramato il 9 giugno 2004, il PCAOB ha delineato il suo punto di vista in merito alla collaborazione internazionale in materia di sorveglianza dei revisori. Il PCAOB riconosce i problemi che la legge Sarbanes-Oxley pone alle società la cui sede si trova fuori dagli Stati Uniti e si è dichiarato disposto a collaborare con le autorità di sorveglianza straniere (cooperative approach). In linea di massima ci si atterrà per quanto possibile al sistema di sorveglianza dello Stato che ospita la sede al fine di impedire le doppie sorveglianze, sgravare le imprese di revisione e permet- tere di ottimizzare l’uso delle risorse delle autorità di sorveglianza. Il PCAOB pre- senterà un piano differenziato che tenga conto dei diversi sistemi nazionali. Quanto più il sistema nazionale appare degno di fiducia agli occhi delle autorità americane, tanto meno il PCAOB si intrometterà direttamente nella sorveglianza. Le domande di assistenza amministrativa e giudiziaria andranno rivolte all’omologa autorità di sorveglianza. I conflitti di norme internazionali vanno evitati anzitutto mediante la collaborazione tra le autorità di sorveglianza e, in secondo luogo, mediante procedure speciali e dichiarazioni volontarie di accettazione o di rinuncia da parte delle persone protette

dalle norme applicabili. Queste soluzioni poggiano su un accordo di massima tra gli Stati Uniti e l’Unione europea. Per poter applicare nell’UE il sistema elaborato dal PCAOB, nel marzo 2004 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva in materia di revisione (cfr. n. 5). Dalla proposta si evince che in linea di principio anche la Commissione europea prevede di assoggettare le imprese di revisione straniere a un obbligo di registrazione qualora verifichino imprese le cui azioni sono quotate nell’Unione europea. Tuttavia l’UE (come del resto la Svizzera, cfr. art. 8 cpv. 2 D LSR) rinuncerà presumibilmente alla registrazione se il Paese d’origine dell’impresa di revisione si avvale di un sistema di assicurazione della qualità e di sorveglianza equivalente al suo. Allo stato attuale delle cose, è lecito pensare che la rapida introduzione di un’auto- rità di sorveglianza statale in Svizzera comporterà agevolazioni notevoli alle imprese di revisione interessate al momento della loro registrazione negli Stati Uniti e nell’Unione europea. Se, una volta che la normativa degli Stati Uniti e dell’Unione europea sarà adottata a titolo definitivo, si rivelasse ancora necessario un coordina-

mento in vista di un mutuo riconoscimento delle autorità di sorveglianza, eventuali modifiche concernenti le modalità della sorveglianza potranno essere apportate nell’ambito dei dibattiti parlamentari concernenti la legge sulla sorveglianza dei revisori.

1.4.7 Nuova terminologia

Entro i limiti del possibile, il disegno si basa sulla terminologia del diritto attuale, unificando tuttavia le definizioni e introducendo nuove designazioni che necessitano di qualche spiegazione. Nella scelta della terminologia, occorre badare affinché quest’ultima sia comprensibile in tutte le lingue nazionali. A tal fine, la nozione di revisione e i termini che ne derivano presentano vantaggi indiscutibili rispetto ad altri termini che potrebbero essere recepiti come più moderni. – L’armonizzazione del disciplinamento tra le varie forme giuridiche passa anche attraverso l’unificazione della designazione dell’organo incaricato del- la revisione del conto annuale. L’utilizzazione del termine «ufficio di revi- sione» sarà pertanto generalizzata. In occasione della revisione del diritto della società anonima del 1991, nelle versioni tedesca e francese i termini «Kontrollstelle» e «organe de contrôle» erano stati sostituiti, rispettivamente, con «Revisionsstelle» e «organe de révision», nell’intento di esplicitare, come del resto era già stato fatto nel te- sto italiano, che il suo compito era quello di effettuare una revisione del ren- diconto e non già un controllo qualsiasi del consiglio d’amministrazione39. Nel diritto della Sagl e della società cooperativa, è ancora utilizzato il termi- ne «Kontrollstelle» rispettivamente «organe de contrôle». L’adeguamento di questa terminologia era stato omesso in occasione della revisione del diritto della società anonima, ma è ormai giunto il momento di colmare questa lacuna. Per quanto concerne la Sagl, abbiamo già proposto una modifica in tal senso nel quadro della revisione del diritto della Sagl40. Questo adegua- mento nel diritto della società cooperativa si imponeva poiché l’ufficio di revisione di tali società non controlla la gestione in virtù della legge (cfr. commento all’art. 906 D CO). In futuro l’ufficio di revisione sarà designato con lo stesso termine in tutte le forme giuridiche del diritto privato. – Il termine di «revisore» designa le persone che operano nell’ambito di una revisione facoltativa per le quali la legge non prevede requisiti specifici (p. es. in seno a un’associazione, ma anche in una SA o una Sagl). Si applica quindi anche a persone che non hanno qualifiche professionali. – L’espressione «revisore abilitato» designa le persone autorizzate a effettuare

revisioni limitate conformemente alle disposizioni legali (art. 727c D CO). Contrariamente ai (semplici) revisori ai sensi del diritto attuale (art. 727a CO), i revisori abilitati devono adempiere criteri di formazione minimi e disporre di un’abilitazione formale. Tale espressione si applica sia alle persone fisiche sia alle imprese di revisione.

39 Messaggio del 23 febbraio 1983 sulla revisione del diritto della società anonima, FF 1983 II 907.

40 Cfr. p. es. art. 818 D CO, FF 2002 2841 segg., 2969 seg.

– L’espressione «perito revisore abilitato» designa le persone autorizzate a effettuare una revisione ordinaria delle imprese di una certa importanza eco- nomica (art. 727b cpv. 2 D CO). I periti revisori abilitati devono avere la stessa formazione dei revisori abilitati, ma devono altresì disporre di un’esperienza professionale. Nel termine «perito» è sottintesa tale esperienza in quanto derivante dal latino peritus, participio passato di periri, che signi- fica, appunto, «fare esperienza». Nel diritto attuale, i periti revisori abilitati sono pressoché l’equivalente dei revisori particolarmente qualificati (art. 727b CO). Tale espressione si applica sia alle persone fisiche sia alle imprese di revisione. – L’espressione «impresa di revisione sotto sorveglianza statale» designa le imprese di revisione autorizzate a effettuare la revisione ordinaria delle società con azioni quotate in borsa (art. 727b cpv. 1 D CO e art. 7 D LSR). Si tratta in ogni caso di periti revisori abilitati posti tuttavia sotto il controllo di un’autorità di sorveglianza. Per quanto riguarda gli altri termini nuovi utilizzati nella legge federale sulla sorve- glianza dei revisori, rinviamo al commento relativo all’articolo 2 D LSR. Il diritto attuale prevede non solo la verifica del conto annuale e del conto di gruppo da parte dell’ufficio di revisione, ma anche la conferma di un certo numero di opera- zioni da parte di revisori o di revisori particolarmente qualificati. Questi atti posso- no, ma non devono necessariamente, essere effettuati dall’ufficio di revisione (per quanto concerne la responsabilità comunque parzialmente identica, cfr. art. 755 CO). Le persone che non fanno parte dell’ufficio di revisione e che sono incaricate di effettuare tali verifiche non hanno pertanto qualità di organo41. La terminologia finora utilizzata deve essere sostituita dalle espressioni «perito revisore abilitato» o «revisore abilitato», a seconda dei casi. In tal modo, viene definito anche il livello dei requisiti, conformemente alle decisioni del legislatore del 1991 e al nuovo disci- plinamento della revisione.

1.4.8 Rapporto con la revisione del diritto della Sagl

Per motivi di tecnica legislativa, il presente messaggio è concepito sotto forma di «messaggio aggiuntivo» al messaggio sulla revisione del diritto della Sagl42 (a proposito della sua genesi, cfr. n. 1.2.3.2). Il disegno concernente la Sagl prevede un certo numero di novità di portata generale nel diritto societario, che il presente messaggio dà ormai per scontate. – Elenco delle informazioni da iscrivere nel registro di commercio Il disegno Sagl alleggerisce il Codice delle obbligazioni dalle disposizioni dettagliate relative all’iscrizione nel registro di commercio e conferisce al

41 Cfr. Rosmarie Abolfathian-Hammer, Das Verhältnis von Revisionsstelle und Revisor zur Aktiengesellschaft, diss., Berna 1992, 47 seg.; messaggio del 23 febbraio 1983 sulla revisione del diritto della società anonima, FF 1983 II 831 seg. (per quanto riguarda i verificatori della relazione dei promotori). 42 Messaggio del 19 dicembre 2001 concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2002 2841.

nostro Consiglio il mandato di specificare tali esigenze nell’ordinanza sul registro di commercio (art. 929 cpv. 1 D CO disegno Sagl). Ciò comporta la soppressione degli elenchi che figurano attualmente negli articoli 640 e 641 CO. Le disposizioni in questione non devono quindi essere adeguate nel pre- sente messaggio. – Iscrizione nel registro di commercio Secondo il diritto vigente, il consiglio d’amministrazione deve far iscrivere nel registro di commercio il nome dei membri dell’ufficio di revisione (art. 640 cpv. 2 in combinato disposto con art. 641 n. 10 CO). Il disegno di revisione della Sagl disciplina in modo uniforme per tutte le forme giuridi- che la questione delle persone autorizzate o obbligate a essere iscritte (art. 931a D CO disegno Sagl). Il presente messaggio non contiene pertanto alcun disciplina mento a questo proposito. – Cancellazione dal registro di commercio Nel diritto attuale, spetta al consiglio d’amministrazione notificare all’uffi- ciale del registro di commercio la revoca della funzione del revisore. Se tale iscrizione non è effettuata entro 30 giorni, il revisore uscente può chiedere direttamente la sua cancellazione (art. 727e cpv. 4 CO). Il disegno di revi- sione del diritto della Sagl prevede una normativa praticamente identica per quanto riguarda la sostanza, ma applicabile a tutte le forme giuridiche (art. 938b D CO disegno Sagl). Di conseguenza, l’articolo 727e capover- so 4 CO è abrogato. – Lacune nell’organizzazione Il diritto vigente prevede una procedura da applicare quando la società non dispone di un ufficio di revisione (art. 727f CO). Il disegno relativo alla Sagl sostituisce questa disposizione mediante una procedura valida per tutte le forme di società in caso di lacune nell’organizzazione della società (art. 731b D CO disegno Sagl; vedi anche art. 69a e 83 cpv. 2–5, D CC dise- gno Sagl concernente l’associazione e la fondazione). Di conseguenza l’articolo 727f CO è abrogato (in seguito all’introduzione di nuove disposi- zioni, l’art. 910a D CO nonché gli art. 69a e 83 cpv. 2-5 D CC proposti nell’ambito del disegno di revisione del diritto della Sagl sono tuttavia tra- sferiti negli art. 908 D CO nonché 69c e 83d D CC del presente disegno). – Revisori particolarmente qualificati Il disegno di revisione del diritto della Sagl prevede un adeguamento di

carattere terminologico nell’articolo 727b capoverso 1 numero 3 lettera c CO. Visto che il presente messaggio propone la revisione totale dell’artico- lo 727b CO, tale modifica viene meno. Il disciplinamento relativo a un’eventuale condizione di domicilio per i membri dell’ufficio di revisione di cui all’articolo 730 capoverso 3 D CO dovrà, se del caso, essere adeguato al nuovo disciplinamento generale in materia per tutti i membri degli organi societari nel quadro della revisione del diritto della Sagl (cfr. commento all’art. 730 cpv. 3 D CO).

1.4.9 Diritto d’opzione tra revisione e responsabilità

personale dei soci In occasione dei dibattiti sulla revisione del diritto della Sagl (cfr. n. 1.2.3.2), la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha deciso di esaminare se la rinuncia a una revisione, da parte delle piccole società, debba com- portare una responsabilità – illimitata o limitata - dei soci per gli impegni della società a un multiplo del capitale sociale. In tal modo, gli imprenditori avrebbero la scelta tra una revisione quanto meno limitata e una responsabilità personale. Se si considera la revisione anzitutto come corrispettivo della mancanza di respon- sabilità personale dei soci di una persona giuridica, far intervenire la responsabilità personale quando si rinuncia a una revisione può di per sé essere giustificato dal punto di vista dogmatico. È tuttavia opportuno prendere in considerazione il fatto che la revisione non è l’unico corrispettivo della limitazione della responsabilità al patrimonio della società, e non è nemmeno una conseguenza imperativa. Peraltro, in una concezione moderna della società anonima, l’ufficio di revisione svolge diversi compiti (segnatamente, garantisce la correttezza del conto annuale quale base deci- sionale per la gestione; effettua un controllo interno nel senso di checks and balan- ces; garantisce la trasparenza necessaria al commercio di azioni in borsa; tutela i creditori; a questo proposito, cfr. n. 1.1.1 e 1.4.1). Il peso attribuito alle diverse funzioni dell’ufficio di revisione dipende tuttavia dalle dimensioni dell’impresa e da altre circostanze (p. es. impresa unipersonale o con un numero limitato di soci). Inoltre, l’onere che risulta dalla revisione varia notevolmente da un’impresa all’altra e dipende dalle circostanze concrete. La questione della rinuncia alla revisione e delle conseguenze giuridiche che ne derivano non può essere risolta in modo dogma- tico, ma deve essere decisa contemperando i vari interessi in campo. Il disegno non intende vincolare la rinuncia all’ufficio di revisione nelle piccole società a una responsabilità personale dei soci per i seguenti motivi: – Considerando il diritto di altri Stati, se adottasse il sistema proposto la Sviz- zera imboccherebbe una via solitaria. Tenuto conto del fatto che l’attività economica è vieppiù interconnessa a livello internazionale, occorre evitare,

salvo per motivi prioritari, di introdurre differenze sostanziali rispetto al diritto societario in vigore presso i nostri Stati limitrofi. – Si potrebbe pensare che esista già una certa affinità tra la Sagl e la società in nome collettivo nell’ambito della responsabilità: secondo l’articolo 802 CO, i soci sono solidalmente responsabili, come i soci della società in nome col- lettivo, di tutte le obbligazioni della società, ma solo fino all’ammontare del capitale sociale iscritto. In realtà, questa disposizione legislativa poco com- prensibile si limita a una responsabilità per l’esonero del capitale sociale (art. 802 cpv. 2 CO). Tale disposizione sulla responsabilità è una peculiarità del diritto svizzero della Sagl la cui applicazione è problematica poiché addossa in modo affatto trasparente un rischio alle persone interessate e con- duce a esiti contrastanti. Per questo motivo, il disegno di revisione del diritto della Sagl propone di porre fine a questa confusione di generi tra vera socie- tà di capitali e società in nome collettivo e di sopprimere la responsabilità personale e sussidiaria dei soci43.

43 FF 2002 2841, 2851 segg.

– La responsabilità personale per tutti i soci ostacola notevolmente la costitu- zione d’impresa da parte di giovani imprenditori (start up). Un disciplina- mento di questo tipo scoraggerebbe dal costituire un’impresa le persone che hanno idee innovatrici ma che dispongono soltanto di pochi capitali, con tut- te le conseguenze indesiderabili che ne derivano dal profilo macroeconomi- co. – La proposta consentirebbe di risparmiare i costi connessi alla revisione limi- tata senza tuttavia contenere il rischio d’impresa. In caso di fallimento, i de- biti di cui dovrebbero rispondere i soci impedirebbero qualsiasi possibilità di risollevarsi. Contrariamente ad altre piazze economiche, la nostra offrirebbe solo difficilmente una seconda opportunità. – Una società è spesso costituita nella forma della Sagl o della SA proprio per limitare la responsabilità personale dei soci. Generalmente le persone che dispongono di pochi capitali non possono permettersi di incorrere in un rischio di responsabilità equivalente a un multiplo del capitale sociale o del capitale azionario. Nella pratica, un disciplinamento come quello proposto scoraggerebbe anche i responsabili di imprese modeste a fare a meno della revisione. – Un diritto d’opzione tra revisione e responsabilità personale sembra essere poco trasparente per quanto riguarda le sue conseguenze e implica rischi per le diverse parti in causa. Benché esista la possibilità di informarsi presso il registro di commercio per sapere se la società abbia designato un ufficio di revisione o no, ciò non fornisce alcuna indicazione in merito al controllo effettuato. Per le persone che dispongono soltanto di nozioni elementari di diritto, le conseguenze giuridiche della mancanza di revisione non sarebbero sufficientemente chiare. Nell’interesse delle loro relazioni giuridiche con i terzi e per migliorare la comprensione dei soci, le norme in materia di responsabilità alla base della Sagl e della la SA dovrebbero essere semplici e uniformi. – Per coloro che rinunciano a una revisione e desiderano compensarla con una responsabilità personale, nel diritto attuale sono già previste le forme giuri- diche dell’impresa individuale e della società in nome collettivo. La costitu- zione di una seconda «quasi-società in nome collettivo» nella forma di una Sagl non comporta quindi praticamente alcun vantaggio.

2 Parte speciale:

Commento alle singole disposizioni

2.1 Diritto della società anonima

2.1.1 Obbligo di revisione

Le disposizioni degli articoli 727 e 727a D CO disciplinano l’obbligo di effettuare la revisione e le modalità della stessa (revisione ordinaria, art. 728 segg. D CO, oppure revisione limitata, art. 729 segg. D CO).

2.1.1.1 Revisione ordinaria

Art. 727 Il capoverso 1 stabilisce quali società debbano far verificare mediante revisione ordinaria effettuata da un ufficio di revisione il loro conto annuale (cfr. art. 662 segg. CO) ed eventualmente il loro conto di gruppo (vale a dire se vi è l’obbligo di alle- stirlo, cfr. art. 663e segg. CO). Il contenuto della revisione ordinaria è definito negli articoli 728 segg. Secondo il numero 1, le società con azioni quotate in borsa devono fare verificare il loro conto annuale mediante revisione ordinaria. In questa disposizione rientrano tutte le società che partecipano direttamente al mercato dei capitali o vi partecipano indirettamente attraverso una società madre. La legge definisce quali imprese siano considerate società con azioni quotate in borsa ai sensi di questa disposizione: – Con la lettera a si tiene conto di tutte le società i cui titoli di partecipazione sono quotati in una borsa svizzera o estera. L’espressione «titolo di partecipazione» è ripresa dalla legislazione in mate- ria di borse44. Per titoli di partecipazione si intendono, in tal senso, le azioni, i buoni di partecipazione, i buoni di godimento e «altri titoli di partecipazio- ne» che permettono agli aventi diritto di partecipare alla rendita della società in funzione dei guadagni della stessa. Per «altri titoli di partecipazione» si intendono soprattutto i diritti di conversione e i diritti di acquisto sui titoli di partecipazione (opzioni). Non si tratta solo di cartevalori, bensì anche di diritti non autenticati che esplicano le medesime funzioni (cosiddetti diritti valori). La nozione di «titolo di partecipazione» è da intendersi in senso lato affinché si possa tener conto anche di futuri sviluppi nel settore borsistico. I derivati, anch’essi rientranti nella legislazione sulle borse, nella maggior parte dei casi sono emessi da commercianti di valori mobiliari e non dalle imprese stesse. Tuttavia, in virtù dell’articolo 17 della legge sulle borse, i commercianti di valori mobiliari sottostanno a una revisione speciale da par- te di un ufficio di revisione riconosciuto dalla Commissione federale delle banche (CFB). – Secondo la lettera b, le società debitrici di un prestito in obbligazioni (cfr. art. 1156 segg. CO) devono fare verificare il loro conto annuale mediante revisione ordinaria. I prestiti in obbligazioni non sono titoli di partecipazione

ai sensi della lettera a, in quanto gli obbligazionisti ricevono una rimunera- zione fissa indipendente dai guadagni della società. Sotto la lettera b rientra- no i prestiti in obbligazioni quotate in borsa e in obbligazioni che non lo sono. L’obbligo di revisione per le società debitrici di un prestito in obbliga- zioni non quotate in borsa è giustificato dal fatto che tali imprese, pur non essendo quotate in borsa, partecipano comunque al mercato dei capitali (non istituzionalizzato). – Secondo la lettera c sono considerate società con azioni quotate in borsa anche le società che contribuiscono almeno per il 20 per cento degli attivi

44 Art. 2 lett. a ed e della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (RS 954.1) e art. 2 dell’ordinanza commissionale del 21 luglio 1997 sulle offerte pubbliche di acquisto (RS 954.195.1).

(consolidati) o della cifra d’affari (consolidata) al conto di gruppo di una società secondo la lettera a o b. Devono quindi farsi verificare mediante revisione ordinaria non solo le società impegnate direttamente nel mercato dei capitali, bensì anche le loro filiali d’importanza essenziale. Questa disposizione, che corrisponde per analogia al Sarbanes-Oxley Act statunitense, assicura ai due sistemi di sorveglianza dei revisori un campo d’applicazione compatibile. Il disciplinamento è tuttavia necessario anche dal profilo materiale: la sorveglianza dei revisori sarebbe insufficiente se interessasse unicamente le imprese di revisione che verificano le società madri dei gruppi, esentando da qualsiasi sanzione le inadempienze nel caso della revisione di società affiliate che contribuiscono in maniera essenziale al risultato globale. Per la definizione delle partecipazioni essenziali si è affermata la soglia del 20 per cento sia nel diritto svizzero della società ano- nima e in materia fiscale (cfr. art. 665a CO e, p. es., art. 8 cpv. 2 LIFD45) sia a livello internazionale (p. es. negli Stati Uniti). Secondo il numero 2, devono fare verificare il loro conto annuale mediante revisione ordinaria le società che oltrepassano, per due esercizi consecutivi, due dei valori seguenti: – bilancio complessivo di 6 milioni di franchi; – cifra d’affari di 12 milioni di franchi; – media annua di 50 posti a tempo pieno. Applicando i criteri collaudati46 del bilancio complessivo, della cifra d’affari e della media annua di posti a tempo pieno, il numero 2 contempla le «società economica- mente importanti». Il disegno si basa sulle cifre nominali di due esercizi consecutivi allo scopo di evitare che le società che oltrepassano una sola volta questi valori soglia a causa di eventi straordinari siano obbligate a fare verificare il loro conto annuale mediante revisione ordinaria. Il numero 3 prevede che le società obbligate ad allestire un conto di gruppo debbano far verificare mediante revisione ordinaria il loro conto annuale e il loro conto di gruppo. L’obbligo di allestire un conto di gruppo è retto dall’articolo 663e capoversi 2 e 3 CO. L’articolo 727 D CO disciplina unicamente la questione della revisione del conto annuale e del conto di gruppo. Le società che a norma di legge sono tenute ad allestire un conto di gruppo devono farlo verificare mediante revisione ordinaria. In

questo punto il disegno non si spinge oltre il diritto vigente (art. 731a CO). La novità consiste nel fatto che le società tenute ad allestire un conto di gruppo devono fare verificare mediante revisione ordinaria anche il loro conto annuale. Tuttavia ciò vale unicamente per la società madre del gruppo tenuta ad allestire il conto di grup- po; le società affiliate rientranti nel conto di gruppo sono esentate da tale obbligo. I conti di gruppo allestiti a titolo facoltativo non devono essere verificati mediante revisione ordinaria; la verifica ordinaria può tuttavia essere prescritta dallo statuto o decisa dall’assemblea generale. Le società sono inoltre libere di fare verificare mediante revisione ordinaria o limitata i bilanci trimestrali o semestrali dei conti di

45 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11).

46 Cfr. art. 663e cpv. 3 e 727b cpv. 1 CO nonché art. 2 lett. e LFus (RS 221.301; FF 2003 5835).

gruppo (cfr. art. 65 del regolamento di quotazione della Borsa svizzera SWX, che non prevede alcun obbligo di revisione per i bilanci intermedi). Secondo il capoverso 2, gli azionisti rappresentanti insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario possono chiedere che si proceda a una revisione ordinaria del conto annuale e, se del caso, del conto di gruppo (opting up quale diritto degli azio- nisti di minoranza). La soglia del 10 per cento per la partecipazione minima, prevista dal disegno, è usuale nel diritto della società anonima per la protezione degli azioni- sti di minoranza (cfr. art. 663e cpv. 3 n. 3, 663f cpv. 2, 697b cpv. 1, 699 cpv. 3 e 736 n. 4 CO; in merito alla protezione delle persone con partecipazioni minoritarie, cfr. n. 1.4.1.3). Secondo il capoverso 3, le società per le quali la legge non esige una revisione ordinaria del conto annuale possono comunque prevederla nello statuto (opting up statutario). È però anche possibile che l’assemblea generale, in base a determinati eventi verificatisi nel corso di un esercizio, decida di fare eseguire una verifica ordinaria in singoli casi (opting up mediante decisione dell’assemblea generale). In entrambi i casi la deliberazione da parte dell’assemblea generale sottostà (salvo disposizione statutaria contraria) al quorum legale ’conformemente all’articolo 703 CO. Il capoverso 3 non prescrive requisiti professionali per l’ufficio di revisione (cfr. tuttavia i requisiti secondo gli art. 727b e 727c D CO). Di conseguenza, la verifica ordinaria del conto annuale a titolo facoltativo può essere eseguita sia da un perito revisore abilitato sia da un revisore abilitato. Tale questione può essere disciplinata espressamente nello statuto o mediante decisione dell’assemblea generale. Se lo statuto non prevede disposizioni contrarie, il disciplinamento legale si applica a titolo sussidiario: la relazione sull’aumento del capitale, ad esempio, deve in tal caso essere verificata da un revisore abilitato (cfr. art. 652f cpv. 1 D CO). Al di là della revisione ordinaria a titolo facoltativo secondo il capoverso 3, anche il consiglio d’amministrazione ha la facoltà di commissionare una verifica ordinaria del conto annuale o di un bilancio intermedio a uno specialista o a una persona senza formazione professionale pertinente. In tal caso i revisori incaricati non sono consi- derati organo sociale.

Per quanto riguarda la società in accomandita per azioni, l’articolo 764 capoverso 2 CO contiene un rinvio al diritto della società anonima. Visto che si tratta di un cosiddetto rinvio dinamico47, il nuovo disciplinamento della revisione e dell’ufficio di revisione della società anonima si applica anche alla società in accomandita per azioni, sempreché il disciplinamento legale di tale forma giuridica non preveda disposizioni contrarie. Il cosiddetto ufficio di vigilanza della società in accomandita per azioni gode tuttavia di competenze ben più ampie rispetto all’ufficio di revisione della società anonima (cfr. art. 768 seg. CO)48.

47 Cfr. Heinrich Koller/Hanspeter Kläy, Das Mittel der gesetzlichen Verweisung im Gesellschaftsrecht, in: Aktienrecht 1992–1997 Versuch einer Bilanz, Festschrift Rolf Bär, Berna 1998, pag. 193 segg. 48 Cfr. Arthur Meier-Hayoz/Peter Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9a edizione, Berna 2004, § 17 n. 34 segg.

2.1.1.2 Revisione limitata

Se le condizioni per una revisione ordinaria secondo l’articolo 727 D CO non sono date, secondo il capoverso 1 la società deve fare verificare il suo conto annuale mediante revisione limitata effettuata da un ufficio di revisione. Il capoverso 2 prevede la possibilità, nell’interesse delle PMI, di rinunciare del tutto a una revisione (cosiddetto opting out; cfr. anche il commento ai n. 1.4.1.3 e 1.4.5), anche se occorre comunque tenere una contabilità secondo le prescrizioni e allestire un conto annuale. Affinché si possa rinunciare a una revisione, devono essere adem- piute le due condizioni seguenti: – la società presenta una media annua di posti a tempo pieno non superiore a 10; – tutti gli azionisti acconsentono alla rinuncia. Questo disciplinamento si basa su una ponderazione di tutti gli interessi in gioco. Tenendo conto degli obiettivi di protezione della revisione (cfr. n. 1.4.1), l’opting out deve rimanere limitato alle piccole imprese. Nelle imprese con più di 10 posti a tempo pieno occorre eseguire almeno una revisione limitata. Per le imprese di queste dimensioni, le spese derivanti dalla revisione risultano meno importanti, per rappor- to all’intera somma salariale, che nelle imprese di dimensioni inferiori. L’esigenza di eseguire una revisione limitata sussiste anche allorché non tutte le persone partecipanti finanziariamente al capitale proprio acconsentono a una rinun- cia. Il requisito del consenso è imprescindibile, tenendo conto della partecipazione al capitale di rischio, ai fini della protezione dei diritti di proprietà. Alle minoranze qualificate deve inoltre essere concesso il diritto a una revisione ordinaria (cfr. art. 727 cpv. 2 D CO). Il requisito del consenso di cui al capoverso 2 si riferisce anche ad eventuali parteci- panti, i quali sono tuttavia rari nelle piccole imprese (cfr. art. 656a cpv. 2 CO). Anche se i partecipanti non prendono parte alla deliberazione dell’assemblea genera- le in merito all’approvazione del conto annuale, una revisione serve comunque alla protezione della loro partecipazione finanziaria. Di primo acchito, le condizioni per la rinuncia a una revisione possono sembrare restrittive. Tuttavia, visto che le piccole imprese sono quasi sempre costituite da società unipersonali o società con pochi partecipanti, l’agire consensuale rappresenta

la regola. Generalmente le condizioni per un opting out dovrebbero quindi essere soddisfatte con una certa facilità nelle imprese di piccole dimensioni (per quanto concerne la compatibilità con le esigenze delle PMI, cfr. n. 3.3.2.1). Il consenso alla rinuncia a una revisione può avvenire sotto forma di decisione dell’assemblea generale, ammesso che tutti gli azionisti partecipino all’assemblea e acconsentano a tale decisione. La rinuncia può tuttavia essere concordata anche in altro modo fra tutti gli interessati. Al pari dell’ufficio di revisione che esegue la verifica ordinaria, l’ufficio di revisione che effettua la verifica limitata è un organo della società. Se del caso, anch’esso ha:

– il diritto di convocare l’assemblea generale (art. 699 cpv. 1 CO);

– l’obbligo di dare avviso al giudice del fatto che la società è oberata di debiti – l’obbligo di rispondere di un danno causato violando i suoi obblighi inten- zionalmente o per negligenza (art. 755 CO). Per quanto concerne la responsabilità, le conseguenze derivanti dal fatto che l’uffi- cio di revisione esegue unicamente una verifica limitata risultano contenute: anche nel caso della revisione limitata, in linea di principio l’ufficio di revisione risponde, come attualmente, in virtù degli articoli 755 segg. CO. L’unica differenza rispetto alla responsabilità nel caso della revisione ordinaria consiste nel fatto che nella revisione limitata i compiti del cui adempimento diligente risponde l’ufficio di revisione sono definiti in maniera più restrittiva. Il passaggio da una revisione limitata a una revisione ordinaria non comporta pro- blemi tecnici. Può tuttavia accadere che in vista di una revisione ordinaria si debba- no rivalutare e correggere determinate voci dei conti. Le prescrizioni concernenti la revisione limitata si riferiscono esclusivamente alla revisione del conto annuale (cfr. art. 727a cpv. 1 D CO). Nei casi in cui la legge esige un’altra verifica o un’altra conferma di un revisore abilitato (cfr. p. es. art. 635a e 732 cpv. 2 D CO, art. 15 cpv. 1 LFus) non sono ammessi né una revisione solamente limitata né l’opting out. Il disegno non prevede nemmeno la possibilità di una revisione solamente limitata del conto di gruppo, in quanto ciò non risulta ragionevole dal profilo materiale, tenuto conto delle circostanze per lo più complesse persino nei gruppi di dimensioni minori (cfr. art. 727 cpv. 1 n. 3 D CO).

2.1.2 Requisiti per l’ufficio di revisione

Gli articoli 727b e 727c D CO disciplinano le qualifiche necessarie per il revisore (impresa di revisione sotto sorveglianza statale, perito revisore abilitato o revisore abilitato).

2.1.2.1 In caso di revisione ordinaria

Secondo il capoverso 1, primo periodo, le società con azioni quotate in borsa devo- no designare quale ufficio di revisione un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo le disposizioni della legge sulla sorveglianza dei revisori (cfr. art. 4,

6 e 7 D LSR).

Il capoverso 1, secondo periodo dispone che le società con azioni quotate in borsa devono fare eseguire parimenti da un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale, oltre alla verifica del conto annuale, anche altre verifiche e conferme cui deve pro- cedere, secondo le disposizioni legali, un revisore abilitato o un perito revisore abilitato (cfr. p. es. art. 635a e 732 cpv. 2 D CO, art. 15 cpv. 1 LFus). Il disegno prevede ad esempio che la relazione sull’aumento del capitale debba essere verificata da un revisore abilitato (cfr. art. 652f cpv. 1 D CO). Sulla base del

capoverso 1, secondo periodo, le società con azioni quotate in borsa devono fare eseguire tale verifica da un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale che adempia i requisiti professionali per esercitare la funzione di perito revisore. Con questa normativa si assicura che nelle società con azioni quotate in borsa non solo la revisione del conto annuale ma anche altri servizi di revisione, in parte addirittura molto delicati (p. es. la cosiddetta verifica dell’aumento del capitale), vengano effettuati da persone particolarmente qualificate e soggette a sorveglianza. Secondo il capoverso 2, primo periodo, tutte le società che non sono considerate società con azioni quotate in borsa ma che sono comunque tenute a eseguire una revisione ordinaria (cfr. art. 727 cpv. 1 n. 2 e 3, cpv. 2 e 3 D CO) devono designare quale ufficio di revisione un perito revisore abilitato secondo le disposizioni della legge sulla sorveglianza dei revisori (cfr. art. 4 e 6 D LSR). Secondo il capoverso 2, secondo periodo, esse devono fare eseguire parimenti da un perito revisore abilitato le verifiche cui deve procedere, secondo le disposizioni legali, un revisore abilitato (cfr. p. es. art. 635a D CO). Anche in questo caso i requisiti professionali per le verifiche particolari vengono adeguati al livello di qualifica dell’ufficio di revisione (cfr. commento al cpv. 1, secondo per.). Pertanto, ad esempio, la verifica della relazione sull’aumento del capitale (cfr. art. 652f cpv. 1 D CO) deve essere effettuata da un perito revisore abilitato.

2.1.2.2 In caso di revisione limitata

Le società soggette alla revisione limitata devono designare quale ufficio di revisio- ne un revisore abilitato secondo la legge sulla sorveglianza dei revisori (cfr. art. 5 seg. D LSR). Per quanto concerne le verifiche particolari, fanno stato le quali- fiche professionali indicate nelle pertinenti disposizioni legali (cfr. p. es. art. 635a e 732 cpv. 2 D CO, art. 15 cpv. 1 LFus).

L’attuale articolo 727d CO contiene diverse prescrizioni applicabili quando una società commerciale o una società cooperativa è designata quale ufficio di revisione. I tre capoversi di questo articolo vengono ora separati e, per motivi di sistematica legislativa, raggruppati in maniera diversa. – I capoversi 1 e 3 sono stati integrati negli articoli 728 e 729 D CO (cfr. il commento alle disposizioni menzionate e all’art. 2 lett. b D LSR). Il disegno non pone limiti all’ufficio di revisione per quanto concerne la sua forma giu- ridica, ma ammette espressamente anche uffici di revisione nella veste giuri- dica dell’associazione o della fondazione. – Il capoverso 2 è stato trasferito nell’articolo 6 lettera c D LSR. L’articolo è quindi abrogato.

L’articolo 727e CO prescrive la durata del mandato dell’ufficio di revisione e il modo di procedere in caso di dimissioni, revoca e cancellazione dell’ufficio di revisione nel registro di commercio. Sempre per motivi di sistematica, i quattro capoversi del presente articolo sono inseriti altrove. – Il capoverso 1 è stato integrato nell’articolo 730a capoverso 1 D CO. – Il capoverso 2 è stato inserito nell’articolo 730a capoverso 3 D CO (cfr. inoltre art. 663b n. 13 D CO). – Il capoverso 3 è stato integrato nell’articolo 730a capoverso 4 D CO. La revoca mediante domanda giudiziale è ora disciplinata, in maniera uniforme per tutte le società, nell’articolo 731b D CO del disegno di revisione del diritto della Sagl (cfr. anche n. 1.4.8). – La cancellazione dell’ufficio di revisione nel registro di commercio è ora di- sciplinata, in maniera uniforme per tutte le società, nell’articolo 938b D CO del disegno di revisione del diritto della Sagl (cfr. anche n. 1.4.8). L’articolo è quindi abrogato.

2.1.3 Revisione ordinaria

2.1.3.1 Indipendenza dell’ufficio di revisione

Art. 728 Il capoverso 1 sancisce il principio secondo cui l’ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva (a propo- sito dell’indipendenza, cfr. anche n. 1.4.4). L’indipendenza non deve essere com- promessa né di fatto (cosiddetta independence in fact) né in apparenza (independen- ce in appearance). L’indipendenza secondo l’apparenza esteriore è di primaria importanza per i terzi in relazione all’obiettivo dell’affidabilità del rendiconto e della revisione. La revisione di un conto impeccabile effettuata da un ufficio di revisione soggettivamente imparziale è insignificante per i terzi se verso l’esterno la credibilità della revisione è compromessa da circostanze che inducono a dubitare dell’indipendenza dell’ufficio di revisione. Al pari della disposizione corrispondente del diritto della società anonima del 1991 (cfr. art. 727c CO49), le disposizioni del disegno non mirano quindi unicamente a esigere l’indipendenza soggettiva e interio- re dei revisori; si tratta piuttosto di fugare qualsiasi dubbio circa l’indipendenza sul piano oggettivo ed esteriore. Solo in questo modo i terzi possono confidare nell’affidabilità della revisione e del conto annuale. Rilevare un’indipendenza in apparenza insufficiente di un revisore non significa accusarlo sul piano etico di effettiva parzialità interiore; ciononostante, una siffatta apparenza comporta l’esclusione dell’interessato dall’attività di revisione. Per valutare se vi sia l’apparenza di una carente indipendenza, occorre basarsi sull’apprezzamento delle circostanze da parte di un osservatore medio, sulla scorta

49 Messaggio del 23 febbraio 1983 sulla revisione del diritto della società anonima, FF 1983 II 817; DTF 123 III 31 segg., 32 seg.; DTF 123 V 161 segg., 164 segg. (consid. 3).

dell’esperienza generale di vita. Un’apparenza di carente indipendenza può sorgere in particolare in relazione a circostanze personali. Il capoverso 2 contiene un elenco esemplificativo, non esaustivo, di fattispecie incompatibili con l’attività quale ufficio di revisione: – Secondo il numero 1, l’ufficio di revisione non può essere membro del con- siglio d’amministrazione della società da verificare, non può esercitarvi un’altra funzione decisionale e non può esservi legato da un rapporto di lavoro. I primi due punti assicurano, al di là dell’indipendenza, che le sfere di compiti dei diversi organi della società siano nettamente separate. – Il numero 2 proibisce partecipazioni dirette o importanti partecipazioni indi- rette al capitale azionario oppure crediti o debiti sostanziali nei confronti del- la società da verificare. A proposito delle partecipazioni indirette, si pensi a partecipazioni importanti attraverso società intermedie e simili. Le parteci- pazioni indirette attraverso fondi d’investimento o istituti di previdenza paragonabili sono considerate partecipazioni ammissibili se non può essere esercitato alcun influsso sulla politica degli investimenti e il fondo d’inve- stimento o l’istituto di previdenza non commissiona verifiche all’ufficio di revisione. – Secondo il numero 3, una relazione stretta del revisore dirigente con un membro del consiglio d’amministrazione, un’altra persona con funzione decisionale o un azionista importante della società da verificare è incompati- bile con l’attività quale ufficio di revisione e quindi inammissibile. In tale contesto, una relazione stretta può risultare da rapporti professionali o perso- nali. – Può esservi incompatibilità in particolare anche quando l’ufficio di revisione si assume, accanto alla revisione, anche altri mandati affidatigli dalla società da verificare. Il numero 4 proibisce quindi all’ufficio di revisione di prestare alla società da verificare altri servizi che comportino il rischio di dover sot- toporre a revisione propri lavori, come potrebbe accadere qualora parteci- passe all’attività contabile (cosiddetto divieto di autoverifica). Altri casi in cui si applica questa disposizione concernono segnatamente l’allestimento di conti annuali, la fornitura di servizi di valutazione, lo sviluppo e l’intro- duzione di sistemi d’informazione finanziaria e l’esecuzione di una revisione

interna. I servizi di consulenza fiscale sono ammissibili a condizione che non si produca un’autoverifica. In particolare sono incompatibili la consu- lenza e la partecipazione nel caso dell’allestimento di complesse strutture in- ternazionali finalizzate all’ottimizzazione fiscale che devono essere valutate dall’ufficio di revisione. – Secondo il numero 5, è inammissibile l’assunzione di un mandato che com- porti la dipendenza economica dell’ufficio di revisione dalla società da veri- ficare. Si tratta sia di mandati di revisione sia di altri incarichi di per sé ammessi secondo il numero 4. Se l’ufficio di revisione dipende economica- mente dalla società da verificare (o da società e persone ad essa legate), la sua libertà nel formarsi il giudizio di verifica risulta considerevolmente compromessa, in quanto in caso di valutazioni negative deve temere di vedersi revocare il mandato. A questo proposito si veda la disposizione spe- ciale complementare dell’articolo 11 lettera a D LSR, applicabile alle società con azioni quotate in borsa.

– Secondo il numero 6, è incompatibile con il mandato di revisione la conclu- sione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell’ufficio di revisione al risultato della verifica. Si pensi in particolare ad accordi sull’onorario commisurato ai guadagni, alla concessione di sconti inusuali, a prestiti concessi a tassi d’interesse favore- voli o alla garanzia di esercitare una funzione nella società da verificare (cfr. in merito le disposizioni speciali complementari, art. 11 lett. b, c e d D LSR, applicabili alle società con azioni quotate in borsa). I contratti rientranti nel quadro delle attività della società da verificare sono tuttavia ammissibili se vigono condizioni conformi al mercato. – Secondo il numero 7, l’accettazione di regali di valore o di vantaggi partico- lari è ovviamente incompatibile con il mandato di revisione. Non sono con- siderati i regali di cortesia di poco valore. L’inammissibilità dell’accetta- zione di vantaggi particolari è stata inserita dal legislatore, a titolo di precisazione, nell’articolo 727c capoverso 1 CO nel quadro delle delibera- zioni sulla legge sulla fusione ed è ripresa nel presente disegno. Per quanto riguarda gli uffici di revisione delle società con azioni quotate in borsa, il disegno di legge sulla sorveglianza dei revisori prevede norme complementari sul- l’indipendenza che vanno oltre le presenti disposizioni di carattere generale (cfr. art. 11 D LSR). I capoversi 3-6 disciplinano il campo d’applicazione delle disposizioni concernenti l’indipendenza. Secondo il capoverso 3, primo periodo, tali disposizioni si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Alla revisione partecipano il revisore dirigente, i membri del team di revisione e tutte le altre persone che compiono atti di verifica o vi partecipano. Una siffatta partecipazione è data anche quando una perso- na interviene nella verifica in virtù di una sua competenza di impartire istruzioni (p. es. un membro della direzione; cfr. anche cpv. 5). In linea di principio non è rilevante se la persona partecipante alla revisione sia legata all’ufficio di revisione da un contratto di lavoro o da uno specifico mandato. L’unico criterio è costituito dalla partecipazione alla revisione. Rientrano quindi nella cerchia degli interessati

anche gli stimatori di immobili legati da mandato all’ufficio di revisione oppure ex collaboratori messisi in proprio e a cui si fa capo, sulla base di un mandato, per talune questioni specifiche. Secondo il capoverso 3, secondo periodo, se l’ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l’indipendenza si appli- cano anche ai membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. Questa disposizione concerne in particolare anche i membri della direzione. Essa si applica inoltre agli uffici di revisione nella veste giuridica dell’associazione o della fondazione, ammesso che l’attività di revi- sione rientri nel quadro degli scopi legalmente ammissibili di queste forme giuridi- che. Secondo il capoverso 4, i dipendenti dell’ufficio di revisione che non partecipano affatto alla revisione non possono né essere membri del consiglio d’amministrazione della società sottoposta a revisione né esercitare in essa un’altra funzione decisiona- le. Sarebbe tuttavia sproporzionato vietare loro anche altri rapporti di lavoro o l’assunzione di mandati. Secondo il capoverso 5, l’indipendenza non è data nemmeno se i requisiti di indi- pendenza non sono adempiuti da persone vicine all’ufficio di revisione, ai suoi

dipendenti o al consiglio d’amministrazione. Ciò significa che la legge può e vuole evitare di porre condizioni alle persone vicine all’ufficio di revisione per quanto riguarda le loro attività o le loro circostanze personali. Tuttavia, se una persona vicina al revisore adempie una fattispecie che sarebbe incompatibile con la revisione di una determinata società, viene meno anche la necessaria indipendenza del reviso- re. È ad esempio incompatibile con l’indipendenza dell’ufficio di revisione il fatto che: – la moglie del revisore sia membro del consiglio d’amministrazione della società da verificare (cpv. 2 n. 1 in combinato disposto con cpv. 5); – il fratello del revisore partecipi all’attività contabile della società da verifica- re (cpv. 2 n. 4 in combinato disposto con cpv. 5); – il nonno del revisore sia azionista di maggioranza della società da verificare (cpv. 2 n. 2 in combinato disposto con cpv. 5); Dal profilo contenutistico, la nozione di «persona vicina» corrisponde a quella di «relazione stretta» di cui al capoverso 2 numero 3. Vi rientrano le unioni sentimenta- li e le relazioni di parentela vicina o di amicizia stretta. Per giudicare un rapporto è determinante la valutazione delle circostanze da parte di un terzo sulla base dell’esperienza generale di vita; in tale contesto, un’indipendenza percepita sogget- tivamente è irrilevante. Il capoverso 6, infine, stabilisce che le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano altresì alle società poste sotto una direzione unica con la società da verifi- care o con l’ufficio di revisione (gruppo). Le disposizioni concernenti l’indipen- denza entrano quindi in considerazione anche nei casi seguenti: – relazione tra l’ufficio di revisione e società poste sotto una direzione unica con la società da verificare; – relazione tra la società da verificare e società poste sotto una direzione unica con l’ufficio di revisione. L’ufficio di revisione, ad esempio, non può avere, attraverso una filiale, partecipa- zioni nella società da verificare; tanto meno un membro del consiglio d’ammini- strazione di una filiale dell’ufficio di revisione può essere contemporaneamente membro del consiglio d’amministrazione della società da verificare. Il rispetto delle disposizioni concernenti l’indipendenza è imposto con i seguenti meccanismi: – L’assemblea generale della società da verificare ha il diritto di revocare

l’ufficio di revisione in qualsiasi momento (cfr. art. 730a cpv. 4 D CO). – L’ufficiale del registro di commercio rifiuta di iscrivere l’ufficio di revisione se l’indipendenza è compromessa in apparenza. – Considerato che per valutare se vi sia indipendenza in apparenza ci si basa su un punto di vista puramente esterno e oggettivo, una verifica limitata del- la necessaria indipendenza dell’ufficio di revisione rientra nei compiti delle autorità preposte al registro di commercio (cfr., nel diritto vigente, art. 86a cpv. 1 ORC)50. Se per un osservatore medio l’indipendenza appare insuffi-

50 RS 221.411; cfr. anche DTF 123 III 31 segg., 33, 123 V 161 segg., 166 e la Direttiva del 17 agosto 1994 sull’iscrizione nel registro di commercio dei revisori e dei documenti attestanti le loro qualificazioni, n. III.2.

ciente, l’iscrizione dell’ufficio di revisione nel registro di commercio deve essere respinta. In tale contesto si tiene conto sia delle circostanze risultanti dalla notificazione o dai documenti giustificativi sia delle circostanze altri- menti note alle autorità del registro (p. es. relazioni di stretta parentela). Le autorità del registro non devono tuttavia procedere a ricerche in proprio. – Gli azionisti, i creditori e l’ufficiale del registro sono autorizzati a chiedere al giudice di ordinare le misure necessarie qualora un ufficio di revisione già iscritto nel registro di commercio dovesse rivelarsi non indipendente (cfr. art. 731b D CO revisione Sagl). – Il consiglio d’amministrazione ha l’obbligo di proporre all’assemblea gene- rale la nomina di un ufficio di revisione che adempie i requisiti legali in materia di indipendenza. Esso deve inoltre intervenire qualora constati, suc- cessivamente, che tali disposizioni non sono più osservate dall’ufficio di revisione durante l’esercizio del suo mandato. – Se da una revisione eseguita in maniera non indipendente risulta un danno, la società, gli azionisti e i creditori sono liberi di promuovere un’azione di responsabilità nei confronti degli autori della revisione (art. 755 CO).

2.1.3.2 Attribuzioni dell’ufficio di revisione

2.1.3.2.1 Oggetto e portata della verifica

Il capoverso 1 definisce le attribuzioni dell’ufficio di revisione: – Secondo il numero 1, esso verifica se il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo siano conformi alle disposizioni legali, allo statuto e alla normativa tecnica prescelta. Deve quindi verificare il conto economico, il bilancio e l’allegato (cfr. art. 662 cpv. 2 CO). Sono considerate disposizioni legali determinanti le disposizioni applicabili alla società anonima in materia di contabilità e di rendiconto51. Se la società ha scelto una determinata normativa tecnica, come ad esempio Swiss GAAP FER o IAS/IFRS, l’ufficio di revisione deve inoltre verificare se tale normativa sia stata osservata. In tal modo si impedisce che una socie- tà si vanti di applicare un determinato standard in materia di rendiconto pur avendone rispettato le norme soltanto in maniera selettiva. – Secondo il numero 2 occorre inoltre verificare se la proposta del consiglio d’amministrazione all’assemblea generale sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto. – Secondo il numero 3, l’ufficio di revisione deve pure verificare se siano for- nite le indicazioni prescritte dalla legge (cfr. art. 663b n. 14 D CO). Ne sono

51 Cfr. Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2a edizione, Zurigo 1996, n. 1809; Peter Forstmoser/Arthur Meier-Hayoz/Peter Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 33 n. 10; Rolf Watter, in: Honsell/Vogt/Watter (a c.), Basler Kommentar zum Schwei- zerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Art. 530–1186 OR, 2a edizione, Basilea 2002, art. 728 n. 1.

esempi la menzione di deroghe ai principi di un regolare rendiconto (art. 662a cpv. 3 CO) e l’indicazione dei rapporti di partecipazione in caso di società con azioni quotate in borsa (art. 663c CO). Grazie alla formulazione indeterminata del numero 3 potranno essere considerate anche eventuali indicazioni richieste un domani dalla legge, quali l’indicazione delle inden- nità dei membri del consiglio d’amministrazione e della direzione e altri dati concernenti il governo d’impresa (corporate governance). – L’ufficio di revisione, secondo il numero 4, verifica se esista un sistema di controllo interno (cosiddetto SCI) funzionante. L’obbligo del consiglio d’amministrazione di istituire meccanismi di controllo interno deriva dal suo obbligo di organizzare la contabilità della società in modo tale che i principi di una contabilità e di un rendiconto regolari siano rispettati (art. 716a cpv. 1 n. 3 in combinato disposto con art. 662a e 957 segg. CO). L’ufficio di revisione verifica se il consiglio d’amministrazione abbia adotta- to misure intese a garantire una contabilità e un rendiconto regolari e se tali misure siano rispettate. Se constata lacune a livello di SCI, esso procede a propri atti di verifica per colmarle. Di per sé, la verifica del sistema di controllo interno non rappresenta una nuova attribuzione di verifica dell’ufficio di revisione; contrariamente al diritto vigente, il disegno menziona ora esplicitamente questo aspetto. – Secondo il numero 5, l’ufficio di revisione verifica se il consiglio d’ammi- nistrazione abbia effettuato una valutazione dei rischi. A tale scopo, l’ufficio di revisione si basa sulle rispettive affermazioni fatte dal consiglio d’amministrazione nell’allegato (cfr. commento all’art. 663b n. 12 D CO). La verifica da parte dell’ufficio di revisione non va intesa come una verifica dal profilo contenutistico; si tratta unicamente di constata- re il fatto che una valutazione dei rischi è stata effettuata. La responsabilità del contenuto e delle modalità della valutazione dei rischi spetta al consiglio d’amministrazione. La verifica dei rischi commerciali non rappresenta una nuova attribuzione di verifica dell’ufficio di revisione; contrariamente al diritto vigente, il disegno menziona ora esplicitamente questo aspetto. Secondo il capoverso 2, la gestione del consiglio d’amministrazione non è oggetto

del mandato di verifica (cfr. anche n. 1.3.1). Questa disposizione ha lo scopo di distinguere nettamente le responsabilità del consiglio d’amministrazione da quelle dell’ufficio di revisione. Generalmente l’ufficio di revisione non dispone delle premesse necessarie per poter valutare l’adeguatezza, l’opportunità e gli obiettivi della gestione. Sono tuttavia fatti salvi gli avvisi obbligatori di cui all’articolo 728c D CO. La revisione del conto annuale e del conto di gruppo non pregiudica nemmeno la responsabilità del consiglio d’amministrazione per l’allestimento della relazione sulla gestione (cfr. art. 716a cpv. 1 n. 6 CO). In altri termini, non incombe all’ufficio di revisione, bensì al consiglio d’amministrazione, provvedere affinché la relazione sulla gestione sia allestita conformemente alle disposizioni legali e statutarie. Se constata lacune in quest’ambito, l’ufficio di revisione si limita a darne avviso al consiglio d’amministrazione.

2.1.3.2.2 Relazione di revisione

Secondo il capoverso 1, l’ufficio di revisione presenta al consiglio d’amministra- zione una relazione completa con le sue constatazioni circa il rendiconto e il sistema di controllo interno, nonché circa l’esecuzione e il risultato della revisione. In tal modo viene rafforzata l’importanza della relazione esplicativa secondo il diritto vigente (cfr. art. 729a CO). Secondo il capoverso 2, l’ufficio di revisione presenta all’assemblea generale una relazione riassuntiva scritta sul risultato della revisione. Qui di seguito sono elencati i punti che devono imperativamente figurare nella relazione riassuntiva: – Secondo il numero 1, la relazione contiene un parere dell’ufficio di revisione sul risultato della verifica conformemente alla definizione dell’oggetto della verifica di cui all’articolo 728a D CO. La sola formulazione di un eventuale parere negativo non è sufficiente; le lacune constatate devono essere specifi- cate elencandole. – Secondo il numero 2, l’ufficio di revisione deve fornire indicazioni sulla sua indipendenza (cfr. art. 728 D CO). Vanno dichiarati tutti i fatti che potrebbe- ro indurre a ipotizzare un’indipendenza compromessa e le misure di prote- zione adottate a tal riguardo. Il testo del disegno esplicita che l’ufficio di revisione non può accontentarsi di confermare con frasi retoriche la propria indipendenza, ma che sulla base delle circostanze concrete deve approfondi- re tutti i punti che potrebbero far nascere in terzi l’apparenza di una carente indipendenza. L’assenza di simili fatti deve essere dichiarata nella relazione di revisione. – Secondo il numero 3, l’ufficio di revisione fornisce indicazioni sulle persone che hanno diretto la revisione (come nel diritto vigente; cfr. art. 729 cpv. 2 CO) e sulle loro capacità professionali (cfr. art. 4 e 6 D LSR). – Infine, secondo il numero 4, la relazione di revisione contiene una racco- mandazione circa l’approvazione, con o senza riserve, del conto annuale e del conto di gruppo oppure circa il loro rinvio al consiglio d’amministra- zione. Il capoverso 3 prescrive che le relazioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere firmate dalle persone che hanno diretto la revisione. Si tratta delle persone fisiche nominate quali ufficio di revisione oppure addette al mandato di verifica all’interno dell’ufficio di revisione (cfr. commento all’art. 2 lett. b D LSR).

2.1.3.2.3 Avvisi obbligatori

Se nel quadro della sua attività di verifica accerta violazioni della legge, dello statuto o del regolamento d’organizzazione, secondo il capoverso 1 l’ufficio di revisione ne informa per scritto il consiglio d’amministrazione.

Mentre secondo l’articolo 728a capoverso 1 numero 1 D CO occorre verificare unicamente se il conto annuale e il conto di gruppo siano conformi alle disposizioni determinanti (legge, statuto, normativa tecnica), gli avvisi da dare obbligatoriamente secondo il presente articolo sono di carattere più esaustivo. L’ufficio di revisione deve informare il consiglio d’amministrazione in merito a qualsiasi violazione della legge, dello statuto o del regolamento d’organizzazione da esso constatata. Il genere della norma violata è irrilevante; vanno comunicati in particolare tutti i reati penali constatati. L’ufficio di revisione non ha tuttavia alcun obbligo di procedere a ricer- che al di fuori delle sue attribuzioni di verifica (art. 728a D CO). In quanto organo della società, gli incombe nondimeno un certo obbligo di fedeltà e deve pertanto comunicare anche violazioni emerse casualmente. Contrariamente al diritto vigente (cfr. art. 729b cpv. 1 CO), dovranno essere comu- nicate anche le violazioni del regolamento d’organizzazione. In quest’ultimo sono spesso sancite segnatamente le disposizioni concernenti il governo d’impresa (cor- porate governance). Se nell’esecuzione della sua verifica constata che le disposizio- ni regolamentari concernenti l’organizzazione sono state violate, l’ufficio di revisio- ne deve informarne il consiglio d’amministrazione. Inoltre, secondo il capoverso 2, l’ufficio di revisione informa l’assemblea generale in due casi. Da un lato, secondo il numero 1, esso è tenuto ad avvisarla se constata violazioni essenziali della legge o dello statuto; dall’altro, secondo il numero 2, deve farlo se, nonostante il suo avviso scritto (cfr. cpv. 1), il consiglio d’amministrazione non adotta misure adeguate. Le disposizioni dei numeri 1 e 2 hanno quindi carattere alternativo, e non cumulativo. Le violazioni del regolamento d’organizzazione non devono essere comunicate all’assemblea generale poiché tale regolamento è stato emanato dal consiglio d’amministrazione. Se il consiglio d’amministrazione impedisce all’ufficio di revisione di rivolgersi all’assemblea generale, l’ufficio di revisione ha il diritto di convocarla evitando il consiglio d’amministrazione (art. 699 cpv. 1 CO)52. Secondo il capoverso 3, che riprende l’attuale articolo 729b capoverso 2 CO, se la società è manifestamente oberata di debiti, l’ufficio di revisione ne dà avviso al

giudice qualora il consiglio d’amministrazione ometta di farlo.

2.1.4 Revisione limitata (review)

2.1.4.1 Indipendenza dell’ufficio di revisione

Art. 729 Secondo il capoverso 1, l’ufficio di revisione deve essere indipendente e deve for- mare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L’indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. Per la loro natura stessa, le disposizioni in materia di indipendenza perseguono i medesimi obiettivi per la revisione ordinaria e la revisione limitata. Il principio

52 Peter Forstmoser/Arthur Meier-Hayoz/Peter Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 33 n. 66; Rolf Watter, in: Honsell/Vogt/Watter (a c.), Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Art. 530–1186 OR, 2a edizione, Basilea 2002, art. 729b n. 4.

dell’indipendenza sancito nel capoverso 1 deve quindi corrispondere, per motivi contingenti, a quello valido per la revisione ordinaria (cfr. art. 728 cpv. 1 D CO). Contrariamente alla revisione ordinaria, si rinuncia tuttavia a concretizzare tale principio nella legge. Le condizioni corrispondenti definite nell’articolo 728 capo- verso 2 D CO possono però servire da parametri di riferimento anche per l’ufficio che effettua la revisione limitata: guardando queste prescrizioni ci si rende conto che i motivi d’incompatibilità elencati sono pertinenti anche per l’ufficio di revisione che effettua la revisione limitata, se si vuole evitare il sospetto di parzialità. Ad esempio, i revisori non possono né essere membri del consiglio d’amministrazione della società da verificare (cfr. art. 728 cpv. 2 n. 1 D CO) né essere parenti dell’azionista di maggioranza della stessa (n. 3) né accettare regali di una certa importanza (n. 7). A proposito di un punto essenziale, tuttavia, la revisione limitata deve rispondere a requisiti meno severi in materia di indipendenza: tenendo conto dell’esigenza delle PMI di poter usufruire di vari servizi forniti da un unico fornitore, il capoverso 2 ammette esplicitamente che l’ufficio di revisione partecipi all’attività contabile o fornisca altri servizi per la società da verificare. Se corre il rischio di dover verificare propri lavori, l’ufficio di revisione deve adottare misure a livello organizzativo e personale che garantiscano una verifica affidabile. La presente disposizione permette ad esempio che una stessa impresa di revisione o due società del medesimo gruppo di imprese partecipino all’attività contabile e, contemporaneamente, eseguano una revisione limitata, purché una verifica affidabile sia garantita dal profilo organizzativo e personale. I lavori legati alla contabilità e la revisione limitata non possono tuttavia essere effettuati dalla stessa persona o dal medesimo gruppo di persone. L’ufficio di revisione è tenuto ad adottare al suo interno le misure adeguate per evitare tale eventualità. Se l’ufficio di revisione partecipa all’attività contabile o fornisce altri servizi che possono portare a una verifica di propri lavori, è necessario che vi sia trasparenza: nella relazione di revisione l’ufficio di revisione deve pertanto fornire le indicazioni corrispondenti (cfr. art. 729b cpv. 1 n. 3 D CO).

2.1.4.2 Attribuzioni dell’ufficio di revisione

2.1.4.2.1 Oggetto e portata della verifica

Secondo il capoverso 1, l’ufficio di revisione verifica se vi siano fatti dai quali si deve dedurre che: – secondo il numero 1, il conto annuale non sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto (cfr., a proposito della revisione ordinaria, art. 728a cpv. 1 n. 1 D CO); – secondo il numero 2, la proposta del consiglio d’amministrazione all’as- semblea generale sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio non sia con- forme alle disposizioni legali e allo statuto (cfr., a proposito della revisione ordinaria, art. 728a cpv. 1 n. 2 D CO).

Secondo il capoverso 2, la verifica limitata consiste unicamente in interrogazioni e in atti di verifica analitici. Per le constatazioni richieste nel capoverso 1 è sufficiente una verifica meno approfondita rispetto alla revisione ordinaria. In particolare non si effettuano né una verifica approfondita di ogni singola voce, né una verifica delle valutazioni, né un inventario fisico. Rispetto a quella ordinaria, la revisione limitata fornisce una certezza meno elevata nel valutare la questione se i documenti visionati contengano o no indicazioni false di portata essenziale. L’assicurazione data dall’ufficio di revisione non può pertanto confermare (positivamente) la conformità legale del conto annuale, ma si limita a constatare (negativamente) l’assenza di fatti che lasciano presumere la non conformità legale dello stesso. Nel caso della revisione limitata, per la sua natura stessa, il rischio che violazioni delle disposizioni legali e statutarie e indicazioni false essenziali non vengano sco- perte è più elevato rispetto alla revisione ordinaria. Tuttavia, gli atti di verifica devono essere impostati in modo tale da ridurre al minimo il rischio di indicazioni false. La revisione ordinaria e quella limitata si distinguono quindi sia nell’intensità della verifica (a proposito delle differenze tra revisione ordinaria e revisione limitata, cfr. anche n. 1.4.1.4), sia per il fatto che nell’ambito della revisione limitata diversi punti non sono oggetto di verifica. Non viene infatti verificato se: – il conto annuale sia stato allestito conformemente a una determinata norma- tiva tecnica (Swiss GAAP FER, IAS/IFRS ecc.) e, nel caso affermativo, se tale normativa sia stata rispettata integralmente (cfr. art. 728a cpv. 1 n. 1 D CO, a proposito della revisione ordinaria); – le indicazioni richieste dalla legge siano fornite (cfr. art. 728a cpv. 1 n. 3 D CO); – esista un sistema di controllo interno funzionante (cfr. art. 728a cpv. 1 n. 4 D CO); – sia stata effettuata una valutazione dei rischi (cfr. art. 728a cpv. 1 n. 5 D CO). Il capoverso 3 corrisponde all’articolo 728a cpv. 2 D CO (cfr. il commento rispet- tivo).

2.1.4.2.2 Relazione di revisione

Secondo il capoverso 1, l’ufficio di revisione presenta all’assemblea generale una relazione riassuntiva scritta sul risultato della revisione. Qui di seguito elenchiamo il contenuto minimo di tale relazione riassuntiva: – Secondo il numero 1, la relazione deve contenere, ai fini della tutela degli azionisti e di terzi, un cenno alla natura limitata della revisione. – Secondo il numero 2, la relazione contiene un parere sul risultato della veri- fica (cfr. art. 729a cpv. 1 D CO). Le lacune constatate devono essere indicate in maniera dettagliata.

– Secondo il numero 3, l’ufficio di revisione deve fornire indicazioni sulla sua indipendenza. In particolare deve indicare tutti i fatti che potrebbero fare ipotizzare che l’indipendenza sia compromessa. Vanno dunque dichiarati tutti i servizi che l’ufficio di revisione fornisce alla società verificata e in particolare quelli che possono portarlo a verificare propri lavori (cfr. art. 729 cpv. 2 D CO). In tale contesto l’ufficio di revisione deve indicare, se del caso, anche le misure di protezione adottate, segnatamente se partecipa all’attività contabile e fornisce altri servizi alla società da verificare. – Secondo il numero 4, l’ufficio di revisione deve indicare le persone che han- no diretto la revisione, specificandone le capacità professionali (cfr. art. 5 e 6 D LSR). L’ufficio di revisione che esegue una verifica limitata non allestisce una relazione di revisione completa a destinazione del consiglio d’amministrazione (cfr. art. 728b cpv. 1 D CO). Contrariamente alla relazione riassuntiva dell’ufficio di revisione che esegue una verifica ordinaria, la relazione dell’ufficio di revisione che esegue una verifica limitata non contiene alcuna raccomandazione circa l’approvazione, con o senza riserve, del conto annuale oppure circa il suo rinvio al consiglio d’ammini- strazione. A causa del carattere limitato della revisione, trarre questa conclusione deve rimanere appannaggio degli azionisti. Secondo il capoverso 2, la relazione di revisione deve essere firmata dalle persone che hanno diretto la revisione (cfr. commento all’art. 728b cpv. 3 D LSR).

2.1.4.2.3 Avvisi obbligatori

L’ufficio di revisione che esegue una verifica limitata è obbligato unicamente a dare avviso al giudice qualora la società sia manifestamente oberata di debiti e il consi- glio d’amministrazione ometta di dare tale avviso (cfr. l’obbligo più esteso dell’uffi- cio di revisione che esegue una verifica ordinaria, art. 728c D CO).

2.1.5 Disposizioni comuni

Gli articoli 730–731a D CO si applicano sia all’ufficio di revisione che esegue una verifica ordinaria sia a quello che esegue una verifica limitata.

2.1.5.1 Nomina dell’ufficio di revisione

Art. 730 Il capoverso 1 prevede che l’ufficio di revisione, analogamente al diritto vigente, sia nominato dall’assemblea generale. Ciò corrisponde alla definizione delle competen- ze imperativamente attribuite all’assemblea generale nell’articolo 698 capoverso 2 numero 2 CO.

Secondo il capoverso 2, quale ufficio di revisione possono essere nominate una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone. Nella prassi, tuttavia, la nomina di un ufficio di revisione composto di più membri è piuttosto rara; in determinate circostanze essa può nondimeno essere ragionevole. Può ad esempio accadere che diversi gruppi di persone partecipanti a un’impresa desiderino ricorrere ciascuno a un revisore di propria fiducia. È anche ammissibile che una società nomini più uffici di revisione. A un secondo ufficio di revisione può ad esempio essere assegnato un mandato limitato all’ambito del diritto estero. Ai fini della trasparenza e vista la rilevanza per la responsabilità nel registro di commercio, la limitazione del mandato di revisione deve essere dichiarata. Diversamente dal diritto vigente, il disegno rinuncia alla disposizione secondo cui si possono nominare supplenti (art. 727 cpv. 1, secondo per. CO). La rilevanza pratica di questa disposizione si è dimostrata esigua. In ossequio all’autonomia privata, tuttavia, l’assemblea generale deve ancora avere la possibilità di nominare supplenti. Vista l’importanza modesta della questione, una normativa legale non appare neces- saria. Va però detto chiaramente che l’esigenza di una nomina formale da parte dell’assemblea generale vale anche per i membri supplenti. Gli uffici di revisione composti di più membri sono in un certo modo in contrasto con il principio dell’unità dell’ufficio di revisione in quanto organo53. Se viene nominato un siffatto ufficio di revisione, i suoi membri devono organizzarsi e coor- dinarsi al suo interno in modo tale che l’unità in quanto organo sia garantita. In tal caso è opportuno sancire disposizioni particolari nello statuto secondo l’artico- Se la società ha nominato più persone a far parte di un ufficio di revisione, esse formano l’organo nel loro insieme e di conseguenza si assumono tutte i medesimi obblighi legali. Secondo il capoverso 3, almeno un membro dell’ufficio di revisione deve avere in Svizzera il proprio domicilio, la propria sede o una succursale iscritta nel registro di commercio. Tale disposizione corrisponde al diritto vigente (cfr. art. 727 cpv. 2 CO). Al momen- to non sono ancora stabilite in maniera definitiva le ripercussioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone con l’Unione europea sui requisiti in materia di

domicilio nel diritto delle società. Nel quadro delle deliberazioni parlamentari su questo aspetto, occorrerà tener conto dello sviluppo futuro e delle perizie commis- sionate.

2.1.5.2 Durata del mandato dell’ufficio di revisione

Il capoverso 1, primo periodo prevede che l’ufficio di revisione sia nominato per un periodo da uno a tre esercizi. Il secondo periodo stabilisce che il suo mandato termi- na con l’approvazione dell’ultimo conto annuale da parte dell’assemblea generale. Secondo il terzo periodo, è ammessa la rielezione.

53 S. Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2a edizione, Zurigo 1996, n. 1792b.

Il disegno riprende il diritto in vigore e rinuncia alla rotazione obbligatoria dell’ufficio di revisione. Allo scopo di prevenire i rischi che possono derivare da un’eccessiva vicinanza personale o da una fiducia sproporzionata, il capoverso 2 prevede tuttavia che in caso di revisione ordinaria le persone che dirigono la revisio- ne debbano essere sostituite dopo sette esercizi. Le persone sostituite possono riprendere il medesimo mandato solo dopo un intervallo di tre anni (cosiddetto cooling off period). Questa disposizione non si applica alla revisione limitata. Le Direttive della Camera fiduciaria in materia di indipendenza prescrivono un obbligo di rotazione del revisore dirigente dopo sette anni54. Negli Stati Uniti è previsto un obbligo di rotazione dopo cinque anni per le società quotate in borsa55. Attualmente l’UE raccomanda una rotazione al più tardi dopo sette anni, con un periodo di attesa di due anni56, ma nel progetto per una nuova direttiva sui revisori propone anch’essa una rotazione dopo cinque anni57. Il disegno si conforma quindi allo sviluppo generale a livello internazionale. Una ricerca eseguita nel 2003 nel quadro di uno studio della Banca cantonale di Zurigo sul governo d’impresa (corpo- rate governance) nelle imprese dello Swiss Market Index (SMI) ha rilevato che in media gli attuali revisori responsabili esercitano la loro funzione da circa 4,7 anni58. In singoli casi, tuttavia, è stata constatata una durata del mandato fino a nove anni. La disposizione concernente la rotazione non si riferisce all’ufficio di revisione, ma alla persona che dirige la revisione. Di conseguenza, il capoverso 2 è da considerare anche qualora il revisore responsabile assuma un impiego presso un altro ufficio di revisione. Secondo il capoverso 3, un ufficio di revisione che dà le proprie dimissioni deve indicarne i motivi al consiglio d’amministrazione. Quest’ultimo ne informa quindi l’assemblea generale successiva. Se un ufficio di revisione si dimette anzitempo, il consiglio d’amministrazione ne indica inoltre i motivi nell’allegato del conto annua- le (art. 663b n. 13 D CO). Questa duplice informazione è necessaria poiché, da un lato, l’assemblea generale successiva non ha sempre luogo dopo la presentazione del conto annuale e, dall’altro, la cerchia dei destinatari del conto annuale (e quindi

dell’allegato) è più vasta dell’assemblea generale (cfr. art. 697h CO). Per l’assem- blea generale è essenziale conoscere i motivi delle dimissioni al più tardi in occasio- ne della nuova nomina dell’ufficio di revisione. La dichiarazione obbligatoria dei motivi esplica inoltre un effetto preventivo che serve a garantire indirettamente l’indipendenza dell’ufficio di revisione dagli organi della società da verificare. L’ufficio di revisione è tuttavia libero di porre fine al mandato rassegnando le pro- prie dimissioni in qualsiasi momento. Tuttavia, se le dimissioni vengono date in tempo inopportuno, può nascere l’obbligo di risarcire il danno che ne deriva.

54 Treuhand-Kammer, Richtlinien zur Unabhängigkeit, Zurigo 2001, n. 5 (in tedesco e francese).

55 Sec. 203 Sarbanes-Oxley Act. Sec. 207 Sarbanes-Oxley Act prevede tuttavia

l’allestimento di uno studio sui vantaggi e gli svantaggi della rotazione dell’ufficio di revisione. La questione non è quindi ancora risolta definitivamente. 56 Raccomandazione della Commissione, del 16 maggio 2002, l’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di principi fondamentali, GU n. L 191 del 19 luglio 2002, pag. 22 segg., n. 10.2.a. 57 Art. 40 lett. c del progetto della Commissione europea del 16 marzo 2004 per una nuova direttiva concernente i revisori (cfr. n. 5 del presente messaggio). 58 Zürcher Kantonalbank, Corporate Governance in der Schweiz, Die SMI-Unternehmen in Vergleich, Zurigo 2003.

Il capoverso 4 permette all’assemblea generale di revocare l’ufficio di revisione in qualsiasi momento e con effetto immediato.

2.1.5.3 Ragguagli e segreto

Secondo il capoverso 1, il consiglio d’amministrazione deve consegnare all’ufficio di revisione tutti i documenti e fornirgli i ragguagli di cui questo ha bisogno per adempiere i suoi compiti. Su specifica richiesta, i ragguagli devono essere forniti in forma scritta. Nella prassi è usuale che il consiglio d’amministrazione emetta una cosiddetta dichiarazione di completezza a destinazione dell’ufficio di revisione59. In base al capoverso 2, primo periodo, l’ufficio di revisione è tenuto a salvaguardare il segreto sulle sue constatazioni, sempre che la legge non lo obblighi a comunicarle. Un obbligo in tal senso sussiste in particolare per quanto concerne: – il contenuto della relazione di revisione e i ragguagli nei confronti dell’as- semblea generale (art. 728b e 729b D CO nonché art. 697 cpv. 1 e 2 CO); – gli avvisi obbligatori secondo la legge (cfr. art. 728c e 729c D CO); – i ragguagli da fornirsi al controllore speciale (cfr. art. 697d cpv. 2 CO); – la presentazione dei documenti relativi alla domanda per l’abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale (art. 10 D LSR); – l’obbligo d’informare l’autorità di sorveglianza e di permetterle di accedere ai locali (cfr. art. 14 D LSR); – le notificazioni obbligatorie all’autorità di sorveglianza (cfr. art. 15 D LSR). Il secondo periodo stabilisce che nell’allestire la sua relazione, dare avvisi e fornire ragguagli all’assemblea generale, l’ufficio di revisione è tenuto a salvaguardare i segreti d’affari della società. Questa restrizione non vale per l’obbligo d’informa- zione dell’ufficio di revisione nei confronti dell’autorità di sorveglianza (cfr. art. 14 D LSR), in quanto quest’ultima può avere un bisogno assoluto di essere informata esaustivamente per adempiere i suoi compiti; tuttavia essa sottostà a sua volta all’obbligo del segreto.

2.1.5.4 Approvazione dei conti e impiego dell’utile

Art. 731 Secondo il capoverso 1, per le società obbligate a far verificare il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo da un ufficio di revisione, la relazione di revisione deve essere presentata prima che l’assemblea generale possa approvare il conto o i conti e possa decidere sull’impiego dell’utile derivante dal bilancio. In tal modo si

59 S. Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2a edizione, Zurigo 1996, n. 1811, con ulteriori indicazioni; cfr. anche Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Zurigo 1998, vol. 2, pag. 157 segg.

garantisce che gli azionisti prendano queste decisioni conoscendo le conseguenze finanziarie connesse. La disposizione non si applica alle società che di per sé sarebbero obbligate a sottoporre il loro conto annuale a una revisione limitata, ma che hanno proceduto a un opting out (art. 727a cpv. 2 D CO). Secondo il capoverso 2, primo periodo, in caso di revisione ordinaria l’ufficio di revisione deve presenziare all’assemblea generale. In questo modo gli azionisti hanno la possibilità di rivolgere domande all’ufficio di revisione (cfr. art. 697 cpv. 1 CO). Il secondo periodo prevede che l’assemblea generale possa rinunciare, mediante decisione unanime, alla presenza dell’ufficio di revisione. Se l’assemblea generale prende all’unanimità una decisione in tal senso, l’impugnabilità secondo il capoverso 3 viene meno (cfr. qui sotto). Nella prassi, in particolare nel caso delle piccole società, gli azionisti si accordano già prima dell’assemblea generale sulla necessità che l’ufficio di revisione sia pre- sente. Nel caso della revisione limitata, la presenza dell’ufficio di revisione all’assemblea generale non è necessaria. Il capoverso 3 sanziona le violazioni delle disposizioni dei capoversi 1 e 2: se la necessaria relazione di revisione non è disponibile, le decisioni sull’approvazione del conto annuale e del conto di gruppo nonché sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio sono nulle. Se le disposizioni concernenti la presenza dell’ufficio di revi- sione sono disattese, tali decisioni sono impugnabili.

2.1.5.5 Norme speciali

Il capoverso 1 sancisce il diritto della società di disciplinare in modo più dettagliato, nello statuto o mediante decisione dell’assemblea generale, l’organizzazione dell’ufficio di revisione e di estenderne (in misura limitata) le attribuzioni. Nel caso degli uffici di revisione composti di più membri (cfr. il commento all’art. 730 cpv. 2 D CO) possono essere opportune disposizioni complementari, ma simili disciplinamenti sono rari nella prassi.60 Un esempio per l’estensione delle attribu- zioni dell’ufficio di revisione è costituito dall’obbligo dell’ufficio di revisione di eseguire revisioni intermedie61. In linea di principio non è ammissibile una limitazione delle attribuzioni legali dell’ufficio di revisione attraverso lo statuto. Siffatte limitazioni sono tuttavia possi- bili a condizione che le premesse per un opting out (art. 727a cpv. 2 D CO) siano adempiute (cfr. n. 1.4.5).

60 Rosmarie Abolfathian-Hammer, Das Verhältnis von Revisionsstelle und Revisor zur Aktiengesellschaft, diss. Berna 1992, 31, con ulteriori indicazioni; Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2a edizione, Zurigo 1996, n. 1837. 61 Rolf Watter, in: Honsell / Vogt / Watter (a c.), Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Art. 530–1186 OR, 2a edizione, Basilea 2002, art. 731a n. 3.

L’articolo 731a capoverso 1 D CO va letto anche in relazione all’articolo 627 nume- ro 13 CO. Contrariamente alle affermazioni della dottrina62, tra queste due disposi- zioni non vi è alcuna divergenza: secondo l’articolo 627 numero 13 CO, le disposi- zioni generali e quelle di validità superiore a un esercizio vanno sancite nello statuto. Per quanto riguarda gli ordini impartiti una sola volta, ad esempio in seguito a circo- stanze o eventi particolari nel quadro dell’attività aziendale, è tuttavia sufficiente una decisione dell’assemblea generale; in questo caso una modifica dello statuto non avrebbe alcun senso. Il capoverso 2 limita l’estensione delle attribuzioni di verifica dell’ufficio di revisio- ne nel senso che a quest’ultimo non possono essere assegnate né attribuzioni incom- benti al consiglio d’amministrazione (cfr. art. 716a cpv. 1 n. 4 e 5 CO) né attribuzio- ni che possono comprometterne l’indipendenza (cfr. art. 728 e 729 D CO). Lo scopo della disposizione è di evitare la mescolanza di attribuzioni e responsabilità di questi due organi. Si tratta nella fattispecie di una disposizione concernente il governo d’impresa (corporate governance). Secondo il capoverso 3, l’assemblea generale può nominare periti per l’esame della gestione o di singole parti di essa. Anche di questa possibilità viene fatto un uso limitato, ma a seconda dei casi essa può rivelarsi utile63.

2.2 Modifica di altre disposizioni del Codice delle

obbligazioni

2.2.1 Disposizioni generali

Art. 181 cpv. 4 Assunzione di un patrimonio o di una azienda Nel quadro della revisione del diritto della Sagl, il nostro Consiglio ha deciso di sostituire il termine «ditta individuale» con quello di «impresa individuale», allo scopo di evitare un uso ambiguo del termine «ditta»64. Nella legge federale del 3 ottobre 200365 sulla fusione, la scissione, la trasformazio- ne e il trasferimento di patrimonio e nelle modifiche del diritto vigente secondo l’allegato si continua tuttavia a usare il termine «ditta individuale». Con il presente disegno procediamo a un adeguamento alla nuova terminologia.

62 Cfr. segnatamente Peter Forstmoser / Arthur Meier-Hayoz / Peter Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 8 n. 82 seg. 63 Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2a edizione, Zurigo 1996, n. 1839; Peter Forstmoser / Arthur Meier-Hayoz / Peter Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 33 n. 107. 64 FF 2002 2926 2980 65 RS 221.301; RU 2004 2617.

2.2.2 Dei singoli contratti

Art. 227i Vendita a rate anticipate; campo d’applicazione Il disegno prevede adeguamenti a livello terminologico; cfr. anche il commento all’articolo 181 capoverso 4 D CO.

Art. 494 cpv. 2 Fideiussione; consenso del coniuge Il disegno prevede un adeguamento terminologico; si veda in merito il commento all’articolo 181 capoverso 4 D CO.

2.2.3 Della società anonima

Art. 635a Attestazione di verifica Al momento della costituzione di una società anonima, la relazione di costituzione (cfr. art. 635 CO) deve essere verificata in ogni caso da uno specialista indipendente, vale a dire anche quando la società non dispone di un ufficio di revisione. In tal modo s’intende ridurre il rischio che vengano compiuti atti fraudolenti nell’ambito di conferimenti in natura, di assunzioni di beni, della concessione di vantaggi parti- colari (cfr. art. 628 CO) e della liberazione mediante compensazione di crediti. L’articolo 635a CO deve essere adeguato alla nuova concezione della revisione: secondo il nuovo disciplinamento, il termine «revisore», usato nella legge, designe- rebbe una persona senza formazione professionale specifica (cfr. n. 1.4.7). Tenendo conto della considerevole importanza della verifica in vista della costituzione, una formazione professionale deve tuttavia essere presupposta, analogamente – anche se non in maniera chiara – al diritto vigente (sui requisiti per i revisori nel diritto vigen- te, cfr. art. 727a CO). Il disegno rimane il più possibile aderente al diritto in vigore e prescrive la verifica da parte di un revisore abilitato. In tal modo vengono precisati i requisiti professionali rispetto alla situazione giuridica attuale: si presuppone impe- rativamente che siano state compiute una formazione specifica e un’esperienza professionale di un anno (cfr. art. 5 D LSR). Per contenere le spese di costituzione, il disegno rinuncia invece all’obbligo di ricorrere a un perito revisore abilitato (analo- gamente a un revisore particolarmente qualificato secondo il diritto vigente; cfr. art. 4 D LSR e il relativo commento), anche se ciò sarebbe auspicabile per impedire irregolarità al momento della costituzione.

Art. 652a cpv. 3 Prospetto d’emissione Una società che offre nuove azioni in sottoscrizione pubblica deve allestire un prospetto d’emissione contenente i dati essenziali sullo stato patrimoniale, la situa- zione finanziaria e i risultati d’esercizio della società. Secondo il disegno è possibile che la società emittente, in virtù di un opting out ai sensi dell’articolo 727a capoverso 2 D CO, non disponga di un ufficio di revisione. Tuttavia, in caso di emissioni pubbliche è imprescindibile, per motivi legati alla protezione degli investitori, che vi sia un conto annuale o un bilancio intermedio verificato. Nel caso delle società che non dispongono di un ufficio di revisione, il consiglio d’amministrazione deve pertanto, secondo il capoverso 3, far verificare il

conto annuale o il bilancio intermedio da un revisore abilitato. Del risultato della revisione occorre rendere conto nel prospetto d’emissione.

Art. 652d cpv. 2 Aumento mediante capitale proprio Anche questa disposizione deve essere adeguata al fatto che, secondo il disegno, una società anonima non dispone sempre di un ufficio di revisione (cfr. art. 727a cpv. 2 D CO). Una società che nel quadro di un aumento ordinario o approvato del capitale intende liberare il nuovo capitale azionario mediante la conversione di capitale proprio liberamente disponibile è tenuta a dimostrare la copertura dell’ammontare dell’aumento mediante il conto annuale approvato e la relazione di revisione allestita da un revisore abilitato. Le società con un ufficio di revisione che soddisfa i requisiti legali dispongono senz’altro della necessaria relazione di revisione. Modificando la presente disposizione, per la liberazione mediante capitale proprio è richiesta una relazione di revisione anche dalle società che non dispongono di un ufficio di revi- sione. In tal modo si impedisce che si producano liberazioni apparenti mediante riserve fittizie. Se la data del bilancio risale a più di sei mesi, è necessario un bilancio intermedio verificato da un revisore abilitato.

Art. 652f cpv. 1 Attestazione di verifica Se una società incrementa il suo capitale mediante l’aumento ordinario o approvato del capitale, il consiglio d’amministrazione deve di norma fare verificare la relazio- ne sull’aumento del capitale (cfr. art. 652e CO) da parte di un ufficio di revisione (per le eccezioni, cfr. cpv. 2). Anche questa disposizione deve essere adeguata al fatto che, secondo il disegno, una società anonima non dispone sempre di un ufficio di revisione (cfr. art. 727a cpv. 2 D CO). Pertanto, nel testo della legge l’espressione «ufficio di revisione» viene sostituita con «revisore abilitato». Ciò non esclude che la verifica venga effet- tuata, se del caso, dall’ufficio di revisione.

Art. 653f cpv. 1 Attestazione di verifica Il disegno sostituisce l’espressione «revisore particolarmente qualificato» con «peri- to revisore abilitato» (cfr. n. 1.4.7 e commento all’art. 4 D LSR). La presente dispo- sizione deve essere adeguata di conseguenza.

Art. 653i Abrogazione Nel capoverso 1 il disegno sostituisce l’espressione «revisore particolarmente quali- ficato» con «perito revisore abilitato» (cfr. n. 1.4.7 e commento all’art. 4 D LSR). Anche il capoverso 2 è stato adeguato dal punto di vista redazionale.

Art. 663b n. 12, 13 e 14 Allegato Secondo il numero 12, il consiglio d’amministrazione è ora tenuto a fornire, nell’allegato, indicazioni sull’esecuzione di una valutazione dei rischi.

La mutevolezza delle condizioni nel contesto tecnico, economico, sociale e politico incidono sui rischi della società da verificare. Questi rischi devono essere illustrati dal consiglio d’amministrazione in vista della valutazione del conto annuale. Secondo il diritto vigente, le misure adottate in relazione a tali rischi sono illustrate di regola nel rapporto annuale. Il rapporto annuale non viene tuttavia verificato dall’ufficio di revisione; per tale motivo, nel disegno le affermazioni corrispondenti del consiglio d’amministrazione sono affidate all’allegato e quindi vengono a far parte della verifica da parte dell’ufficio di revisione (cfr. art. 728a cpv. 1 n. 5 D CO). Va evidenziato che la valutazione non comprende tutti i rischi, bensì unicamente i rischi che potrebbero incidere in maniera essenziale sulla valutazione del conto annuale. Simili rischi potrebbero presentarsi ad esempio per quanto concerne l’appartenenza a un ramo commerciale, le dimensioni dell’impresa, gli sviluppi tecnologici, le condizioni del mercato del lavoro, le forme di finanziamento e la liquidità, la situazione dal profilo concorrenziale, la combinazione dei prodotti, l’organizzazione interna, la struttura dei proprietari, gli influssi esterni esercitati da terzi interessati (stakeholder) oppure l’ambiente. Ad esempio, i difetti di un prodotto possono implicare un rischio di valutazione legato alle scorte dei prodotti e portare quindi a minori ricavi66. Secondo il numero 13, il consiglio d’amministrazione indica nell’allegato i motivi delle dimissioni anticipate dell’ufficio di revisione. In questo modo si informa, nel quadro delle attuali disposizioni concernenti la pubblicazione del conto annuale (cfr. art. 697h CO), sui motivi per cui l’ufficio di revisione ha dato le dimissioni anzitempo. Prima della nomina del nuovo ufficio di revisione, il consiglio d’ammini- strazione deve inoltre comunicare all’assemblea generale i motivi che hanno portato alle dimissioni (cfr. art. 730a cpv. 3 D CO e il relativo commento). In seguito all’inserimento delle due disposizioni appena commentate, l’attuale numero 12 diventa il nuovo numero 14, rimanendone invariato il contenuto.

La modifica del titolo marginale di questo articolo concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 663e cpv. 2 n. 3 e cpv. 3 n. 1 e 2 Conto di gruppo La presente disposizione disciplina l’obbligo di allestire un conto di gruppo. Nel capoverso 2 numero 3 D CO si effettua unicamente un adeguamento redazionale all’articolo 727 capoverso 1 numero 2 lettera c D CO («media annua di posti a tempo pieno» anziché «dipendenti»). Nel capoverso 3, i numeri 1 e 2 vengono adeguati all’articolo 727 capoverso 1 numero 1 lettere a e b D CO: da una parte si inverte l’ordine di successione (il n. 2 del diritto vigente diventa il n. 1), mentre dall’altra il termine «azioni» è sostituito con «titoli di partecipazione», di più ampia portata (cfr. a questo proposito il com- mento all’art. 727 cpv. 1 n. 1 lett. a D CO). Il numero 3 rimane invariato.

66 Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Zurigo 1998, vol. 2, n. 3.2412;

Principi di revisione contabile (PRC), Zurigo 2001, PRC 11, n. 4.11, 4.23.

Art. 670 cpv. 2 Rivalutazione Se la metà del capitale azionario e delle riserve legali non è più coperta in seguito ad una perdita risultante dal bilancio, allo scopo di equilibrare il bilancio deficitario si possono effettuare determinate rivalutazioni (art. 670 cpv. 1 CO). Secondo l’attuale articolo 670 capoverso 2 CO, l’ufficio di revisione deve attestare per scritto, a destinazione dell’assemblea generale, che sono adempiute le pertinenti condizioni legali. Anche questa disposizione deve essere adeguata al fatto che, secondo il disegno, una società anonima non dispone sempre di un ufficio di revisione (cfr. art. 727a cpv. 2 D CO). Si chiede pertanto un’attestazione da parte di un revisore abilitato. Ciò non esclude che l’attestazione venga rilasciata, se del caso, dall’ufficio di revi- sione.

Art. 695 cpv. 2 Esclusione dal diritto di voto Le persone che hanno in qualsiasi modo partecipato alla gestione degli affari non possono dare il voto nelle deliberazioni riguardanti il discarico al consiglio d’am- ministrazione; esse devono ricusarsi per legge (art. 695 cpv. 1 CO). In seguito all’inasprimento delle disposizioni concernenti l’indipendenza, per l’uffi- cio di revisione vige il divieto assoluto di partecipare alla gestione degli affari della società da esso verificata (art. 728 cpv. 2 n. 1 e 729 cpv. 1 D CO). Il capoverso 2 diventa quindi superfluo. Per evitare interpretazioni erronee, è opportuno stralciare la disposizione (cfr. anche art. 887 cpv. 2 D CO nell’ambito del diritto della società cooperativa).

Art. 725 cpv. 2, primo periodo, e 3 Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti; avvisi pubblici L’articolo 725 capoverso 2 CO prevede che, se esiste fondato timore che la società abbia un’eccedenza di debiti, si debba allestire un bilancio intermedio che deve essere sottoposto alla verifica di un revisore abilitato. Se del caso, il consiglio d’am- ministrazione o l’ufficio di revisione (art. 728c cpv. 3 e 729c D CO) deve informare il giudice competente in merito all’eccedenza di debiti. La verifica da parte dell’ufficio di revisione ha lo scopo di impedire che la situazione finanziaria venga abbellita, ma anche di fare in modo che la decisione giudiziaria sull’ulteriore modo di procedere sia fondata su cifre sicure. Anche il capoverso 2 deve essere adeguato al fatto che, secondo il disegno, una società anonima non dispone sempre di un ufficio di revisione (cfr. art. 727a cpv. 2 D CO). Si prevede pertanto che la società debba far verificare in ogni caso il bilancio intermedio da un revisore abilitato. Come sinora, se una società dispone di un ufficio di revisione conforme, la verifica può essere eseguita da quest’ultimo. Secondo il capoverso 3, se una società non dispone di un ufficio di revisione, gli avvisi obbligatori inerenti alla verifica limitata incombono al revisore abilitato incaricato di verificare il bilancio intermedio. Secondo l’articolo 729c D CO, chi verifica il bilancio intermedio deve quindi dare avviso al giudice se la società è manifestamente oberata di debiti e il consiglio d’amministrazione omette di dare tale avviso.

Art. 732 cpv. 2 e 3 Deliberazione di riduzione Il disegno riformula il capoverso 2 dal profilo redazionale e sostituisce l’espressione «revisore particolarmente qualificato» con «perito revisore abilitato» (cfr. n. 1.4.7 e commento all’art. 4 D LSR). Non ne risultano modifiche materiali. Anche il capoverso 3 viene adeguato dal punto di vista redazionale.

Art. 734, secondo periodo Attuazione della riduzione La disposizione è stata adeguata alla terminologia dell’articolo 732 capoversi 2 e 3 D CO.

Art. 745 cpv. 3 Ripartizione del patrimonio Il disegno sostituisce l’espressione «revisore particolarmente qualificato» con «peri- to revisore abilitato» (cfr. n. 1.4.7 e commento all’art. 4 D LSR).

2.2.4 Diritto della società a garanzia limitata

Art. 795b Rimborso Il disegno sostituisce l’espressione «revisore particolarmente qualificato» con «peri- to revisore abilitato» (cfr. n. 1.4.7 e commento all’art. 4 D LSR).

Art. 818 Ufficio di revisione Il vigente diritto della Sagl non prevede l’obbligo di far verificare il conto annuale da un revisore indipendente (art. 819 CO). La società è quindi libera di designare un ufficio di revisione o di rinunciarvi. Secondo l’avamprogetto dei professori Peter Böckli, Peter Forstmoser e Jean-Marc Rapp sulla revisione del diritto della Sagl, per le società a garanzia limitata si sareb- be dovuto istituire un obbligo generale di verifica del conto annuale (art. 819 AP CO; per le società più piccole, analogamente al diritto della società anonima, non erano stati formulati requisiti professionali specifici)67. Nell’ambito della consultazione, questa proposta era stata sostenuta solo da una parte dei parteci- panti, mentre altri avevano espresso forti critiche soprattutto in riferimento alle spese derivanti per le società da tale obbligo. Era stato suggerito di adottare una soluzione differenziata a seconda delle dimensioni delle imprese, analogamente a quanto previsto nell’avamprogetto di legge federale sul rendiconto e la revisione contabile (AP LRR)68.

67 Peter Böckli / Peter Forstmoser / Jean-Marc Rapp, Reform des GmbH-Rechts, Experten- entwurf vom 29. November 1996 für eine Reform des Rechts der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Zurigo 1997, 40, 59. 68 Art. 43 AP LRR, in: Revisione del diritto contabile. Avamprogetti e rapporto esplicativo del 29 giugno 1998 (ottenibile presso: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna).

In seguito, nel disegno di revisione del diritto della Sagl, il nostro Consiglio ha proposto un disciplinamento differenziato69. Nel quadro dell’esame di tale disegno, tuttavia, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale si è posta l’obiettivo di ridisciplinare la questione dell’ufficio di revisione non solo per la Sagl, bensì di istituire una concezione globale aggiornata e armonizzata dell’ufficio di revisione per tutte le forme giuridiche del diritto privato (cfr. n. 1.2.3.2). Il messag- gio aggiuntivo tiene conto di questa preoccupazione. La disposizione sull’ufficio di revisione nel diritto della Sagl deve quindi essere adeguata conformemente al pre- sente disegno. La normativa proposta nell’articolo 818 D CO sostituisce la disposi- zione corrispondente del disegno di revisione del diritto della Sagl. Il disegno propone una nuova concezione dell’obbligo di revisione e dell’ufficio di revisione che in linea di principio vale nella stessa misura per tutte le forme giuri- diche (cfr. la panoramica nel n. 1.4). Sempreché non vi siano motivi materiali per un disciplinamento derogatorio (cfr. n. 1.4.1), l’obbligo di revisione per la Sagl va definito secondo gli stessi criteri applicabili alla società anonima. Per questi motivi, a proposito dell’obbligo di revisione e dell’ufficio di revisione il capoverso 1 rimanda alle disposizioni del diritto della società anonima (cfr. art. 727 segg. D CO), applicabili per analogia. Questo rinvio trasversale al diritto di un’altra forma giuridica, tipico del diritto delle società, è da intendersi come un cosiddetto rinvio dinamico (cfr. n. 1.4.1). Di conseguenza, la Sagl deve far verificare mediante revisione ordinaria effettuata da un ufficio di revisione sotto sorveglianza statale il suo conto annuale e il suo conto di gruppo (cfr. art. 727b cpv. 1 D CO) se: – è debitrice di un prestito in obbligazioni (art. 727 cpv. 1 n. 1 lett. b D CO); oppure – contribuisce almeno per il 20 per cento degli attivi o della cifra d’affari al conto di gruppo di una società i cui titoli di partecipazione sono quotati in borsa o che è debitrice di un prestito in obbligazioni (art. 727 cpv. 1 n. 1 lett. c D CO; la Sagl stessa non può emettere titoli di partecipazione quotati in borsa, cfr. art. 784 segg. D CO e il relativo commento nel messaggio sulla revisione del diritto della Sagl70).

Essa deve inoltre far verificare mediante revisione ordinaria effettuata da un perito revisore abilitato il suo conto annuale e il suo conto di gruppo (cfr. art. 727b cpv. 2 D CO) se: – oltrepassa, per due esercizi consecutivi, due dei tre valori definiti nell’ar- ticolo 727 capoverso 1 numero 2 D CO; – è obbligata ad allestire un conto di gruppo (art. 801 D CO nella versione del messaggio sulla revisione del diritto della Sagl in combinato disposto con – soci rappresentanti insieme almeno il 10 per cento del capitale sociale lo chiedono (art. 727 cpv. 2 D CO);

69 01.082 Messaggio del 19 dicembre 2001 concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte com- merciali), FF 2002 2841, 2856 seg., 2906 segg., 2969.

70 FF 2002 2852, 2875 segg., 2956 seg.

– lo statuto lo prevede (art. 727 cpv. 3 D CO); oppure – l’assemblea dei soci lo decide (art. 727 cpv. 3 D CO). Se non è necessaria una revisione ordinaria, sussiste in linea di principio l’obbligo di sottoporre a revisione limitata il conto annuale (art. 727a in combinato disposto con art. 818 cpv. 1 D CO); le società hanno comunque la possibilità di effettuare un opting out (cfr. art. 727a cpv. 2 in combinato disposto con art. 818 cpv. 1 D CO; cfr. n. 1.4.1.3 e 1.4.5). Per quanto riguarda le conseguenze concrete per le PMI, si rimanda al numero 3.3.2.1. Il capoverso 2 stabilisce l’unica particolarità prevista per l’obbligo di revisione della Sagl rispetto al diritto della società anonima: ogni socio soggetto all’obbligo di effettuare versamenti suppletivi (cfr. in merito, nel diritto della Sagl vigente, art. 803 CO e, nel disegno di revisione del diritto della Sagl, art. 795 segg. D CO71) ha il diritto di chiedere una revisione ordinaria del conto annuale. Tale protezione appare imprescindibile tenuto conto del rischio finanziario legato all’obbligo di effettuare versamenti suppletivi. La soluzione proposta consente tuttavia anche di rinunciare a un ufficio di revisione, senza tener conto di obblighi esistenti di effettuare versamenti suppletivi, se i soci acconsentono a un opting out (cfr. art. 727a cpv. 2 D CO); di questa possibilità sarà fatto uso segnatamente quando le persone obbligate a effettuare versamenti suppleti- vi partecipano esse medesime alla gestione della società. Nella prassi, la portata della revisione sarà quindi determinata dalle condizioni concrete vigenti nella Sagl.

Art. 825a cpv. 2, primo periodo, e 4 Versamento Secondo il disegno di modifica del diritto della Sagl, l’articolo 825a D CO disciplina il versamento dell’indennità a un socio che lascia la società72. La nuova normativa concernente l’ufficio di revisione implica due modifiche redazionali di questa dispo- sizione, illustrate qui di seguito. Nel capoverso 2, l’espressione «revisore particolarmente qualificato» deve essere sostituita con «perito revisore abilitato» (cfr. n. 1.4.7 e commento all’art. 4 D LSR). Nel capoverso 4 occorre specificare la natura della revisione richiesta (limitata o ordinaria): fintanto che l’indennità dovuta non è interamente versata, l’ex socio può esigere, ai fini della sua protezione, che la società designi un ufficio di revisione. Tenendo conto degli interessi dei soci in questione, il nuovo capoverso 4 dispone l’esecuzione di una revisione ordinaria. Ciò corrisponde anche al disegno di revisio- ne del diritto della Sagl, dove per revisione si intende sempre la revisione ordinaria.

71 FF 2002 2885 segg., 2959 seg.

72 FF 2002 2911 seg., 2971

2.2.5 Diritto della società cooperativa

Art. 857 cpv. 1 Questa modifica terminologica concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 879 cpv. 2 n. 2 Si tratta di una semplice modifica redazionale.

Art. 881 cpv. 1, primo periodo Questa modifica terminologica concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 887 cpv. 2 Esclusione dal diritto di voto Le persone che hanno in qualsiasi modo partecipato alla gestione degli affari non possono dare il voto nelle deliberazioni riguardanti il discarico al consiglio d’amministrazione; esse devono ricusarsi per legge (art. 887 cpv. 1 CO). In seguito all’inasprimento delle disposizioni concernenti l’indipendenza, per l’ufficio di revisione vige il divieto assoluto di partecipare alla gestione degli affari della società da esso verificata (art. 728 cpv. 2 n. 1 e 729 cpv. 1 D CO). Il capoverso 2 è incompatibile con il precetto dell’indipendenza e va quindi abrogato (cfr. anche art. 695 cpv. 2 D CO per quanto riguarda la società anonima).

Art. 890, titolo marginale e cpv. 1 Questa modifica terminologica concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 902 cpv. 3 Si tratta di una semplice modifica redazionale.

Art. 906 Ufficio di revisione Il disegno propone una nuova concezione dell’obbligo di revisione e dell’ufficio di revisione che in linea di principio vale nella stessa misura per tutte le forme giuridi- che (cfr. n. 1.4). Per tale motivo, l’obbligo di revisione per la società cooperativa deve essere determinato, nella misura del possibile, in base agli stessi criteri appli- cabili alla società anonima. Il capoverso 1 prevede che all’ufficio di revisione si applichino per analogia le disposizioni del diritto della società anonima. Questa norma contiene un cosiddetto rinvio dinamico (cfr. commento all’art. 818 cpv. 1 D CO). In seguito a questo rinvio, una società cooperativa deve far verificare mediante revisione ordinaria effettuata da un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale il suo conto annuale ed eventualmente il suo conto di gruppo (cfr. art. 727b cpv. 1 D CO) se:

– ha emesso titoli di partecipazione (in particolare buoni di partecipazione) quotati in borsa (art. 727 cpv. 1 lett. a D CO)73; – è debitrice di un prestito in obbligazioni (lett. b); – contribuisce almeno per il 20 per cento degli attivi o della cifra d’affari al conto di gruppo di una società a sua volta sottoposta a revisione ordinaria da parte di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale (lett. c). Una società cooperativa deve far verificare mediante revisione ordinaria effettuata da un perito revisore abilitato il suo conto annuale e il suo conto di gruppo – oltrepassa, per due esercizi consecutivi, due dei tre valori definiti nell’arti- colo 727 capoverso 1 numero 2 D CO; – è obbligata ad allestire un conto di gruppo (art. 858 cpv. 2 CO in combinato disposto con art. 663e cpv. 3 e 727 cpv. 1 n. 3 D CO); – lo statuto lo prevede (art. 727 cpv. 3 D CO); oppure – l’assemblea generale lo decide (art. 727 cpv. 3 D CO). Secondo il capoverso 2, le seguenti persone o gruppi di persone possono inoltre chiedere una revisione ordinaria da parte di un perito revisore abilitato (cfr. art. 727b cpv. 2 in combinato disposto con art. 906 cpv. 1 D CO): – numero 1: il 10 per cento dei soci; – numero 2: soci che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale sociale; – numero 3: soci personalmente responsabili o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi (cfr. art. 869 segg. CO). Il capoverso 2 rappresenta una disposizione speciale adeguata alla forma giuridica della società cooperativa e viene a sostituire il disciplinamento dell’articolo 727 capoverso 2 D CO. Visto che spesso le società cooperative non dispongono di un capitale sociale, una normativa per la protezione dei soci di minoranza che si riferis- se esclusivamente alla partecipazione al capitale (n. 2) sarebbe in parte priva di oggetto. Per questo motivo, e anche perché uno dei principi determinanti del diritto della società cooperativa sancisce che a ogni persona partecipante spetta un voto, ci si basa in alternativa su una percentuale di soci (n. 1). Ai fini dell’applicazione del numero 1 è irrilevante se la società disponga o no di un capitale sociale. Tuttavia, anche nel caso della società cooperativa una notevole partecipazione al capitale proprio deve in ogni caso godere della necessaria protezione. Le condizioni alterna-

tive dei numeri 1 e 2 sono pertanto giustificate dal profilo materiale. Il disciplinamento della revisione su richiesta dei soci necessita inoltre, nel nume- ro 3, di un complemento destinato alla protezione delle persone soggette ai rischi derivanti da una responsabilità personale o da un obbligo di eseguire versamenti suppletivi. La soluzione prevista permette tuttavia di rinunciare a un ufficio di revi- sione anche in presenza di una responsabilità personale o di un obbligo di eseguire

73 Secondo affermazioni della Borsa svizzera SWX, attualmente nella SWX non sono

quotati titoli di partecipazione di società cooperative; ciononostante questa possibilità non deve essere esclusa per principio.

versamenti suppletivi, ad esempio qualora le persone interessate partecipino anch’esse alla gestione degli affari. Per le altre questioni legate alla revisione, il capoverso 1 rimanda al diritto della società anonima (art. 727 segg. D CO). Le società cooperative che non devono far verificare mediante revisione ordinaria il loro conto annuale sono quindi obbligate a far eseguire una revisione limitata da un revisore abilitato. Nel diritto della società cooperativa esiste però anche la possibilità di un opting out (art. 727a cpv. 2 in combinato disposto con art. 906 cpv. 1 D CO). Grazie al nuovo ordinamento dell’ufficio di revisione nella società cooperativa, si eliminano due divergenze nei confronti del diritto della società anonima: – L’articolo 906 capoverso 1 CO prevede che l’ufficio di revisione verifichi anche la gestione degli affari dell’amministrazione. Tuttavia, nella prassi la verifica della gestione è rimasta praticamente lettera morta74. Un controllo obiettivo non può comunque andare oltre la conformità alle prescrizioni e la legalità della gestione degli affari. L’ufficio di revisione non è in grado, per la sua natura stessa, di verificare le decisioni legate alla gestione degli affa- ri75. Per questi motivi il disegno tralascia la verifica della gestione. Una modifica in tal senso non ha dato luogo a discussioni in occasione della con- sultazione sull’avamprogetto LRR (cfr. n. 1.3.1). Se in seno a una società cooperativa vi è tuttavia la necessità di far verificare la gestione dall’ufficio di revisione, le attribuzioni di quest’ultimo possono essere estese opportu- namente nello statuto o mediante decisione dell’assemblea generale (cfr. commento all’art. 731a D CO). – Le disposizioni concernenti l’indipendenza dell’ufficio di revisione non permettono più, contrariamente al diritto vigente (cfr. art. 906 cpv. 3 CO), che i soci verifichino la propria società cooperativa (art. 728 cpv. 2 n. 2 e

729 cpv. 1 D CO); i conflitti d’interesse che ne deriverebbero vanno evitati

allo scopo di garantire l’affidabilità della revisione.

Art. 907 Verifica dell’elenco dei soci L’articolo 907 del diritto vigente definisce gli atti di verifica che incombono all’ufficio di revisione della società cooperativa. In seguito al rinvio generale contenuto nell’articolo 906 capoverso 1 D CO, anche l’attività dell’ufficio di revisione è ora determinata dal disciplinamento vigente nel diritto della società anonima (cfr. commento agli art. 728a e 729a D CO). In linea di principio, l’articolo 907 andrebbe quindi abrogato. Secondo il diritto in vigore, qualora i soci siano personalmente responsabili o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, l’ufficio di revisione deve verificare se l’elenco

74 Jean Nicolas Druey, Das Recht der Abschlussprüfung, in: Gauch / Schmid (a c.), Die Rechtsentwicklung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Zurigo 2001, 493 segg., 493 no- ta 1; Rolf Watter, in: Honsell/Vogt/Watter (a c.), Basler Kommentar zum Schweizeri- schen Privatrecht, Obligationenenrecht II, Art. 530–1186 OR, 2a edizione, Basilea 2002, art. 906 n. 3. 75 Possono essere verificate unicamente la compatibilità dell’attività della società coopera- tiva con lo statuto, la struttura della gestione degli affari conformemente ai rispettivi com- piti e la presenza delle condizioni idonee a una gestione conforme alla legge e allo statuto (cfr. Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, vol. 2, Zurigo 1998, 75 seg.).

dei soci è regolarmente tenuto (art. 907 cpv. 1 CO). Visto che il disegno rimanda al diritto della società anonima, questa attribuzione verrebbe meno. La solvibilità dei soci personalmente responsabili o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi è tuttavia rilevante ai fini della valutazione della sostanza economica della società cooperativa da parte di terzi. Pertanto, il disegno prevede nell’articolo 907 che l’ufficio di revi- sione continui a verificare se l’elenco dei soci è tenuto correttamente. Se la società cooperativa non dispone di un ufficio di revisione (cfr. art. 727a cpv. 2 in combinato disposto con art. 906 cpv. 1 D CO), l’amministrazione deve far verificare l’elenco dei soci da un revisore abilitato. Nel quadro di una futura revisione del diritto della società cooperativa andrà valutato se sopprimere o no la verifica dell’elenco dei soci da parte dell’ufficio di revisione. Occorre sottolineare che il diritto della Sagl non conosce una normativa analoga, nonostante anche i soci di una Sagl possano essere tenuti ad eseguire versamenti suppletivi.

Art. 908 Lacune nell’organizzazione L’articolo 908 dell’attuale diritto della società cooperativa contiene disposizioni concernenti la relazione dell’ufficio di revisione e può essere abrogato in seguito al rinvio contenuto nell’articolo 906 capoverso 1 D CO. Il disegno di revisione del diritto della Sagl disciplina, nell’articolo 731b D CO, in che modo occorre procedere se una società è priva di uno degli organi prescritti o se uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni76. Secondo il disegno di revisione del diritto della Sagl, questo disciplinamento deve applicarsi anche alla Sagl e alla società cooperativa (cfr. art. 819 e 910a D CO77). Considerato che gli articoli 908–910 CO vengono abrogati dal presente disegno, la disposizione proposta nell’ambito della revisione della Sagl (art. 910a D CO) deve essere trasferi- ta nell’articolo 908.

Art. 909 La disposizione può essere abrogata in seguito al rinvio contenuto nell’articolo 906 capoverso 1 D CO.

Art. 910 Il capoverso 1 del diritto vigente può essere abrogato in seguito al rinvio contenuto nell’articolo 906 capoverso 1 D CO. Il capoverso 2 del diritto vigente prevede che, accanto alla revisione ordinaria, lo statuto possa ordinare la verifica periodica di tutta la gestione da parte di un sindaca- to di revisione o prevedere una siffatta verifica da parte di revisori speciali. Anche questo capoverso viene a cadere in quanto un simile disciplinamento speciale sotto forma di «prescrizione potestativa» non è necessario e creerebbe anzi confusione: a condizione che non vengano toccate attribuzioni imperativamente assegnate a un organo dalla legge (cfr. art. 731a cpv. 2 in combinato disposto con art. 906 cpv. 1 D CO), ulteriori verifiche sono senz’altro possibili.

76 FF 2002 2918 segg., 2976

77 FF 2002 2969, 2978

Art. 916 Responsabilità verso la società cooperativa Si tratta di una modifica redazionale finalizzata a evitare un’ambiguità del testo vigente, dal quale si potrebbe concludere erroneamente che la nozione di organo sia di carattere materiale per quanto riguarda l’amministrazione, la gestione e la revisio- ne, ma di natura formale nel caso della liquidazione. Elencando consecutivamente tutte le funzioni responsabili, resta chiaro che per ciascuna di esse si fa riferimento agli organi materiali.

Art. 926 cpv. 1 e 3, primo periodo Al capoverso 1 è apportata una semplice modifica redazionale. La modifica del capoverso 3, di carattere terminologico, concerne soltanto i testi tedesco e francese.

2.2.6 Diritto del registro di commercio

Art. 936a cpv. 1 Numero di identificazione Il disegno prevede un adeguamento terminologico; si veda in merito il commento all’articolo 181 capoverso 4 D CO.

Art. 941a Richiesta al giudice e notificazione all’autorità di vigilanza Il disegno di revisione del diritto della Sagl contiene un nuovo disciplinamento del modo di procedere in caso di lacune nell’organizzazione delle società (cfr. art. 731b, 819, 910a D CO; cfr. commento all’art. 908 D CO nonché agli art. 69c e 83d D CC). Secondo il capoverso 1, che si ricollega a tale disciplinamento, se una società pre- senta lacune nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla legge, l’ufficiale del registro ha il compito d’informarne il giudice e di chiedergli di prendere le misure necessarie. La disposizione corrisponde all’articolo 941a D CO del disegno di revisione del diritto della Sagl78, con la differenza che l’espressione «ufficiale del registro di commercio» è sostituita con «ufficiale del registro». Alla normativa prevista nel quadro della revisione del diritto della Sagl occorre aggiungere un capoverso 2, in quanto la stessa è basata sul presupposto che per le associazioni e le fondazioni non vigono prescrizioni imperative per la nomina di un ufficio di revisione. Con il presente disegno, tuttavia, le associazioni e le fondazioni sottostanno, a determinate condizioni, all’obbligo di revisione (cfr. art. 69b e 83b D CC). Se le disposizioni imperative concernenti l’ufficio di revisione sono violate nell’associazione o nella fondazione, l’ufficiale del registro deve chiedere al giudice (nel caso dell’associazione) o all’autorità di vigilanza (nel caso della fondazione) di prendere le misure necessarie. Il giudice o l’autorità di vigilanza decide su come procedere. L’ampliamento dell’articolo implica un adeguamento del titolo marginale.

78 FF 2002 2926, 2980

2.2.7 Diritto dei titoli di credito

Art. 1175 Conto di situazione e bilancio Allo scopo di uniformare la terminologia, l’espressione «organo di revisione» è sostituita con «ufficio di revisione» (cfr. n. 1.4.7).

2.3 Disposizioni transitorie

Art. 7 Ufficio di revisione Il presente oggetto è concepito, per motivi di tecnica normativa, come messaggio aggiuntivo al messaggio sulla revisione del diritto della Sagl (cfr. n. 1.4.8). Di con- seguenza, il diritto transitorio del disegno di revisione del diritto della Sagl si applica parimenti alle disposizioni del presente disegno79. Il principio che viene quindi ad applicarsi è costituito dalla regola della non retroat- tività secondo l’articolo 1 del titolo finale del CC (art. 1 cpv. 1 D disp. trans. revi- sione Sagl): gli effetti giuridici di fatti anteriori all’entrata in vigore del nuovo diritto sono retti anche posteriormente dal diritto anteriore. Viceversa, secondo l’articolo 1 capoverso 3 del titolo finale del CC, i fatti compiutisi posteriormente sono giudicati dal nuovo diritto, salve le eccezioni previste dalla legge. Gli eventi verificatisi e le decisioni prese dagli organi delle società dopo l’entrata in vigore sottostanno quindi alle nuove disposizioni. Laddove la legge esige una con- ferma particolare o una verifica da parte di un perito revisore abilitato (cfr. p. es. art. 732 cpv. 2 D CO sulla verifica della riduzione del capitale nella società anoni- ma), il nuovo diritto si applica quindi dalla sua entrata in vigore80. Se l’ufficio di revisione non dispone della necessaria abilitazione a fornire il servizio di revisione, la società deve incaricare della verifica uno specialista o un’impresa di revisione che abbia acquisito l’abilitazione corrispondente. La regola della non retroattività per i fatti compiuti non comprende, secondo l’opinione generalmente riconosciuta, le cosiddette fattispecie durevoli (vale a dire fatti che perdurano nel nuovo diritto). Le fattispecie durevoli sono molto importanti nel diritto delle società: in linea di principio, sia l’organizzazione della società che lo statuto giuridico dei soci sottostanno, in quanto fattispecie durevoli, al nuovo diritto dal momento della sua entrata in vigore. L’articolo 1 capoverso 2 D disp. trans. revisione Sagl stabilisce pertanto che, dall’entrata in vigore della nuova legge, le disposizioni della stessa si applicano alle società esistenti (cfr. anche art. 3 del titolo finale del CC). A proposito di questa norma, le disposizioni transitorie del diritto della Sagl preve- dono una deroga significativa con riguardo al presente disegno: secondo l’arti-

colo 7 D disp. trans. revisione Sagl, l’obbligo di designare un ufficio di revisione si

79 01.082 Messaggio del 19 dicembre 2001 concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte com- merciali), FF 2002 2841, 2981 segg.

80 Cfr. Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2a edizione, Zurigo 1996, n. 2147.

applica soltanto dal primo esercizio che comincia con l’entrata in vigore della legge o successivamente. Questa deroga è giustificata dal fatto che la verifica dei conti annuali e di gruppo non costituisce un evento puntuale (cfr. art. 1 del titolo finale del CC), bensì una fattispecie durevole che si estende su tutto il periodo contabile81. In quanto fatto globale, i singoli fatti che lo compongono sono considerati compiuti soltanto l’ultimo giorno del periodo contabile. Una distinzione degli effetti giuridici (applica- zione del diritto di revisione anteriore agli eventi precedenti l’entrata in vigore della presente modifica di legge e di quello nuovo agli eventi posteriori) non sarebbe praticabile. Grazie all’articolo 7 D disp. trans. revisione Sagl, si assicura la possibili- tà di eseguire integralmente la revisione di un conto annuale o di gruppo, in corri- spondenza con l’esercizio su cui si basa, conformemente al nuovo diritto in materia di revisione. Tuttavia, l’articolo 7 D disp. trans., nella versione prevista nel quadro della revisione della Sagl, tiene conto unicamente del fatto che, con l’entrata in vigore della revisio- ne del diritto della Sagl, per singole società può cambiare l’obbligo di revisione. Il presente disegno contiene tuttavia un nuovo ordinamento di tutto il diritto in materia di revisione. Per tale motivo occorre estendere il campo d’applicazione dell’arti- colo 7 disp. trans. revisione Sagl. Quest’ultimo, nella versione modificata, prescrive quindi che le disposizioni del nuovo diritto concernenti l’ufficio di revisione si applicano dal primo esercizio che comincia con l’entrata in vigore del nuovo diritto o successivamente. Rientrano nelle disposizioni concernenti l’ufficio di revisione gli articoli 727 segg. D CO e le disposizioni corrispondenti relative alle altre forme giuridiche. Per definire l’obbligo di revisione, nell’articolo 727 capoverso 1 numero 2 D CO il disegno si basa su determinati criteri di grandezza. Per valutare se questi ultimi siano stati oltrepassati per due esercizi consecutivi, al momento dell’entrata in vigore occorre basarsi, per motivi contingenti, sui due esercizi precedenti l’entrata in vigo- re. In questo caso non si tratta di retroattività, in quanto gli esercizi precedenti ser- vono unicamente per determinare l’obbligo di revisione in virtù del nuovo diritto,

mentre tale obbligo riguarda esclusivamente gli esercizi che cominciano dopo l’entrata in vigore.

2.4 Modifica del diritto vigente

2.4.1 Codice civile

2.4.1.1 Diritto delle associazioni

Art. 61, titolo marginale e cpv. 2 Iscrizione nel registro di commercio Secondo il diritto vigente, le associazioni sono obbligate a farsi iscrivere nel registro di commercio unicamente se esercitano uno stabilimento d’indole commerciale (cfr. art. 934 cpv. 1 CO e art. 52 segg. dell’ordinanza sul registro di commercio, RS 221.411).

81 Cfr. in merito, e per quanto segue, Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2a edizione, Zurigo 1996, n. 2145.

Il disegno riprende nel capoverso 2 numero 1 la normativa vigente e la completa nel numero 2 con un obbligo d’iscrizione per tutte le associazioni soggette a revisione (sull’obbligo di revisione cfr. art. 69b D CC). La portata di questa aggiunta è tuttavia limitata: la maggior parte delle associazioni soggette alla revisione in virtù dell’articolo 69b D CC esercitano uno stabilimento d’indole commerciale e quindi devono comunque essere iscritte nel registro di commercio. È però ipotizzabile che singole associazioni che soddisfano i criteri di grandezza previsti nel disegno (art. 69b cpv. 1 n. 1 D CC) non esercitino alcuno stabilimento d’indole commerciale (p. es. organizzazioni di notevole grandezza che raccolgono fondi a scopo di solida- rietà). In questi casi, nell’interesse pubblico e ai fini della protezione di terzi, l’iscrizione nel registro di commercio appare nondimeno assolutamente indicata dal profilo materiale. Questa esigua estensione dell’obbligo d’iscrizione corrisponde inoltre alla nuova concezione dell’ufficio di revisione: un ufficio di revisione pre- scritto dalla legge deve essere iscritto nel registro di commercio ai fini dell’attua- zione dell’obbligo di revisione. Ciò presuppone tuttavia che le stesse associazioni interessate siano tutte iscritte nel registro di commercio. Come nel diritto vigente, l’iscrizione nel registro di commercio secondo l’artico- lo 61 capoverso 2 D CC è di natura declamatoria. La costituzione dell’associazione continua quindi a essere effettiva con l’approvazione degli statuti scritti da parte dell’assemblea costitutiva (art. 60 cpv. 1 e 2 CC).

Art. 69, titolo marginale Direzione; diritti e doveri in generale La modifica di questo articolo concerne soltanto il titolo marginale.

Art. 69a Contabilità Già secondo il diritto vigente, l’obbligo delle associazioni di tenere una contabilità è limitato: la direzione deve curare gli interessi dell’associazione ed è quindi anche obbligata, nell’ambito della gestione degli affari, ad amministrare, ad esempio, le contribuzioni dei soci (art. 69 in combinato disposto con art. 71 CC) e a tenere fedelmente e diligentemente la contabilità delle entrate, delle uscite e dello stato patrimoniale (cfr. art. 398 CO)82. Nella prassi saranno quindi verosimilmente poche le associazioni che rinunciano effettivamente a qualsiasi forma di contabilità. Il disegno prevede per l’associazione un obbligo di revisione (molto limitato) armo- nizzato con le altre forme giuridiche del diritto privato (art. 69b D CO). Ciò presup- pone tuttavia che la legge definisca anche i requisiti per il rendiconto. A questo proposito il disegno prevede, considerate le circostanze vigenti nelle associazioni, un disciplinamento fortemente improntato alla prudenza. Secondo il primo periodo, infatti, la direzione è obbligata a tenere la contabilità delle entrate e delle uscite nonché dello stato patrimoniale dell’associazione. Orientandosi alla prassi, con questa disposizione il disegno non prescrive nulla che un’asso- ciazione diretta correttamente non faccia già oggi.

82 Karl Käfer, in: Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, vol. VIII/2, Berna 1976, art. 957 n. 99 seg., con ulteriori indicazioni; Michael Riemer, in: Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, vol. I/3, Berna 1990, art. 61 n. 75, art. 71 n. 7, con ulteriori indicazioni.

La contabilità incombe alla direzione; ciò non esclude tuttavia che essa deleghi a membri della direzione o a terzi l’attività contabile vera e propria. Per quanto concerne le modalità formali della contabilità, in linea di principio il disegno non fa prescrizioni specifiche. La direzione è responsabile del fatto che tali modalità siano adeguate alla grandezza dell’associazione e alla complessità delle registrazioni contabili. Per molte associazioni piccole dovrebbe quindi essere suffi- ciente una contabilità minima che documenti, semplicemente raffrontandole, le entrate e le uscite. Il secondo periodo dispone che all’associazione obbligata a farsi iscrivere nel regi- stro di commercio si applicano gli articoli 957 segg. CO sulla contabilità com- merciale. Secondo l’articolo 61 capoverso 2 D CC, tale è il caso se l’associazione esercita uno stabilimento d’indole commerciale o sottostà all’obbligo di revisione. In entrambi i casi, i requisiti leggermente più elevati per la contabilità sono giustificati dal profilo materiale.

Art. 69b Ufficio di revisione Il vigente diritto delle associazioni non prevede alcun obbligo di revisione. Le asso- ciazioni sono tuttavia libere di iscrivere facoltativamente negli statuti un ufficio di revisione. È verosimile che nella prassi la maggior parte delle associazioni disponga di un revisore, che spesso è uno dei soci. L’avamprogetto LRR proponeva che le associazioni iscritte nel registro di commer- cio o tenute a farvisi iscrivere (perché esercitano uno stabilimento d’indole commer- ciale, secondo l’art. 61 cpv. 2 CC) e che a due date di chiusura del bilancio consecu- tive raggiungono due dei tre valori indicati (bilancio complessivo di 4 milioni di franchi; cifra d’affari di 8 milioni di franchi; 50 posti a tempo pieno) soggiacessero all’obbligo di revisione (art. 2 cpv. 1 in combinato disposto con art. 43 cpv. 1 AP LRR). L’obbligo di revisione per le grandi associazioni è rimasto praticamente incontestato nel quadro della consultazione. Riprendendo l’avamprogetto LRR, il disegno prevede per l’obbligo di revisione e l’ufficio di revisione una concezione che nelle grandi linee è determinante per tutte le forme giuridiche del diritto privato (cfr. n. 1.4.1). Per l’obbligo di revisione dell’associazione occorre definire i medesimi criteri applicati alle corporazioni del Codice delle obbligazioni poiché anche in questo caso si rivelano giustificate dal profilo materiale (cfr. art. 727 D CO). Per legge devono tuttavia sottostare all’obbligo di revisione unicamente le grandi associazioni economicamente impor- tanti che adempiono i criteri dell’articolo 727 capoverso 1 numero 2 D CO. Una disparità di trattamento di enti giuridici economicamente importanti in virtù della loro forma giuridica sarebbe ingiustificabile dal punto di vista materiale, in quanto gli obiettivi di protezione della revisione (cfr. n. 1.4.1) sono identici. Il bisogno di armonizzare il disciplinamento della revisione di associazioni con le disposizioni corrispondenti applicabili alle corporazioni del Codice delle obbligazioni è tuttavia limitato alle organizzazioni economicamente importanti. Per le associazioni più piccole può invece essere adottata una normativa che lasci ampi spazi (cfr. commen- to al cpv. 3).

Il capoverso 1 numero 1 disciplina l’obbligo di revisione per le grandi associazioni. Le associazioni devono far verificare la loro contabilità mediante revisione ordinaria

effettuata da un ufficio di revisione se due dei valori seguenti sono oltrepassati per due esercizi consecutivi: – bilancio complessivo di 6 milioni di franchi; – cifra d’affari di 12 milioni di franchi; – media annua di 50 posti a tempo pieno. Il disegno usa il termine «esercizio» in alternativa a quello di «anno civile». Questo termine è già utilizzato nel diritto vigente, nell’articolo 958 capoverso 1 CO, a proposito dei principi della contabilità commerciale. Esso fa riferimento agli affari generali dell’associazione in senso lato e quindi non allude a un’attività economica. Dalla formulazione della presente disposizione non può pertanto essere desunta un’estensione dell’ammissibilità di attività economiche nella forma giuridica dell’associazione. La nomina dell’ufficio di revisione incombe all’assemblea sociale (art. 64 cpv. 1 CC). Secondo il numero 2, un’associazione sottostà inoltre all’obbligo di revisione se un socio personalmente responsabile o tenuto ad eseguire versamenti suppletivi lo chiede. Questo diritto di opting in dei soci personalmente responsabili o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi è giustificato dal rischio implicito nella responsabilità personale o nell’obbligo di eseguire versamenti suppletivi. La normativa prevista consente però anche, al di là dell’esistenza di una responsabilità personale o di un obbligo di eseguire versamenti suppletivi, di rinunciare a un ufficio di revisione, ad esempio qualora i soci in questione siano essi medesimi coinvolti nella direzione o nella gestione degli affari. Secondo il numero 3, un ufficio di revisione che esegue una verifica ordinaria deve inoltre essere designato se il 10 per cento dei soci lo chiede. Nella sua finalità, questa disposizione corrisponde per analogia all’articolo 727 capoverso 2 D CO applicabile alla società anonima. Considerato che a proposito dell’associazione non si può fare riferimento al capitale proprio e che nel diritto dell’associazione il princi- pio secondo cui a ogni persona partecipante spetta un voto è d’importanza primaria, per la protezione dei soci di minoranza ci si basa su un’indicazione percentuale. Per una revisione ordinaria il disegno presuppone una richiesta da parte di almeno il 10 per cento dei soci. Occorre sottolineare che tale esigenza non si riferisce alle persone presenti a un’assemblea generale, bensì a tutti i soci.

Per quanto riguarda la revisione ordinaria, il capoverso 2 rimanda alle disposizioni del diritto della società anonima, applicabili per analogia. Questo rinvio concerne i requisiti per l’ufficio di revisione (cfr. art. 727b cpv. 2 D CO), le disposizioni con- cernenti l’indipendenza, le attribuzioni dell’ufficio di revisione e le disposizioni comuni secondo gli articoli 730 segg. D CO. La norma del capoverso 2 contiene un cosiddetto rinvio dinamico (cfr. commento all’art. 818 D CO). Se non è necessaria una revisione ordinaria in virtù del capoverso 1, secondo il capoverso 3 le associazioni possono decidere liberamente se fare eseguire una revisione e, se del caso, definirne l’impostazione. Esse possono prevedere la revi- sione sia negli statuti sia mediante decisione dell’assemblea generale. È quindi senz’altro possibile fare eseguire da un proprio socio una revisione limitata, il quale non deve necessariamente disporre di un’apposita formazione. È anche possibile rinunciare del tutto a qualsiasi revisione.

Questa normativa molto liberale si basa sul fatto che le associazioni più piccole partecipano solo in misura ridotta all’attività economica e che la forma giuridica dell’associazione può a priori essere utilizzata imperativamente solo per fini non economici (cfr. art. 60 CC; in merito all’utilizzabilità limitata per fini economici, cfr. DTF 90 II 333 segg.)83. Le associazioni di persone che non rispettano o si spingono oltre il fine d’utilizzazione prescritto dalla legge non possono essere iscritte nel registro di commercio come associazioni e devono essere respinte dagli ufficiali del registro84. Solo in questo modo si può assicurare che il nuovo disciplinamento generale dell’obbligo di revisione non venga eluso utilizzando per fini economici una forma giuridica non concepita a tale titolo. Secondo il capoverso 4, per le associazioni che adempiono compiti legali, quale ufficio di revisione può essere designato il Controllo federale delle finanze (CFF) o un servizio cantonale di controllo delle finanze. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni e della legge sulla sorveglianza dei revisori che riguardano l’indipen- denza, i requisiti professionali e l’abilitazione dei revisori non si applicano. Grazie a questa disposizione derogatoria sono assicurate le sinergie esistenti nel settore della vigilanza pubblica in materia finanziaria. Il capoverso 4 non va tuttavia interpretato nel senso che le associazioni menzionate possono pretendere la revisione da parte di un servizio pubblico di controllo delle finanze; se non vi è una disposizione contenu- ta in una legge speciale, il CFF o il servizio cantonale di controllo delle finanze interessato deve comunque accettare la nomina quale ufficio di revisione da parte dell’assemblea generale dell’associazione. L’iscrizione del CFF o di un servizio cantonale di controllo delle finanze nel registro di commercio è disciplinata nell’ordinanza sul registro di commercio. Sebbene nel registro venga iscritto quale ufficio di revisione il CFF o il servizio cantonale di controllo delle finanze, la responsabilità incombe pur sempre all’ente pubblico di cui fa parte il servizio di controllo.

Art. 69c Lacune nell’organizzazione La presente disposizione corrisponde all’articolo 69a D CC, proposto nel quadro della revisione del diritto della Sagl85.

2.4.1.2 Diritto delle fondazioni

Art. 83, titolo marginale, cpv. 2 e 3 Organizzazione; in genere Il titolo marginale viene adeguato alla nuova struttura della normativa concernente l’organizzazione della fondazione. L’attuale capoverso 1 rimane invariato, mentre i capoversi 2 e 3 vengono rielaborati e trasferiti nel nuovo articolo 83d D CC.

83 Cfr. Arthur Meier-Hayoz/Peter Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9a edizione, Berna 2004, § 20 n. 3 seg. e 11–22. 84 Allo stesso modo si assicura che la società cooperativa non venga utilizzata per scopi che le sono estranei. La situazione è analoga per la fondazione.

85 FF 2002 2929 seg., 2985

Art. 83a Contabilità Il capoverso 1 prevede che l’organo superiore della fondazione tenga i libri di com- mercio della fondazione. Le fondazioni sono quindi esplicitamente obbligate a tenere una contabilità, il che rappresenta una condizione imprescindibile per la revisione del conto annuale conformemente all’articolo 83b D CC. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale86 sul diritto vigente, nonostante il tenore dell’articolo 957 CO le fondazioni sono obbligate a tenere una contabilità unicamen- te se esercitano un commercio, un’industria o un’altra impresa in forma commercia- le (ai sensi degli art. 934 cpv. 1 CO e 52 segg. ORC). Dal profilo materiale, tuttavia, questa affermazione difficilmente può risultare soddisfacente: per conseguire il loro fine, le fondazioni dovranno per forza allestire almeno un semplice conto anche quando non esercitano uno stabilimento d’indole commerciale. Il disegno prevede pertanto per tutte le fondazioni l’obbligo di tenere una contabilità. Dal profilo conte- nutistico, quest’ultima è retta dalle disposizioni degli articoli 957 segg. CO. Per quanto concerne le fondazioni che esercitano uno stabilimento d’indole commer- ciale, queste esigenze di lieve portata sono tuttavia chiaramente insufficienti; si applicano quindi per analogia, secondo il capoverso 2, le disposizioni del diritto della società anonima sul rendiconto e la pubblicazione del conto annuale (art. 662 segg. e 697h CO). Questo disciplinamento più incisivo è giustificato perché in questi casi i beneficiari, i creditori e i donatori hanno un interesse accresciuto a disporre di una prova documentale dell’impiego dei mezzi incassati. La presente disposizione è stata ripresa essenzialmente dall’avamprogetto presentato dalla Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati nel quadro dei lavori intorno all’iniziativa parlamentare Schiesser sulla revisione del diritto delle fondazioni87. A questo proposito, nell’ambito della procedura di consultazione non sono state sollevate obiezioni di sorta.

Art. 83b Obbligo di revisione e diritto applicabile In linea di principio, secondo il capoverso 1 ogni fondazione è obbligata a designare un ufficio di revisione. Questo obbligo spetta all’organo superiore della fondazione. Rimangono salve le disposizioni contenute in leggi speciali, ad esempio nel settore delle fondazioni di previdenza (cfr. art. 89bis cpv. 6 CC). L’obbligo di designare un ufficio di revisione era stato proposto già nell’avamprogetto del 1993 per la revisio- ne del diritto delle fondazioni, nell’avamprogetto LRR e nell’avamprogetto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati sull’iniziativa parlamentare Schiesser (cfr. n. 1.1.3). In tutte e tre le procedure di consultazione, tale questione ha suscitato reazioni positive. Almeno a livello della Confederazione, l’autorità federale di vigilanza delle fonda- zioni esige già oggi che venga designato un ufficio di revisione. Nella prassi si è osservato che la revisione del conto annuale rappresenta uno strumento irrinunciabi- le ai fini della vigilanza sulle fondazioni88.

86 DTF 110 Ib 17 segg., 19 (consid. 2a).

88 Alla fine del 2003, nei registri cantonali di commercio erano iscritte 19 355 fondazioni (fonte: Foglio ufficiale svizzero di commercio, n. 22 del 3 febbraio 2004, pag. 30).

All’obbligo di designare un ufficio di revisione soggiacciono unicamente le cosid- dette «fondazioni classiche»; le fondazioni di famiglia e quelle ecclesiastiche ne sono espressamente liberate nell’articolo 87 capoverso 1bis D CC. Secondo il capoverso 2, l’autorità di vigilanza può liberare la fondazione dall’ob- bligo di designare un ufficio di revisione se sono date determinate condizioni defini- te dal Consiglio federale in sede di ordinanza. La liberazione dall’obbligo di revisio- ne costituirà tuttavia un’eccezione e sarà ipotizzabile soltanto per le fondazioni che dispongono di un patrimonio esiguo o esercitano un’attività commerciale molto limitata. Con la disposizione del capoverso 2 è possibile tener conto delle esigenze della prassi; se in base alle circostanze specifiche una revisione non è necessaria, se ne può prescindere. Nel quadro della procedura di consultazione sull’avamprogetto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati, in linea di massima questo modello è stato accolto favorevolmente. Secondo il capoverso 3, salvo disposizioni particolari vigenti per le fondazioni, si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni sull’ufficio di revisione nell’ambito della società anonima (art. 727 segg. D CO). Questa disposi- zione contiene un cosiddetto rinvio dinamico (cfr. il commento all’art. 818 D CO). Da questo rimando risultano le esigenze legali imperative per la revisione; ad esem- pio, il tipo di revisione (limitata o ordinaria) è retto dalle disposizioni del diritto della società anonima. La questione dell’obbligo di revisione è disciplinata in manie- ra definitiva nell’articolo 83b capoversi 1 e 2 D CC; di conseguenza, le fondazioni non hanno la possibilità di fare uso dell’opting out di cui all’articolo 727a capover- so 2 D CO. È vero che l’autorità di vigilanza può liberare una fondazione dall’obbligo generale di revisione. Tuttavia, se le condizioni per una rinuncia alla revisione non sono date, essa non può modificare i requisiti legali imperativi per la revisione, in quanto quest’ultima sarebbe privata della sua affidabilità per terzi. Le disposizioni sul contenuto della revisione sono quindi vincolanti anche per l’autorità di vigilanza. La fondazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione ordinaria

effettuata da un perito revisore abilitato se oltrepassa, per due esercizi consecutivi, due dei tre valori seguenti (cfr. art. 727 cpv. 1 n. 2 e 727b cpv. 2 D CO in combinato disposto con art. 83b cpv. 3 D CC): – bilancio complessivo di 6 milioni di franchi; – cifra d’affari di 12 milioni di franchi; – media annua di 50 posti a tempo pieno. Se non oltrepassa questi valori soglia, la fondazione deve fare verificare il conto annuale mediante revisione limitata effettuata da un revisore abilitato (art. 727a e 727c D CO in combinato disposto con art. 83b cpv. 3 D CC). È comunque fatta salva la liberazione dall’obbligo di revisione per decisione dell’autorità di vigilanza. In base al rimando contenuto nel capoverso 3, all’ufficio di revisione della fonda- zione si applicano per analogia anche gli articoli 728c e 729c D CO concernenti gli avvisi obbligatori. Tuttavia l’articolo 728c capoverso 2 D CO concernente gli avvisi obbligatori all’assemblea generale non può essere applicato poiché nella fondazione manca un organo corrispondente. Le violazioni che secondo tale disposizione dovrebbero essere comunicate all’assemblea generale vanno però menzionate in ogni caso nella relazione di revisione (art. 728b cpv. 1 e 2 n. 1 e 729b cpv. 1 n. 2

D CO). In tal modo l’autorità di vigilanza ne viene a conoscenza senza che sia obbligatorio darle siffatti avvisi (cfr. art. 83c D CC). Per quanto riguarda gli avvisi obbligatori al giudice, va sottolineato che l’avamprogetto concernente l’iniziativa parlamentare Schiesser prevede disposizioni particolari per i casi di insolvenza e di eccedenza dei debiti della fondazione. Il presente disegno è stato concepito in modo tale che si possano apportare le modifiche necessarie. Secondo il capoverso 4, per le fondazioni che adempiono compiti legali, quale ufficio di revisione può essere designato il Controllo federale delle finanze o un servizio cantonale di controllo delle finanze. A questo proposito, cfr. il commento all’articolo 69b capoverso 4 D CC.

Art. 83c Rapporto con l’autorità di vigilanza Come già indicato nel commento all’articolo 83b D CC, spesso le autorità di vigi- lanza non sono in grado di adempiere i loro compiti senza il sostegno di un ufficio di revisione. Per questo motivo il disegno prescrive che l’ufficio di revisione trasmette all’autorità di vigilanza una copia della relazione di revisione. Se ha eseguito una verifica ordinaria, l’ufficio di revisione trasmette all’autorità di vigilanza una copia della relazione completa (cfr. art. 728b cpv. 1 D CO). Se ha eseguito una revisione limitata, le trasmette una copia della relazione riassuntiva (cfr. art. 729b D CO). Questa disposizione era stata prevista sia nell’avamprogetto del 1993 per la revisio- ne del diritto delle fondazioni sia nell’avamprogetto della Commissione dell’econo- mia e dei tributi del Consiglio degli Stati sull’iniziativa parlamentare Schiesser. Nell’ambito della consultazione sull’avamprogetto del 1993 era stato chiesto che l’ufficio di revisione fosse obbligato ad avvisare unicamente gli organi delle fonda- zioni. Diversi avvenimenti hanno tuttavia mostrato quanto sia importante l’attività di vigilanza nel settore delle fondazioni. L’inoltro diretto della relazione di revisione completa alla competente autorità di vigilanza appare imprescindibile ai fini della sua efficienza. Nella procedura di consultazione sull’avamprogetto concernente l’iniziativa parlamentare Schiesser, la presente disposizione non ha più suscitato opposizioni. L’ufficio di revisione trasmette inoltre all’autorità di vigilanza una copia di tutte le comunicazioni importanti destinate alla fondazione. Si tratta delle comunicazioni fatte nel quadro degli avvisi obbligatori di cui all’articolo 728c capoversi 1 e 2 D CO, ma anche di altre comunicazioni importanti. Per quanto concerne gli avvisi obbligatori che l’ufficio di revisione deve dare al giudice in caso di eccedenza dei debiti, nel progetto relativo all’iniziativa parlamentare Schiesser è introdotto un disciplinamento particolare.

Art. 83d Lacune nell’organizzazione La presente disposizione corrisponde all’articolo 83 capoversi 2-5 D CC nella ver- sione del disegno di revisione del diritto della Sagl89. L’inserimento delle disposi- zioni concernenti l’obbligo di tenere una contabilità (art. 83a D CC) e l’ufficio di revisione (art. 83b e 83c D CC) implica un trasferimento nell’articolo 83d D CC.

89 FF 2002 2930, 2985 seg.

Art. 87 cpv. 1bis Fondazioni di famiglia ed ecclesiastiche Secondo l’articolo 83b D CC, in linea di principio le fondazioni sono obbligate a designare un ufficio di revisione. Nel diritto vigente, tuttavia, le fondazioni di fami- glia e quelle ecclesiastiche godono di una posizione speciale, dovuta al fatto che tali fondazioni hanno carattere privato; inoltre, esse non partecipano praticamente alle relazioni giuridiche90. Di conseguenza, non vi è alcun bisogno di assoggettare queste fondazioni a un obbligo di revisione. Secondo il capoverso 1bis, le fondazioni di famiglia e quelle ecclesiastiche sono pertanto liberate dall’obbligo di designare un ufficio di revisione. La rinuncia a una revisione trova riscontro nell’avamprogetto del 1993 e nel- l’avamprogetto concernente l’iniziativa parlamentare Schiesser. Nella procedura di consultazione, questa proposta di disciplinamento è stata accolta favorevolmente da tutti i partecipanti, tranne uno.

2.4.1.3 Titolo finale

Art. 6a Persone giuridiche; in genere Il titolo marginale dell’articolo 6a del titolo finale del CC deve essere adeguato alla circostanza che in seguito al nuovo articolo 6b del titolo finale del D CC (cfr. qui di seguito) occorre introdurre una nuova disposizione transitoria nel Codice civile.

Art. 6b Contabilità e ufficio di revisione Le disposizioni delle presenti modifiche del Codice civile concernenti la contabilità e l’ufficio di revisione si applicano alle associazioni e alle fondazioni dal primo esercizio che comincia con l’entrata in vigore della presente legge o successivamen- te. A questo proposito si veda il commento all’articolo 7 D disp. trans. e all’arti- colo 44 D LSR. Una direzione che per la propria associazione non ha ancora stabili- to un esercizio chiaramente definito è chiamata a farlo, per motivi contingenti, nel giro di un anno. L’obbligo di tenere una contabilità comincia pertanto al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

90 Cfr. Harold Grüninger, in: Honsell / Vogt / Geiser (a c.), Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, Art. 1–456 ZGB, 2a edizione, Basilea 2002, art. 87 n. 9; Hans Michael Riemer, in: Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, vol. I/3, Die Stiftungen, Systematischer Teil und Kommentar zu Art. 80–89bis ZGB, Berna 1975, parte sist. n. 113.

2.4.2 Legge federale del 3 ottobre 200391

sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus)

Art. 1 cpv. 1 Oggetto Il disegno sostituisce l’espressione «ditta individuale» con «impresa individuale»; si veda in merito il commento all’articolo 181 capoverso 4 D CO.

Art. 2 lett. a Definizioni Il disegno sostituisce l’espressione «ditta individuale» con «impresa individuale»; si veda in merito il commento all’articolo 181 capoverso 4 D CO.

Art. 6 cpv. 2 Fusione di società in caso di perdita di capitale o di eccedenza di debiti Il disegno sostituisce l’espressione «revisore particolarmente qualificato» con «peri- to revisore abilitato» (cfr. n. 1.4.7 e commento all’art. 4 D LSR).

Art. 15 cpv. 1, 3 e 4, frase introduttiva Verifica del contratto di fusione e del rapporto di fusione Si veda in merito il commento all’articolo 6 capoverso 2 LFus.

Art. 25 cpv. 2, secondo periodo Garanzia dei crediti Si veda in merito il commento all’articolo 6 capoverso 2 LFus.

Art. 55 cpv. 3 Norme speciali concernenti la trasformazione di società in nome collettivo e in accomandita Il disegno sostituisce l’espressione «ditta individuale» con «impresa individuale»; si veda in merito il commento all’articolo 181 capoverso 4 D CO.

Art. 62 cpv. 1, 3 e 4 Verifica del progetto e del rapporto di trasformazione Si veda in merito il commento all’articolo 6 capoverso 2 LFus.

Art. 81 cpv. 1 Verifica del contratto di fusione Il disegno riprende nel capoverso 1 la nuova denominazione «revisore abilitato» (cfr. anche n. 1.4.7 e commento all’art. 6 cpv. 2 LFus). Dal punto di vista del conte- nuto si produce una modifica nel senso che i requisiti professionali per i revisori abilitati sono definiti in modo chiaro, mentre tale non è il caso per i revisori del diritto vigente.

91 RS 221.301; FF 2003 5835.

Art. 83 cpv. 1, terzo periodo Approvazione ed esecuzione della fusione Si veda in merito il commento all’articolo 81 capoverso 1 LFus.

Art. 85 cpv. 2 Protezione dei creditori Si veda in merito il commento all’articolo 81 capoverso 1 LFus.

Art. 100 cpv. 2, terzo periodo Diritto applicabile Si veda in merito il commento all’articolo 6 capoverso 2 LFus.

2.4.3 Legge federale del 18 dicembre 198792

sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 162 cpv. 3 Momento determinante Si veda in merito il commento all’articolo 6 capoverso 2 LFus. Visto che i requisiti professionali per i periti revisori abilitati saranno disciplinati nella legge sulla sorve- glianza dei revisori, si rimanda a quest’ultima e non più al Codice delle obbligazioni.

Art. 164 cpv. 1 e 2 lett. b Debiti della società Si veda in merito il commento all’articolo 6 capoverso 2 LFus.

2.4.4 Legge federale del 27 giugno 197393 sulle tasse

di bollo (LTB)

Art. 9 cpv. 1 lett. e Casi speciali Il disegno sostituisce l’espressione «ditta individuale» con «impresa individuale»; si veda in merito il commento all’articolo 181 capoverso 4 D CO.

2.4.5 Legge federale del 14 dicembre 199094

sull’imposta federale diretta (LIFD)

Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva Trasformazioni, concentrazioni, scissioni Il disegno sostituisce l’espressione «ditta individuale» con «impresa individuale»; si veda in merito il commento all’articolo 181 capoverso 4 D CO.

92 RS 291 93 RS 641.10 94 RS 642.11

2.4.6 Legge federale del 14 dicembre 199095

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

Art. 8 cpv. 3 Attività lucrativa indipendente Il disegno sostituisce l’espressione «ditta individuale» con «impresa individuale»; si veda in merito il commento all’articolo 181 capoverso 4 D CO.

2.5 Legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza

dei revisori (Legge sulla sorveglianza dei revisori, LSR)

2.5.1 Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto e scopo Secondo il capoverso 1, la legge federale sulla sorveglianza dei revisori disciplina l’abilitazione e la sorveglianza delle persone che forniscono servizi di revisione (la nozione di «servizi di revisione» è definita nell’art. 2 lett. a D LSR). Secondo il capoverso 2, essa ha lo scopo di assicurare che i servizi di revisione siano forniti conformemente alle prescrizioni e ai requisiti di qualità. L’oggetto e lo scopo così definiti nella disposizione surriferita sono determinanti per l’interpretazione della legge sulla sorveglianza dei revisori. Nell’interpretazione e applicazione di questa legge occorre inoltre tenere conto degli obblighi della Svizze- ra derivanti dal diritto internazionale pubblico. Il capoverso 3 fa salve le prescrizioni contenute in leggi speciali. Tale disposizione si riferisce agli ulteriori requisiti che regolano gli uffici di revisione esterni o i siste- mi esterni di controllo della qualità specifici di determinati rami, come ad esempio quelli definiti nella legge federale sulle banche e le casse di risparmio (RS 952.0) e nella legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (RS 955.0). Sono fatte salve anche le disposizioni relative alla revisione della legge federale sulla Banca nazionale svizzera (RS 951.11).

Art. 2 Definizioni L’articolo 2 definisce diversi concetti utilizzati nel disegno di legge. La lettera a designa con servizi di revisione le verifiche e le conferme che devono essere eseguite, secondo le disposizioni del diritto federale, da un perito revisore abilitato o da un revisore abilitato. Le verifiche e le conferme previste sono le seguenti:

Codice civile (RS 210) – art. 69b D CC: verifica ordinaria del conto annuale di un’associazione da parte di un ufficio di revisione;

95 RS 642.14

– art. 83b D CC: verifica ordinaria o limitata del conto annuale di una fonda- zione da parte dell’ufficio di revisione (art. 83b cpv. 3 D CC rinvia agli art. 727 segg. D CO). Codice delle obbligazioni (RS 220) – art. 635a D CO: verifica della relazione sulla costituzione di una società anonima; – art. 652a cpv. 3 D CO: verifica del conto annuale, del conto di gruppo ed eventualmente del bilancio intermedio di una società anonima allo scopo di allestire un prospetto d’emissione, se la società non dispone di un ufficio di revisione; – art. 652d cpv. 2 D CO: verifica dell’aumento del capitale azionario mediante capitale proprio di una società anonima; – art. 652f cpv. 1 D CO: verifica della relazione sull’aumento del capitale di una società anonima; – art. 653f cpv. 1 D CO: verifica dell’emissione di nuove azioni nel quadro di un aumento condizionale del capitale di una società anonima; – art. 653i cpv. 1 D CO: verifica dell’estinzione dei diritti di conversione o d’opzione in caso di aumento condizionale del capitale di una società ano- nima; – art. 670 cpv. 2 D CO: verifica della rivalutazione in caso di bilancio deficita- rio di una società anonima; – art. 725 cpv. 2 D CO: verifica del bilancio intermedio se esiste fondato timo- re che la società anonima abbia un’eccedenza di debiti; – art. 727 cpv. 1, 2 o 3 D CO: verifica ordinaria del conto annuale e del conto di gruppo di una società anonima; – art. 727a cpv. 1 D CO: verifica limitata del conto annuale di una società anonima; – art. 732 cpv. 2 D CO: verifica della riduzione del capitale di una società anonima; – art. 745 cpv. 3 D CO: verifica dell’ammissibilità di una ripartizione anticipa- ta del patrimonio in caso di liquidazione di una società anonima; – art. 795b D CO: verifica dell’ammissibilità del rimborso di versamenti sup- pletivi in una società a garanzia limitata; – art. 818 D CO: verifica ordinaria o limitata del conto annuale e del conto di gruppo di una società a garanzia limitata da parte dell’ufficio di revisione (art. 818 cpv. 1 D CC rinvia agli art. 727 segg. D CO); – art. 825a cpv. 2 D CO: accertamento dell’importo del capitale proprio disponibile per indennizzare ex soci della società a garanzia limitata; – art. 825a cpv. 4 D CO: verifica ordinaria del conto annuale su richiesta dell’ex socio della società a garanzia limitata;

– art. 906 D CO: verifica ordinaria o limitata del conto annuale e del conto di gruppo da parte dell’ufficio di revisione di una società cooperativa (art. 906 cpv. 1 D CC rinvia agli art. 727 segg. D CO);

– art. 907 D CO: verifica dell’elenco dei soci di una società cooperativa da parte dell’ufficio di revisione. Legge sulla fusione (RS 221.301; RU 2004 2617) – art. 6 cpv. 2 LFus: verifica dell’ammissibilità della fusione di società in caso di perdita di capitale o di eccedenza di debiti; – art. 15 cpv. 1 LFus: verifica del contratto, del rapporto e del bilancio di fusione; – art. 25 cpv. 2 LFus: verifica delle condizioni della rinuncia a informare i creditori sulla garanzia dei loro crediti in caso di fusione; – art. 40 LFus: verifica del contratto, del progetto e del bilancio di scissione; – art. 62 cpv. 1 LFus: verifica del progetto, del rapporto e del bilancio di tra- sformazione; – art. 81 cpv. 1 LFus: verifica del contratto di fusione e dei bilanci in caso di fusione di fondazioni; – art. 85 cpv. 2 LFus: verifica delle condizioni della rinuncia a informare i creditori sulla garanzia dei loro crediti in caso di fusione di fondazioni; – art. 92 cpv. 1 LFus: verifica del contratto, del rapporto e del bilancio di fusione in caso di fusione di istituti di previdenza; – art. 97 cpv. 3 LFus: verifica del progetto, del rapporto e del bilancio di tra- sformazione in caso di trasformazione di istituti di previdenza (art. 97 cpv. 3 LFus rinvia agli art. 89 segg. LFus); – art. 100 cpv. 1 LFus: verifica dei progetti, dei rapporti e dei bilanci in caso di fusioni, scissioni e trasformazioni a cui partecipano istituti di diritto pubblico (art. 100 cpv. 1 LFus rinvia alle rispettive disposizioni della LFus); – art. 100 cpv. 2 LFus: verifica dell’inventario in caso di fusioni, trasforma- zioni e trasferimenti di patrimonio a cui partecipano istituti di diritto pubbli- co. Legge federale sul diritto internazionale privato (RS 291) – art. 162 cpv. 3 D LDIP: verifica della copertura del capitale sociale di una società di capitali in caso di trasferimento della propria sede dall’estero in Svizzera; – art. 163d cpv. 1 D LDIP: verifica del contratto, del progetto e del bilancio di scissione in caso di scissione di una società in un contesto internazionale (art. 163d cpv. 1 D LDIP rinvia agli art. 29 segg. LFus); – art. 164 cpv. 1 D LDIP: verifica dell’ammissibilità della cancellazione di una società iscritta nel registro svizzero di commercio in caso di fusioni, di scis- sioni e di trasferimenti di patrimonio transfrontalieri;

– art. 164 cpv. 2 lett. b D LDIP: verifica dell’indennità ai soci svizzeri in caso di fusioni o scissioni transfrontaliere; La lettera b definisce le imprese di revisione come imprese individuali, società di persone o persone giuridiche iscritte nel registro di commercio che forniscono servi- zi di revisione ai sensi della lettera a.

La lettera c definisce le società con azioni quotate in borsa rinviando all’arti- colo 727 capoverso 1 numero 1 D CO (cfr. commento a questa disposizione).

2.5.2 Disposizioni generali sull’abilitazione a fornire

servizi di revisione

Art. 3 Principio Il capoverso 1 fissa il principio secondo cui le persone fisiche e le imprese di revi- sione che forniscono servizi di revisione ai sensi dell’articolo 2 lettera a D LSR necessitano di un’abilitazione da parte dell’autorità di sorveglianza (cfr. art. 16 cpv. 1 D LSR). I servizi di revisione non prescritti obbligatoriamente dalla legge, come ad esempio la revisione del conto annuale di un’associazione piccola o media (art. 69b D CC), potranno ancora essere forniti da persone non abilitate. Secondo il capoverso 2, la validità dell’abilitazione delle persone fisiche è illimitata, poiché i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale (art. 4 e 5 D LSR) possono essere esaminati dall’autorità di sorveglianza in una sola occa- sione. Se in seguito una persona abilitata non adempie più determinate condizioni per l’abilitazione – in particolare da un punto di vista della reputazione – l’autorità di sorveglianza può revocare l’abilitazione (art. 18 cpv. 1 D LSR). Le imprese di revisione sono invece abilitate per un periodo limitato a cinque anni. Tale differenza si giustifica in primo luogo poiché l’adempimento delle condizioni per l’abilitazione dipende dal personale ivi impiegato e dunque soggetto a ricambi. D’altro canto le imprese di revisione devono soddisfare criteri di organizzazione supplementari per essere abilitate a esercitare la funzione di perito revisore o di revisore (art. 6 D LSR). Per questi motivi occorre verificare d’ufficio, ogni cinque anni, se le condizioni per l’abilitazione siano adempite.

Art. 4 Condizioni per l’abilitazione dei periti revisori Conformemente al capoverso 1, affinché possa essere abilitata a esercitare la fun- zione di perito revisore, una persona fisica deve adempiere i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed essere incensurata. I requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale sono precisati nel capoverso 2. Il disegno persegue una concezione liberale che permette ai titolari di diversi diplomi di accedere alla funzione di perito revisore. Al fine di fare fronte a eventuali lacune di formazioni che non sono specificamente orientate alla revisione, il disegno esige un’esperienza professionale più lunga nel settore della contabilità e della revisione. Le persone che adempiono i requisiti fissati nel capoverso 2 lette- re a–d possono essere abilitate dall’autorità di sorveglianza. – Lettera a: gli esperti contabili titolari di un diploma federale. Poiché essi hanno già acquisito la pratica necessaria durante la loro formazione non occorre che dimostrino un’esperienza professionale supplementare. – Lettera b: i periti fiduciari, periti fiscali e contabili/controller titolari di un diploma federale, con un’esperienza professionale di almeno cinque anni.

– Lettera c: le persone che hanno conseguito un titolo di studio in economia aziendale, scienze economiche o diritto presso una scuola universitaria sviz- zera, gli esperti in materia di finanze e contabilità titolari di un attestato pro- fessionale federale nonché i fiduciari titolari di un attestato professionale federale, con un’esperienza professionale di almeno 12 anni. – Lettera d: le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero parago- nabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell’esperienza pro- fessionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscen- ze del diritto svizzero. La condizione di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero è riconosciuta dal diritto internazionale economico e non costituisce perciò una clausola discriminatoria nei confronti degli stranieri. Il disegno presuppone inoltre l’esistenza un trattato internazionale (in parti- colare quelli stipulati con l’Unione europea e l’Associazione europea di libe- ro scambio [AELS]96) o che lo Stato di provenienza accordi ai cittadini sviz- zeri la reciprocità. Il capoverso 3, primo periodo precisa i requisiti quanto all’esperienza professionale. Essa deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. Il testo di questa dispo- sizione è stato ripreso dall’ordinanza del Consiglio federale del 15 giugno 1992 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati (RS 221.302), con qualche modifica. Secondo il capoverso 3, secondo periodo, l’esperienza professionale maturata prima della conclusione delle formazioni elencate nel capoverso 2 (segnatamente gli stage obbligatori compiuti nell’ambito di tali formazioni) è tenuta in considerazione se le condizioni surriferite sono soddisfatte. Per il disciplinamento transitorio concernente il riconoscimento della pratica professionale, si veda il commento all’articolo 44 capoverso 4 LSR. Per la descrizione dei criteri di qualifica professionale dell’ufficio di revisione, rinviamo al numero 1.4.3. Quanto alla nozione di perito revisore abilitatosi si veda il numero 1.4.7.

Art. 5 Condizioni per l’abilitazione dei revisori Conformemente al capoverso 1, una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di revisore se: – è incensurata (lett. a); – ha compiuto una formazione secondo l’articolo 4 capoverso 2 D LSR (lett. b); – dimostra di possedere un’esperienza professionale di un anno (lett. c). La lettera c è prioritaria rispetto alle disposizioni relative all’esperienza professiona- le dell’articolo 4 capoverso 2 D LSR e si concretizza nel capoverso 2. L’esperienza

96 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) e Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31).

professionale deve infatti essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, sotto la sorveglianza di un revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L’esperienza professionale matu- rata durante la formazione è tenuta in considerazione se le condizioni surriferite sono soddisfatte. Per quanto concerne il disciplinamento transitorio concernente il riconoscimento della pratica professionale, si veda il commento all’articolo 44 capoverso 5 D LSR. Per la descrizione dei criteri di qualifica professionale dell’ufficio di revisione, rinviamo al numero 1.4.3. Quanto alla nozione di perito revisore abilitato, si veda il numero 1.4.7.

Art. 6 Condizioni per l’abilitazione di imprese di revisione Un’impresa di revisione è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore o di revisore se adempie le seguenti condizioni: – Secondo la lettera a, la maggioranza dei membri del suo organo superiore di direzione o di amministrazione e del suo organo di gestione deve disporre dell’abilitazione corrispondente (quale perito revisore o revisore). Se l’organo si compone di due persone, almeno una di esse deve disporre della necessaria abilitazione. Questa disposizione assicura che l’impresa sia diretta da persone con sufficienti qualifiche professionali. – La lettera b prescrive che almeno un quinto delle persone che partecipano alla fornitura di servizi di revisione deve disporre dell’abilitazione corri- spondente. Tale condizione garantisce una proporzione minima di specialisti tra i collaboratori non specializzati volta ad assicurare un loro inquadramen- to professionale adeguato nel caso prendano parte alla fornitura di servizi di revisione. In qualità di persone partecipanti alla revisione, i non specialisti sono parimenti soggetti alle disposizioni concernenti l’indipendenza dell’ufficio di revisione (art. 728 cpv. 3 D CO). – Conformemente alla lettera c, l’impresa di revisione deve poter garantire che tutte le persone responsabili dei servizi di revisione (nel linguaggio speciali- stico i cosiddetti revisori responsabili) dispongano dell’abilitazione corri- spondente. Come nel diritto vigente (art. 727d cpv. 2 CO), questa disposi- zione mira ad assicurare che i mandati di revisione siano diretti esclusiva- mente da persone che dispongono dell’abilitazione necessaria. – La lettera d impone alle imprese di revisione una struttura dirigenziale volta a garantire che l’esecuzione dei singoli mandati sia sufficientemente sorve- gliata. Questo implica che l’impresa metta in atto un sistema minimo di garanzia della qualità. Secondo l’articolo 2 lettera b D LSR, le imprese individuali possono essere abilitate quali imprese di revisione a condizione che siano iscritte nel registro di commercio. Le condizioni dell’articolo 6 sono parimenti applicabili alle imprese individuali; la lettera a può tuttavia essere applicata solo per analogia e va interpretata nel senso che deve essere il titolare dell’impresa in questione a disporre dell’abilitazione necessaria.

Quanto alla compatibilità con il diritto dell’Unione europea, si veda il numero 5.

2.5.3 Disposizioni particolari sull’abilitazione a fornire

servizi di revisione per società con azioni quotate in borsa

Art. 7 Principio Il capoverso 1 statuisce che le imprese di revisione (art. 2 lett. b D LSR) che forni- scono servizi di revisione (art. 2 lett. a D LSR) per società con azioni quotate in borsa (art. 2 lett. c D LSR) necessitano di un’abilitazione speciale e sottostanno alla sorveglianza statale. Le imprese di revisione appartenenti a tale categoria sono designate «imprese di revisione sotto sorveglianza statale». Autorizzando unicamente le imprese di revisione sotto sorveglianza statale a fornire servizi di revisione per società con azioni quotate in borsa, il disegno non esclude per principio le persone fisiche. Ai sensi dell’articolo 2 lettera b D LSR, queste ultime sono considerate imprese di revisione se sono iscritte nel registro di commer- cio a titolo di imprese individuali. Questo obbligo d’iscrizione è indispensabile per assicurare una sorveglianza efficace. Così, purché adempiano le condizioni per l’abilitazione, le persone fisiche possono ad esempio verificare il conto annuale di una società affiliata di un gruppo quotato in borsa (cfr. art. 727 cpv. 1 n. 1 D CO). Per ragioni oggettive la revisione di una società con azioni quotate in borsa non può essere effettuata da una sola persona, pertanto questo compito dovrebbe sempre essere affidato a imprese di revisione di una certa dimensione. Conformemente al capoverso 2, le altre imprese di revisione che adempiono le condizioni legali sono parimenti abilitate, su domanda, a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale. Tre gruppi di imprese di revisione ricorreranno verosimilmente a questa possibilità di sorveglianza facoltativa: – Le imprese di revisione che in futuro intendono fornire servizi di revisione per società (svizzere o estere) con azioni quotate in borsa e che, per ottenere mandati da queste ultime, devono essere abilitate come imprese di revisione sotto sorveglianza statale. L’elaborazione di una domanda d’abilitazione richiede tempo. La domanda d’abilitazione (art. 10 D LSR) deve dunque essere presentata per tempo affinché l’impresa non sia svantaggiata nel momento in cui fa il suo ingresso nel mercato. – Le imprese di revisione che hanno sede in Svizzera e che sottostanno esclu- sivamente alla sorveglianza di un’autorità estera preposta alla sorveglianza. È il caso di imprese che forniscono servizi di revisione per società quotate in

una borsa estera o a filiali svizzere di un’impresa quotata in una borsa estera. Sottoponendosi all’autorità svizzera di sorveglianza, le imprese di revisione che hanno questo tipo di mandati possono beneficiare di procedure sistema- tizzate di assistenza amministrativa e giudiziaria tra l’autorità svizzera di sorveglianza e i suoi omologhi esteri (cfr. commento agli art. 27 segg. D LSR). Sottoponendosi volontariamente all’autorità svizzera di sorveglian- za, esse si proteggono dagli interventi diretti di autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori, evitando così i conflitti tra le esigenze di una sor- veglianza estera e le prescrizioni svizzere concernenti la salvaguardia del segreto.

– Le imprese di revisione che hanno sede all’estero e intendono fornire servizi di revisione per società attive sul mercato finanziario svizzero (cfr. art. 8 D LSR). Non è determinante che l’impresa di revisione abbia sede in Svizzera perché le sue attività di revisione siano sottoposte alla sorveglianza dell’autorità svizzera di sorve- glianza. Le imprese di revisione estere possono parimenti sottostare alla sorveglian- za svizzera purché adempiano tutte le condizioni d’abilitazione. Per esercitare man- dati di revisione esse devono comunque sempre rispettare le disposizioni dell’arti- colo 730 capoverso 3 D CO. L’applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza dei revisori è garantita dagli articoli 731b e 941a D CO. Tuttavia, essa spetta in particolare anche ai competenti organi della borsa (cfr. commento all’art. 8 cpv. 3bis D LBVM).

Art. 8 Casi speciali nel contesto internazionale Il disegno di legge federale sulla sorveglianza dei revisori si prefigge di garantire la conformità e la qualità dei servizi di revisione (art. 1 cpv. 2 D LSR). Esso sottopone a una continua sorveglianza statale le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione per società con azioni quotate in borsa (art. 7 cpv. 1 D LSR). Negli ultimi anni, tuttavia, il mercato finanziario è andato viepiù internazionalizzandosi e globa- lizzandosi. Di conseguenza le società attive sul mercato svizzero dei capitali non sono più esclusivamente svizzere. Le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione per società estere devono parimenti essere sorvegliate in modo adeguato al fine di garantire un costante livello qualitativo della revisione di tutte le società operanti sul mercato finanziario svizzero. Per tale ragione il capoverso 1 prospetta che le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione a società estere operanti direttamente o indirettamente sul merca- to finanziario siano abilitate a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale. In questo modo il campo di applicazione dell’articolo 727 capoverso 1 numero 1 D CO è esteso alle società che operano a livello internaziona- le. Questa disposizione si applica più precisamente alle imprese di revisione che forniscono servizi di revisione ai sensi dell’articolo 2 lettera a D LSR o servizi secondo il diritto estero ad essi paragonabili alle società seguenti: – lettera a: società con sede all’estero i cui titoli di partecipazione sono quotati in una borsa svizzera (questa disposizione corrisponde all’art. 727 cpv. 1 n. 1 lett. a D CO); – lettera b: società con sede all’estero che in Svizzera sono debitrici di un pre- stito in obbligazioni (questa disposizione corrisponde all’art. 727 cpv. 1 n. 1 lett. b D CO); – lettera c: società con sede in Svizzera o all’estero che contribuiscono almeno per il 20 per cento degli attivi o della cifra d’affari al conto di gruppo di una società secondo la lettera a o b (questa disposizione corrisponde all’art. 727 cpv. 1 n. 1 lett. c D CO). Tale disposizione si applica alle filiali essenziali sia estere sia svizzere. È possibile che una simile società sfugga al campo di ap- plicazione dell’articolo 7 capoverso 1 D LSR se essa non è direttamente atti-

va sul mercato finanziario svizzero, bensì solo indirettamente per il tramite di una società madre estera;

– lettera d: società con sede all’estero che contribuiscono almeno per il 20 per cento degli attivi o della cifra d’affari al conto di gruppo di una società sviz- zera con azioni quotate in borsa ai sensi dell’articolo 727 capoverso 1 nume- ro 1 lettera a o b D CO. Si fa riferimento alle filiali essenziali estere di grup- pi svizzeri. La legge federale sulla sorveglianza dei revisori intende proteggere gli investitori estendendo, grazie al capoverso 1, il proprio campo di applicazione ai servizi di revisione forniti a società estere purché investano capitali sul mercato finanziario svizzero. Queste misure di protezione della piazza finanziaria si rifà al modello americano istituito con la legge Sarbanes-Oxley. Il meccanismo di sorveglianza è messo in moto nel momento in cui titoli di partecipazione o prestiti in obbligazioni sono quotati alla Borsa svizzera (SWX). Tale modello implica inevitabilmente che l’ufficio di revisione di un gruppo internazionale sottostia alle autorità preposte alla sorveglianza dei revisori di più Stati. Al fine di evitare ridondanze e di assicurare un minimo coordinamento tra le diverse giurisdizioni, il capoverso 2 esonera dall’obbligo d’abilitazione previsto al capoverso 1 le imprese di revisione che sotto- stanno a un’autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale. A una società estera i cui titoli di partecipazione sono quotati alla Borsa svizzera si presentano dunque le seguenti possibilità: – ricorrere a un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale con sede in Svizzera (art. 7 cpv. 1 D LSR). – ricorrere a un’impresa di revisione con sede all’estero abilitata in Svizzera a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale (art. 7 cpv. 2 D LSR; per l’assistenza amministrativa e giudiziaria nonché per i controlli transfrontalieri, cfr. art. 27 seg. D LSR). – ricorrere a un’impresa di revisione con sede all’estero che sottostà a un’auto- rità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale (art. 8 cpv. 2 D LSR). Alle filiali estere di gruppi svizzeri quotati in borsa sono prospettate le stesse possi- bilità. Le società estere i cui titoli di partecipazione sono quotati in Svizzera e che hanno sede in uno Stato che non prevede alcuna sorveglianza dei revisori devono ricorrere

a un’impresa di revisione che sottostà al sistema di sorveglianza svizzero. L’impresa in questione non deve avere necessariamente sede in Svizzera. L’esecuzione delle disposizioni sulla sorveglianza dei revisori per le società operanti a livello internazionale spetta in primo luogo ai competenti organi della borsa (cfr. commento all’art. 24 D LSR e art. 8 cpv. 3bis D LBVM). Gli articoli 731b e 941a D CO non possono essere applicati alle società con sede all’estero. Il capoverso 3 contiene un’ulteriore eccezione all’obbligo d’abilitazione conforme- mente al capoverso 1: l’obbligo d’abilitazione secondo il capoverso 1 lettera b viene a cadere se il prestito in obbligazioni è garantito da una società che dispone di un’impresa di revisione che adempie il capoverso 1 o 2. Il disegno tiene così conto del fatto che un prestito in obbligazioni estero è spesso lanciato da emittenti con sede in uno Stato off shore essendo tuttavia garantito da una società madre con sede in uno Stato on shore. Il disegno si limita in questo caso al controllo effettuato dall’impresa di revisione della società madre e dall’autorità di sorveglianza dei

revisori dello Stato in cui la società madre ha il domicilio. In tal modo non risulta alcuno svantaggio per gli investitori dal momento che i prestiti in obbligazioni sono interamente garantiti dalla società madre e l’impresa di revisione cui essa fa capo è sottoposta a sorveglianza. L’articolo 8 D LSR sottopone i servizi di revisione forniti a determinate società estere alla legge sulla sorveglianza dei revisori e, di conseguenza, parzialmente al diritto svizzero. Tale disciplinamento costituisce una lex specialis rispetto alle norme della legge federale sul diritto internazionale privato (segnatamente gli art. 154 segg. LDIP; RS 291), che per il rimanente restano applicabili.

Art. 9 Condizioni Al fine di essere abilitate a fornire servizi di revisione per società con azioni quotate in borsa le imprese di revisione devono adempiere determinati requisiti. – Secondo la lettera a, esse devono provare di adempiere le condizioni per l’abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore ai sensi dell’arti- colo 6 in combinato disposto con l’articolo 4 D LSR. Determinate condizio- ni inerenti all’organizzazione sono già assicurate a proposito dell’abilita- zione a esercitare la funzione di perito revisore. – Conformemente alla lettera b, l’impresa di revisione deve garantire il rispet- to delle disposizioni legali. Con questo si intendono le prescrizioni del Codi- ce delle obbligazioni e della legge sulla sorveglianza dei revisori che si applicano alle imprese di revisione sotto sorveglianza statale. L’impresa richiedente deve ad esempio provare che le misure volte ad assicurare la qualità dei propri servizi sono state adottate (art. 12 D LSR). Nella circo- stanza in cui altre condizioni non siano rispettate (ad es. le prescrizioni sull’indipendenza previste nell’art. 728 D CO o nell’art. 11 D LSR), l’impresa richiedente vedrà rifiutarsi l’abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale. – Infine, la lettera c esige che l’impresa di revisione disponga di una copertura assicurativa sufficiente contro i rischi di responsabilità.

Art. 10 Domanda La domanda di abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale deve essere presentata all’autorità di sorveglianza. Conformemente al capoverso 2, il nostro Consiglio disciplina i particolari, segnata- mente i documenti da allegare alla domanda. Nel fissarli esso tiene conto di criteri del diritto comparato.

2.5.4 Obblighi delle imprese di revisione sotto

sorveglianza statale

Art. 11 Indipendenza Oltre ad adempiere le disposizioni generali che disciplinano l’indipendenza dell’ufficio di revisione (art. 728 D CO), le imprese di revisione sotto sorveglianza

statale sono tenute a rispettare particolari principi nel fornire servizi di revisione per società con azioni quotate in borsa: – secondo la lettera a, gli onorari annui risultanti da servizi di revisione e altri servizi forniti per una singola società e per le società poste con essa sotto una direzione unica (gruppo) non devono superare il 10 per cento della somma complessiva degli onorari percepiti dall’impresa di revisione. Questa disposizione concretizza il principio enunciato nell’articolo 728 capoverso 2 numero 5 D CO, che impedisce all’impresa di revisione l’assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica nei confronti dell’impresa sot- toposta a revisione; – secondo la lettera b, se le imprese di revisione sotto sorveglianza statale assumono con funzione direttiva una persona che in una società aveva potere decisionale o una posizione direttiva in relazione al rendiconto, esse non possono fornire servizi di revisione per tale società per la durata di due anni dal momento dell’assunzione di tale persona; – secondo la lettera c, una persona assunta da un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale che ha partecipato al rendiconto di una società non può dirigere servizi di revisione per tale società per la durata di due anni dal momento dell’assunzione; – secondo la lettera d, se una persona che in seno a un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale aveva potere decisionale è assunta con funzione direttiva da un’altra società, l’impresa di revisione sotto sorveglianza statale non può fornire servizi di revisione per tale società per la durata di due anni dal momento dell’assunzione. Questo principio si applica parimenti se una persona che ha diretto servizi di revisione in seno a un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale è assunta con funzione direttiva in una società da essa verificata. Le lettere b, c e d istituiscono un periodo d’attesa (detto cooling off period) allo scopo di evitare l’instaurazione di legami troppo stretti e di una troppo grande fami- liarità fra l’impresa di revisione e la società sottoposta a revisione. Un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale può del resto prevenire l’avvicendamento pro- blematico di personale includendo nei propri contratti di lavoro clausole di protezio- ne. L’UE prevede un periodo di attesa di due anni, la legge Sarbanes-Oxley di un

anno97. Sia l’UE sia gli Stati Uniti disciplinano esclusivamente l’avvicendamento del personale dall’ufficio di revisione alla società sottoposta a verifica. Il disegno va oltre nelle lettere b e c e stabilisce condizioni adeguate anche per l’avvicendamento di personale dalla società sottoposta a verifica all’ufficio di revisione: la stessa problematica sussiste infatti anche nel caso inverso.

97 Raccomandazione della Commissione, del 16 maggio 2002, l’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di principi fondamentali, GU n. L 191 del 19 luglio 2002, pag. 22 segg. n. B3.3 e 3.5, e ora art. 40 lett. c della proposta di direttiva della Commissione UE sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (cfr. n. 5) del 16 marzo 2004 [http://europa.eu.int/comm/internal_market/auditing/docs/com-2004- 177/com2004-177_it.pdf]; Sec. 206 della legge Sarbanes-Oxley.

Art. 12 Assicurazione della qualità Il capoverso 1 obbliga le imprese di revisione sotto sorveglianza statale ad adottare, a livello di organizzazione (cfr. cpv. 2) e dei mandati (cfr. cpv. 3), tutte le misure necessarie ad assicurare la qualità dei loro servizi di revisione. Tali misure sono esplicitate, in modo non esaustivo, nei capoversi 2 e 3. Secondo il capoverso 2, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono dotarsi di un’organizzazione tale da permettere loro, al proprio personale e alle persone con le quali intrattengono relazioni commerciali di garantire il rispetto degli obblighi legali e di altro genere di loro competenza. Questo concerne l’organiz- zazione strutturale dell’impresa ma anche l’organizzazione delle sue procedure, poiché entrambi gli aspetti influiscono direttamente e indirettamente sulla qualità dei servizi di revisione. Le imprese di revisione devono in particolare emanare istruzioni riguardanti i soggetti menzionati nelle lettere a-c: – lettera a: istruzioni concernenti l’impiego, la formazione e il perfezionamen- to, la valutazione, il diritto di firma e la deontologia dei collaboratori; – lettera b: istruzioni concernenti l’assunzione di nuovi mandati concernenti servizi di revisione e il proseguimento di quelli esistenti; – lettera c: istruzioni concernenti la sorveglianza delle misure volte ad assicu- rare l’indipendenza dell’impresa di revisione e del suo personale (art. 11 D LSR) e la qualità dei servizi di revisione (art. 12 D LSR). Se le misure volte ad assicurare la qualità prescritte nel capoverso 2 sono essenzial- mente d’ordine strutturale e generale, quelle previste nel capoverso 3 sono concre- tamente mirate ai singoli servizi di revisione. Le imprese di revisione garantiscono segnatamente: – secondo la lettera a, misure per un’attribuzione appropriata dei compiti. Esse devono in particolare assicurare una distribuzione equa dei mandati di revisione alle diverse unità dell’impresa nonché una ripartizione adeguata dei compiti di revisione all’interno di ciascuna delle unità; – secondo la lettera b, misure per la sorveglianza dei lavori. Occorre ad esem- pio che tutta la documentazione prodotta sia sottoposta a una lettura critica e che le tappe importanti del processo siano analizzate da esperti. Occorre parimenti esaminare la collaborazione con le persone che contribuiscono a

fornire i servizi di revisione; Con la nozione di persone cui fare capo per la fornitura di un servizio di revi- sione si intendono in particolare le due categorie di persone descritte qui di seguito: – se non è in grado di valutare una voce contabile o una situazione con sufficiente sicurezza, l’impresa di revisione si rivolge a un esperto spe- cializzato ad esempio nella stima di immobili, di macchine o oggetti d’arte o nel calcolo attuariale; – se società affiliate (soprattutto in occasione della revisione di conti di gruppo), succursali o altre parti del gruppo non sono verificate da un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale ma da un revisore abilitato o da un perito revisore abilitato, l’impresa di revisione si basa spesso sui risultati del loro lavoro.

L’impresa di revisione è responsabile della serietà e delle qualifiche profes- sionali di tali categorie di persone cui fa capo. Essa deve segnatamente adot- tare misure adeguate per assicurare la qualità dei loro servizi di revisione; – secondo la lettera c, misure per il rispetto delle prescrizioni e degli standard determinanti per la verifica e l’indipendenza. Gli standard in questione risul- tano dalla normativa tecnica scelta dall’impresa sottoposta a revisione per l’allestimento del proprio rendiconto. Ad esempio, per i conti annuali allesti- ti secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS, in prece- denza IAS) valgono gli International Standards on Auditing (ISA); – infine, secondo la lettera d, misure per un controllo a posteriori qualificato e indipendente dei risultati delle verifiche. Si definisce qualificato un controllo a posteriori effettuato da un perito revisore abilitato. Quest’ultimo è conside- rato indipendente se non ha partecipato in alcun modo alla revisione che deve controllare.

Art. 13 Documentazione e conservazione Secondo il capoverso 1, primo periodo, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale sono tenute a documentare tutti i servizi di revisione e conservare per almeno 10 anni le relazioni di revisione e tutti i documenti essenziali. Fa stato la data del documento in questione. Le imprese di revisione devono in particolare conservare una prova scritta della pianificazione e dell’esecuzione dei servizi di revisione e delle misure adottate per concretizzare le istruzioni dell’autorità di sorveglianza (cfr. commento all’art. 17 cpv. 4 D LSR). I documenti vanno datati e devono menzionare l’autore e la persona che ha diretto il mandato di revisione. Occorre conservare non solo le relazioni di revisione che contengono le conclusioni dei revisori, bensì tutti i documenti, compresi quelli interni, che servono all’elabo- razione delle conclusioni della relazione di revisione. L’obbligo di documentare i lavori e di conservare i documenti serve a garantire la qualità interna e soprattutto permette all’autorità di sorveglianza di verificare che l’impresa di revisione rispetti i propri obblighi legali (cfr. art. 14 e 17 D LSR). Del resto tali documenti possono sempre servire come mezzi di prova nel quadro di un eventuale procedimento civile o penale. Il secondo periodo prescrive che i dati elettronici debbano poter essere resi nuova- mente leggibili per un periodo di 10 anni. In virtù del capoverso 2, i documenti devono permettere all’autorità di sorveglianza di verificare in maniera efficiente il rispetto delle disposizioni legali. Tale disposi- zione vincola le imprese di revisione sotto sorveglianza statale ad allestire i docu- menti in modo tale che l’autorità di sorveglianza possa determinare se le prescrizioni della legge federale sulla sorveglianza dei revisori e del Codice delle obbligazioni siano state rispettate. Occorre inoltre concepire come conservare e organizzare l’archivio in modo tale da soddisfare in tempi soddisfacenti le richieste di informa- zione e di consultazione dell’autorità di sorveglianza (cfr. art. 14 e 17 D LSR); questo per evitare ritardi di procedura dovuti alla ricerca dei documenti necessari.

Art. 14 Obbligo d’informazione e permesso di accedere ai locali Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale, i loro collaboratori, le persone a cui fanno capo per i servizi di revisione (cfr. commento all’art. 12 cpv. 3 lett. b D LSR) devono fornire all’autorità di sorveglianza, in virtù del capoverso 1, le informazioni di cui essa ha bisogno per adempiere i suoi compiti. Tutti i documenti necessari devono parimenti esserle consegnati. Questa disposizione concerne altresì le società con azioni quotate in borsa controlla- te da dette imprese di revisione. In questo modo l’autorità di sorveglianza può pro- cedere a verifiche incrociate e consultare documenti che non sono, o non sono più, in possesso dell’impresa di revisione sotto sorveglianza statale. Per proteggere le imprese verificate da un diritto di consultazione dell’autorità di sorveglianza troppo esteso, il capoverso 1 precisa parimenti che quest’ultima può chiedere soltanto le informazioni necessarie per adempiere i suoi compiti. La nozione di necessità dell’adempimento dei propri compiti non deve tuttavia essere interpretata in modo troppo restrittivo. Vale a dire che l’autorità di sorveglianza deve potere accedere a tutte le informazioni che sono in relazione con la sua attribuzione legale. Queste informazioni possono riguardare servizi di revisione concreti o l’impresa di revisio- ne stessa. Secondo il capoverso 2, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono permettere all’autorità di sorveglianza di accedere ai loro locali in qualsiasi momen- to. La legge non contempla preavvisi al fine di garantire l’efficacia della sorveglian- za. Se un’impresa di revisione soggiace all’obbligo di fornire atti in virtù del capo- verso 1, è possibile che alcuni documenti vengano sequestrati a titolo conservativo in occasione di un’ispezione. Gli obblighi delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale ai sensi dell’arti- colo 14 D LSR valgono altresì nei confronti di terzi cui l’autorità di sorveglianza fa capo per adempiere i suoi compiti (cfr. art. 21 D LSR).

Art. 15 Notificazioni all’autorità di sorveglianza La presente disposizione prevede per l’impresa di revisione sotto sorveglianza statale obblighi di informare attivamente l’autorità di sorveglianza. Il disegno distin- gue obblighi di informare periodici (cpv. 1) e in relazione a casi particolari (cpv. 2). Secondo il capoverso 1, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale sono tenute ad aggiornare al 30 giugno di ogni anno i documenti d’abilitazione (art. 10 D LSR). I documenti aggiornati vanno presentati all’autorità di sorveglianza entro il 30 settembre. Non è necessario ripresentare i documenti rimasti invariati, basta indicare che la versione precedente non ha subìto cambiamenti. La data di riferimento per il rinnovo dei documenti d’abilitazione non è stata volu- tamente fissata alla fine dell’anno civile poiché in quel periodo solitamente avven- gono i mutamenti di personale. L’omissione involontaria di aggiornare per tempo i documenti d’abilitazione ai sensi della presente disposizione non comporta obbligatoriamente la revoca dell’abilita- zione (cfr. art. 18 D LSR); l’autorità di sorveglianza può tuttavia riservarsi il diritto di applicare altre sanzioni. Conformemente al capoverso 2, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale informano inoltre senza indugio l’autorità di sorveglianza, in forma scritta, in merito

a fatti importanti concernenti la sorveglianza. Esse notificano in particolare i fatti seguenti: – lettera a: ogni cambiamento intervenuto nella composizione dell’organo superiore di direzione o di amministrazione e dell’organo di gestione dell’impresa di revisione. Questo permette di verificare se le condizioni per l’abilitazione dell’articolo 6 lettera a D LSR siano sempre adempiute; – lettera b: ogni sostituzione di una persona che dirige un servizio di revisione, indicandone i motivi. Questa misura ha lo scopo di garantire che: – soltanto periti revisori abilitati dirigano servizi di revisione (art. 6 lett. c D LSR); – si realizzi l’alternanza obbligatoria delle persone che dirigono la revi- sione (art. 730a cpv. 2 D CO). Le ragioni che hanno portato al cambiamento di un revisore responsabile sono rilevanti per l’autorità di sorveglianza poiché possono indicare difficol- tà sul piano dell’organizzazione interna o divergenze di opinione relative al- le misure di assicurazione della qualità; – lettera c: lo scioglimento anticipato di un mandato di revisione o la rinuncia a prorogarlo e l’indicazione dei motivi. Per adempiere i propri compiti l’autorità di sorveglianza deve conoscere i motivi per i quali le parti mettono fine a un mandato di revisione sottoposto a sorveglianza statale.

2.5.5 Abilitazione e sorveglianza

Art. 16 Abilitazione e registrazione In virtù del capoverso 1, l’autorità di sorveglianza decide, su domanda, in merito all’abilitazione di revisori, esperti revisori e imprese di revisione sotto sorveglianza statale. Secondo il capoverso 2, l’autorità di sorveglianza tiene un registro delle persone fisiche e delle imprese di revisione abilitate. Il registro è pubblico ed è accessibile in Internet. In questo modo, prima di effettuare la scelta o di affidare un mandato a un revisore, a un perito revisore o a un’impresa di revisione, ogni impresa che sottostà all’obbligo di revisione può informarsi sulle loro qualifiche. Anche terzi, in partico- lare i creditori, ma anche le autorità, potranno facilmente verificare a quali criteri risponde l’ufficio di revisione di una determinata società. Il nostro Consiglio disciplina il contenuto del registro. Questo tiene conto di criteri del diritto comparato. Ad esempio per le persone fisiche può prevedere l’iscrizione del datore di lavoro e per le imprese di revisione la loro appartenenza a una rete. È offerta inoltre la possibilità di iscrivere nel registro qualifiche speciali richieste in determinati settori, come ad esempio nel settore bancario. Il capoverso 3 statuisce che le persone fisiche e imprese di revisione registrate devono comunicare all’autorità di sorveglianza qualsiasi cambiamento dei fatti iscritti a registro.

Art. 17 Controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale Il capoverso 1, primo periodo, obbliga l’autorità di sorveglianza a sottoporre le imprese di revisione sotto sorveglianza statale a un controllo approfondito almeno ogni tre anni. Tale disposizione prescrive una cadenza minima, tuttavia sarebbe preferibile che l’intervallo tra un controllo e l’altro non sia troppo regolare. L’autorità di sorveglianza ha in particolare il diritto di controllare le imprese di revisione con maggiore frequenza se sono state riscontrate carenze in occasione di una verifica. Secondo il capoverso 1, secondo periodo, l’autorità di sorveglianza procede a un controllo anche quando sospetta che vi siano infrazioni agli obblighi legali. Chiun- que, segnatamente la Borsa, può informare l’autorità di sorveglianza nel caso di circostanze equivoche. Se, sulla base delle indicazioni fornite, sospetta un’infrazione a prescrizioni imperative, l’autorità di sorveglianza ha l’obbligo di procedere ai relativi chiarimenti. Occorre ricordare che un sospetto fondato non è una categoria qualificante del sospetto. Conformemente al capoverso 2, l’autorità di sorveglianza verifica i punti seguenti: – lettera a: la correttezza delle indicazioni fornite nei documenti d’abilitazione (art. 10 D LSR); – lettera b: l’adempimento degli obblighi legali e l’osservanza dei principi professionali, delle regole deontologiche e, se del caso, del regolamento di quotazione. Per etica professionale si intendono norme tecniche istituite dal settore e per deontologia le altre norme di autodisciplina. Le prescrizioni del regolamento di quotazione vanno osservate soltanto se la società alla quale l’impresa di revisione fornisce i suoi servizi di revisione ha quotato in borsa titoli di par- tecipazione o prestiti in obbligazioni; Il disegno distingue da un canto l’adempimento degli obblighi legali e dall’altro la conformità con l’etica professionale, la deontologia e, se del caso, il regolamento di quotazione. In riferimento alla seconda categoria di norme si rileva che l’autorità di sorveglianza beneficia di un certo margine di apprezzamento nel sanzionare o meno la loro infrazione; – lettera c: la qualità dei servizi di revisione forniti. Il controllo della qualità non può e non deve avvenire in modo generalizzato nel senso di una seconda

revisione, bensì procedendo per sondaggio al riesame di singoli fatti verifi- cati dall’ufficio di revisione in mandati scelti a caso. Il controllo da parte dell’autorità di sorveglianza non mira a riesaminare integralmente mandati di revisione concreti, ha bensì lo scopo di verificare il rispetto delle prescri- zioni della legge sulla sorveglianza dei revisori da parte delle imprese di revisione in singoli casi scelti casualmente. Da ciò non risulta tuttavia alcuna garanzia statale che il lavoro dell’ufficio di revisione sia stato svolto in modo irreprensibile. – lettera d: il rispetto e l’attuazione delle istruzioni da essa impartite (art. 17 cpv. 4 D LSR). Quanto alla sorveglianza dei revisori nel contesto internazionale (art. 8 D LSR), occorre rilevare che la lettera b non ha alcuna incidenza sul diritto applicabile. In relazione con l’esecuzione di questa disposizione nei confronti delle imprese di

revisione straniere che sottostanno alla supervisione dell’autorità svizzera di sor- veglianza, va osservato che per motivi materiali l’impresa soggiace al diritto svizze- ro poiché altrimenti la sorveglianza non sarebbe effettiva (cfr. commento agli art. 11 segg. D LSR). In virtù del capoverso 3, l’autorità di sorveglianza deve redigere un rapporto sul risultato del controllo a destinazione dell’organo superiore di direzione o di ammini- strazione dell’impresa di revisione per consentire all’impresa di revisione di farsi un quadro del controllo dell’autorità di sorveglianza. Se constatata infrazioni agli obblighi legali, l’autorità di sorveglianza, conforme- mente al capoverso 4, primo periodo, ammonisce per scritto l’impresa di revisione sotto sorveglianza statale, le impartisce istruzioni per regolarizzare la situazione e le impone un termine massimo di 12 mesi per farlo. In virtù del suo potere discrezionale, l’autorità di sorveglianza stabilisce liberamente i termini, deve tuttavia prendere in considerazione le conseguenze organizzative e finanziarie delle proprie istruzioni per l’impresa di revisione e le persone coinvolte (principio della proporzionalità). Se vi è pericolo nel ritardo, può essere opportuno fissare termini assai ravvicinati. D’altro canto, per motivi gravi l’autorità di sorve- glianza può prorogare il termine adeguatamente. Questo succede ad esempio quando le misure ordinate non possono essere adottate, per motivi oggettivi, prima della scadenza del termine di un anno. Ecco qualche esempio di istruzioni che possono essere impartite a un ufficio di revisione: – fissare un termine entro il quale emanare istruzioni ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 D LSR; – ordinare la fine di un mandato di revisione specifico; – ordinare il ripristino dell’indipendenza, ad esempio mediante la vendita di una partecipazione importante a un’impresa verificata; – ordinare la sostituzione di una persona che dirige un servizio di revisione; – vietare il ricorso a determinate persone per la fornitura di servizi di revi- sione.

Art. 18 Revoca dell’abilitazione L’autorità di sorveglianza può revocare, in virtù del capoverso 1, l’abilitazione a tempo determinato o indeterminato a un revisore o perito revisore che non adempie più le condizioni per l’abilitazione di cui agli articoli 4-6 D LSR. Se le condizioni per l’abilitazione possono essere ristabilite, la revoca gli è dapprima comminata. L’autorità di sorveglianza può revocare, in virtù del capoverso 2, l’abilitazione a tempo determinato o indeterminato a un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale che non adempie più le condizioni per l’abilitazione o viola le disposizioni legali ripetutamente o in modo grave. In generale la revoca dell’abilitazione deve essere dapprima comminata. In caso di gravi infrazioni alla legge, un avvertimento preliminare non renderebbe tuttavia giustizia agli interessi minacciati di terzi. Se viola gravemente le disposizioni legali, l’ufficio di revisione di una società con azioni quotate in borsa incorre nella revoca immediata dell’abilitazione.

Il capoverso 3 obbliga l’autorità di sorveglianza a informare le società interessate e la borsa in merito alla revoca dell’abilitazione. Ciò vale anche per la revoca dell’abilitazione nei confronti di imprese di revisione che non sottostanno a sorve- glianza statale e di revisori o periti revisori, per i quali l’obbligo di informare è limitato ai mandati di revisione di cui l’autorità di sorveglianza è a conoscenza. Tale soluzione consente alle società di designare quanto più rapidamente un nuovo ufficio di revisione. La notifica della revoca dell’abilitazione non costituisce una decisione impugnabile (quanto ai rimedi giuridici, cfr. commento all’art. 40 D LSR).

Art. 19 Misure nei confronti di persone fisiche attive per conto di imprese di revisione sotto sorveglianza statale Conformemente al primo periodo, l’autorità di sorveglianza ammonisce per scritto le persone fisiche attive per conto di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale che violano le disposizioni legali. In caso di infrazioni ripetute o gravi, l’autorità di sorveglianza, in virtù del secondo periodo, può vietare loro l’esercizio dell’attività a tempo determinato o indeterminato e, se del caso, revocare l’abilitazione conforme- mente all’articolo 18 capoverso 1 D LSR. I divieti a esercitare l’attività di revisione a tempo indeterminato sono pronunciati soltanto in caso di infrazioni molto gravi. L’articolo 19 D LSR si riferisce soprattutto alle persone che dirigono servizi di revisione (revisori responsabili), ma anche ai membri dell’organo superiore di dire- zione o di amministrazione e dell’organo di gestione dell’impresa di revisione devo- no poter essere inflitte sanzioni. Le sanzioni previste nell’articolo 18 capoverso 1 D LSR sono fatte salve per le persone abilitate a esercitare la funzione di revisore o esperto revisore. Grazie a tale disciplinamento, l’autorità di sorveglianza può punire direttamente gli autori senza penalizzare l’impresa di revisione. Nel quadro di eventuali procedimenti penali (art. 42 D LSR) il tribunale può inoltre pronunciare l’interdizione dell’esercizio della professione (cfr. art. 54 CP in vigore che sarà sostituito dall’art. 67 nCP98).

Art. 20 Informazione del pubblico Il capoverso 1 vincola l’autorità di sorveglianza a pubblicare annualmente un rap- porto sulla sua attività e la sua prassi. Conformemente al capoverso 2, in linea di principio l’autorità di sorveglianza non informa in merito ai procedimenti in corso o terminati, a meno che lo esigano inte- ressi pubblici o privati preponderanti. L’informazione appare opportuna ad esempio nel caso in cui occorra rettificare notizie false o ingannevoli per proteggere persone, imprese di revisione o società con azioni quotate in borsa, oppure se la credibilità dell’attività di sorveglianza è messa in dubbio a scapito del mercato dei capitali. Nel quadro della ponderazione degli interessi in gioco occorre considerare se il procedi- mento in questione sia già noto al pubblico.

Art. 21 Ricorso a terzi Il capoverso 1 autorizza l’autorità di sorveglianza a ricorrere a servizi di terzi per l’adempimento dei suoi compiti. In questo modo essa può sfruttare le conoscenze e

98 RS 311.0 e FF 2002 7351 segg., 7376.

le risorse di terzi qualificati ai fini della sorveglianza. L’autorità di sorveglianza si avvarrà di questa possibilità soprattutto per affrontare situazioni complesse alle quali non riuscirebbe a fare fronte con le sole proprie forze. Il capoverso 2 statuisce che i terzi incaricati devono essere indipendenti dall’impresa di revisione che sono stati chiamati a sorvegliare. Essi non devono parimenti dipen- dere dalle società per le quali l’impresa di revisione fornisce servizi di revisione. Il concetto di indipendenza va interpretato per analogia alle disposizioni applicabili all’ufficio di revisione contenute nel Codice delle obbligazioni (art. 728 D CO) e nella legge federale sulla sorveglianza dei revisori (art. 11 D LSR). Conformemente al capoverso 3, i terzi incaricati dall’autorità di sorveglianza sono tenuti a salvaguardare il segreto sulle constatazioni fatte nel quadro della loro attivi- tà. L’infrazione di tale obbligo è sanzionata nell’articolo 42 capoverso 1 lettera d D LSR.

Art. 22 Finanziamento In virtù del capoverso 1, l’autorità di sorveglianza riscuote emolumenti per le sue decisioni, controlli e prestazioni. La riscossione degli emolumenti avverrà nel quadro dell’articolo 46a LOGA, intro- dotto in relazione con il programma di sgravio 2003. Per i particolari, segnatamente quanto al calcolo degli emolumenti secondo il principio della copertura dei costi e il principio di equivalenza, si rimanda alle relative osservazioni contenute nel messag- gio99. È necessario esplicitare che l’autorità di sorveglianza riscuote emolumenti non solo per decisioni e servizi, ma anche per i controlli (cfr. art. 17 D LSR). I criteri per il calcolo degli emolumenti per i controlli sono gli stessi utilizzati per calcolare gli altri emolumenti. Conformemente al capoverso 2, per coprire le spese generali della sorveglianza, sempre che queste non siano coperte dagli emolumenti ai sensi del capoverso 1, viene riscossa annualmente una tassa di sorveglianza dalle imprese di revisione sotto sorveglianza statale (ad es. per le spese derivanti da accordi internazionali di portata generale che non possono essere ascritte a un preciso mandato di sorveglianza). La tassa di sorveglianza, riscossa dall’autorità di sorveglianza presso le imprese di revisione sotto sorveglianza statale, è fissata sulla base delle spese intervenute nell’anno contabile e tiene conto dell’importanza economica delle imprese di revi- sione sotto sorveglianza statale. Tuttavia il finanziamento dell’autorità di sorve- glianza deve avvenire per quanto possibile mediante gli emolumenti previsti nel capoverso 1; tali emolumenti possono senz’altro comprendere una parte delle spese fisse generali dell’autorità di sorveglianza. Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale faranno presumibilmente ricadere queste spese sui loro clienti. Saranno quindi essenzialmente le società con azioni quotate in borsa a dover sopportare i costi indotti dalla sorveglianza delle attività di revisione. Tale onere supplementare è compensato da un guadagno di credibilità e di qualità del rendiconto e della revisione, che si ripercuoterà positivamente sull’evo- luzione del mercato svizzero dei capitali.

99 Legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra- zione (RS 172.010; LOGA); messaggio del 2 luglio 2003 relativo al programma di sgra- vio 2003 del budget della Confederazione (FF 2003 4857, 4999 segg.).

Secondo il capoverso 3, il nostro Consiglio disciplina i particolari, segnatamente le aliquote degli emolumenti, il calcolo della tassa di sorveglianza e la sua ripartizione sulle imprese di revisione sotto sorveglianza.

2.5.6 Assistenza amministrativa e giudiziaria

Art. 23 Autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale Secondo il capoverso 1, primo periodo, l’autorità preposta alla sorveglianza dei revisori e le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la legislazione in materia. Tale disposizione si riferisce ad esempio alla Commissione federale delle banche (CFB) nel settore bancario o all’Ufficio federale delle assicurazioni private nel settore della sorveglianza degli assicuratori, oppure alla futura Vigilanza integra- ta dei mercati finanziari (FINMA). Lo scopo è di garantire lo scambio delle informazioni fra l’autorità preposta alla sorveglianza dei revisori e le altre autorità di sorveglianza attive sul mercato finan- ziario al fine di instaurare legami fra loro e di garantire una sorveglianza completa nel settore finanziario. Inoltre una buona collaborazione è fruttuosa perché consente di ridurre l’onere non soltanto delle diverse autorità di sorveglianza, ma anche delle società sorvegliate. Conformemente al secondo periodo, l’autorità preposta alla sorveglianza dei revisori e le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale sono tenute a coordinare le loro attività di sorveglianza per evitare doppioni. Se necessario il nostro Consiglio può disciplinare in un’ordinanza le modalità di tale collaborazione. Alcuni aspetti della collaborazione potranno inoltre essere definiti a livello di legge nel quadro dell’istituzione della futura Vigilanza integrata dei mercati finanziari (FINMA). Al momento attuale non è tuttavia possibile prevedere il contenuto di tali disposizioni legali visto che la struttura organizzativa della FINMA non è ancora definita. Conformemente al capoverso 2, le autorità di sorveglianza di cui al capoverso 1 devono informarsi reciprocamente in merito a procedimenti pendenti e a decisioni potenzialmente pertinenti per l’attività di sorveglianza. L’informazione deve dunque avvenire in merito a procedimenti pendenti e non solo quando una decisione defini- tiva è stata presa. Nei casi problematici questo deve permettere alle altre autorità di sorveglianza parimenti interessate di intervenire per tempo con le misure necessarie.

Art. 24 Borse Visto che gli organi della borsa non possono essere considerati autorità di sorve- glianza istituite da una legge speciale ai sensi dell’articolo 23 D LSR, una disposi- zione specifica si rende necessaria per assicurare la collaborazione fra l’autorità preposta alla sorveglianza dei revisori e gli organi della Borsa svizzera. Secondo il capoverso 1, la borsa e l’autorità di sorveglianza coordinano le loro attività di sorveglianza per evitare doppioni. La legge stessa prevede nel capoverso 3 una misura essenziale destinata ad assicurare detta collaborazione. Una prescrizione analoga all’articolo 23 capoverso 1, primo periodo D LSR si rivela inutile poiché l’autorità di sorveglianza può ottenere, secondo l’articolo 14 D LSR, tutte le infor- mazioni direttamente dalle imprese di revisione e dagli emittenti.

In virtù del capoverso 2, l’autorità di sorveglianza e la borsa si informano recipro- camente in merito a procedimenti pendenti e a decisioni potenzialmente pertinenti per l’esercizio delle loro attività di sorveglianza. Ai sensi del capoverso 3, se l’autorità di sorveglianza non è legittimata a sanzionare infrazioni agli articoli 7 e 8 D LSR, le sanzioni necessarie sono inflitte dalla borsa. Si fa in particolare riferimento a quelle imprese di revisione con sede all’estero che non possono essere sanzionate dall’autorità svizzera di sorveglianza poiché il diritto svizzero non può esplicare effetti extraterritoriali. Spetta allora alla borsa garantire l’adempimento della legge sulla sorveglianza dei revisori; essa infligge sanzioni a emittenti (esteri) e ai loro revisori che contravvengono alle prescrizioni del diritto svizzero (cfr. commento all’art. 8 cpv. 3bis D LBVM). La facoltà della borsa di sanzionare emittenti svizzeri ed esteri sussiste indipendentemente dalla sanzione inflitta dall’autorità preposta alla sorveglianza dei revisori nei confronti dell’impresa di revisione. Secondo l’articolo 82 del regolamento di quotazione, la Borsa svizzera SWX può infliggere agli emittenti le sanzioni seguenti: l’ammonizione, la pubblicazione dei fatti, la multa fino a 200 000 franchi, la sospensione delle contrattazioni, la cancella- zione dal listino, l’esclusione da quotazioni successive e la pubblicazione della sanzione. L’articolo 24 capoverso 3 D LSR conferisce alla borsa la facoltà di sce- gliere la sanzione appropriata. Il diritto di ricorso degli emittenti contro le sanzioni inflitte loro dalla borsa è determinato in base al principio dell’autodisciplina con- formemente al regolamento di quotazione.

Art. 25 Autorità penali Conformemente al capoverso 1, l’autorità di sorveglianza e le autorità penali si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la legge sulla sorveglianza dei revisori. Secondo il capoverso 2, l’autorità penale può utilizzare le informazioni e i documen- ti ricevuti dall’autorità di sorveglianza esclusivamente nel quadro del procedimento penale per il quale l’autorità di sorveglianza ha prestato l’assistenza giudiziaria. Essa non può inoltrarli a terzi. In questo contesto la nozione di terzi si estende anche alle terze persone coinvolte nel procedimento. Tali disposizioni concernenti l’assistenza amministrativa e giudiziaria sono comple- tate dal capoverso 3 che istituisce un obbligo di notificazione da parte dell’autorità di sorveglianza. Se nell’adempimento dei suoi obblighi di servizio viene a cono- scenza di reati (cfr. art. 42 D LSR), l’autorità di sorveglianza è tenuta a informarne le autorità penali competenti. Il capoverso 4 statuisce l’obbligo di notificazione che compete alle autorità penali in relazione con i procedimenti rilevanti per la sorveglianza dei revisori. Le autorità penali devono dunque informare l’autorità di sorveglianza di tutti i procedimenti che hanno un rapporto con un servizio di revisione fornito da un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale. Esse le trasmettono le sentenze e le dichiarazioni di non doversi procedere. L’obbligo di informare riguarda anche i procedimenti contro i collaboratori delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale e contro le persone cui tali imprese hanno fatto capo per la fornitura di servizi di revisione. Sono notificati in particolare i procedimenti relativi alle seguenti disposizioni:

– lettera a: procedimenti penali per truffa (art. 146 CP100), false indicazioni su attività commerciali (art. 152 CP), false comunicazioni alle autorità del regi- stro di commercio (art. 153 CP), sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali (art. 161 CP), omissione della contabilità (art. 166 CP), delitti in materia di documenti (art. 251, 252, 253, 254 e 255 CP) e infine violazio- ni del segreto professionale (art. 321 CP); – lettera b: violazioni del segreto bancario (art. 47 LBCR101); – lettera c: violazioni del segreto di borsa (art. 43 LBVM102). L’informazione va trasmessa durante il procedimento e non soltanto quando una decisione definitiva è già stata presa. Questo deve permettere all’autorità di sorve- glianza di ordinare per tempo le misure necessarie in caso di procedimenti proble- matici.

Art. 26 Tribunali civili L’articolo 26 statuisce un obbligo di notificazione dei tribunali civili relativo ai procedimenti rilevanti per la revisione: i tribunali civili cantonali e il Tribunale federale notificano all’autorità di sorveglianza tutti i procedimenti concernenti la responsabilità per la revisione (art. 755 CO) per un servizio fornito da un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale. Essi devono parimenti trasmetterle le sentenze e altre decisioni che terminano un simile procedimento. L’obbligo di notificazione vale anche per procedimenti contro i collaboratori di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale e contro le persone cui queste imprese hanno fatto capo per fornire un servizio di revisione.

Art. 27 Cooperazione con le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori Tenuto conto dell’internazionalizzazione del mercato dei capitali, le disposizioni sull’assistenza amministrativa e giudiziaria hanno un’importanza cruciale nel settore della sorveglianza dei revisori. All’estero esistono già autorità preposte alla sorve- glianza (ad es. la Public Company Accounting Oversight on Board [PCAOB] negli Stati Uniti) oppure sono sul punto di essere istituite (ad es. nell’UE). Il dispositivo di assistenza amministrativa e giudiziaria non solo costituisce un elemento essenziale per una sorveglianza efficace ma semplifica la collaborazione internazionale e contribuisce a prevenire i conflitti tra i diversi ordinamenti giuridici coinvolti. Il capoverso 1 prevede dunque che ai fini dell’applicazione della presente legge l’autorità di sorveglianza possa chiedere informazioni e documenti alle autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori. La trasmissione effettiva di suddette informazioni è disciplinata dal diritto estero applicabile alle autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori. Secondo il capoverso 2, l’autorità di sorveglianza può trasmettere alle autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori informazioni e documenti non accessibili al pubblico, a condizione che siano adempiute le tre condizioni seguenti:

100 RS 311.0 101 RS 952.0 102 RS 954.1

– lettera a: le informazioni sono utilizzate esclusivamente ai fini della sorve- glianza diretta di persone e imprese che forniscono servizi di revisione; – lettera b: l’autorità estera richiedente è vincolata al segreto d’ufficio o al segreto professionale; – lettera c: l’autorità estera richiedente inoltra tali informazioni soltanto previa autorizzazione dell’autorità di sorveglianza svizzera o in virtù di un’autoriz- zazione contenuta in un trattato internazionale e soltanto ad autorità e organi incaricati di compiti di sorveglianza nell’interesse pubblico e vincolati al segreto d’ufficio e al segreto professionale. Il capoverso 2 riprende, modificandola leggermente sul piano redazionale, una disposizione del disegno di legge sulla sorveglianza degli assicuratori (FF 2003 3233 segg., 3337–8), a sua volta ispirata alla legge sulle banche (RS 952.0). Ai sensi del capoverso 3, l’autorità di sorveglianza nega l’autorizzazione a inoltrare informazioni e documenti ad autorità penali se l’assistenza giudiziaria in materia penale è esclusa a causa del genere del reato. Di conseguenza, per sapere se l’assi- stenza può essere accordata, vanno esaminati i motivi d’esclusione relativi al genere del reato (conformemente all’art. 3 della legge sull’assistenza penale internazionale [Assistenza in materia penale, AIMP; RS 351.1], ad es. in materia di reati fiscali) e non la condizione della doppia punibilità. Quest’ultima non esclude l’assistenza giudiziaria in sé, ma soltanto l’ordinamento di provvedimenti coercitivi (cfr. art. 64 AIMP). L’autorità di sorveglianza decide d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia. Ciò significa che le informazioni possono essere comunicate soltanto con l’accordo di entrambe le autorità. In virtù del capoverso 4, il nostro Consiglio è autorizzato a disciplinare in accordi internazionali la cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori. Mediante gli accordi surriferiti, che non devono più essere ratificati dal Parlamento, il nostro Collegio può inoltre riconoscere, per analogia, le autorità estere ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 D LSR. Esso è tuttavia tenuto a confor- marsi alle condizioni quadro previste nel capoverso 2. Il disegno non vincola l’assistenza amministrativa all’esistenza di accordi in materia per evitare di dovere

concludere un grande numero di tali accordi. Tuttavia gli accordi internazionali sono una soluzione opportuna poiché permettono di definire gli obblighi reciproci in materia di assistenza amministrativa e di disciplinare numerosi dettagli.

Art. 28 Atti di verifica transfrontiera Questa disposizione costituisce la base legale sulla quale possono fondarsi i controlli in situ dell’autorità di sorveglianza svizzera all’estero. Essa è necessaria visto il carattere internazionale dei mercati dei capitali. Specularmente essa rende possibile i controlli in situ delle autorità estere di sorveglianza in Svizzera, sempre che sia garantita la reciprocità. Il capoverso 1, primo periodo prevede che ai fini dell’esecuzione della presente legge l’autorità di sorveglianza possa chiedere alle autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori di eseguire atti di verifica all’estero. In virtù di un’auto- rizzazione contenuta in un trattato internazionale o con l’autorizzazione preventiva dell’autorità estera preposta alla sorveglianza dei revisori, conformemente al secon- do periodo, essa può procedere direttamente, sotto la propria responsabilità, ad atti di verifica all’estero.

Il capoverso 2 contiene la regola complementare al capoverso 1, primo periodo: su loro richiesta, l’autorità di sorveglianza esegue atti di verifica in Svizzera per le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori se lo Stato richiedente accorda la reciprocità. Si tratta in questo caso della reciprocità detta materiale che non deve necessariamente fondarsi su un trattato internazionale e può altresì essere garantita da disposizioni di livello inferiore o dalla giurisprudenza. L’articolo 27 capoversi 2 e 3 D LSR si applica per analogia e in questo modo sono fatte salve le condizioni per la concessione dell’assistenza amministrativa o giudiziaria ivi elencate. Il capoverso 3 contiene la regola complementare al capoverso 1, secondo periodo: in virtù di un’autorizzazione contenuta in un trattato internazionale o con l’autoriz- zazione preventiva dell’autorità di sorveglianza, le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori possono eseguire autonomamente atti di verifica in Svizze- ra se lo Stato richiedente accorda la reciprocità (cosiddetta materiale). L’articolo 27 capoversi 2 e 3 D LSR si applica per analogia e anche in questo caso sono fatte salve le condizioni per la concessione dell’assistenza amministrativa o giudiziaria ivi elencate. Conformemente al capoverso 4, l’autorità di sorveglianza può accompagnare le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori nel corso dei loro atti di verifi- ca eseguiti in Svizzera. La persona o impresa interessata dalla sorveglianza di un’autorità estera ha il diritto di esigere tale accompagnamento. L’autorità di sorve- glianza può ricorrere a terzi per adempiere tale obbligo (art. 21 D LSR). In virtù del capoverso 5, il nostro Consiglio è autorizzato a disciplinare in accordi internazionali la cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori. Esso deve tuttavia attenersi alle condizioni quadro fissate nei capoversi 2 e 3.

2.5.7 Organizzazione dell’autorità di sorveglianza,

procedura e protezione giuridica

Art. 29 Autorità di sorveglianza La sorveglianza secondo il capoverso 1 compete all’Autorità federale di sorveglian- za dei revisori. In virtù del capoverso 2, l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (autorità di sorveglianza) è organizzata quale istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria. In detta veste essa esercita la sorveglianza nel settore della revisione in modo indipendente. Tale indipendenza deve essere totale, sia rispetto alle autorità politiche sia nei confronti dell’economia. L’autorità di sorveglianza non è dunque concepita come un servizio amministrativo integrato nell’Amministrazione centrale della Confederazione (cfr. n. 3.3.4. in merito alle strutture organizzative alternative) bensì, in conformità con il capover- so 2, come istituto autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria. La personalità giuridica propria la autorizza in particolare ad acquisire diritti e doveri, permettendole in tal modo di diventare proprietaria delle installazioni di cui dispone e di vincolarsi contrattualmente a terzi. Il capoverso 3 statuisce che l’autorità di sorveglianza gode di autonomia organizza- tiva e gestionale e tiene una contabilità propria esternamente alla gestione finanziaria

della Confederazione. L’attività dell’autorità di sorveglianza non deve dipendere da un’assegnazione o da un’amministrazione delle risorse da parte di organi esterni. Condizione a ciò è l’autofinanziamento completo dell’autorità di sorveglianza me- diante gli emolumenti e la tassa di sorveglianza riscossi presso le persone e le impre- se abilitate sorvegliate (cfr. art. 22 D LSR). Un suo finanziamento autonomo e autosufficiente costituirà una delle condizioni essenziali affinché l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori venga riconosciuta come equivalente dalle autorità omologhe all’estero. Tale riconoscimento porta a sua volta vantaggi di ordine amministrativo ai revisori e alle imprese di revisione svizzeri poiché verrebbe pre- sumibilmente a cadere l’obbligo di iscrizione in alcuni registri esteri dei revisori.

Art. 30 Organi Quali organi dell’autorità di sorveglianza sono previsti il consiglio di sorveglianza, il direttore e l’ufficio di revisione. L’organizzazione dell’autorità di sorveglianza corrisponde in questo modo a quella di diversi istituti paragonabili (cfr. ad es. art. 3 della legge federale del 24 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto fede- rale della proprietà intellettuale, RS 172.010.31 o art. 71 della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici, RS 812.21).

Art. 31 Consiglio di sorveglianza Secondo il capoverso 1, il nostro Consiglio nomina il consiglio di sorveglianza e ne determina la presidenza e la vicepresidenza. Di fronte a una definizione assai precisa dei compiti dell’autorità di sorveglianza e alle competenze tecniche molto specifiche richieste alle persone ivi operanti, il consiglio di sorveglianza non dovrebbe essere troppo grande. L’autorità di sor- veglianza inoltre, se paragonata ad altri istituti della Confederazione, conterà un effettivo relativamente ridotto. Il capoverso 2 prevede perciò che l’autorità di sorve- glianza sia diretta da un consiglio di sorveglianza composto di cinque membri al massimo. Poiché l’autorità di sorveglianza deve disporre di un’elevata competenza specialisti- ca nel settore della revisione, è giustificato pretendere che anche i membri del consi- glio di sorveglianza posseggano tali requisiti professionali e statuire la competenza specialistica necessaria quale condizione all’eleggibilità. Soltanto una sorveglianza dei revisori indipendente è credibile; per questo motivo non devono sussistere conflitti di interesse tra i membri del consiglio di sorveglian- za. L’indipendenza del ramo professionale della revisione costituisce inoltre una condizione essenziale per il riconoscimento dell’equivalenza dell’autorità svizzera di sorveglianza dei revisori da parte delle autorità estere omologhe. I membri del consiglio di sorveglianza non devono in particolare fornire servizi di revisione né essere organi o impiegati di un’impresa di revisione. Non indipendente sarebbe ad esempio una persona attiva, su mandato specifico, quale consulente per un’impresa di revisione. La durata del mandato dei membri del consiglio di sorve- glianza è di quattro anni, e questo sottolinea l’indipendenza dei membri dell’autorità di sorveglianza. Nel capoverso 3 sono elencati i compiti del consiglio di sorveglianza. Esso, diver- samente dalle commissioni decisionali come la Commissione federale delle banche, non deve prendere decisioni materiali su singoli casi o decisioni amministrative.

Conformemente alla lettera a, al consiglio di sorveglianza è delegata la competenza di disciplinare nel dettaglio l’organizzazione dell’autorità di sorveglianza. L’autono- mia che ne deriva sul piano organizzativo serve a sostenere l’indipendenza dell’autorità di sorveglianza. Fintanto che all’autorità di sorveglianza incombe l’emanazione di disposizioni esecutive (cfr. art. 43, secondo per. D LSR), questo campo è di competenza del consiglio di sorveglianza e non del direttore. L’ampia autonomia dell’autorità di sorveglianza è rafforzata nella lettera b visto che la nomina del direttore non compete al nostro Consiglio bensì al consiglio di sorve- glianza. Tuttavia, essendo il direttore l’organo esecutivo superiore dell’autorità di sorveglianza, la scelta del consiglio di sorveglianza è sottoposta alla nostra approva- zione. Nelle lettere c, d ed e sono elencati gli strumenti fondamentali con cui il consiglio di sorveglianza si assume la responsabilità di organo superiore dell’autorità di sorve- glianza: la sorveglianza dell’adempimento dei compiti da parte del direttore, l’approvazione dei rapporti d’attività e relativi alla prassi dell’autorità di sorveglian- za (cfr. art. 20 cpv. 1 e art. 39 cpv. 2 D LSR) nonché l’approvazione del preventivo e del conto annuale. Nel capoverso 4, per l’indennità ai membri del consiglio di sorveglianza è statuita l’applicazione per analogia dell’articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers, RS 172.220.1). Tale precisazione è necessaria poiché la LPers, in linea di principio, si applica al consiglio di sorveglianza dell’autorità di sorveglianza (quanto al personale si veda l’art. 34 D LSR). La legge federale del 20 giugno 2003 sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione (RU 2004 297) ha uni- formato il disciplinamento delle condizioni d’impiego dei quadri di grado più eleva- to, dei membri dei consigli d’amministrazione e di organi dirigenti analoghi (cfr. FF 2002 6705). Con il capoverso 4 la legge sulla sorveglianza dei revisori è adegua- ta alla legge surriferita.

Art. 32 Direttore Questa disposizione contiene il capitolato d’oneri del direttore. Conformemente al capoverso 1, il direttore costituisce l’organo esecutivo superiore e adempie tutti i compiti definiti nella presente legge che non incombono al consi- glio di sorveglianza. Egli è responsabile segnatamente dell’emanazione delle deci- sioni necessarie per l’attività di abilitazione e di sorveglianza dell’autorità di sorve- glianza. Il consiglio di sorveglianza può tuttavia prevedere regole derogatorie concernenti le firme (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. a D LSR). In virtù del capoverso 2, il direttore elabora le basi decisionali del consiglio di sorveglianza e lo informa periodicamente o, in caso di eventi particolari, senza indugio. Il direttore, secondo il capoverso 3, può partecipare a organizzazioni e organi inter- nazionali che si occupano di questioni legate alla sorveglianza dei revisori. La rap- presentanza della Svizzera all’estero rientra in linea di principio nelle competenze del Consiglio federale (cfr. art. 184 Cost., RS 101). Sembra tuttavia opportuno che il direttore possa partecipare personalmente, a nome dell’autorità di sorveglianza, ai lavori di organi internazionali nei quali sono trattati temi rilevanti per la revisione.

Per quanto attiene alla conclusione di trattati internazionali, le competenze vigenti non sono toccate da questa disposizione (cfr. art. 8 cpv. 2, art. 27 cpv. 4 e art. 28 cpv. 5 D LSR nonché art. 24 LParl, RS 171.10 e art. 7a LOGA, RS 172.010).

Art. 33 Ufficio di revisione Il Controllo federale delle finanze (CDF) assicura la revisione del conto annuale dell’autorità di sorveglianza conformemente alla legge del 28 giugno 1967 sul Controllo delle finanze (LCF; RS 614.0). La revisione contabile non può essere affidata a un’impresa di revisione privata poiché ciò non sarebbe conciliabile con le esigenze di indipendenza dell’autorità di sorveglianza. Il CDF effettua del resto un controllo più preciso rispetto a quanto previsto nel quadro di una revisione di diritto privato. Il CDF esegue in particolare anche una verifica della redditività (cfr. art. 5 cpv. 2 LCF). Per garantire che in questo ambito l’attività di sorveglianza dell’autorità di sorveglianza non diventi oggetto del con- trollo da parte del CDF, si raccomanda di restringere adeguatamente il campo della revisione del CDF (cfr. commento all’art. 8 cpv. 2 D LCF).

Art. 34 Personale Conformemente al capoverso 1, l’autorità di sorveglianza assume il suo personale secondo il diritto pubblico. Il margine di manovra dell’autorità di sorveglianza nel definire le condizioni d’im- piego del personale deve essere maggiore rispetto a quello previsto dal diritto in materia di personale federale. L’autorità di sorveglianza deve in particolare poter fissare la rimunerazione degli specialisti al di sopra delle tariffe applicate di norma al personale federale. Nel capoverso 2 si prevede perciò che il nostro Consiglio conceda uno statuto autonomo al personale dell’autorità di sorveglianza dei revisori. Quest’ultima è quindi esclusa di fatto dal campo di applicazione della LPers, in conformità con l’articolo 2 capoverso 1 lettera e LPers. Come per i membri del consiglio di sorveglianza (cfr. art. 31 cpv. 2, secondo per. D LSR) anche per il personale dell’autorità di sorveglianza si pone la questione dell’indipendenza dal ramo professionale della revisione: il direttore e il personale dell’autorità di sorveglianza devono essere ampiamente indipendenti dal settore della revisione. Il nostro Collegio emana a questo proposito le disposizioni adeguate. Nel capoverso 3 è statuita l’applicazione per analogia dell’articolo 6a LPers nel fissare lo stipendio del direttore e dei quadri dirigenti dell’autorità di sorveglianza (cfr. commento all’art. 31 cpv. 4 D LSR).

Art. 35 Segreto d’ufficio Gli organi dell’autorità di sorveglianza e il loro personale sottostanno al segreto d’ufficio. Secondo l’articolo 320 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), la violazione del segreto d’ufficio è punibile. Quanto all’obbligo di salvaguardare il segreto di persone cui l’autorità di sorveglian- za è ricorsa su mandato specifico, si rimanda al commento agli articoli 21 capover- so 3 e 42 capoverso 1 lettera d D LSR.

Art. 36 Contabilità Gli articoli 36 e 37 D LSR concernono gli aspetti tecnico-finanziari derivanti dall’autonomia dell’autorità di sorveglianza da un punto di vista organizzativo e operativo nonché dalla sua emancipazione contabile (cfr. art. 29 cpv. 3 D LSR). Il capoverso 1 prevede che il preventivo e il conto annuale dell’autorità di sorve- glianza siano allestiti indipendentemente dal preventivo e dal consuntivo della Confederazione. Al rendiconto dell’autorità di sorveglianza si applicano per analo- gia, secondo il capoverso 2, gli articoli 662a–663b del Codice delle obbligazioni. Per adempiere la sua attività di sorveglianza, l’autorità di sorveglianza costituisce secondo il capoverso 3 le riserve necessarie che non devono superare il corrispon- dente di un budget annuo. Dette riserve hanno lo scopo di compensare rischi impre- visti o oscillazioni delle entrate nonché di effettuare gli investimenti pianificati, ad esempio nei settori informatico e mobiliare. Dato che avviene sull’arco di un lungo periodo, l’alimentazione di queste riserve è economicamente sostenibile per il ramo della revisione.

Art. 37 Tesoreria L’autorità di vigilanza dispone secondo il capoverso 1 di un conto corrente presso la Confederazione e investe le eccedenze presso la Confederazione ai tassi di mercato. Il capoverso 2 stabilisce che al fine di assicurarne la solvibilità, la Confederazione concede all’autorità di sorveglianza mutui ai tassi di mercato. Poiché l’autorità di sorveglianza adempie compiti pubblici, occorre assicurarne la solvibilità in ogni circostanza e sancire perciò il relativo obbligo della Confedera- zione di concedere mutui. In compenso, l’autorità di sorveglianza deve investire le eccedenze presso la Confederazione.

Art. 38 Esenzione fiscale L’autorità di sorveglianza fruisce dell’esenzione fiscale a livello federale, cantonale e comunale. I mezzi dell’autorità di sorveglianza dei revisori, che opera nell’inte- resse pubblico, non vanno ridotti con il pagamento di imposte. Diversamente da ciò l’autorità di sorveglianza non è dispensata dal pagamento di emolumenti e tasse causali.

Art. 39 Vigilanza In virtù del capoverso 1, primo periodo, l’autorità di sorveglianza sottostà alla vigilanza del nostro Consiglio. La portata della vigilanza non è così ampia come nel caso dell’Amministrazione centrale della Confederazione. È assai più circoscritta alle competenze attribuite per legge al Consiglio federale quali in particolare la nomina del consiglio di sorveglianza (art. 31 cpv. 1 D LSR), la concessione di uno statuto proprio al personale (art. 34 cpv. 2 D LSR), il disciplinamento degli emolu- menti (art. 22 cpv. 3 D LSR) o l’informazione mediante rapporti dell’autorità di sorveglianza (art. 39 cpv. 2 D LSR). Il nostro Collegio assicura l’indipendenza dell’autorità di sorveglianza conformemente alla presente legge. Poiché intrattenere un contatto diretto con il Collegio governativo risulterebbe nella pratica troppo complicato, in virtù del secondo periodo l’autorità di sorveglianza comunica con esso per il tramite del Dipartimento federale delle finanze.

In base all’alta vigilanza esercitata dall’Assemblea federale (cfr. art. 169 Cost., RS 101), in virtù del capoverso 3 l’autorità di sorveglianza riferisce annualmente al Consiglio federale e all’Assemblea federale in merito alla sua attività. Per quanto attiene al rapporto di carattere pubblico sull’attività e la prassi, si veda il commento all’articolo 20 capoverso 1 D LSR.

Art. 40 Procedura e protezione giuridica Conformemente al capoverso 1, tutte le procedure legate all’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza dei revisori sono rette dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Secondo il capoverso 2, le decisioni dell’autorità di sorveglianza sono impugnabili mediante ricorso alla Commissione di ricorso DFE. Le decisioni della Commissione di ricorso DFE possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 98 lett. e dell’Organiz- zazione giudiziaria, OG; RS 173.110). L’organizzazione giudiziaria federale è attualmente in corso di revisione. Al momento della sua entrata in vigore, la nuova legislazione prevedrà presumibilmen- te, nei rimedi giuridici, il ricorso al Tribunale amministrativo federale con possibilità di impugnazione dinanzi al Tribunale federale. Il disegno istituisce un istituto con personalità giuridica propria che adempie i suoi compiti indipendentemente dall’Amministrazione centrale della Confederazione. Fintanto che il Tribunale amministrativo federale non diverrà operativo, una com- missione di ricorso amministrativamente indipendente quale istanza di ricorso appa- re opportuna. Considerato il breve lasso di tempo, si rinuncerà a istituire una nuova commissione di ricorso. In virtù delle sue attuali competenze materiali e delle risorse disponibili, la competenza quale istanza di ricorso può essere delegata ad interim alla Commissione di ricorso DFE. Ci si interroga inoltre se una società il cui ufficio di revisione è stato oggetto di una decisione dell’autorità di sorveglianza dispone di un diritto di ricorso. Va da sé che una società dispone sempre di tale diritto qualora una decisione dell’autorità di sorveglianza le sia direttamente indirizzata, come ad esempio nel caso in cui siano chiesti informazioni o documenti conformemente all’articolo 14 D LSR. Nel caso in cui una decisione sia pronunciata nei confronti di un ufficio di revisione, spetta soltanto a quest’ultimo decidere se voglia o no interporvi ricorso. Una società che è stata oggetto di verifica è parimenti toccata in modo indiretto qualora, ad esempio, venga revocata l’abilitazione al suo ufficio di revisione e, per tale ragione, essa debba designare un nuovo ufficio di revisione. Resta il fatto che in un caso simile il

destinatario della decisione è unicamente l’organo di revisione. Ad esso spetta la decisione se avvalersi o no del suo diritto di ricorso; esso infatti è il solo a poter giudicare se la decisione pronunciata nei suoi confronti sia giustificata o meno. Riconoscere un diritto di ricorso anche alla società indirettamente toccata potrebbe implicare l’apertura di procedure di ricorso anche nel caso in cui l’ufficio di revisio- ne, ossia il destinatario della decisione, riconoscesse la fattispecie e la sanzione. A queste condizioni appare sufficiente conferire un diritto di ricorso soltanto all’ufficio di revisione direttamente interessato.

2.5.8 Disposizioni penali

Il disegno distingue due gruppi di reati: – le contravvenzioni, sanzionate dall’autorità di sorveglianza in applicazione della legge federale del 22 marzo sul diritto penale amministrativo (PA; RS 313.0); – i delitti, sottoposti alla giurisdizione dei tribunali penali cantonali. Il duplice ruolo dell’autorità di sorveglianza in veste di autorità inquirente come pure di autorità sanzionante nonché la separazione delle competenze implicano determinati svantaggi. Qualora, nel quadro dei lavori per la Vigilanza integrata dei mercati finanziari (FINMA), venga elaborata una soluzione adeguata per tali pro- blemi, occorrerà esaminare se questa si debba applicare alle sanzioni relative alla sorveglianza dei revisori. Le multe comminate sono stabilite entro limiti relativamente elevati. Il disegno prevede che le contravvenzioni siano punite con una multa fino a 100 000 franchi e i delitti con la detenzione o una multa fino a 1 000 000 di franchi. Tali importi corri- spondono a quelli proposti nel disegno di revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (art. 83 segg. D LSA, FF 2003 3340 segg.). L’importo fissato nell’articolo 42 D LSR per la fattispecie delittuosa corrisponde approssimativamente a quello fissato nella futura parte generale del Codice penale, dove si prevede un importo massimo di 1 080 000 franchi per le pene pecuniarie (art. 34 cpv. 1 e 2 nCP). L’importo di 100 000 franchi stabilito nell’articolo 41 D LSR in caso di contravvenzione supera ampiamente l’importo massimo di 10 000 franchi previsto per le contravvenzioni nella futura parte generale del Codice penale (art. 106 cpv. 1 nCP). L’innalzamento del limite massimo della multa è tuttavia giustificato dalla realtà economica. La tendenza del diritto penale accessorio va nella direzione di un aumento dell’importo delle multe. L’articolo 41 D LSR (contravvenzioni) si applica per principio unicamente alle persone fisiche. L’articolo 100quater CP concernente la responsabilità penale dell’impresa, entrato il vigore il 1° ottobre 2003 (RU 2003 3044), si applica solo a crimini e delitti. Per alcuni casi irrilevanti è tuttavia fatta salva l’applicazione della disposizione di deroga all’articolo 7 della legge federale sul diritto penale ammini- strativo (DPA; RS 313.0). Secondo tale disposizione, per reati la cui multa applica-

bile non supera i 5000 franchi e per i quali la determinazione delle persone punibili esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, l’impresa può essere direttamente condannata a pagare la multa. Qualora invece un delitto ai sensi dell’articolo 42 capoverso 1 D LSR sia commesso in un’impresa, è applicabile l’articolo 100quater CP. Di conseguenza tale delitto potrà essere ascritto all’impresa e questa potrà essere punita con una multa sino a 5 milio- ni di franchi (art. 100quater cpv. 1 CP) se, per carente organizzazione interna, il delitto non può essere ascritto a una persona fisica determinata. In relazione con l’articolo 41 capoverso 2 D LSR, che punisce l’autore che ha agito per negligenza non con la detenzione bensì con una multa sino a 50 000 franchi, rimane soltanto la possibilità di applicare l’articolo 7 PA.

Art. 41 Contravvenzioni Tale disposizione comprende i reati minori. Il capoverso 1 punisce con una multa sino a 100 000 franchi chiunque viola: – secondo la lettera a, i principi relativi all’indipendenza secondo l’articolo 11 D LSR e l’articolo 728 CO (RS 220); – secondo la lettera b, gli obblighi di notificazione secondo l’articolo 15 D LSR; – secondo la lettera c, l’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 16 capo- verso 3; – secondo la lettera d, una disposizione esecutiva della presente legge la cui infrazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale; – secondo la lettera e, una decisione o una misura pronunciata dall’autorità di sorveglianza con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo; nel caso della decisione può anche trattarsi di un’istruzione ai sensi dell’articolo 17 capoverso 4 D LSR. Il disegno rinuncia a una disposizione penale contro le infrazioni all’obbligo di adottare ogni misura necessaria per assicurare la qualità dei servizi di revisione, sancito nell’articolo 12 D LSR, poiché contro tali violazioni non è possibile definire in modo sufficientemente chiaro e concreto il comportamento punibile (principio di determinatezza del diritto penale). L’autorità di sorveglianza può tuttavia sanzionare penalmente le irregolarità nel settore dell’assicurazione della qualità emanando istruzioni concrete e vincolandone l’inosservanza alla comminatoria della pena conformemente all’articolo 41 capoverso 1 lettera e D LSR. Se nel commettere uno dei reati elencati nel capoverso 1 l’autore ha agito per negli- genza, egli sarà punito, conformemente al capoverso 2, con una multa sino a 50 000 franchi. Secondo il capoverso 3, primo periodo, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’autorità di sorveglianza in applicazione della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). Secondo il diritto vigente il perseguimento delle contravvenzioni si prescrive in quattro anni (art. 11 cpv. 1 DPA in combinato disposto con art. 333 cpv. 5 lett. b CP; dopo l’entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale [FF 2002 7351], art. 11 cpv. 1 DPA in combinato disposto con art. 333 cpv. 6 lett. b nCP). Con il capoverso 4 tale termine di prescrizione è aumentato a sette anni e adeguato in questo modo al termine di prescrizione dei delitti (cfr. commento all’art. 42 D LSR).

Art. 42 Delitti Tale disposizione si applica ai reati maggiori. Il capoverso 1 punisce con la deten- zione o la multa sino a 1 000 000 di franchi chiunque commette uno dei delitti contemplati nelle lettere a-d: – lettera a: fornire un servizio di revisione senza esservi abilitato (art. 4–8 D LSR) o nonostante il divieto di esercitare l’attività (art. 18 segg. D LSR e 54 CP e 67 nCP);

– lettera b: non fornire all’autorità di sorveglianza le informazioni e i docu- menti richiesti, fornirle indicazioni contrarie alla verità o incomplete o non permetterle di accedere ai propri locali (art. 14 D LSR). L’autore è punito esclusivamente se viola una decisione passata in giudicato. La disposizione è parimenti applicabile a terzi incaricati dall’autorità di sorveglianza (art. 21 D LSR); – lettera c: violare gli obblighi di documentazione e di conservazione secondo l’articolo 13 D LSR. Questa disposizione è strettamente legata alle fattispe- cie elencate nella lettera b. Perseguire ciò come delitto tiene conto dell’importanza che la documentazione e la conservazione possono assume- re proprio nei casi problematici; – lettera d: rivelare, quale terzo incaricato dall’autorità di sorveglianza (art. 21 D LSR), nel corso o dopo la cessazione dell’attività, un segreto confidatogli o di cui ha avuto notizia in virtù di tale qualità. Rimangono salve le disposi- zioni federali e cantonali concernenti l’obbligo di dare informazioni all’auto- rità e di testimoniare in giudizio. Al momento dell’entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF 2002 7351), la frase introduttiva dell’articolo 42 capoverso 1 sarà sosti- tuita dalla seguente versione: «1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que:» I delitti commessi intenzionalmente sono puniti con la detenzione o una multa sino a 1 000 000 di franchi. Tenuto conto della realtà economica e dell’enorme danno che una revisione non conforme può causare, tale importo appare giustificato. Se l’autore ha agito per negligenza, il capoverso 2 prevede una multa sino a

100 000 franchi.

Al momento dell’entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF 2002 7351), l’articolo 42 capoverso 2 sarà sostituito dalla seguente versione: «2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.»

Conformemente al capoverso 3, il perseguimento penale e il giudizio incombono ai Cantoni. Quanto all’assistenza giudiziaria tra le autorità di perseguimento penale e l’autorità di sorveglianza si rimanda al commento all’articolo 25 capoversi 1 e 2 D LSR. I delitti di cui al capoverso 1 si prescrivono in sette anni (art. 70 cpv. 1 lett. c CP e art. 97 cpv. 1 lett. c nCP).

2.5.9 Disposizioni finali

Art. 43 Esecuzione Conformemente al primo periodo, il nostro Consiglio emana le disposizioni esecuti- ve della presente legge.

Il dinamismo del mercato dei capitali esige grande flessibilità nell’emanare le nor- mative di carattere generalmente astratto, necessarie in questo settore. Occorre dunque delegare al Governo la competenza di emanare disposizioni esecutive. La presente norma di delega non consente tuttavia di emanare disposizioni che, per la loro importanza, dovrebbero essere sancite in una legge. In virtù del secondo periodo, il nostro Consiglio può autorizzare l’autorità di sorve- glianza a emanare ulteriori disposizioni esecutive. Un disciplinamento dettagliato della sorveglianza concerne settori tecnici complessi e deve essere affidato, se del caso, all’autorità di sorveglianza. Quest’ultima può tuttavia disciplinare solo le questioni di importanza minore.

Art. 44 Disposizioni transitorie Conformemente al capoverso 1, se una persona fisica o un’impresa di revisione adempie i compiti di un ufficio di revisione, le disposizioni della legge sulla sorve- glianza dei revisori si applicano non appena le nuove disposizioni del Codice delle obbligazioni e del Codice civile concernenti l’ufficio di revisione diventano applica- bili alla persona giuridica da verificare (ossia alla società, all’associazione o alla fondazione). Se una persona fisica o un’impresa di revisione fornisce altri servizi di revisione, diversi dalla verifica del conto annuale e del conto di gruppo contemplata nel capo- verso 1, la legge sulla sorveglianza dei revisori si applica, in virtù del capoverso 2, a partire dalla sua entrata in vigore. I capoversi 1 e 2 concordano con le disposizioni transitorie del disegno concernente la revisione del diritto della Sagl (il presente disegno modifica l’articolo 7 delle disposizioni transitorie del disegno concernente la revisione della Sagl; cfr. com- mento al nuovo art. 7 disp. trans. di tale disegno). Ciò significa che, conformemente al capoverso 1, un ufficio di revisione non deve adeguarsi alle disposizioni della legge sulla sorveglianza dei revisori fintantoché la società, l’associazione o la fondazione da verificare non è tenuta a far verificare il proprio conto annuale o di gruppo in virtù del nuovo diritto in materia di revisione. Inversamente, secondo il capoverso 2, la legge sulla sorveglianza dei revisori è immediatamente applicabile ai servizi di revisione particolari e puntuali (come la verifica della riduzione del capitale secondo l’articolo 732 capoverso 2 D CO). L’esperto mandatario o l’impresa di revisione incaricata di effettuare tale verifica deve dunque possedere l’abilitazione prescritta dalla presente legge. Lo stesso vale per le nuove disposizioni corrispondenti del Codice delle obbligazioni per la man- canza di una disposizione transitoria specifica (cfr. art. 1 cpv. 3 tit. fin. CC in com- binato disposto con art. 1 cpv. 1 disp. trans. D CO). Il disciplinamento transitorio previsto corrisponde a quello del nuovo diritto della società anonima del 1991103. Mentre i capoversi 1 e 2 determinano il momento a partire dal quale si applicano le nuove disposizioni, il capoverso 3 facilita il passaggio al nuovo diritto per quanto

concerne la procedura di abilitazione. Esso prevede infatti che le persone fisiche e le imprese di revisione che entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge presentano all’autorità di sorveglianza una domanda di abilitazione a esercita- re la funzione di revisore, perito revisore o impresa di revisione sotto sorveglianza

103 Cfr. Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2a edizione, Zurigo 1996, n. 2144–2150.

statale possono fornire servizi di revisione ai sensi dell’articolo 2 lettera a fino a quando è pronunciata la decisione sull’abilitazione. La presentazione della domanda di abilitazione entro il termine prestabilito consente dunque di ottenere un’abilita- zione provvisoria. L’autorità di sorveglianza conferma per scritto al richiedente che la domanda è stata presentata entro il termine prestabilito. Essa può respingere senza indugio le domande che sono manifestamente incomplete o infondate. L’autorità di sorveglianza informa la borsa in merito alle domande presentate per ottenere l’abili- tazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale. Il termine di quattro mesi di cui al capoverso 3 serve a limitare nel tempo il regime transitorio privilegiante del nuovo diritto. Le domande di abilitazione presentate dopo questo termine non consentono di ottenere un’abilitazione provvisoria. Di conseguenza, i richiedenti possono fornire servizi di revisione ai sensi dell’articolo 2 lettera a solo se l’autorità di sorveglianza ha concesso loro l’abilitazione richiesta. Secondo il capoverso 4, l’esperienza professionale acquisita fino a due anni dal- l’entrata in vigore della presente legge sotto la sorveglianza di persone che adem- piono le condizioni definite nell’ordinanza del 15 giugno 1992104 sui requisiti pro- fessionali dei revisori particolarmente qualificati è considerata esperienza professio- nale ai sensi dell’articolo 4 D LSR. Tale disciplinamento consente di tenere conto dell’esperienza professionale acquisita con il diritto previgente e garantisce inoltre che i periodi di pratica iniziati con il diritto previgente siano proseguiti fino a due anni dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto, anche se sono stati svolti sotto la sorveglianza di una persona che non presenta alcuna domanda di abilitazione secon- do il nuovo diritto. A tale proposito, è tuttavia opportuno osservare che le persone che adempiono i requisiti fissati per i revisori particolarmente qualificati soddisfano anche i requisiti per i periti revisori previsti dal nuovo diritto. Per quanto concerne l’abilitazione dei revisori, il capoverso 5 considera esperienza professionale ai sensi dell’articolo 5 D LSR quella acquisita fino a due anni dal- l’entrata in vigore della presente legge sotto la sorveglianza di persone che adem-

piono le condizioni in materia di formazione secondo l’articolo 4 capoverso 2 D LSR. L’unico criterio che prova tale esperienza professionale è dunque la formazione delle persone sotto la sorveglianza delle quali l’esperienza pratica è stata acquisita. Non è invece necessario dimostrare che tali persone abbiano a loro volta acquisito la loro esperienza professionale sotto la sorveglianza di esperti qualificati. Altrimenti i requisiti in materia di sorveglianza esercitata a ritroso sull’acquisizione dell’esperienza professionale si perpetuerebbero all’infinito, per cui un regime tran- sitorio specifico risulta indispensabile per motivi contingenti. Secondo il capoverso 6, nei casi di rigore l’autorità di sorveglianza può riconoscere anche un’esperienza professionale non conforme alle condizioni legali, se è provato che i servizi di revisione sono forniti in maniera ineccepibile sulla scorta di un’esperienza pratica pluriennale. In determinate circostanze, può essere difficile fornire la prova di aver acquisito un’esperienza professionale. È il caso, per esempio, di chi l’ha acquisita presso una persona che nel frattempo è deceduta e i cui attestati di formazione non possono più essere presentati. Per i casi di questo tipo, il disegno contempla la presente clausola di rigore. Considerato lo scopo di tale norma specifi- ca, l’autorità di sorveglianza deve tuttavia farne un uso molto limitato: in particolare, essa è intesa a evitare che i praticanti che non hanno concluso una formazione ai

104 RS 221.302

sensi dell’articolo 4 capoverso 2 D LSR o che non hanno un’esperienza professiona- le qualificata siano abilitati a esercitare la funzione di perito revisore o revisore. L’applicazione di tale norma deve essere limitata alle persone che hanno un diploma e un’esperienza pratica pluriennale (ciò vale anche per i revisori da abilitare), altri- menti l’imposizione del nuovo diritto non sarebbe garantita.

Art. 45 Referendum ed entrata in vigore Conformemente al capoverso 1, la legge sottostà a referendum facoltativo. In virtù del capoverso 2, il nostro Consiglio ne determina l’entrata in vigore. Esso ha anche la possibilità di differenziare l’entrata in vigore della legge. In particolare, potrebbe essere opportuno mettere in vigore l’articolo 8 dopo le altre disposizioni. Infatti, secondo l’articolo 8 capoverso 2 D LSR, la sorveglianza delle imprese di revisione di società estere deve essere delegata, per quanto possibile, alle autorità di sorveglianza dello Stato in cui hanno sede. Il nostro Collegio può tenere conto del fatto che probabilmente tali autorità non saranno ancora istituite al momento dell’entrata in vigore della LSR. L’entrata in vigore dell’articolo 8 D LSR presuppo- ne infatti che gli Stati interessati abbiano istituito autorità di sorveglianza che posso- no essere riconosciute dal nostro Consiglio.

2.5.10 Modifica del diritto vigente

2.5.10.1 Legge federale del 28 giugno 1967105 sul Controllo

federale delle finanze

Sostituzione di un’espressione Nel testo italiano della legge è necessario un adeguamento terminologico («tribunali della Confederazione» per «tribunali federali» negli art. 9 cpv. 2, 11 cpv. 1 e 15 cpv. 1).

Art. 8 cpv. 2 Campo di vigilanza Conformemente al capoverso 2, i tribunali della Confederazione e l’Autorità fede- rale di sorveglianza dei revisori sono sottoposti alla vigilanza finanziaria del Con- trollo federale delle finanze (CFF), in quanto serva all’esercizio dell’alta vigilanza dell’Assemblea federale. Lo scopo di questa aggiunta è di limitare la portata della vigilanza finanziaria eserci- tata dal CFF. Esso deve infatti effettuare unicamente un controllo amministrativo e finanziario e non deve valutare l’attività di vigilanza dell’autorità (cfr. anche com- mento all’art. 33 D LSR).

105 RS 614.0

2.5.10.2 Legge del 24 marzo 1995106 sulle borse

Art. 8 cpv. 3bis Ammissione di valori mobiliari L’articolo 8 capoverso 1 della legge sulle borse (RS 954.1) enuncia il principio dell’autodisciplina da parte della borsa. Tale principio si è rivelato efficace in questo settore, ma interessi superiori impongono una restrizione con il nuovo capover- Secondo questa nuova disposizione, il regolamento della borsa deve subordinare l’ammissione di titoli di partecipazione e di prestiti in obbligazioni all’osservanza degli articoli 7 e 8 della legge sulla sorveglianza dei revisori. Se intende rafforzare la credibilità della piazza borsistica elvetica e tutelare gli investitori da servizi di revisione qualitativamente insufficienti, l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori deve avere la possibilità di punire eventuali infrazioni. Le sanzioni previste sono la revoca dell’abilitazione a tempo determinato o inde- terminato per le imprese di revisione sotto sorveglianza statale (art. 18 cpv. 2 D LSR), il divieto di esercitare l’attività per le persone fisiche (art. 19 D LSR) e le fattispecie penali di cui agli articoli 41 e 42 D LSR per le imprese di revisione con sede in Svizzera. È più complicato punire l’impresa di revisione che viola le disposizioni della presen- te legge se la sua sede è all’estero. Di norma, contro tali imprese non è applicabile alcuna sanzione. L’unica sanzione che può costringere un’impresa di revisione estera a effettuare la verifica conformemente alle norme svizzere è la minaccia secondo la quale, in caso contrario, la società verificata sarà punita dalla borsa svizzera nell’ambito delle sue competenze di autodisciplina. Indirettamente, l’impresa verificata sarà dunque obbligata ad affidare il mandato di verifica solo alle imprese di revisione registrate in Svizzera o che sottostanno a un’autorità estera di sorveglianza dei revisori ricono- sciuta dal nostro Consiglio (cfr. commento all’art. 8 D LSR). L’autorità di ammissione della borsa deve dunque subordinare per legge la negozia- bilità di titoli di partecipazione e di prestiti in obbligazioni all’osservanza degli articoli 7 e 8 D LSR. Per motivi legati alla parità di trattamento, tale disposizione si applica ai valori mobiliari svizzeri ed esteri. La quotazione di titoli di partecipazione e di prestiti in obbligazioni il cui emittente non adempia questa condizione è dunque

esclusa. Se una società emittente non soddisfa più questa condizione, le sanzioni necessarie sono inflitte dalla borsa svizzera (cfr. art. 24 cpv. 3 D LSR). In linea di principio, la sanzione è necessaria solo per gli emittenti esteri; per le società con azioni quotate in borsa che hanno sede in Svizzera, le possibilità dell’autorità preposta alla sorveglianza dei revisori di infliggere una sanzione sono infatti sufficienti.

106 RS 954.1

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo

del personale

3.1.1 Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1.1 Autorità di sorveglianza

Il disegno prevede l’istituzione di un’autorità federale incaricata della sorveglianza dei periti revisori, dei revisori e delle imprese di revisione (cfr. n. 1.4.6 e commento all’art. 29 D LSR). L’insediamento di questa infrastruttura e il reclutamento di specialisti comporteranno dei costi. In linea di principio, per la Confederazione non dovrebbero risultare costi supple- mentari poiché le spese legate all’abilitazione e alla sorveglianza sono coperte da emolumenti e da una tassa di sorveglianza (cfr. commento all’art. 22 D LSR). L’istituzione dell’autorità di sorveglianza comporterà comunque dei costi che dovranno essere assunti dalla Confederazione, ma che sono tuttavia giustificati dal fatto che l’istituzione di tale autorità riveste anche un interesse pubblico. Inoltre, i costi che sorgeranno prima che la nuova autorità sia operativa dovrebbero essere piuttosto limitati. Attualmente non è possibile calcolare con esattezza i costi legati all’insediamento e al funzionamento annuale dell’autorità di sorveglianza. In un primo tempo, la proce- dura di abilitazione dei revisori e dei periti revisori comporterà un onere considere- vole per l’autorità di sorveglianza. Si può prevedere che, dopo l’entrata in vigore della legge sulla sorveglianza dei revisori, parecchie migliaia di persone e di imprese domanderanno di essere abilitate. Già ora, solo il registro dei membri della Camera fiduciaria contiene i nomi di circa 4500 persone fisiche e 900 imprese di revisione, ai quali si aggiungono i membri dell’Unione svizzera dei fiduciari e di altre associa- zioni professionali. In generale, la verifica delle condizioni di abilitazione dovrebbe poter avvenire in tempi brevi, anche se, globalmente, l’onere sarà considerevole a causa del numero elevato delle persone interessate. In compenso, tuttavia, saranno riscossi più emolumenti. Per le persone fisiche, la procedura di abilitazione avviene una volta sola, mentre le imprese di revisione devono rinnovare la loro abilitazione solo ogni cinque anni. Non esiste una sorveglianza permanente. Per tale motivo, dopo due anni al massimo, l’onere legato ai revisori e ai periti revisori dovrebbe diminuire nettamente. Per ora è difficile determinare con precisione il numero delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale, ma da un calcolo approssimativo effettuato dal settore

risulta che il numero delle imprese di revisione da verificare varia da 10 a 75. Una prima valutazione del fabbisogno di personale ha rivelato che sono necessari da

30 a 45 posti. Nel 2002, la Commissione federale delle banche (CFB) disponeva di

126 collaboratori e di un budget di circa 26,4 milioni di franchi107. Se si convertono queste cifre in termini di valutazione del fabbisogno di personale della futura autori- tà di sorveglianza, si ottiene un costo d’esercizio annuale di 7-10 milioni di franchi. Per calcolare le spese con maggior esattezza occorrerebbe conoscere il numero di imprese di revisione da verificare e l’onere effettivo di lavoro derivante dalla colla- borazione fra l’autorità di sorveglianza e le imprese di revisione. Tuttavia, i mezzi

107 Rapporto annuale della Commissione federale delle banche, Berna 2002, pagg.118-120.

finanziari e il personale necessario al funzionamento dell’autorità di sorveglianza potranno essere stabiliti solo nella prassi. L’onere che ne risulta potrà essere com- pensato con emolumenti che permettono di coprire le spese e con la tassa di sorve- glianza.

3.1.1.2 Ripercussioni in materia fiscale

Il nuovo disciplinamento dell’obbligo di revisione affidato al presente disegno, persegue unicamente obiettivi di diritto privato. Tuttavia, ha ripercussioni indirette sull’applicazione del diritto fiscale: le competenti autorità di tassazione perdono infatti uno strumento di verifica delle basi imponibili (contabilità) qualora una società faccia uso della possibilità di opting out, che rimane tuttavia limitata alle piccole società. In caso di contabilità incompleta, l’autorità di tassazione può inoltre procedere alla valutazione d’ufficio (cfr. art. 130 cpv. 2 LIFD, RS 642.11).

3.1.2 Freno alle spese

Il presente disegno non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 159 capover- so 3 lettera b della Costituzione federale (RS 101), poiché non contempla disposi- zioni in materia di sussidi né crediti d’impegno o dotazioni finanziarie (cfr. n. 3.1.1).

3.1.3 Ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni

In generale, la nuova normativa non dovrebbe avere alcuna incidenza sui Cantoni e i Comuni, con riserva delle possibili conseguenze per le imprese cantonali e comunali la cui forma giuridica è retta dal diritto privato. Per le ripercussioni indirette concernenti il calcolo dell’imposta si veda il nume- ro 3.1.1.2.

3.2 Ripercussioni in materia informatica

Il disegno prevede l’istituzione di un registro pubblico dei revisori e dei periti revi- sori abilitati e delle imprese di revisione sotto sorveglianza (art. 16 cpv. 2 D LSR). Tale registro dovrà essere accessibile in Internet, ma il relativo finanziamento sarà garantito dagli emolumenti e dalla tassa di sorveglianza (art. 22 D LSR).

3.3 Ripercussioni economiche

3.3.1 Necessità di un intervento dello Stato

La legislazione attuale sulla revisione presenta numerose lacune e punti sfavorevoli che è necessario risolvere. Il numero 1.1.3 tratta questi punti dettagliatamente. Considerata l’importanza fondamentale della revisione dal punto di vista economico (cfr. n. 1.1.1) e gli eventi sopraggiunti in Svizzera e all’estero in questi ultimi due

anni, è indispensabile adottare tempestivamente un disciplinamento giuridico aggiornato.

3.3.2 Ripercussioni per i diversi attori della vita economica

e sociale

3.3.2.1 Compatibilità con le PMI

Il 29 gennaio 2003, il nostro Consiglio aveva deciso di rielaborare l’avamprogetto LRR accordando un’attenzione particolare alla situazione delle PMI e al rapporto costo-utilità del nuovo disciplinamento. Conformemente ai principi sanciti dal nostro Collegio (cfr. n. 1.2.3.1), il disegno persegue due obiettivi, diametralmente opposti alla normativa uniforme attualmente in vigore nel diritto della società anonima. Questo approccio si traduce in una distin- zione fondamentale: – da un lato, le esigenze legali in materia di revisione sono più elevate per le società con azioni quotate in borsa e per le imprese di importanza economica rilevante e l’imposizione delle disposizioni legali è rafforzata dall’istituzione di un’autorità di sorveglianza; – dall’altro, per le PMI è prevista una serie di agevolazioni. Le agevolazioni si basano su due pilastri (per maggiori precisazioni riguardo alle agevolazioni delle PMI, cfr. n. 1.4.1.3): – Agevolazioni previste dalla legge : mentre il diritto della società anonima in vigore esige una verifica ordinaria per tutti, il disegno riduce l’obbligo di revisione per le piccole e medie imprese a una verifica limitata. Questa dif- ferenza implica le agevolazioni seguenti: – limitazione della portata e dell’intensità della verifica (art. 729a D CO); – requisiti professionali meno elevati per l’ufficio di revisione (esperienza professionale; art. 727c D CO in combinato disposto con art. 5 D LSR); – requisiti meno elevati per quanto concerne l’indipendenza dell’ufficio di revisione (art. 729 D CO). La diminuzione del livello dei requisiti dovrebbe tradursi anche in una ridu- zione del costo della revisione. – Sistema di opzioni: un sistema di opzioni consente di modulare individual- mente la revisione in funzione delle circostanze e dei bisogni specifici della società (per maggiori precisazioni riguardo al sistema di opzioni cfr. n. 1.4.5). A condizione che tutti i soci siano d’accordo, le imprese che con- tano al massimo dieci posti a tempo pieno possono rinunciare completamen- te alla revisione (opting out, art. 727a cpv. 2 D CO). Alle stesse condizioni, è anche consentito procedere a una revisione che non adempia le esigenze legali, per esempio se è effettuata da una persona priva di una formazione professionale (opting down). Il sistema di opzioni si basa sul concetto secondo il quale la legge, in generale, non

deve prevedere agevolazioni che vadano al di là della restrizione a una verifica limitata. Essi devono essere consentiti solo in circostanze particolari e qualora non vi siano interessi degni di protezione che necessitino almeno di una verifica limitata.

Inversamente, la legge prevede anche la possibilità di opting up, che consente di procedere a una verifica ordinaria se è necessario ai fini della protezione dei soci di minoranza. Occorre tenere conto del fatto che l’esonero totale delle PMI dall’obbligo di revisio- ne non rientra sempre nel loro interesse. Se, da un lato, tale obbligo legale serve a tutelare i creditori, dall’altro protegge anche i fornitori e altri finanziatori che sono essi stessi PMI. Anche le banche si cautelano inserendo nei loro contratti una clauso- la di revisione. Gli interessi delle PMI sono molteplici, per cui occorre trovare una soluzione equilibrata che eviti oneri ingiustificati sul piano economico ma che consenta di rinunciare a una revisione solo se vi è un concreto bisogno di protezione. Concretamente, il nuovo disciplinamento concernente l’ufficio di revisione ha le ripercussioni seguenti per le PMI. Secondo il diritto vigente, le imprese costituite sotto forma di Sagl non soggiacciono ad alcun obbligo legale di revisione. Nella prassi, tuttavia, la revisione è spesso imposta dalle banche che concedono i crediti. Il disegno prevede l’obbligo di una verifica limitata, corredato tuttavia della possibilità di opting out (art. 727a cpv. 2 D CO) per le imprese che contano al massimo dieci posti a tempo pieno. È necessa- rio il consenso di tutti i soci. Poiché la maggior parte delle piccole imprese è costi- tuita da società unipersonali o società con pochi soci, le decisioni sono prese, di regola, per consenso. In generale, le condizioni di opting out dovrebbero essere ottenute facilmente nel segmento delle piccole imprese. Poiché la Sagl è una società di carattere personale con pochi soci108 e la maggior parte di esse conta meno di dieci posti a tempo pieno, numerose Sagl dovrebbero soddisfare le condizioni di opting out. Come avviene già nel sistema attuale, in pratica esse potranno dunque continuare a rinunciare alla revisione. Solo le Sagl che hanno più di dieci impieghi a tempo pieno e le società nelle quali le persone che possiedono partecipazioni minori- tarie domandano una verifica saranno interessate dal nuovo disciplinamento e do- vranno assumere i costi supplementari derivanti dalla revisione, ma si tratta di casi piuttosto rari. In entrambi i casi, una revisione limitata è tuttavia un requisito mini-

mo se si tiene conto degli obiettivi di protezione contemplati dal disegno. Si può dunque affermare che la nuova normativa modifica la situazione giuridica attuale solo per quanto necessario. Secondo il diritto vigente, le imprese costituite sotto forma di SA soggiacciono a un obbligo di verifica ordinaria. Il disegno prevede due agevolazioni importanti per le PMI: sono soggette a una revisione limitata e nel contempo possono esercitare il proprio diritto di opting out. Poiché la maggior parte delle attuali 174 000 società anonime109 sono società unipersonali e altre piccole imprese, si può desumere che numerose di esse adempiranno le condizioni di opting out. Non vi sarà alcun cambiamento, invece, per le imprese individuali, le società in nome collettivo o le società in accomandita, poiché il disegno non prevede l’istituzione di un ufficio di revisione per queste forme giuridiche (cfr. n. 1.4.1.5).

108 Cfr. messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 2001 concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2002 2847.

109 Stato: 31.12.2003. Fonte: FUSC n. 22 del 3 febbraio 2003, pag. 30.

La nuova normativa concernente l’ufficio di revisione, che non dipende dalla forma giuridica della società (cfr. n. 1.4.1), prevede dunque le stesse agevolazioni per tutte le PMI, sia che si tratti di società anonime, di società in accomandita per azioni, di Sagl o di società cooperative. Le imprese possono dunque scegliere la struttura giuridica più adeguata senza essere influenzate nella loro decisione dalle riflessioni concernenti i costi dell’ufficio di revisione: questa opportunità va a beneficio delle PMI, ma risponde anche a un interesse macroeconomico. Il nuovo disciplinamento concernente l’ufficio di revisione apporta dunque notevoli miglioramenti per le PMI, in particolare sotto forma di agevolazioni di cui potranno beneficiare numerose società anonime.

3.3.2.2 Piccole e medie imprese non quotate in borsa

Se si considerano gli obiettivi di protezione della revisione (cfr. n. 1.4.1), la possibi- lità di opting out deve rimanere limitata alle piccole imprese. Per le medie e grandi imprese, la protezione dei creditori e l’interesse pubblico a garantire un controllo minimo interno alla società non consentono di rinunciare a un ufficio di revisione (si veda in merito la presentazione dei diversi obiettivi di protezione della revisione nel n. 1.4.1). Soppesando i diversi interessi, si giunge allo stesso risultato dal profilo del diritto comparato (si veda la tavola sinottica nel n. 7.2): il disegno limita la possibili- tà di opting out conformemente al margine di azione concesso dall’8a direttiva dell’UE al diritto nazionale (cfr. n. 5). Per quanto riguarda i criteri di determinazio- ne, si rimanda all’articolo 727 capoverso 1 numero 2 D CO e al relativo commento. In Svizzera, le medie e grandi imprese avranno verosimilmente, fatte salve alcune eccezioni, la forma giuridica della società anonima110. Secondo il diritto vigente, già ora le società devono procedere a una revisione ordinaria. Di conseguenza, il nuovo disciplinamento previsto non comporta nuovi oneri per quanto concerne l’obbligo di revisione. Un onere supplementare può invece risultare, nel singolo caso, dai requi- siti concernenti l’indipendenza, la formazione e i compiti dell’ufficio di revisione, oggetto di una descrizione nuova e approfondita. Il nuovo disciplinamento riprende ampiamente le esigenze attuali concernenti i requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati ma le estende a tutte le medie aziende, in conformità alla legislazione degli Stati limitrofi e dell’UE (cfr. art. 727b cpv. 1 n. 3 CO e 727 cpv. 1 n. 2 in combinato disposto con art. 727b cpv. 2 D CO). Nella prassi, la maggior parte delle imprese interessate dispone già ora di un ufficio di revisione che soddisfa tali esigenze. Per determinare se queste nuove disposizioni comportino un onere sup- plementare, occorre esaminare concretamente la struttura attuale della revisione. Per tali motivi, la nuova descrizione dei requisiti concernenti la revisione e l’ufficio di revisione dovrebbe comportare oneri supplementari solamente limitati per le grandi imprese e gran parte delle medie imprese. Il costo di una revisione del conto annuale è difficilmente quantificabile poiché

dipende molto dalle circostanze concrete, in particolare dall’attività della società (in caso di cifre di bilancio identiche, i costi di revisione di una società di gestione immobiliare dovrebbero rappresentare solo una frazione dei costi di revisione di una società che fornisce prestazioni finanziarie). È ancor più difficile quantificare i costi

110 Non esistono dati statistici che distinguono le imprese in funzione della loro forma giuridica.

causati dal nuovo disciplinamento legale, che non dovrebbe tuttavia comportare spese suppletive se è sempre stata effettuata una verifica adeguata.

3.3.2.3 Società con azioni quotate in borsa

L’istituzione di un’autorità di sorveglianza e la sorveglianza dei servizi di revisione forniti per le società con azioni quotate in borsa comporteranno spese supplementari di entità non trascurabile. I costi dell’autorità di sorveglianza saranno finanziati mediante emolumenti e una tassa di sorveglianza a carico delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale (cfr. art. 22 D LSR). Gli uffici di revisione scaricheranno verosimilmente tali spese suppletive sulle società con azioni quotate in borsa da verificare, per le quali dovrebbe risultare un netto aumento delle spese di revisione. Questo onere supplementare sarà compensato con un aumento della credibilità e della qualità della revisione, che dovrebbe contribuire all’evoluzione positiva dei corsi borsistici.

3.3.2.4 Nuove società

Il nuovo disciplinamento non comporta alcun aumento delle spese di costituzione. In futuro, la questione dell’obbligo di revisione non sarà più determinante per la scelta della forma giuridica più appropriata (cfr. n. 1.4.1 e 3.3.2.1). Le nuove imprese di piccole dimensioni (le cosiddette start up) saranno risparmiate parzialmente, se non addirittura totalmente, dalle spese di revisione. Infatti, la verifica limitata è meno costosa della verifica ordinaria e i fondatori dell’impresa possono avvalersi della possibilità di opting out prevista nell’articolo 727a capoverso 2 D CO.

3.3.2.5 Soci

Nel segmento delle PMI, l’introduzione di una revisione limitata e della possibilità di opting out priverebbe le persone che possiedono partecipazioni minoritarie o che sono gravate da oneri finanziari particolari (responsabilità personale e obbligo di eseguire versamenti suppletivi) di un’opportunità essenziale per effettuare la verifica interna. Per tale motivo sono stati costituiti i diritti necessari a tutelare queste due categorie di persone: le persone che rappresentano il 10 per cento del capitale sociale possono esigere una verifica ordinaria (cfr. art. 727 cpv. 2, 818 cpv. 1, 906 cpv. 2 n. 1 e 2 D CO; misura applicata per analogia all’associazione: art. 69b cpv. 1 n. 3 D CC). Nel contempo, le persone personalmente responsabili o tenute a eseguire versamenti suppletivi possono avvalersi dello stesso diritto, che possono esercitare a titolo individuale (cfr. art. 818 cpv. 2 e 906 cpv. 1 n. 3 D CO nonché art. 69b cpv. 1 n. 2 D CC). In tal modo, gli interessi minoritari sono debitamente tutelati.

3.3.2.6 Investitori e creditori

Le condizioni rigorose concernenti l’abilitazione dei periti revisori e dei revisori nonché la sorveglianza delle imprese di revisione che forniscono servizi di revisione

per le società con azioni quotate in borsa accresceranno l’attendibilità dei servizi di revisione, purché il disegno preveda imperativamente un obbligo di revisione.

3.3.2.7 Revisori

L’istituzione di una procedura di abilitazione dei periti revisori e dei revisori porrà fine alla situazione attuale di incertezza giuridica che concerne i requisiti professio- nali di queste categorie (cfr. n. 1.4.6.1). Il mandato di verifica è formulato più chiaramente e con maggior precisione, in modo tale che i revisori saranno tutelati nei confronti delle aspettative esagerate di terzi (cfr. n. 1.4.2). Grazie alle condizioni rigorose concernenti i criteri di indipen- denza (cfr. n. 1.4.4), i revisori si troveranno meno facilmente in una situazione di conflitto di interesse e, essendo anche separati più nettamente dal consiglio d’amministrazione, potranno imporsi maggiormente nei confronti di quest’ultimo. L’opting out (art. 727a cpv. 2 D CO) comporterà lo scioglimento degli attuali man- dati di revisione per le SA. Tale diminuzione dovrebbe tuttavia essere compensata, in parte, dai mandati di consulenza nel settore del rendiconto, da mandati di revisio- ne che si rifanno a obblighi contrattuali di revisione e da prestazioni più estese nell’ambito della verifica ordinaria dei conti delle grandi società.

3.3.3 Ripercussioni per l’economia

È nell’interesse generale dell’economia instaurare un disciplinamento identico per tutte le forme giuridiche in materia di obbligo di revisione e di ufficio di revisione sempreché ciò consenta alle società di scegliere la forma organizzativa più adatta alle loro esigenze concrete. Sgravando gran parte delle PMI dai costi di revisione, tale disciplinamento contri- buisce notevolmente a migliorare le condizioni quadro dell’economia. Le disposizioni più severe in materia di indipendenza applicabili ai periti revisori, la precisazione dei compiti dell’ufficio di revisione, l’istituzione di una procedura di abilitazione e la sorveglianza stretta degli uffici di revisione delle società con azioni quotate in borsa sono provvedimenti che rafforzano la fiducia degli investitori nella qualità e nella credibilità del rendiconto e della revisione. Il disegno fissa dunque le condizioni quadro indispensabili allo sviluppo positivo durevole del mercato svizze- ro di capitali.

3.3.4 Alternative

Considerate le lacune e la necessità di aggiornare la normativa vigente (cfr. n. 1.1.3), non vi sono alternative alla rielaborazione del diritto in materia di revisione.

3.3.4.1 Procedura di abilitazione

Per quanto concerne la procedura di abilitazione, non esiste alcun modello che offra le stesse garanzie di qualità per i servizi di revisione. Il disciplinamento del diritto della società anonima del 1991, che rinuncia a instaurare una procedura di abilita- zione, non si è rivelato valido nella prassi: i revisori interessati si trovavano talvolta di fronte a una grande incertezza giuridica poiché spesso ignoravano se la loro esperienza pratica bastasse effettivamente ad adempiere le esigenze legali. Questa situazione poteva tuttavia risultare problematica, poiché il fatto di assumere compiti senza adempiere le condizioni legali può comportare conseguenze nell’ambito della responsabilità. Inoltre, la prassi ha dimostrato che il diritto d’azione di cui beneficia- no gli azionisti e i creditori (cfr. art. 727e cpv. 3 CO) non può essere messo in prati- ca e non consente in alcun caso di garantire l’esecuzione delle disposizioni legali. La necessità materiale di instaurare una procedura di abilitazione è confermata anche dalla maggior parte degli altri Stati, che conoscono tale procedura, e dal diritto europeo, che prevede imperativamente tale disciplinamento.

3.3.4.2 Autorità di sorveglianza

Per quanto concerne la supervisione delle imprese di revisione, esiste, oltre alla sorveglianza statale (monitoring), il sistema cosiddetto peer review, nel quale i controlli di qualità sono effettuati da altri revisori, i cosiddetti peer. Questo meccani- smo pone tuttavia il problema dell’oggettività e dell’indipendenza dei controlli, poiché i servizi di revisione sono valutati da colleghi. Non è dunque sorprendente che la tendenza generale vada nella direzione della sorveglianza statale, anche perché la decisione degli Stati Uniti e probabilmente dell’UE di optare per tale sistema ha sicuramente avuto il suo peso. Se la Svizzera prevedesse un sistema di verifica tra pari, ci sarebbe il rischio che gli altri Stati, in particolare gli Stati Uniti, non lo riconoscessero come equivalente al proprio sistema di sorveglianza e ciò comporterebbe notevoli svantaggi sul piano della globalizzazione dei mercati finanziari. Un’altra soluzione per l’abilitazione e la sorveglianza degli uffici di revisione delle società con azioni quotate in borsa potrebbe consistere anche in un’estensione della procedura di abilitazione esistente per gli uffici di revisione in materia di diritto bancario. Considerato il carattere altamente tecnico della sorveglianza della revisio- ne nel settore delle società con azioni quotate in borsa, l’istituzione di un’autorità specializzata sembra tuttavia essere preferibile. Non è esclusa per principio una fusione con la futura Vigilanza integrata dei mercati finanziari (FINMA), ma essa dipende dalla forma che tale autorità assumerà. Se la scelta verte sul modello di un monitoring statale indipendente dall’abilitazione prevista dal diritto bancario, va esaminata la questione dell’attribuzione e dell’organizzazione dell’autorità di sorveglianza. Proponiamo di istituire un’unità amministrativa indipendente dell’amministrazione federale decentralizzata che rivesta la forma giuridica di un istituto autonomo di diritto pubblico (cfr. art. 29 D LSR). Come esposto dalla commissione di esperti “Vigilanza integrata dei mercati

finanziari” nel suo rapporto del luglio 2003111, per l’autorità di sorveglianza dei revisori si possono tuttavia prevedere anche altre forme organizzative: – nell’ambito dell’amministrazione centrale, un’opzione possibile consiste nel considerare l’autorità di sorveglianza come un ufficio federale. Contraria- mente a un istituto di diritto pubblico, un ufficio federale è aggregato ammi- nistrativamente all’amministrazione federale e, di conseguenza, non è indi- pendente in quanto le risorse, ossia i mezzi finanziari e il personale, gli sono assegnate dall’amministrazione federale. Poiché l’autorità di sorveglianza che dovrà essere istituita deve poter funzionare in maniera indipendente sia sul piano finanziario sia su quello operativo, l’ufficio federale non sembra essere la forma organizzativa appropriata. Conformemente all’articolo 22 D LSR, il finanziamento dell’autorità di sorveglianza dei revisori è garantito da emolumenti, per cui non grava sulle finanze federali (si vedano le spiega- zioni nel n. 3.1.1). Nel Rapporto sulla gestione mediante mandati di prestazioni e preventivo globale – Valutazione e procedura ulteriore (il cosiddetto «Rapporto di valu- tazione GEMAP», FF 2002 3193, 3222 seg.) giungiamo alla stessa conclu- sione per quanto attiene alle unità amministrative GEMAP. Nel numero 6.1 di tale rapporto affermiamo infatti che, per motivi giuridici (garanzia di indipendenza), tali unità amministrative non siano adatte a servizi ammini- strativi che svolgono una funzione di attività di sorveglianza. Per i futuri sta- tuti del 3° cerchio occorre pertanto rifarsi ai due modelli di base «Autorità di vigilanza» e «Imprese (istituti, fondazioni) con mandato pubblico». – Si può immaginare anche l’istituzione di una commissione decisionale ampliata, come la Commissione federale delle banche (CFB). Rispetto all’amministrazione federale, tale commissione non è vincolata a istruzioni; le risorse disponibili per l’istituzione dell’autorità di sorveglianza non con- sentono tuttavia di garantire un’indipendenza sufficiente. Per esempio, non sarebbe possibile versare salari conformi al mercato. Inoltre, sul piano fun- zionale, il modello della commissione decisionale è poco adeguato ai compi- ti concreti dell’autorità di sorveglianza dei revisori. Nell’ambito di tale com- missione, vi è inoltre il rischio che si stringano legami indesiderati con le

imprese di revisione da verificare. È dunque opportuno scartare questa forma organizzativa. – Un’altra soluzione consisterebbe nel costituire una società anonima fondata su una legge speciale. La sua organizzazione è determinata dalla relativa legge federale speciale, dagli statuti e, a titolo complementare, dalle disposi- zioni del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). Questa forma giuridica è particolarmente indicata per le organizzazioni che sul mercato entrano in contatto con imprese puramente private e la cui attività, oltre ad avere uno scopo di interesse pubblico, mira a realizzare un utile. La scelta di costituire una società anonima fondata su una legge speciale consente, in un certo qual modo, di spoliticizzare questo settore. Tuttavia, la duplice natura di questa forma giuridica (società anonima di diritto pubblico) e un disciplinamento lacunoso possono comportare gravi problemi nell’applicazione del diritto. La sorveglianza dei revisori non è né attiva sul mercato né orientata verso un

111 Cfr. Primo rapporto parziale della commissione di esperti «Vigilanza integrata dei mercati finanziari» istituita dal Consiglio federale, del luglio 2003, pag. 18 seg.

rendimento, di conseguenza tale forma organizzativa non sembra essere opportuna. – Non entra in linea di conto neppure la forma giuridica della società anonima di diritto privato (art. 620 segg. CO). Questa forma organizzativa è adeguata solo per le imprese che si prefiggono di realizzare un utile e che partecipano al mercato.

3.3.5 Aspetti pratici dell’esecuzione

La nuova normativa in materia di revisione corregge numerose imprecisioni del diritto vigente e ne semplifica l’attuazione. In una prima fase dopo l’entrata in vigore del diritto sottoposto a revisione, l’introduzione delle innovazioni proposte susciterà inevitabilmente talune incertezze che, tuttavia, concerneranno soprattutto il lavoro della futura autorità di sorveglianza per le imprese di revisione.

4 Programma di legislatura

Il disegno è uno degli oggetti annunciati nelle linee direttive del rapporto sul pro- gramma di legislatura 2003-2007 (FF 2004 969, 983). Per i motivi esposti nel nume- ro 1.2.3, è stato indispensabile anticipare il primo messaggio concernente il nuovo disciplinamento della revisione.

5 Rapporto con il diritto europeo

L’Unione europea ha emanato tre direttive e due raccomandazioni nell’ambito del diritto delle società allo scopo di armonizzare le normative nazionali in materia di rendiconto e di revisione: – quarta direttiva relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (di seguito «direttiva concernente il bilancio»)112; – ottava direttiva relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (di seguito «direttiva concernente i revi- sori»)113; – direttiva del Consiglio che modifica la direttiva relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro114; – raccomandazione della Commissione relativa ai requisiti minimi per il con- trollo della qualità della revisione legale dei conti nell’UE (di seguito «rac- comandazione relativa alla qualità»)115; – raccomandazione della Commissione relativa all’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE (di seguito «raccomandazione relativa all’indipen- denza»)116.

Il 16 marzo 2004, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva sulla verifica del conto annuale e del conto consolidato (di seguito «nuova direttiva concernente i revisori»)117. La nuova direttiva concernente i revisori sostituirà la direttiva vigente e riorganizzerà il sistema europeo in materia di revisione sulla base di un modello analogo a quello proposto nel presente disegno. Le attività economiche hanno vieppiù carattere internazionale. Nell’ambito della rielaborazione del diritto concernente l’obbligo di revisione e l’ufficio di revisione è quindi opportuno tenere conto dei principi del diritto dell’Unione europea, purché sia giustificato dal profilo materiale118. Poiché la Svizzera non è tenuta a trasporre nella sua legislazione il diritto europeo, è opportuno, dopo aver soppesato concreta- mente i vantaggi e gli inconvenienti (costi indotti, densità normativa necessaria, sorveglianza necessaria), non riprendere taluni di questi principi per ragioni tecni- che. Inoltre, le due raccomandazioni menzionate non sono vincolanti e lasciano ai legislatori nazionali la facoltà di decidere sull’opportunità delle singole misure, con un approccio differenziato a seconda che si tratti di società con azioni quotate in borsa o di imprese private. La nuova direttiva concernente i revisori proposta dalla Commissione europea il 16 marzo 2004 contempla numerosi requisiti formali e materiali che le imprese estere di revisione devono soddisfare per accedere al mercato interno europeo. Attualmente, tuttavia, è difficile valutare se sia necessario adeguare il disegno sviz- zero alla normativa europea: infatti, la nuova direttiva concernente i revisori dovrà ancora essere adottata dal Consiglio d’Europa e dal Parlamento europeo e in seguito essere trasposta nella legislazione nazionale dei rispettivi Stati membri dell’UE. Inoltre, la collaborazione tra gli Stati membri e la Svizzera dipenderà da accordi futuri che non sono ancora stati negoziati. In tali condizioni, non si può escludere che durante e dopo le deliberazioni delle vostre Camere riguardo ai presenti disegni sia necessario effettuare ulteriori modifiche dell’ultimo minuto. In relazione al diritto dell’Unione europea, è opportuno evidenziare in particolare i punti seguenti: – il diritto europeo delimita le piccole, medie e grandi imprese con gli stessi

criteri del presente disegno, ossia in base al bilancio complessivo, alla cifra d’affari e al numero di salariati nella media annua:

112 Direttiva 78/660/CEE, GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 11 segg.

113 Direttiva 84/253/CEE, GU n. L 126 del 12.5.1984, pag. 20 segg.

114 Direttiva 2003/38/CE, GU n. L 120 del 15.5.2003, pag. 22 seg.

115 Raccomandazione 2001/256/CE, GU n. L 91 del 31.3.2001, pag. 91 segg.

116 Raccomandazione 2002/590/CE, GU n. L 191 del 19.7.2002, pag. 22 segg.

117 COM (2004) 177 finale, non ancora pubblicata nella GU.

118 Cfr. a tale proposito: Groupe de réflexion «Droit des sociétés», rapporto finale del 24.9.1993, pag. 19 seg. e 80. (Ordinazione presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna art. n. 407.020 f).

Dimensione Bilancio Cifra d’affari Numero di salariati dell’impresa nella media annua

Media 3,65 ↔ 14,6 mio € 7,3 ↔ 29,2 mio € 50 ↔ 250 5,48 ↔ 21,9 mio CHF 10,95 ↔ 43,8 mio CHF Tasso di conversione: 1 € = 1,50 CHF

Le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società a garanzia limitata sono tenute a fare verificare i loro conti annuali da un revi- sore abilitato che adempia le esigenze della direttiva concernente i revisori. Gli Stati membri possono tuttavia esonerare le piccole imprese da tale obbli- I criteri concernenti la dimensione dell’impresa proposti nel disegno sono leggermente più elevati di quelli fissati dall’UE e sono quindi conformi alle norme europee. Fondamentalmente, il disegno non prevede esoneri dalla revisione ma un obbligo di verifica limitata e la possibilità di opting out, entrambi compatibili con il diritto europeo. – La direttiva concernente i revisori descrive i requisiti professionali delle per- sone abilitate a effettuare la revisione. Essa non si applica ai revisori che si occupano esclusivamente di società soggette all’obbligo di revisione solo in virtù del diritto nazionale. Le società esonerate dall’obbligo di revisione con- formemente alla direttiva concernente il bilancio (si veda il trattino prece- dente) possono dunque far verificare i loro conti anche da persone che non adempiono le esigenze della direttiva concernente i revisori120. Tenuto conto di quanto esposto, il diritto europeo non è rilevante ai fini dei requisiti con- cernenti i revisori contemplati nel disegno (i quali procedono alla verifica limitata in seno alle piccole imprese). – La direttiva concernente i revisori obbliga gli Stati membri a introdurre un sistema di abilitazione per i revisori. Su questo punto, il sistema di abilita- zione previsto nel disegno (art. 3 segg. D LSR) è dunque compatibile con il diritto europeo. – La direttiva concernente i revisori prevede quale condizione per l’abilita- zione delle imprese di revisione che la maggioranza dei diritti di voto debba essere detenuta da persone fisiche o da imprese di revisione che adempiano le condizioni in materia di abilitazione. Gli Stati membri sono esonerati da questa esigenza se prescrivono che le azioni o le quote delle imprese di revi- sione abilitate possono essere cedute solo con il consenso dell’impresa e/o dell’autorità di sorveglianza competente. Questa disposizione persegue due obiettivi: garantire l’indipendenza delle imprese di revisione e assicurare la qualità dei servizi di revisione. Anche la raccomandazione relativa all’indi-

119 Cfr. tavola sinottica nel n. 7.2.

120 Kersten Alexander Honold, Wirtschaftsprüfung und das Konzept der «Levels of Assuran- ce», diss., San Gallo 2003, pag. 52.

pendenza e il progetto relativo alla nuova direttiva concernente i revisori contemplano tale disposizione. Secondo il disegno, la maggioranza dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione e dell’organo di gestione da esso nominato deve possedere la relativa abilitazione in modo tale da assicurare la qualità dei servizi di revisione. Del resto, l’indipendenza delle imprese di revisione è garantita dalle disposizioni dettagliate contenute negli articoli 728 D CO e 11 D LSR. Sebbene il presente disegno poggi sul principio dell’equivalenza delle dispo- sizioni svizzere ed europee, non si può escludere che, per accedere al merca- to europeo, le imprese di revisione svizzere debbano dimostrare che adem- piono rigorosamente i requisiti posti dall’UE. A tale proposito, tuttavia, non è necessario alcun intervento del legislatore svizzero. – Secondo la direttiva concernente i revisori, le persone fisiche possono essere abilitate all’esercizio della revisione soltanto se hanno conseguito la maturità per accedere all’università, hanno frequentato un corso d’istruzione teorica o pratica e hanno superato un esame di idoneità professionale organizzato o riconosciuto dallo Stato dello stesso livello di un diploma universitario. Esi- stono alternative (la cosiddetta promotion sociale), che devono tuttavia con- cludersi con il citato esame di idoneità professionale dello stesso livello di un diploma universitario. I requisiti formulati nel disegno (art. 4 D LSR) si muovono al limite inferio- re delle condizioni poste dal diritto europeo, ma sono sostenibili. Tuttavia, non si può escludere che, in determinate circostanze, alcuni cicli di studio non corrispondano completamente ai requisiti dell’UE. – La direttiva concernente i revisori impone agli Stati membri l’obbligo di prevedere sanzioni adeguate per i revisori che non svolgono i loro compiti con la necessaria cura o che violano le disposizioni concernenti l’indipen- denza. In Svizzera, l’obbligo di diligenza dei periti revisori non è disciplinato dalle disposizioni contenute nel disegno bensì dalla legislazione sul mandato, che si applica anche al mandato di revisione sempreché il diritto della società anonima non preveda disposizioni speciali (cfr. art. 398 in combinato dispo- sto con art. 321a CO). La violazione dell’obbligo di diligenza comporta la

responsabilità per la revisione secondo l’articolo 755 CO e la sanzione pena- le prevista nell’articolo 41 capoverso 1 lettera a D LSR. Per l’applicazione delle disposizioni concernenti l’indipendenza e le sanzioni in caso di relativa infrazione, rimandiamo al commento all’articolo 728 D CO. – Secondo la direttiva concernente i revisori, i soci e i membri dell’organo superiore di direzione o amministrazione delle imprese di revisione, che non possiedono personalmente l’abilitazione a esercitare la funzione di revisori, non devono intervenire nell’esecuzione della revisione in modo tale da lede- re l’indipendenza delle persone che svolgono la verifica. Il progetto relativo alla nuova direttiva concernente i revisori riprende sostanzialmente tale disposizione. Per analogia, la raccomandazione relativa all’indipendenza prevede che le prescrizioni in materia di indipendenza siano adempiute non solo dalle persone che si occupano dell’esecuzione della revisione ma da tut-

te quelle che possono influenzare il risultato della verifica. Rientrano in que- sta definizione soprattutto le persone che hanno la competenza di impartire istruzioni. Il disegno consegue lo stesso scopo riferendosi non all’organizzazione inter- na dell’impresa di revisione bensì ai suoi rapporti con la società verificata: devono essere indipendenti non solo tutte le persone che partecipano alla revisione, ma anche i membri del consiglio di amministrazione e le altre per- sone con funzioni decisionali (art. 728 cpv. 3 D CO). Una disposizione che vieti ai soci non abilitati a esercitare la funzione di periti revisori di interve- nire nella revisione è dunque superflua poiché, se sono competenti per inter- venire, hanno anche una funzione decisionale. – In materia di indipendenza, la direttiva concernente i revisori rimanda fon- damentalmente alla legislazione nazionale. Tuttavia, per garantire una prassi omogenea nel settore delle revisioni prescritte dalla legge, la Commissione europea ha emanato una raccomandazione relativa all’indipendenza, nella quale chiede agli Stati membri di adeguare le proprie disposizioni in materia a questi principi di base. I punti principali di tale raccomandazione sono già stati trattati in relazione alla direttiva concernente i revisori (si vedano i trat- tini precedenti). La raccomandazione relativa all’indipendenza prevede che l’impresa di revi- sione pubblichi gli onorari che le sono stati pagati da una società verificata se la legislazione nazionale prescrive la pubblicazione del conto annuale del- la società verificata. Nella legislazione svizzera, questa regola concernerebbe fondamentalmente le imprese di revisione che verificano le società debitrici di prestiti in obbligazioni o le cui azioni sono quotate in borsa (cfr. art. 607h cpv. 1 CO). Il disegno non prevede tale disciplinamento a livello di legge. La divulgazione di tali cifre all’autorità di sorveglianza avverrà presumibil- mente in occasione della domanda di abilitazione a esercitare la funzione di impresa sotto sorveglianza statale (cfr. art. 10 cpv. 2 D LSR). La loro pub- blicazione propriamente detta sarà tuttavia esaminata nell’ambito del nuovo disciplinamento del rendiconto (cfr. n. 1.2.3.2). – La raccomandazione relativa alla qualità prevede che ogni Stato membro si impegni a instaurare un sistema esterno di garanzia della qualità, che consi-

deri metodi accettabili per il controllo della qualità sia la verifica tra pari (peer review) sia quella da parte di verificatori ad hoc (monitoring). Attual- mente, il progetto relativo alla nuova direttiva concernente i revisori prescri- ve tuttavia l’istituzione di un sistema esterno di garanzia della qualità e di sorveglianza, indipendente dal settore della revisione. In tal modo, il sistema della verifica tra pari non entrerà più in linea di conto. La raccomandazione prevede l’attuazione di un controllo esterno della quali- tà per tutti i revisori di società di medie e grandi dimensioni e un ciclo di verifica con una durata massima di sei anni. Il progetto relativo alla nuova direttiva concernente i revisori riprende questo sistema e riduce a tre anni il ciclo di verifica per le imprese con azioni quotate in borsa e per le banche e le assicurazioni. Nell’ambito della procedura di abilitazione per i periti revisori (art. 3 segg. D LSR), il controllo della qualità si limita ai punti enumerati nell’articolo 6 D LSR. Per le imprese di revisione delle società con azioni

quotate in borsa, un vero e proprio controllo della qualità ha luogo ogni tre anni (art. 17 cpv. 1 D LSR). Il controllo esterno della qualità dei periti revi- sori abilitati che forniscono servizi di revisione per imprese di una certa importanza economica è dunque lacunoso (art. 727 cpv. 1 n. 2 D CO). Ana- logamente al Sarbanes-Oxley Act, il cui campo di applicazione si estende solo alle società con azioni quotate in borsa e alle loro principali società affi- liate, il disegno limita la sorveglianza diretta ai servizi di revisione forniti per società con azioni quotate in borsa (art. 727 cpv. 1 n. 1 D CO). Per le stesse considerazioni, il disegno rinuncia a riprendere la disposizione contenuta nel progetto relativo alla nuova direttiva concernente i revisori, che prevede una sanzione per i revisori che non rispettano i requisiti in mate- ria di perfezionamento professionale. Il disegno prescrive questo obbligo solo per gli esperti impiegati da un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale (cfr. art. 12 cpv. 2 lett. a D LSR). In pratica, del resto, sarebbe impos- sibile controllare che tutte le persone e le imprese di revisione che non sotto- stanno alla sorveglianza statale rispettino tale disposizione. Un’impresa svizzera di revisione che vuole accedere al mercato interno dell’UE evita una fastidiosa procedura di registrazione nell’UE se sottostà al sistema svizzero di sorveglianza. Per tale motivo, il disegno prevede che un’impresa di revisione svizzera che non rientra nel campo di applicazione dell’autorità svizzera di sorveglianza dei revisori possa farvisi sottoporre volontariamente (cfr. commento all’art. 7 cpv. 2 D LSR). – Secondo la nuova direttiva concernente i revisori, gli Stati membri sono tenuti a disciplinare adeguatamente gli onorari dei revisori, in particolare per garantire la buona qualità dei servizi di revisione. Il disegno non prevede alcuna disposizione di questo tipo poiché sarebbe percepita come inutilmente dirigista e sarebbe incompatibile con la conce- zione economica liberale dominante in Svizzera. – Secondo la nuova direttiva concernente i revisori, il mandato di un ufficio di revisione può essere revocato solo se sussistono motivi fondati. Le divergen- ze d’opinione sullo schema di compilazione del bilancio o sulla procedura di verifica non costituisce un motivo fondato.

Il disegno non riprende questa disposizione, poiché nella maggior parte dei casi i revisori svolgono la propria attività sulla base di un mandato che, di norma, può essere revocato dalle parti in qualsiasi momento. – La nuova direttiva concernente i revisori prescrive l’adozione di norme ade- guate intese a garantire una comunicazione efficace tra l’ufficio di revisione e la società da verificare. Per esempio, le società con azioni quotate in borsa, le banche e le assicurazioni dovrebbero istituire obbligatoriamente un comi- tato interno di audit (audit committees). Il disegno non prevede alcuna disposizione di questo genere, poiché tale problematica va considerata in un contesto più ampio. Il disegno di legge sul governo d’impresa (corporate governance), attualmente in fase di prepara- zione, dovrà disciplinare, in particolare, la cooperazione tra i vari organi del- la società. – Secondo la nuova direttiva, in ogni Stato membro dell’UE all’autorità di sorveglianza dei revisori spetta anche il compito di sorvegliare che siano

adottati principi di etica professionale, norme relative al controllo interno della qualità e norme di audit. In linea di principio, il disegno lascia alla categoria professionale il compito di elaborare norme etiche e deontologiche, poiché essa è in grado di garan- tirne lo sviluppo con una maggiore flessibilità.

6 Basi legali

6.1 Costituzionalità e legalità

Il disegno si basa sugli articoli seguenti della Costituzione federale (RS 101): – articoli 94 e 95 (principi dell’ordinamento economico e attività economica privata) per l’abilitazione delle persone e delle imprese a fornire servizi di revisione; – articolo 122 (diritto civile) per le disposizioni relative all’obbligo di revi- sione e all’ufficio di revisione nel Codice delle obbligazioni e nel Codice civile; e – articolo 123 (diritto penale) per le disposizioni penali della legge federale sulla sorveglianza dei revisori.

6.2 Delega di competenze legislative

6.2.1 Norme di delega al Consiglio federale

Il disegno prevede diverse norme di delega al Consiglio federale: – secondo l’articolo 83b capoverso 2 D CC, il Consiglio federale definisce le condizioni in cui le fondazioni possono essere esonerate dall’obbligo di revi- sione. Si tratta di una questione che rientra essenzialmente nel diritto di sor- veglianza. – Conformemente all’articolo 8 capoverso 2 D LSR, il riconoscimento di auto- rità estere di sorveglianza dei revisori incombe al Consiglio federale; questa disposizione deve essere considerata parallelamente alle norme di delega nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria (cfr. art. 27 cpv. 4 e

28 cpv. 5 D LSR).

– Il Consiglio federale determina, in virtù dell’articolo 10 capoverso 2 D LSR, quali documenti debbano essere allegati alla domanda di abilitazione a eser- citare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale. – Secondo l’articolo 16 capoverso 2, terzo periodo D LSR, il Consiglio federa- le determina quali fatti sono iscritti a registro. – In applicazione dell’articolo 22 capoverso 3 D LSR, il Consiglio federale disciplina i particolari relativi al finanziamento dell’autorità di sorveglianza, segnatamente le aliquote degli emolumenti, il calcolo della tassa di sorve- glianza e la sua ripartizione sulle imprese di revisione sotto sorveglianza. – Secondo gli articoli 27 capoverso 4 e 28 capoverso 5 D LSR, il Consiglio federale è abilitato a concludere trattati internazionali che disciplinano la

collaborazione con autorità estere di sorveglianza dei revisori. Questa coope- razione essenzialmente tecnica è indispensabile all’esercizio della sorve- glianza delle attività di revisione. – Conformemente all’articolo 34 capoverso 2 D LSR, il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie nel settore del personale dell’autorità di sorveglianza, in particolare quelle finalizzate a evitare conflitti d’interesse. – L’articolo 41 capoverso 1 lettera d D LSR autorizza il Consiglio federale a dichiarare punibile quale infrazione la violazione di una disposizione esecu- tiva della presente legge. – Da ultimo, conformemente all’articolo 33, primo periodo D LSR, il Consi- glio federale emana le disposizioni esecutive della legge federale sulla sor- veglianza dei revisori. Si tratta di un’autorizzazione usuale che consente al Consiglio federale di emanare norme esecutive mediante ordinanza.

6.2.2 Norme di delega all’autorità di sorveglianza

Il disegno prevede le seguenti norme di delega all’autorità di sorveglianza: – conformemente all’articolo 31 capoverso 3 lettera a D LSR, il consiglio di sorveglianza disciplina l’organizzazione interna dell’autorità di sorveglianza ed emana prescrizioni concernenti ulteriori questioni il cui disciplinamento incombe all’autorità di sorveglianza (cfr. commento all’art. 43, secondo per. D LSR). – In virtù dell’articolo 43, secondo periodo D LSR, il Consiglio federale può autorizzare l’autorità di sorveglianza a emanare ulteriori disposizioni esecu- tive. Tale norma concerne questioni e fatti puramente tecnici il cui discipli- namento si basa soprattutto sulle esperienze maturate nell’esercizio della sorveglianza. Il Consiglio federale deve definire le norme di delega mediante ordinanza adempiendo i requisiti generali applicabili in questo ambito.

7 Tavole sinottiche

7.1 Obbligo di rendiconto conformemente al diritto svizzero in vigore

Forma Imprese Società in nome Società in Società anonime Società in accomandita Sagl Società Associazioni Fondazioni giuridica individuali collettivo accomandita per azioni cooperative

Numero121 144 839 15 680 2 836 173 319 13 61 442 12 975 4 999 19 514 Ufficio di X X X revisione Revisore – con azioni – con azioni quotate particolarmente quotate in borsa in borsa qualificato122 – prestito in – prestito in obbligazioni obbligazioni – bilancio > 20 mio – bilancio > 20 mio – cifra d’affari > – cifra d’affari – > 200 impieghi in – > 200 impieghi in media annua media annua Nessuna revisione X X X X X X

121 Stato: 31.12.2002. Fonte: FUSC n. 15 del 24.1.2003, pag. 58.

122 Cfr. art. 727b CO e ordinanza del 15 giugno 1992 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati (RS 221.302).

7.2 Raffronto con l’UE

Esonero dall’obbligo di revisione del conto annuale per le piccole società nell’UE123:

Esonero dall’obbligo Criteri per l’esonero dall’obbligo di revisione di revisione (per due esercizi consecutivi non possono essere superati due dei tre criteri indicati e la società non deve avere azioni quotate in borsa)

Bilancio complessivo Cifra d’affari netta Impieghi Osservazioni

4. Direttiva UE x 3,125 mio € 6,25 mio € 50 –

Germania x 3,438 mio € 6,875 mio € 50 incluso il margine di tolleranza del 10 % consentito per la conversione di valuta Austria x 3,125 mio € 6,25 mio € 50 non si applica alle SA e alle Sagl che devono dotarsi di un consiglio di sorveglianza124 Francia x 1,55 mio € 3,1 mio € 50 non si applica alle SA Belgio x 3,125 mio € 6,25 mio € 50 non si applica alle SA Lussemburgo (x) 3,125 mio € 6,25 mio € 50 le società esonerate dall’obbligo di revisione da parte di un revisore abilitato devono far verificare i propri conti da un revisore che non soggiace ad alcun requisito legale (è ammessa la revisione «profana») Paesi Bassi x 3,5 mio € 7,0 mio € 50 incluso il margine di tolleranza del 10 % consentito per la conversione di valuta Finlandia (x) 340 000 € 680 000 € 10 se i criteri relativi alle dimensioni non sono adempiuti, la revisione deve comunque essere effettuata da una persona che non è tenuta tuttavia a soddisfare i criteri in materia di abilitazione (è ammessa la revisione «profana») 2,1 mio € 4,2 mio € 50 solo revisori abilitati

123 Stato: 1.7.2002. Fonte: ricerche di Kersten Alexander Honold, Wirtschaftsprüfung und das Konzept der «Levels of Assurance», diss., San Gallo 2003, pag. 51. 124 Le Sagl devono dotarsi di un consiglio di sorveglianza se il loro capitale sociale è superiore a 70 000 € e vi sono più di 50 soci, se il numero dei dipendenti supera 300 impieghi in media, se la Sagl svolge il ruolo di società capogruppo o di società complementare di una società in accomandita e se il numero dei di- pendenti delle relative imprese raggruppate è superiore a 300 impieghi in media.

Esonero dall’obbligo Criteri per l’esonero dall’obbligo di revisione di revisione (per due esercizi consecutivi non possono essere superati due dei tre criteri indicati e la società non deve avere azioni quotate in borsa)

Bilancio complessivo Cifra d’affari netta Impieghi Osservazioni

Italia x 3,125 mio € 6,25 mio € 50 non si applica alle SA nessun esonero per le Sagl se il capitale sociale ≥ 100 000 € Grecia x 1,5 mio € 3,0 mio € 50 – Spagna x 2,374 mio € 4,748 mio € 50 – Portogallo x 1,5 mio € 3,0 mio € 50 non si applica alle SA Gran Bretagna x 1,4 mio GBP 1 mio GBP 50 nessun esonero se la cifra d’affari netta Irlanda x 1,9 mio € 317 425 € 50 nessun esonero se la cifra d’affari netta Danimarca no – Svezia no – Norvegia (SEE) no –

Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori | Lexipedia | Lexipedia